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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35376/2023

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4447/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - preteso “diritto” degli iscritti dopo il 1999 al trattamento previdenziale - insussistenza.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Repubblica Italiana,Presidenza del Consiglio dei Ministri,Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 14 luglio 2020 n. 3450 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009 gli odierni ricorrenti, tutti laureati in medicina iscrittisi alle scuole di specializzazionepost lauream tra il 1999 ed il 2006, convennero dinanzi al Tribunale di Roma le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendone la condanna: a) a l versamento dei contributi previdenziali per ilperiodo di frequentazione della scuola di specializzazione; b) al pagamento della differenza tra quanto da essi percepito (lire 21.500.000 per ciascun anno di specializzazione ) e la maggior somma accordataagli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 2006 (euro 25.000 circa per ciascun anno di specializzazione).2.

Con sentenza 13593 del 2015 il Tribunale di Roma dichiarò: -) prescritte le domande aventi ad oggetto il pagamento di crediti (in tesi) maturati prima del 15.10.2011; -) infondate le altre.

3. Con sentenza 14.7.2020 n. 3450 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che: a) il diritto al risarcimento del danno vantato da quanti avevano frequentato la scuola a partire dal 1999 era prescritto, essendo spirato il termine decennale decorrente dal 27.10.1999; b) il diritto al risarcimento del danno per il mancato versamento di contributiprevidenziali per gli iscritti anteriormente al 2007 era insussistente, in quanto il loro rapporto non era assimilabile al lavoro subordinato; c) il diritto al risarcimento del danno per il minore compenso percepito rispetto agli iscritti post 2007 era insussistente, dal momento che la misura della borsa di studio era rimessa alla discrezionalitàdel legislatore.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da 107 degli originari attori, con ricorsofondato su otto motivi e illustrato da memoria.

Le amministrazioni sono rimaste intimate, limitandosi a depositare un “atto di costituzione”al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Primo motivo.

Col primo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisdel diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive nel 27.10.1999.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Gli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1999 ma prima del 2006 non hanno alcun “diritto” ad essere risarciti di alcunché.

Essi hanno percepito una borsa di studio e questo di per sé esclude che abbiano sofferto un danno da mancata attuazione della direttiva.

Lo stabilire poi se la borsa di studio fu “adeguata” o “inadeguata” è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può essere fonte unicamente di responsabilità politica, non certo giuridica.

Mancando dunque il credito, era vano discutere di quale sarebbe dovuto essere il termine di prescrizione cui assoggettarlo.

In tal senso deve ritenersi corretta la motivazione della sentenza impugnata.

2. Secondo motivo.

Il secondo motivo contiene due censure.

2.1. Con una prima censura la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha escluso che gli attori avessero diritto al versamento dei contributi previdenziali durante il periodo di frequenza della scuola di specializzazione.

2.2. Tale censura è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, contrario alla tesi sostenuta dai ricorrenti(Sez. 3 - , Ordinanza n. 11761 del 12/04/2022, Rv. 664803 – 01 ; Sez. 3- , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021, Rv. 663577 – 01 ).

2.3. Resta solo da aggiungere come il paventato contrasto tra questa giurisprudenza e la Carta EDU è stato escluso da Corte EDU, sez.

I, 29.8.2023, Ruggeri c.

Italia, in causa 362/18 ( evidentemente ben nota al difensore dei ricorrenti, che figura tra i difensori delle parti di quel giudizio), ai cui § § 1 8 e 19 si legge: “ l a Corte osserva che, secondo la sua giurisprudenza costante, i diritti ad una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale non rientrano tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (…).

Nel caso di specie, poiché, secondo i giudici interni, nessuna copertura previdenziale ed assistenziale per i medici specialisti era prescritta dalle citate direttive e l'art. 41 del decreto n. 368/1999 non era in vigore durante la formazione di specializzazione dei ricorrenti, i ricorrenti non possono affermare di aver avuto un legittimo affidamento equivalente ad un possesso ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (…).

Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che tali doglianze sono incompatibili ratione materiaecon le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) e devono essere respinte ai sensi dell’articolo 35 § 4”.

2.4. Con una seconda censura (pp. 28 e ss.) la s entenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda intesa ad ottenere, a titolo (pare) di risarcimento del danno la differenza tra la borsa di studio percepita dagli attori, ed il maggior compenso previsto a favore di quanti solo dopo il 2007si iscrissero alle scuole di specializzazione .

2.5. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01 , e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022, pronunciata su identici motiviproposti dall’identico difensore degli odierni ricorrenti).

3. Il terzo motivo.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla loro istanza di rinvio pregiudiziale alla C orte di giustizia dell’Unione Europea sulla conformità al diritto comunitario dell’art. 6 d. lgs. 257/91.Chiedono, in subordine, che sia questa Corte a sollevare la suddetta questione.

3.1. Come motivo di ricorso, la suddetta censura è inesistente.

Il giudice di merito ha infatti la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale.

Come istanza ex art. 267 TFUE, la richiesta dei ricorrenti non merita accoglimento.

I ricorrenti hanno formulato una domanda di danno, e l’esistenza d’un danno presuppone una perdita patrimoniale e una condotta contra ius, anche –nei casi previsti dalla legge –se non colposa.

Ad avvisodei ricorrenti, dunque, fu per loro “danno” la scelta del legislatore di incrementare i compensi previsti per quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione dopoil 2007.

Varrà in contrario osservare, da un lato, che essi confondono il danno civile con una (ipotetica) disparità di trattamento; e dall’altro che per predicarsi un danno civile è necessario vantare un previo diritto leso, e nel caso di specie vanamente si cercherebbe nell’ordinamento tanto comunitario quanto nazionale un “diritto” dei ricorrenti iscritti nel 1999 ad essere remunerati come i loro colleghi iscritti nel 2006.

Infatti lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.

Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupatodel quantum do vuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (ex multis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez.

L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018).

3.2. Anche su questo punto il paventato contrasto tra questa giurisprudenza e la Carta EDU è stato escluso da Corte EDU, sez.

I, 29.8.2023, Ruggeri c.

Italia, in causa 362/18, ai cui §§ 23 e 24 si legge: “la Corte rileva innanzitutto che le misure impugnate sono state adottate per contrastare le conseguenze di una crisi economica: quindi, le autorità avevano agito tenendo presente l’interesse pubblico.

In realtà, le disposizioni sopra menzionate si inseriscono in un programma molto più ampio che coinvolge tutto il settore pubblico e che non riguarda solo i ricorrenti, ma più in generale i dipendenti pubblici.

Inoltre, i ricorrenti non hanno subito alcuna riduzione diretta del loro reddito poiché è stato loro soltanto negato un aumento previsto.

Nei presenti ricorsi non vi è alcuna affermazione o prova che le misure adottate abbiano lasciato i ricorrenti privi di tutti i mezzi di sussistenza, né essi hanno sostenuto che rischiavano di scendere al di sotto della soglia di sussistenza (…).

Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che questa censura è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione”.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo la sentenza è censurata per avere rigettato la domanda di “mancata corresponsione dell’incremento annuo al tasso programmato di inflazione” della remunerazionepercepita dal ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione.

L’illustrazione del motivo è così concepita: -) dapprima è riassunto il contenuto della sentenza impugnata (pp. 36-37); -) quindi viene aggiunto che i Tribunali di Perugia, Ferrara e Pisa hanno deciso diversamente, e si trascrive una passo della decisione del primo di essi.

4.1. Anche a prescindere da qualsiasi valutazione sulla rispondenza dell’illustrazione del motivo al precetto di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo è comunque inammissibile ex art. 360 bis, n. 1,c.p.c..

La sentenza impugnata è infatti, sul punto, esattamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del

28.8. 2023 ; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023), condiviso da Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022, pronunciata su identico motivoproposto dall’identico difensore degli odierni ricorrenti.5.

Il quinto motivodi ricorso.

Col quinto motivo la sentenza è censurata per avere rigettatola domanda di “adeguamento triennale” della remunerazionepercepita dal ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione.

4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1,c.p.c..

La sentenza impugnata è infatti, sul punto, esattamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte(ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023), condiviso da Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022, pronunciata su identico motivoproposto dall’identico difensore degli odierni ricorrenti.

6. Il sesto, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso.

Con gli ultimi tre motivi i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe immotivatamente ritenuto infondatele question i di legittimità costituzionale da essi prospettate (e cioè degli artt. 39, 41 e 46 d. lgs. 368/99, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., nonché dell’art. 14 CEDU; dell’art. 1 del ProtocolloAddizionale alla CEDU, con riferimento alla norma interposta di cui all’art. 117 cost.).

6.1. Premesso che i suddetti“motivi”, più che come mezzi di impugnazione, vanno qualificat i come una reiterata istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, tali istanze non meritano accoglimento, alla luce degli argomenti spesi nei §§ che precedono, come già ritenuto da questa Corte su identiche istanze proposte dall’identico difensore degli odierni ricorrenti (Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del

17.1. 2022 , alla cui motivazione può qui farsi rinvio ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.).

6.2. Con riferimento, infine al contrasto delle suddette norme nazionali con la Carta EDUbasterà qui richiamare ancora una voltaquanto stabilito da Corte EDU, sez.

I, 29.8.2023, Ruggeri c.

Italia, in causa 362/18 (evidentemente ben nota al difensore dei ricorrenti, che figura tra i difensori delle parti di quel giudizio).

7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4447/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - preteso “diritto” degli iscritti dopo il 1999 al trattamento previdenziale - insussistenza.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Repubblica Italiana,Presidenza del Consiglio dei Ministri,Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 14 luglio 2020 n. 3450 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 gli odierni ricorrenti, tutti laureati in medicina iscrittisi alle scuole di specializzazionepost lauream tra il 1999 ed il 2006, convennero dinanzi al Tribunale di Roma le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendone la condanna: a) a l versamento dei contributi previdenziali per ilperiodo di frequentazione della scuola di specializzazione; b) al pagamento della differenza tra quanto da essi percepito (lire 21.500.000 per ciascun anno di specializzazione ) e la maggior somma accordataagli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 2006 (euro 25.000 circa per ciascun anno di specializzazione).2. Con sentenza 13593 del 2015 il Tribunale di Roma dichiarò: -) prescritte le domande aventi ad oggetto il pagamento di crediti (in tesi) maturati prima del 15.10.2011; -) infondate le altre. 3. Con sentenza 14.7.2020 n. 3450 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: a) il diritto al risarcimento del danno vantato da quanti avevano frequentato la scuola a partire dal 1999 era prescritto, essendo spirato il termine decennale decorrente dal 27.10.1999; b) il diritto al risarcimento del danno per il mancato versamento di contributiprevidenziali per gli iscritti anteriormente al 2007 era insussistente, in quanto il loro rapporto non era assimilabile al lavoro subordinato; c) il diritto al risarcimento del danno per il minore compenso percepito rispetto agli iscritti post 2007 era insussistente, dal momento che la misura della borsa di studio era rimessa alla discrezionalitàdel legislatore. 4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da 107 degli originari attori, con ricorsofondato su otto motivi e illustrato da memoria. Le amministrazioni sono rimaste intimate, limitandosi a depositare un “atto di costituzione”al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo. Col primo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisdel diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive nel 27.10.1999. 1.1. Il motivo è inammissibile. Gli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1999 ma prima del 2006 non hanno alcun “diritto” ad essere risarciti di alcunché. Essi hanno percepito una borsa di studio e questo di per sé esclude che abbiano sofferto un danno da mancata attuazione della direttiva. Lo stabilire poi se la borsa di studio fu “adeguata” o “inadeguata” è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può essere fonte unicamente di responsabilità politica, non certo giuridica. Mancando dunque il credito, era vano discutere di quale sarebbe dovuto essere il termine di prescrizione cui assoggettarlo. In tal senso deve ritenersi corretta la motivazione della sentenza impugnata. 2. Secondo motivo. Il secondo motivo contiene due censure. 2.1. Con una prima censura la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha escluso che gli attori avessero diritto al versamento dei contributi previdenziali durante il periodo di frequenza della scuola di specializzazione. 2.2. Tale censura è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, contrario alla tesi sostenuta dai ricorrenti(Sez. 3 - , Ordinanza n. 11761 del 12/04/2022, Rv. 664803 – 01 ; Sez. 3- , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021, Rv. 663577 – 01 ). 2.3. Resta solo da aggiungere come il paventato contrasto tra questa giurisprudenza e la Carta EDU è stato escluso da Corte EDU, sez. I, 29.8.2023, Ruggeri c. Italia, in causa 362/18 ( evidentemente ben nota al difensore dei ricorrenti, che figura tra i difensori delle parti di quel giudizio), ai cui § § 1 8 e 19 si legge: “ l a Corte osserva che, secondo la sua giurisprudenza costante, i diritti ad una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale non rientrano tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (…). Nel caso di specie, poiché, secondo i giudici interni, nessuna copertura previdenziale ed assistenziale per i medici specialisti era prescritta dalle citate direttive e l'art. 41 del decreto n. 368/1999 non era in vigore durante la formazione di specializzazione dei ricorrenti, i ricorrenti non possono affermare di aver avuto un legittimo affidamento equivalente ad un possesso ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (…). Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che tali doglianze sono incompatibili ratione materiaecon le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) e devono essere respinte ai sensi dell’articolo 35 § 4”. 2.4. Con una seconda censura (pp. 28 e ss.) la s entenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda intesa ad ottenere, a titolo (pare) di risarcimento del danno la differenza tra la borsa di studio percepita dagli attori, ed il maggior compenso previsto a favore di quanti solo dopo il 2007si iscrissero alle scuole di specializzazione . 2.5. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01 , e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022, pronunciata su identici motiviproposti dall’identico difensore degli odierni ricorrenti). 3. Il terzo motivo. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla loro istanza di rinvio pregiudiziale alla C orte di giustizia dell’Unione Europea sulla conformità al diritto comunitario dell’art. 6 d. lgs. 257/91.Chiedono, in subordine, che sia questa Corte a sollevare la suddetta questione. 3.1. Come motivo di ricorso, la suddetta censura è inesistente. Il giudice di merito ha infatti la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale. Come istanza ex art. 267 TFUE, la richiesta dei ricorrenti non merita accoglimento. I ricorrenti hanno formulato una domanda di danno, e l’esistenza d’un danno presuppone una perdita patrimoniale e una condotta contra ius, anche –nei casi previsti dalla legge –se non colposa. Ad avvisodei ricorrenti, dunque, fu per loro “danno” la scelta del legislatore di incrementare i compensi previsti per quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione dopoil 2007. Varrà in contrario osservare, da un lato, che essi confondono il danno civile con una (ipotetica) disparità di trattamento; e dall’altro che per predicarsi un danno civile è necessario vantare un previo diritto leso, e nel caso di specie vanamente si cercherebbe nell’ordinamento tanto comunitario quanto nazionale un “diritto” dei ricorrenti iscritti nel 1999 ad essere remunerati come i loro colleghi iscritti nel 2006. Infatti lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupatodel quantum do vuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (ex multis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). 3.2. Anche su questo punto il paventato contrasto tra questa giurisprudenza e la Carta EDU è stato escluso da Corte EDU, sez. I, 29.8.2023, Ruggeri c. Italia, in causa 362/18, ai cui §§ 23 e 24 si legge: “la Corte rileva innanzitutto che le misure impugnate sono state adottate per contrastare le conseguenze di una crisi economica: quindi, le autorità avevano agito tenendo presente l’interesse pubblico. In realtà, le disposizioni sopra menzionate si inseriscono in un programma molto più ampio che coinvolge tutto il settore pubblico e che non riguarda solo i ricorrenti, ma più in generale i dipendenti pubblici. Inoltre, i ricorrenti non hanno subito alcuna riduzione diretta del loro reddito poiché è stato loro soltanto negato un aumento previsto. Nei presenti ricorsi non vi è alcuna affermazione o prova che le misure adottate abbiano lasciato i ricorrenti privi di tutti i mezzi di sussistenza, né essi hanno sostenuto che rischiavano di scendere al di sotto della soglia di sussistenza (…). Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che questa censura è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione”. 4. Il quarto motivo di ricorso. Col quarto motivo la sentenza è censurata per avere rigettato la domanda di “mancata corresponsione dell’incremento annuo al tasso programmato di inflazione” della remunerazionepercepita dal ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione. L’illustrazione del motivo è così concepita: -) dapprima è riassunto il contenuto della sentenza impugnata (pp. 36-37); -) quindi viene aggiunto che i Tribunali di Perugia, Ferrara e Pisa hanno deciso diversamente, e si trascrive una passo della decisione del primo di essi. 4.1. Anche a prescindere da qualsiasi valutazione sulla rispondenza dell’illustrazione del motivo al precetto di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo è comunque inammissibile ex art. 360 bis, n. 1,c.p.c.. La sentenza impugnata è infatti, sul punto, esattamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8. 2023 ; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023), condiviso da Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022, pronunciata su identico motivoproposto dall’identico difensore degli odierni ricorrenti.5. Il quinto motivodi ricorso. Col quinto motivo la sentenza è censurata per avere rigettatola domanda di “adeguamento triennale” della remunerazionepercepita dal ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione. 4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1,c.p.c.. La sentenza impugnata è infatti, sul punto, esattamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte(ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023), condiviso da Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022, pronunciata su identico motivoproposto dall’identico difensore degli odierni ricorrenti. 6. Il sesto, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso. Con gli ultimi tre motivi i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe immotivatamente ritenuto infondatele question i di legittimità costituzionale da essi prospettate (e cioè degli artt. 39, 41 e 46 d. lgs. 368/99, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., nonché dell’art. 14 CEDU; dell’art. 1 del ProtocolloAddizionale alla CEDU, con riferimento alla norma interposta di cui all’art. 117 cost.). 6.1. Premesso che i suddetti“motivi”, più che come mezzi di impugnazione, vanno qualificat i come una reiterata istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, tali istanze non meritano accoglimento, alla luce degli argomenti spesi nei §§ che precedono, come già ritenuto da questa Corte su identiche istanze proposte dall’identico difensore degli odierni ricorrenti (Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1. 2022 , alla cui motivazione può qui farsi rinvio ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.). 6.2. Con riferimento, infine al contrasto delle suddette norme nazionali con la Carta EDUbasterà qui richiamare ancora una voltaquanto stabilito da Corte EDU, sez. I, 29.8.2023, Ruggeri c. Italia, in causa 362/18 (evidentemente ben nota al difensore dei ricorrenti, che figura tra i difensori delle parti di quel giudizio). 7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello st
Sentenza Cassazione n. 35376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris