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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17034/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio, P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 17034/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris