CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difende-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO del [OSCURATO:PERSONA] n. 229/2024 depositata il 04/03/2024.Numero registro generale 14656/2024Numero sezionale 4660/2026Numero di raccolta generale 17080/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con 6 distinti ricorsi la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Battagliasrl, ha impugnato avanti alla C.T.P. di Padova 6 accertamenti relativiall’IMU ed alla TASI per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativi ad unterreno edificabile di sua proprietà sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] di Padova, riuniti iricorsi, con la sentenza n. 194/4/2022, li ha rigettati, sull’assuntodell’intervenuto giudicato rilevante ai sensi dell’art. 2909 c.c. infattispecie relativa a diversa annualità (IMU anno 2011), relativa acontroversia identica (in cui il ricorso della società era stato respintodalla [OSCURATO:PERSONA] di Padova con sentenza n. 233/2017,decisione poi confermata dalla CTR con sentenza n. 1172/2019,divenuta definitiva).3. Avverso tale sentenza, la società Terme di Battaglia ricorrevaalla CGT di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza inepigrafe meglio indicata, l’ha confermata.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la societàcontribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,cui ha resistito con controricorso la parte intimata.5. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella ricorrente ha chiesto la discussione della controversia.6. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/92, in relazioneall’art. 360, c.1, n. 3, c.p.c., in ordine alla interpretazione da dare allanorma relativamente alla data di riferimento della valutazione e dellamotivazione sufficiente a sorreggere l’accertamento.2 di 4Numero registro generale 14656/2024Numero sezionale 4660/2026Numero di raccolta generale 17080/2026Data pubblicazione 31/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’ art. 2909 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.3, in virtù della circostanza che, in materia diaccertamento IMU su di un’area edificabile, il giudicato sul valore delterreno relativo agli anni precedenti, pur avendo i medesimi soggettied oggetto, essendo variabile di anno in anno, non può avere un effettopreclusivo in ordine al valore del medesimo terreno per le annualitàsuccessive.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantostrettamente connessi.4. Va osservato che la CGT2 non accerta quali sono gli elementifattuali sulla cui base ha ricostruito il valore venale dei terreni, ai sensidel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 5, comma 5), ma parte(diversamente) dall’assunto che c’è un giudicato e che nonsussistono elementi per modificare i presupposti degli accertamenti .Oltre al fatto che questi presupposti rimangono inespressi - néviene ricostruito il contenuto del giudicato - va rilevato chel’accertamento parte, ad ogni modo, dall’esistenza di un giudicato chesi ritiene abbia efficacia espansiva esterna ed ultrattiva. Non si trattavaperò di cercare elementi di conferma, o meno, del giudicato; si dovevainvece partire dal presupposto che al giudicato di valore non può4.1. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, difatti, ilvalore venale in comune commercio delle aree edificabili (d.lgs. n. 504del 1992, art. 5, comma 5), quale elemento variabile con riferimentoai diversi periodi di imposta, non può ascriversi «a quei fatti cheappaiano elementi costitutivi della fattispecie a caratteretendenzialmente permanente» (v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811;Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300;Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; v., altresì, in motivazione, Cass.Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506).3 di 4Numero registro generale 14656/2024Numero sezionale 4660/2026Numero di raccolta generale 17080/2026Data pubblicazione 31/05/2026Consegue che viene meno la rilevanza del giudicato (che, come giàsottolineato, non è descritto, né ricostruito, nel suo contenuto) e,dunque, rimane solo l’affermazione sopra riportata, secondo la quale non sussistono elementi per modificare i presupposti degliaccertamenti .4.2. Tale apodittica affermazione, del tutto priva di affermazionispecifiche e riferite al caso di specie, e privata del supporto delgiudicato, non è però rispettosa del dettato normativo (d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,art. 8, comma 4; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv.in l. 22 dicembre 2011, n. 214; l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,commi 669 e 675), che, appunto, si assume violato.5. Ne consegue che i motivi risultano fondati.6. In conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato, il ricorsova accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoin diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO4 di 4