Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22650/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Cotte d'appello di forino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito, da una parte, in una mera doglianza in punto di fatto; dall'altra parte, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, segnatamente, pagg. 3 e 4).

Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché al vizio di motivazione circa la contestata recidiva reiterata, sono riproduttivi di censure a cui la Corte d'appello ha fornito una risposta adeguata e non illogica (si veda, in particolare, pag. 4).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 marzo 2022 Il CorisiOie-4-4,*.tensore [OSCURATO:PERSONA] S e • a a Giorgib ridelbo [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Cotte d'appello di forino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito, da una parte, in una mera doglianza in punto di fatto; dall'altra parte, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, segnatamente, pagg. 3 e 4). Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché al vizio di motivazione circa la contestata recidiva reiterata, sono riproduttivi di censure a cui la Corte d'appello ha fornito una risposta adeguata e non illogica (si veda, in particolare, pag. 4). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 marzo 2022 Il CorisiOie-4-4,*.tensore [OSCURATO:PERSONA] S e • a a Giorgib ridelbo [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 22650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris