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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20795/2026

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l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante p.t., sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68D11 B857H), con sedelegale in Crotone alla [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale, conferita su foglio separato e da intendersiin calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli(C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78M26 F839L; [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] del Torto n° 4RicorrentecontroMinistero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero delloSviluppo Economico, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro incarica p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloStato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti, [OSCURATO:TELEFONO] e PEC [OSCURATO:EMAIL], presso icui uffici è ope legis domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi,Numero registro generale 4715/2026Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20795/2026Data pubblicazione 19/06/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4504 deposi-tata il 14 luglio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 1.281.059,62) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro13.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Numero registro generale 4715/2026Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20795/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante p.t., sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68D11 B857H), con sedelegale in Crotone alla [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale, conferita su foglio separato e da intendersiin calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli(C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78M26 F839L; [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] del Torto n° 4RicorrentecontroMinistero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero delloSviluppo Economico, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro incarica p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloStato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti, [OSCURATO:TELEFONO] e PEC [OSCURATO:EMAIL], presso icui uffici è ope legis domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi,Numero registro generale 4715/2026Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20795/2026Data pubblicazione 19/06/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4504 deposi-tata il 14 luglio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 1.281.059,62) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro13.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Numero registro generale 4715/2026Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20795/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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