CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26977/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il beneficio, invero, era stato già accordato, in sede esecutiva, rispetto a parte di essi (le ricettazioni di assegni) e l'istante intendeva estendere la pronuncia a reati ulteriori (contrabbando di T.L.E. e falsificazione della carta di circolazione del veicolo adibito al relativo trasporto). Questi ultimi non presentavano tuttavia, secondo il G.i.p., alcun elemento che potesse rappresentare idoneo fattore unificatore. Ciò che caratterizzava l'ulteriore agire criminoso era l'attuazione di un generico programma di attività delinquenziale, espressione di mera abitualità nel reato. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sulla vicinanza temporale e spaziale di tutte le condotte, poste in essere per finalità di ingiusto arricchimento e, dunque, rivelatrici di un'unica comune progettualità criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha più volte ribadito (anche nella sua più autorevole composizione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074- 01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa vicinanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto palese buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia l'estemporaneità delle ulteriori manifestazioni di recidiva delittuosa, indicativa di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, realmente incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione. 4. Alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila in fa