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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 09486/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9817-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro A.R.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 4702/17/15 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 13/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla A .

R .

C . [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, conseguenti alla ascrizione alla contribuente della partecipazione ad una frode intracomunitaria; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, previa riunione, con sentenza n. 593/1/10, rigettòi ricorsi; che la A .

R .

C . [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 4702/12/15, depositata il 13/11/2015 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come la società contribuente avesse dimostrato la cessione delle merci al di fuori del territorio italiano, per non essere risultato contestato che il cessionario straniero fosse dotato di partita I.V.A. e di numero di identificazione attribuito dallo Stato di relativa appartenenza; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata l' A .

R .

C . [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .; che la Procura Generale, in persona del sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., instando per l’accoglimento del ricorso; Rilevato in via del tutto preliminare che gli errori materiali contenuti nell’intestazione del ricorso, come nella relata di notifica (laddove la parte intimata e destinataria della notifica è indicata quale “ A .

R .

C .

DISTRIBUZIONE S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] S .

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L .”, anziché “ A .

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C . [OSCURATO:PERSONA] S .

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L .”, come si evince dalla prima p. della motivazione,, prime due righe) non sono in grado di inficiare la validità dell’uno e dell’altra, posto che, dal complessivo tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr., in specie, il richiamo espresso al numero ed alla data di deposito della sentenza impugnata, oltre che alla C.T.R. che ebbe a pronunziarla), è chiaramente evincibile il giudizio (e, quindi, le parti in esso effettivamente coinvolte) cui il ricorso per cassazione (e la relativa notifica) inerisce (ineriscono) e tenuto conto che: 1) il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366, n. 1, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ.) per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 n. 2, cod. proc. civ., e pertanto l’inesatta indicazione della parte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale (arg. da Cass., Sez. 3, 10.1.2017, n. 240, Rv. 642351- 02); 2) non sussiste nullità della notificazione quando, pur esistendo nella relativa relata un errore sul nome o sulla qualifica della persona cui viene consegnata la copia, sia possibile ugualmente accertare, in base al contesto dell'atto, che la notifica era stata esattamente indirizzata (nella specie, presso la [OSCURATO:PERSONA] , N . 2, MODICA , quale indirizzo del domiciliatario della contribuente in grado di appello) e che la copia è stata consegnata al suo legittimo destinatario (nella specie, a mani della domiciliataria, [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ), nel qual caso non ricorre incertezza assoluta su elemento essenziale della notifica stessa (Cass., Sez. 2, 16.7.1983, n. 4907, Rv. 429795-01); Rilevato che con il terzo motivo - da esaminare in via preliminare, per evidente priorità logica – la difesa dell’ AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 21), per avere la C.T.R. motivato la propria decisione mediante relatio integrale ad una “argomentazione esposta dalla controparte nel proprio appello e sostenendo la legittimità di tale modus operandi attraverso la citazione di una sentenza della Cassazione del tutto inconferente con la fattispecie trattata” (cfr. ivi, ult. cpv.), senza, peraltro, esplicitare il percorso argomentativo seguito; che il motivo è infondato; che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità dei contenuti, né delle relative modalità espositive (arg. da Cass., Sez.

U, 16.1.2015, n. 642, Rv. 634091-01; Cass., Sez. 5, 6.10.2022, n. 29028, Rv. 666078-01); che dunque , già in astratto, nulla vietava alla C.T.R. di riprodurre, in parte qua, il contenuto delle memorie difensive dell’ AGENZIA ), senza altro aggiungervi, in ogni caso non v’è prova che le argomentazioni motivazionali in questione siano state emesse in assenza di un vaglio critico delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in giudizio (così espressamente Cass., Sez. 5, 6.10.2022, n. 29028, Rv. 666078-01, in motivazione, p. 4, sub § 8); che, per altro verso, neppure è ravvisabile, nella specie, una ipotesi di motivazione apparente (per essere la stessa totalmente mancante o meramente apparente, ovvero per fondare su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o per risultare perplessa ed obiettivamente incomprensibile –cfr.

Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01), avendo i giudici di appello chiarito le ragioni (consistenti – come detto - nella esistenza di partita I.V.A. e codice identificativo del cessionario) sottese alla ritenuta configurabilità, nella specie, di un’operazione infracomunitaria - altra questione (cfr. infra) è, piuttosto, se tale motivazione sia corretta o meno; che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 8, 1° comma, lett. a) e 21 del D.P.R. n. 633/72, all’art. 41, comma 1, lettera a) e all’art. 58, 1° comma, del D.L. n. 331/93; convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/9321” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente applicato le “norme che presiedono alle cessioni intracomunitarie” e, in specie, per avere i giudici di appello ritenuto sufficiente, al fine di godere dell’esenzione di imposta in questione, il (recte, l’affidamento del cedente sul) possesso, da parte del cessionario/acquirente, della partita I.V.A. e del codice identificativo attribuito dallo Stato di appartenenza laddove, al contrario, l’applicabilità della disciplina in esame richiede, piuttosto, che il cedente dimostri l’effettività del trasferimento all’estero della merce oggetto di cessione (e, quindi, in ultima analisi, “il movimento fisico delle merci” – cfr. ricorso, p. 9, penultimo cpv.); che il motivo è fondato; che è sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte – richiamato anche dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni – in tema di I.V.A., ove l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, richiesto dall'art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, grava sul cedente la prova dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo, ed essendo – piuttosto - necessario che il cedente verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, in quanto attinente a questione inevitabilmente legata alle specifiche caratteristiche di ciascuna vicenda (Cass., Sez. 5, 27.7.2012, n. 13457, Rv. 623583-01.

Cfr. anche Cass., Sez. 5, 24.12.2020, n. 29498, Rv. 660038-01); che, effettivamente, la C.T.R. ha disatteso tali granitici principi, ritenendo sufficiente, per legittimare il regime impositivo agevolato per cui è causa, il possesso, in capo al cessionario, di partita I.V.A. e codice identificativo rilasciato dallo Stato di appartenenza laddove, al contrario la mera sussistenza di siffatti requisiti formali non sopperisce alla (mancanza di) prova – pur sempre gravante sul contribuente/cedente - del trasporto e della consegna della merce ai clienti intracomunitari; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto, in conclusione che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo, e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e rigetto del ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9817-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro A.R.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 4702/17/15 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 13/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla A . R . C . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, conseguenti alla ascrizione alla contribuente della partecipazione ad una frode intracomunitaria; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, previa riunione, con sentenza n. 593/1/10, rigettòi ricorsi; che la A . R . C . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 4702/12/15, depositata il 13/11/2015 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come la società contribuente avesse dimostrato la cessione delle merci al di fuori del territorio italiano, per non essere risultato contestato che il cessionario straniero fosse dotato di partita I.V.A. e di numero di identificazione attribuito dallo Stato di relativa appartenenza; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata l' A . R . C . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; che la Procura Generale, in persona del sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., instando per l’accoglimento del ricorso; Rilevato in via del tutto preliminare che gli errori materiali contenuti nell’intestazione del ricorso, come nella relata di notifica (laddove la parte intimata e destinataria della notifica è indicata quale “ A . R . C . DISTRIBUZIONE S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .”, anziché “ A . R . C . [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .”, come si evince dalla prima p. della motivazione,, prime due righe) non sono in grado di inficiare la validità dell’uno e dell’altra, posto che, dal complessivo tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr., in specie, il richiamo espresso al numero ed alla data di deposito della sentenza impugnata, oltre che alla C.T.R. che ebbe a pronunziarla), è chiaramente evincibile il giudizio (e, quindi, le parti in esso effettivamente coinvolte) cui il ricorso per cassazione (e la relativa notifica) inerisce (ineriscono) e tenuto conto che: 1) il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366, n. 1, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ.) per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 n. 2, cod. proc. civ., e pertanto l’inesatta indicazione della parte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale (arg. da Cass., Sez. 3, 10.1.2017, n. 240, Rv. 642351- 02); 2) non sussiste nullità della notificazione quando, pur esistendo nella relativa relata un errore sul nome o sulla qualifica della persona cui viene consegnata la copia, sia possibile ugualmente accertare, in base al contesto dell'atto, che la notifica era stata esattamente indirizzata (nella specie, presso la [OSCURATO:PERSONA] , N . 2, MODICA , quale indirizzo del domiciliatario della contribuente in grado di appello) e che la copia è stata consegnata al suo legittimo destinatario (nella specie, a mani della domiciliataria, [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ), nel qual caso non ricorre incertezza assoluta su elemento essenziale della notifica stessa (Cass., Sez. 2, 16.7.1983, n. 4907, Rv. 429795-01); Rilevato che con il terzo motivo - da esaminare in via preliminare, per evidente priorità logica – la difesa dell’ AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 21), per avere la C.T.R. motivato la propria decisione mediante relatio integrale ad una “argomentazione esposta dalla controparte nel proprio appello e sostenendo la legittimità di tale modus operandi attraverso la citazione di una sentenza della Cassazione del tutto inconferente con la fattispecie trattata” (cfr. ivi, ult. cpv.), senza, peraltro, esplicitare il percorso argomentativo seguito; che il motivo è infondato; che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità dei contenuti, né delle relative modalità espositive (arg. da Cass., Sez. U, 16.1.2015, n. 642, Rv. 634091-01; Cass., Sez. 5, 6.10.2022, n. 29028, Rv. 666078-01); che dunque , già in astratto, nulla vietava alla C.T.R. di riprodurre, in parte qua, il contenuto delle memorie difensive dell’ AGENZIA ), senza altro aggiungervi, in ogni caso non v’è prova che le argomentazioni motivazionali in questione siano state emesse in assenza di un vaglio critico delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in giudizio (così espressamente Cass., Sez. 5, 6.10.2022, n. 29028, Rv. 666078-01, in motivazione, p. 4, sub § 8); che, per altro verso, neppure è ravvisabile, nella specie, una ipotesi di motivazione apparente (per essere la stessa totalmente mancante o meramente apparente, ovvero per fondare su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o per risultare perplessa ed obiettivamente incomprensibile –cfr. Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01), avendo i giudici di appello chiarito le ragioni (consistenti – come detto - nella esistenza di partita I.V.A. e codice identificativo del cessionario) sottese alla ritenuta configurabilità, nella specie, di un’operazione infracomunitaria - altra questione (cfr. infra) è, piuttosto, se tale motivazione sia corretta o meno; che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 8, 1° comma, lett. a) e 21 del D.P.R. n. 633/72, all’art. 41, comma 1, lettera a) e all’art. 58, 1° comma, del D.L. n. 331/93; convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/9321” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente applicato le “norme che presiedono alle cessioni intracomunitarie” e, in specie, per avere i giudici di appello ritenuto sufficiente, al fine di godere dell’esenzione di imposta in questione, il (recte, l’affidamento del cedente sul) possesso, da parte del cessionario/acquirente, della partita I.V.A. e del codice identificativo attribuito dallo Stato di appartenenza laddove, al contrario, l’applicabilità della disciplina in esame richiede, piuttosto, che il cedente dimostri l’effettività del trasferimento all’estero della merce oggetto di cessione (e, quindi, in ultima analisi, “il movimento fisico delle merci” – cfr. ricorso, p. 9, penultimo cpv.); che il motivo è fondato; che è sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte – richiamato anche dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni – in tema di I.V.A., ove l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, richiesto dall'art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, grava sul cedente la prova dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo, ed essendo – piuttosto - necessario che il cedente verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, in quanto attinente a questione inevitabilmente legata alle specifiche caratteristiche di ciascuna vicenda (Cass., Sez. 5, 27.7.2012, n. 13457, Rv. 623583-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 24.12.2020, n. 29498, Rv. 660038-01); che, effettivamente, la C.T.R. ha disatteso tali granitici principi, ritenendo sufficiente, per legittimare il regime impositivo agevolato per cui è causa, il possesso, in capo al cessionario, di partita I.V.A. e codice identificativo rilasciato dallo Stato di appartenenza laddove, al contrario la mera sussistenza di siffatti requisiti formali non sopperisce alla (mancanza di) prova – pur sempre gravante sul contribuente/cedente - del trasporto e della consegna della merce ai clienti intracomunitari; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto, in conclusione che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo, e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e rigetto del ter
Sentenza Cassazione n. 09486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris