Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 45103/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha ridotto a 345.000 euro- rispetto agli originari 389.000 - l'oggetto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari; Galiano, giudice ordinario in servizio presso la Sezione distaccata di Francavilla del Tribunale di Brindisi, in concorso con la moglie, avv. [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti corrotti, avrebbero ricevuto alcune utilità per garantire ad [OSCURATO:PERSONA] un trattamento di favore nel contenzioso intentato da questa contro la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, un congruo e celere provvedimento di condanna al risarcimento dei danni per la morte della di lei figlia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Si premette che: a) la somma in sequestro costituirebbe il prezzo del reato; b) il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di sequestro della ulteriore somma di 643.000 euro quale profitto del reato; b) avverso il rigetto della richiesta di sequestro del profitto, il Pubblico Ministero non aveva proposto appello In tale contesto, si deduce la violazione del principio della domanda cautelare, atteso che il Pubblico Ministero aveva chiesto, da una parte, il sequestro della somma di euro 389,130 quale prezzo del reato, e, dall'altra, la somma il sequestro di 643.00 euro quale profitto. [OSCURATO:PERSONA], si argomenta, avrebbe rigettato la richiesta di sequestro del profitto nei confronti della sola corruttrice Argentieri e, ciò nonostante, ha disposto nei riguardi della stessa il sequestro della somma di 389.000 euro quale prezzo del reato, pur non essendoci stata domanda cautelare al riguardo.

Il Tribunale di Potenza avrebbe errato nel ritenere che la somma in questione sia stata sequestrata a titolo di profitto ai sensi dell'art. 322 ter, comma 2, cod. pen. Né, si aggiunge, avrebbe potuto essere disposto nei riguardi della indagata, cioè del corruttore, il prezzo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Dall'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo si evince che il vincolo reale è stato apposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato per cui si procede "per un valore equivalente ad euro 389,130 (mentre non può accogliersi l'ulteriore richiesta del sequestro della somma di euro 643.000 qualificata quale profitto ottenuto a seguito del reato..." (così testualmente l'ordinanza pag. 165).

Dunque il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro della somma in questione: a) senza precisare che il sequestro avesse ad oggetto solo il prezzo del reato; b) non accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero che aveva quantificato non correttamente il profitto.

In tale contesto, diversamente dagli assunti difensivi, è dunque corretta l'affermazione del Tribunale che ha spiegato come nel caso di specie non vi sia stata nessuna violazione della domanda cautelare atteso che nei riguardi della ricorrente non è stato disposto il sequestro del prezzo del reato, ma il sequestro del profitto, quantificato ai sensi dell'art.322, comma 2, cod. pen., in misura" non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale", cioè, nella specie, in misura non inferiore alla somma conseguita dal pubblico agente a titolo di prezzo del reato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha ridotto a 345.000 euro- rispetto agli originari 389.000 - l'oggetto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari; Galiano, giudice ordinario in servizio presso la Sezione distaccata di Francavilla del Tribunale di Brindisi, in concorso con la moglie, avv. [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti corrotti, avrebbero ricevuto alcune utilità per garantire ad [OSCURATO:PERSONA] un trattamento di favore nel contenzioso intentato da questa contro la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, un congruo e celere provvedimento di condanna al risarcimento dei danni per la morte della di lei figlia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Si premette che: a) la somma in sequestro costituirebbe il prezzo del reato; b) il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di sequestro della ulteriore somma di 643.000 euro quale profitto del reato; b) avverso il rigetto della richiesta di sequestro del profitto, il Pubblico Ministero non aveva proposto appello In tale contesto, si deduce la violazione del principio della domanda cautelare, atteso che il Pubblico Ministero aveva chiesto, da una parte, il sequestro della somma di euro 389,130 quale prezzo del reato, e, dall'altra, la somma il sequestro di 643.00 euro quale profitto. [OSCURATO:PERSONA], si argomenta, avrebbe rigettato la richiesta di sequestro del profitto nei confronti della sola corruttrice Argentieri e, ciò nonostante, ha disposto nei riguardi della stessa il sequestro della somma di 389.000 euro quale prezzo del reato, pur non essendoci stata domanda cautelare al riguardo. Il Tribunale di Potenza avrebbe errato nel ritenere che la somma in questione sia stata sequestrata a titolo di profitto ai sensi dell'art. 322 ter, comma 2, cod. pen. Né, si aggiunge, avrebbe potuto essere disposto nei riguardi della indagata, cioè del corruttore, il prezzo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Dall'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo si evince che il vincolo reale è stato apposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato per cui si procede "per un valore equivalente ad euro 389,130 (mentre non può accogliersi l'ulteriore richiesta del sequestro della somma di euro 643.000 qualificata quale profitto ottenuto a seguito del reato..." (così testualmente l'ordinanza pag. 165). Dunque il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro della somma in questione: a) senza precisare che il sequestro avesse ad oggetto solo il prezzo del reato; b) non accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero che aveva quantificato non correttamente il profitto. In tale contesto, diversamente dagli assunti difensivi, è dunque corretta l'affermazione del Tribunale che ha spiegato come nel caso di specie non vi sia stata nessuna violazione della domanda cautelare atteso che nei riguardi della ricorrente non è stato disposto il sequestro del prezzo del reato, ma il sequestro del profitto, quantificato ai sensi dell'art.322, comma 2, cod. pen., in misura" non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale", cioè, nella specie, in misura non inferiore alla somma conseguita dal pubblico agente a titolo di prezzo del reato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. C
Sentenza Cassazione n. 45103/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris