CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 00671/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2840-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.2840/2024 Cron. Rep. Ud.27/11/2024 PU unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2964/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 2783/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma , in parziale riforma di sentenza del Tribunale diVelletri, ha condannato ESA e [OSCURATO:PERSONA] solido al pagamento di somma per i titoli dedotti in giudizioin favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Questi ha proposto ricorso per la cassazione parziale della sentenza d’appello con tre motiv i, cui le intimate ha nno resistito con rispettivi controricorsi; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto altresì ricorso incidentale. 3.Successivamente il ricorrente principale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, alla domanda e all’azione (sic) del giudizio pendente innanzi a questa Corte ; detta rinuncia è stata accettata da entrambe l e parti controricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) ha altresì dichiarato di rinunziare agli atti (sic) del controricorso con contestuale ricorso incidentale;ESA - ESRIN A genzia Spaziale Europea ha altresì preso atto della rinuncia al ricorso incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].).[OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva il Collegio che le rinunc e (reciprocamente accettate) ai ricorsi principale e incidentale (quant unque impropriamente riferite agli atti e all’azione), sono chiaramente qualificabili come rinunce ai ricorsi ex art. 390 c.p.c., con conseguente effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. 2.Sebbene rispetto alla rinuncia al ricorso incidentale ESA -ESRIN Agenzia Spaziale Europea si sia limitata ad una mera presa d’atto, senza esprimere una formale sua accettazione, nondimeno non deve emettersi pronuncia sulle spese nel rapporto fra le due controricorrenti, atteso che con il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) non fa valere pretese nei confronti della suddetta ESA - ESRIN A genzia Spaziale Europea. 3.In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto e non vi è luogo a provvedere né sulle spese né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che per consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 34025/23) esso si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e che , integrando una misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di co