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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32448/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13442/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono generici e manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito, che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità dal momento che, senza incorrere in erronee interpretazioni normativa, risultano puntualmente esposti i criteri adottati ai fini della valutazione di congruità della pena inflitta in primo grado anche con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva (cfr. sent. appello, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13442/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono generici e manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito, che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità dal momento che, senza incorrere in erronee interpretazioni normativa, risultano puntualmente esposti i criteri adottati ai fini della valutazione di congruità della pena inflitta in primo grado anche con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva (cfr. sent. appello, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/
Sentenza Cassazione n. 32448/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris