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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 38386/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 17/5/2022 dal GUP presso il Tribunale di Pescara, previa disapplicazione della contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed C 30.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello inerente alla richiesta di riqualificazione del fatto ascritto sotto la fattispecie di lieve entità prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; ha infatti ritenuto che, nel caso di specie, risultassero ostativi rispetto alla richiesta derubricazione i dati rappresentati dal dato ponderale della sostanza (g 103,50 di cocaina), dall'elevatissimo principio attivo (pari all'87%) e dal numero medio di dosi singole ricavabili, pari a 579, elementi idonei a far ritenere l'imputata come inserita in modo non occasionale in ambienti dediti allo spaccio; previa esclusione della contestata recidiva ha quindi rideterminato la pena nel senso suddetto.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., ovvero la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., con riferimento alla omessa derubricazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.

Ha dedotto che i giudici del merito avevano fondato la relativa valutazione sulla base del solo dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente senza accertare l'effettivo inserimento dell'imputata in ambienti criminali e senza tenere conto del dato rappresentato dall'esito negativo della successiva perquisizione domiciliare; deducendo, quindi, che le circostanza del caso concreto avrebbero dovuto indurre a ritenere che l'imputata avesse svolto le mere funzioni di corriere in modo improvvisato e occasionale; ha altresì argomentato che la sussunzione sotto la specie del fatto di lieve entità non potesse essere esclusa sulla base del numero di dosi singole ricavabili dal quantitativo di stupefacente sulla scorta del principio attivo, atteso che le stesse non necessariamente potevano ritenersi corrispondenti al numero di dosi effettivamente commercializzabili; ha altresì richiamato la rilevazione statistica compiuta dall'ufficio per il processo presso la Sesta sezione di questa Corte - sulla base dell'analisi di 398 decisioni di legittimità emesse nel periodo 2020-2022 - la quale aveva individuato il limite massimo entro il quale era stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità in quella di g 150,00 di cocaina, valore soglia all'interno del quale era riconducibile la condotta contestata nel caso di specie.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato.

2. Con l'unitario motivo di doglianza, la ricorrente ha contestato la valutazione della Corte territoriale in punto di mancata qualificazione della condotta ascritta sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup..

Il motivo è infondato. 2.1 In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella richiamata disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va quindi fatto riferimento alla parte motiva di Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico.

Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto.

In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge; in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).

All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite.

Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto.

Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.

In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup..

In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento; ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. 2.2 Deve altresì essere rilevato, in punto di valutazione del quantitativo di sostanza idonea a determinare la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, che in una pronuncia della Sesta Sezione - specificamente richiamata nell'esposizione del motivo di ricorso - è stato ritenuto che il giudice possa tener conto del fatto che il quantitativo di stupefacente, sulla base della giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sia da ritenere compatibile con l'art. 73, T.U. stup. (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149); sulla base di una lettura che, peraltro, in altra e più recente pronuncia, è stato considerata come valutabile in senso meramente orientativo atteso che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, ricavata dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319).

Dovendosi comunque rilevare, in riferimento alle argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione, che il limite quantitativo di g 150,00 di cocaina è stato individuato - nella parte motiva della predetta sentenza n.45061/2022 (punto 2.5 del "considerato in diritto") come il limite "massimo" entro il quale le decisioni facenti parte del campione statistico hanno ritenuto configurabile la fattispecie di lieve entità, risultando collocato il limite di prevalenza delle sentenze che hanno riconosciuto la fattispecie medesima in quello, assai inferiore, di g 23,66 di sostanza di tale tipologia.

3. Operata tale premessa, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi.

Difatti, il giudice di secondo grado ha rilevato - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che il dato ponderale lordo (ben superiore anche a quello mediano individuato dalla citata sentenza 45061/2022), unito all'elemento qualitativo rappresentato dall'elevato principio attivo e dal conseguente ed elevato numero di dosi medie ricavabili (pari a 579), fosse incompatibile con il riconoscimento della fattispecie di lieve entità; e come tali elementi, sinotticamente valutati, fossero tali - in riferimento ai parametri rappresentati da mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze - da denotare l'inserimento dell'imputata in ambienti dediti, con modalità non occasionali, allo spaccio di stupefacenti.

Rilevando sul punto, in relazione all'argomentazione inerente all'esito negativo della successiva perquisizione domiciliare, che deve escludersi il riconoscimento della fattispecie di lieve entità qualora la singola condotta di detenzione, peraltro (come nel caso di specie) di una quantità non modica di droga, costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767).

Deve quindi ritenersi che la valutazione finale della Corte territoriale si appalesi conforme al significato della norma e, in un'ottica più ampia, coerente con la natura plurioffensiva delle disposizioni penali dettati in materia di stupefacenti, in relazione alle quali i beni giuridici tutelati sono rappresentati sia dalla salute pubblica e sia dalla sicurezza pubblica e dovendosi quindi concretamente considerare la condotta della ricorrente, per le sue modalità, idonea a ledere in modo rilevante entrambi i beni medesimi.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 17/5/2022 dal GUP presso il Tribunale di Pescara, previa disapplicazione della contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed C 30.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello inerente alla richiesta di riqualificazione del fatto ascritto sotto la fattispecie di lieve entità prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; ha infatti ritenuto che, nel caso di specie, risultassero ostativi rispetto alla richiesta derubricazione i dati rappresentati dal dato ponderale della sostanza (g 103,50 di cocaina), dall'elevatissimo principio attivo (pari all'87%) e dal numero medio di dosi singole ricavabili, pari a 579, elementi idonei a far ritenere l'imputata come inserita in modo non occasionale in ambienti dediti allo spaccio; previa esclusione della contestata recidiva ha quindi rideterminato la pena nel senso suddetto. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., ovvero la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., con riferimento alla omessa derubricazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. Ha dedotto che i giudici del merito avevano fondato la relativa valutazione sulla base del solo dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente senza accertare l'effettivo inserimento dell'imputata in ambienti criminali e senza tenere conto del dato rappresentato dall'esito negativo della successiva perquisizione domiciliare; deducendo, quindi, che le circostanza del caso concreto avrebbero dovuto indurre a ritenere che l'imputata avesse svolto le mere funzioni di corriere in modo improvvisato e occasionale; ha altresì argomentato che la sussunzione sotto la specie del fatto di lieve entità non potesse essere esclusa sulla base del numero di dosi singole ricavabili dal quantitativo di stupefacente sulla scorta del principio attivo, atteso che le stesse non necessariamente potevano ritenersi corrispondenti al numero di dosi effettivamente commercializzabili; ha altresì richiamato la rilevazione statistica compiuta dall'ufficio per il processo presso la Sesta sezione di questa Corte - sulla base dell'analisi di 398 decisioni di legittimità emesse nel periodo 2020-2022 - la quale aveva individuato il limite massimo entro il quale era stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità in quella di g 150,00 di cocaina, valore soglia all'interno del quale era riconducibile la condotta contestata nel caso di specie. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Con l'unitario motivo di doglianza, la ricorrente ha contestato la valutazione della Corte territoriale in punto di mancata qualificazione della condotta ascritta sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Il motivo è infondato. 2.1 In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella richiamata disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va quindi fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto. In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge; in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento; ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. 2.2 Deve altresì essere rilevato, in punto di valutazione del quantitativo di sostanza idonea a determinare la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, che in una pronuncia della Sesta Sezione - specificamente richiamata nell'esposizione del motivo di ricorso - è stato ritenuto che il giudice possa tener conto del fatto che il quantitativo di stupefacente, sulla base della giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sia da ritenere compatibile con l'art. 73, T.U. stup. (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149); sulla base di una lettura che, peraltro, in altra e più recente pronuncia, è stato considerata come valutabile in senso meramente orientativo atteso che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, ricavata dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). Dovendosi comunque rilevare, in riferimento alle argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione, che il limite quantitativo di g 150,00 di cocaina è stato individuato - nella parte motiva della predetta sentenza n.45061/2022 (punto 2.5 del "considerato in diritto") come il limite "massimo" entro il quale le decisioni facenti parte del campione statistico hanno ritenuto configurabile la fattispecie di lieve entità, risultando collocato il limite di prevalenza delle sentenze che hanno riconosciuto la fattispecie medesima in quello, assai inferiore, di g 23,66 di sostanza di tale tipologia. 3. Operata tale premessa, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi. Difatti, il giudice di secondo grado ha rilevato - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che il dato ponderale lordo (ben superiore anche a quello mediano individuato dalla citata sentenza 45061/2022), unito all'elemento qualitativo rappresentato dall'elevato principio attivo e dal conseguente ed elevato numero di dosi medie ricavabili (pari a 579), fosse incompatibile con il riconoscimento della fattispecie di lieve entità; e come tali elementi, sinotticamente valutati, fossero tali - in riferimento ai parametri rappresentati da mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze - da denotare l'inserimento dell'imputata in ambienti dediti, con modalità non occasionali, allo spaccio di stupefacenti. Rilevando sul punto, in relazione all'argomentazione inerente all'esito negativo della successiva perquisizione domiciliare, che deve escludersi il riconoscimento della fattispecie di lieve entità qualora la singola condotta di detenzione, peraltro (come nel caso di specie) di una quantità non modica di droga, costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767). Deve quindi ritenersi che la valutazione finale della Corte territoriale si appalesi conforme al significato della norma e, in un'ottica più ampia, coerente con la natura plurioffensiva delle disposizioni penali dettati in materia di stupefacenti, in relazione alle quali i beni giuridici tutelati sono rappresentati sia dalla salute pubblica e sia dalla sicurezza pubblica e dovendosi quindi concretamente considerare la condotta della ricorrente, per le sue modalità, idonea a ledere in modo rilevante entrambi i beni medesimi. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett
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