CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1983/16 in data 15/02/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brindisi in data 11/03/2013, appellata da [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva dal reato di cui al capo B (artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, 7, primo comma, prima ipotesi e comma 3, I. n. 575/1965) per insussistenza del fatto e rideterminava nei confronti dello stesso la pena per il capo A (artt. 81, comma 2, 629, comma 1, cod. pen.) nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: violazione di legge ed in particolare degli artt. 191, 500, comma 4, 526, comma 1, cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale sembra essersi limitata ad un'analisi superficiale della vicenda, soffermandosi su aspetti che alla difesa appaiono privi di obiettività e significatività, come l'atteggiamento che la teste Pati avrebbe assunto nel corso della deposizione dibattimentale e che ai giudici di appello, come a quelli di prime cure, sarebbe apparso emblematico della subìta intimidazione. La difesa, sin dall'impugnazione d'appello, ha inteso sostenere che la scelta operata dal legislatore del giusto processo con la riformulazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., consiste nella non valutabilità, come prova, delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, anche se utilizzate per le contestazioni, sicchè non può esserci dubbio alcuno che la regola di esclusione probatoria possa essere superata solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.: ne discende che il recupero delle dichiarazioni ante-dibattimentali non opera in ogni situazione di probabile inquinamento della fonte, ma solo in quelle riconducibili a minaccia, violenza, corruzione in danno del testimone. Secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale, nel procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, il grado della prova richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno standard probatorio capace di raggiungere un quantum di natura indiziaria tale da far presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compresso la genuinità della deposizione dibattimentale, con la precisazione che è necessaria una certa cautela nel dedurre l'esistenza di un fatto inquinante attraverso l'uso di criteri logici. -Secondo motivo: violazione di legge ed in particolare degli artt. 62 bis, 69 e 99 cod. pen. nonchè manifesta carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e dell'operato giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e contestata aggravante. La Corte, per riconoscere la recidiva, si è limitata ad affermare che si è in presenza di un soggetto dedito al crimine dal 1993, il tutto in evidente contrasto logico con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, pur nel senso del bilanciamento per equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Giurisprudenza del tutto costante riconosce che, ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattinnentali del testimone, gli "elementi concreti" - nella specie, ricorrenti - sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti l'Autorità giudiziaria (cfr., Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258638; Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, Kosteva, Rv. 267039; Sez. 1, n. 9646 del 19/10/2016, dep. 2017, Marzano, Rv. 269272; Sez. 2, n. 13550 del 17/02/2017, Bonna, Rv. 269566; Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522; Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879). Nella fattispecie, detti numerosi e significativi elementi sintomatici (costituiti da dichiarazioni false, inverosimili, illogiche e contraddittorie) sono stati chiaramente individuati, a sostegno della ritenuta intimidazione e non di un'ipotetica scelta di adesione a modelli devianti, dal giudice di merito che li ha così riassunti (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata): 1. fin dal momento iniziale della sua escussione, al solo sentir nominare l'imputato e la figlia, la teste-persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con espressioni di oggettiva interpretazione, manifestava immediatamente disagio e timore, dando chiara prova della difficoltà a rendere una deposizione veritiera e delle conseguenze che le erano derivate dall'intera vicenda; 2. in diversi momenti del proprio esame, la Pati anticipava il pubblico ministero che le contestava il contenuto della denuncia, palesemente difforme dalle dichiarazioni che stava rendendo, negando ripetutamente di essere stata la delatrice di molte affermazioni e tentando di addossare ai verbalizzanti le responsabilità di aver riportato circostanze mai riferite ed elementi mai detti;3. in più passi della sua deposizione, la Pati accusava i carabinieri di aver creato una situazione assolutamente non corrispondente alla realtà e di aver cercato di accusare ingiustamente l'imputato di fatti che non aveva mai commesso (in realtà, la sentenza evidenziava come non fossero emersi elementi che potessero indurre a ritenere che i verbalizzanti avessero commesso un falso ed un abuso, né era risultato un loro interesse diretto a far emergere una realtà difforme); 4. l'intero esame testimoniale della Pati si caratterizzava dalle numerose contestazioni effettuate dal pubblico ministero che, con molta fatica, aveva cercato di far emergere circostanze diverse da quelle riferite in aula; 5. la Pati riconosceva come propria la redazione di una scrittura privata (datata 02/01/2012, contenente la liberatoria del pagamento di euro 4.500 pagate a titolo di cauzione e in realtà mai ricevuto) che invece il testimone Turco, commercialista delle parti, riconosceva come redatta da lui stesso: circostanza ritenuta come di alta sintomaticità di un atteggiamento di assoluto appiattimento sulle ragioni e sulle posizioni dell'imputato; 6. la Pati riferiva in dibattimento di un burrascoso incontro con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] del novembre 2012 da cui sarebbe scaturita la sua denuncia e di cui la donna, incredibilmente, non aveva fatto alcun cenno nel corso delle indagini; 7. l'episodio delle chiavi del locale successivamente consegnate al nipote della Pati, cui era stato affidato anche il messaggio intimidatorio di "ritirare" la denuncia: episodio che veniva raccontato nella seconda denuncia (quella del 21/12/2012) ed il contenuto di entrambe le denunce veniva riaffermato e ribadito in data 28/02/2013 davanti ai carabinieri; 8. per come riferito dalla Pati, nel prosieguo del rapporto la stessa aveva appreso che il Candita era personal socialmente pericolosa, avendo riportate diverse condanne: circostanza che comprensibilmente poteva aver indotto la denunciante a cambiare atteggiamento e ad acquisire un comportamento sottomesso, impaurita dalla prospettiva di ritorsioni future. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il giudizio di equivalenza tra circostanze e quello sulla mancata esclusione della recidiva sono statuizioni assistite da assenza di vizi logico-giuridici, che li rende insindacabili nella presente sede di legittimità. 4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d