CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 33879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Taranto rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 20 gennaio 2026, aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari anche con dispositivo elettronico. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesamek l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen. per la mancanza e contraddittorietà della motivazione quale vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla perizia balistica a firma del dr. Nicola A. Donno.Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare che la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico consente il costante controllo da remoto e che, nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato, non ha fondato la decisione su dati oggettivi che rendano l'esigenza cautelare concreta ed attuale, argomentando sulle pregresse vicende giudiziarie con una valutazione statica e non su criteri di attualità, concretezza e specificità. Deduce il ricorrente la contraddittorietà della motivazione in relazione alla legittima difesa che menziona come non paventata dalla difesa nelle conclusioni del giudizio di merito, salvo poi affermare che, nella vicenda in esame, la legittima difesa non ricorrerebbe atteso che l'imputato non avrebbe agito per difendere se' stesso o la propria famiglia. Il ricorrente lamenta anche che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma del consulente tecnico d'ufficio dr. Nicola A. Donno sulla quale la difesa ha predisposto l'atto di appello. 5. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023 Cc, Rv. 285335; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676, e Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte; limiti ai quali esso deve essere nella specie ricondotto, a fronte di motivi di ricorso volti a contestare l'esistenza stessa dei pericula liberatis, in tal modo però eccedendo l'ambito di cognizione originato dall'iniziale istanza ex art. 299 cod. proc. pen., che aveva ad oggetto la sola sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e poneva quindi una questione di mera adeguatezza della misura in atto. 22. Così delimitato il thema decidendum, l'ordinanza impugnata motiva in concreto sul pericolo di reiterazione in considerazione della pericolosità del ricorrente desunta anche dalla motivazione della sentenza di primo grado (v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata) nonché dalla idoneità della misura di maggior rigore considerata la impossibilità di una prognosi favorevole (v. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 3. A fronte della puntuale motivazione, il ricorso si presenta assertivo e aspecifico, non adducendo alcun elemento di novità, viceversa essendo volto ad una rilettura della perizia ed una diversa interpretazione della stessa valutata in sede di merito, non idonea a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare. 3.1. Si è più volte affermato che, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (così, tra le tante, Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818-01, e Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786-01). 4. Parimenti quanto alle esigenze cautelari, per le quali le argomentazioni difensive, confusamente esposte, non spiegano le ragioni per cui sarebbe irragionevole la conclusione cui, in modo logico e coerente, è giunto il Tribunale che ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione con un giudizio calibrato sulla personalità del ricorrente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 5. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MManda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 30 giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA] : - 7 ' CORTE SUPREMA 0! CASSAZPONE Canc:•;_;,3,i3 rop7' i .... . s .IL .FUNZib.i\JARO ....... ....... [OSCURATO:PERSONA]/0 I L DIZIARTO P:1U 4