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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29787/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che la doglianze - relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al riconoscimento della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3-4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che la doglianze - relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al riconoscimento della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3-4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/20
Sentenza Cassazione n. 29787/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris