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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16122/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 21 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Tribunale dell'Il novembre 2021 con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso in opposizione è stato dichiarato inammissibile in quanto presentato, non già dal soggetto istante come previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, bensì dal difensore a cui non era stata rilasciata procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la inosservanza e falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla ritenuta insussistenza in capo al difensore di un autonomo potere di impugnazione dei provvedimenti di rigetto pronunciati in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore a tal fine richiama alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto il difensore dell'imputato anche in assenza di procura speciale, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite Graziano, secondo cui il procedimento per l'ammissione al patrocinio è collaterale e secondario rispetto h/rapporto processuale cui accede, sicchè per le fasi non disciplinate il sub procedimento va coordinato con le disposizioni previste per il procedimento principale e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 548 e ss. cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4.11 ricorso è fondato.

2. L'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il gravame avverso il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, prevede che l'interessato possa proporre ricorso nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97.

Lo stesso articolo al comma terzo opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile.

Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplina( il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez.

U. n. 30181 del 25/04/2004 Graziano, Rv 228118).

2.2. Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs.1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato.

In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido.

Si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908).

Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale ( Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254).

Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424).

3. In ragione di tale consolidato orientamento si è sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Morello, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 Diop, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, non mass).

4. Nel caso all'esame, dunque/ l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto la presentazione del ricorso in opposizione da parte del difensore, pur se sprovvisto di procura speciale, deve ritenersi legittima.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Deciso il 14 marzo 2023.

Il C tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 21 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Tribunale dell'Il novembre 2021 con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso in opposizione è stato dichiarato inammissibile in quanto presentato, non già dal soggetto istante come previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, bensì dal difensore a cui non era stata rilasciata procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la inosservanza e falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla ritenuta insussistenza in capo al difensore di un autonomo potere di impugnazione dei provvedimenti di rigetto pronunciati in materia di patrocinio a spese dello Stato. Il difensore a tal fine richiama alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto il difensore dell'imputato anche in assenza di procura speciale, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite Graziano, secondo cui il procedimento per l'ammissione al patrocinio è collaterale e secondario rispetto h/rapporto processuale cui accede, sicchè per le fasi non disciplinate il sub procedimento va coordinato con le disposizioni previste per il procedimento principale e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 548 e ss. cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4.11 ricorso è fondato. 2. L'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il gravame avverso il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, prevede che l'interessato possa proporre ricorso nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97. Lo stesso articolo al comma terzo opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplina( il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004 Graziano, Rv 228118). 2.2. Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs.1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale ( Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254). Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). 3. In ragione di tale consolidato orientamento si è sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Morello, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 Diop, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, non mass). 4. Nel caso all'esame, dunque/ l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto la presentazione del ricorso in opposizione da parte del difensore, pur se sprovvisto di procura speciale, deve ritenersi legittima. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Deciso il 14 marzo 2023. Il C tensore
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