CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34366/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna; rilevato che le censure sono del tutto generiche, oltre che erroneamente dirette alla motivazione del Giudice di primo grado; considerato, in senso dirimente, che l’imputato aveva proposto appello avversando esclusivamente l’omessa valutazione della particolare tenuità del fatto e, sotto più profili, la dosimetria della pena; rilevato che, invece, con il ricorso (p. 2 e 3) lamenta l’apparenza della motivazione in punto di «declaratoria della penale responsabilità a carico dell’imputato» e che tale motivo non è consentito siccome non devoluto al Giudice di appello; ritenuto pertanto che la deducibilità del motivo è preclusa dal disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577 - 01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così