CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico e aspecifico, risolvendosi in mere affermazioni prive di una critica argomentata con le ragioni sottese alla pronuncia in verifica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore i