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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01903/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31455/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 631/2020 depositata il28/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato avanti la Corte d’appello di Perugia avevano richiesto l’accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole, in ordine ad un procedimento instaurato presso la Corte d’appello di Roma, sempre in tema di violazione dell’art. 6 CEDU.

Il giudice adito accoglieva la domanda e stabiliva un indennizzo di €. 1.334,00 per ciascun ricorrente, liquidando altresì le spesedi lite in €. 480,00 oltre accessori.

La liquidazione delle spese del procedimento era oggetto di ricorso per cassazione da parte della Calcagno, definito da questa Corte con ordinanzadi accoglimento n. 9969 del 27 maggio 2020 .

Riassunta la causa davanti al giudice di rinvio e costituitosi il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 274/2021 del 28.6.2021 provvedeva alla quantificazione delle spese, a favore delle ricorrenti ed a carico del resistente, liquidando, con distrazione in favore del difensore: - per il giudizio di me rito € 8 ,00 per spese, € 576 ,00 per competenze professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori; - per il giudizio avanti la Corte di Cassazione € 27 ,00 per spese ed € 447,00 per competenze oltre rimborso ed accessori di legge; - per il giudizio di rinvio € 27 ,00 per spese ed € 576,00 per competenze professionalioltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Contro il predetto decreto n. 274/2021, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motiviillustrati da memoria .

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 comma 2° c.c., D.M. 10 marzo 2014 n.55 e D.M. n. 37/2018.

Sostengono che le rispettive liquidazioni sarebbero state inferiori ai minimi tariffari, anche applicando lo scaglione individuato dal giudice adito.

Infatti, l’importo da liquidare a loro dire doveva essere complessivamente pari ad € 3.289,50 (€ 1.198,50 per il primo giudizio di merito + € 892,50 per quello di legittimità + € 1.198,50 per il giudizio di rinvio ), in luogo di € 1.599,00 in concreto liquidati.

Il motivo èsolo parzialmente fondato. 1.a) Nella specie, il decreto della Corte di Perugia è così motivato: “La liquidazione del compenso segue le previsioni del d.m. n. 55/2014, tenuto conto dei valori minimi da applicarsi in ragione della speciale semplicità dell’affare ordinariamente introdotta attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell’attività prestata e tali da consentire altresì la massima riduzione prevista dall’art. 4 comma 1° del medesimo d.m. 55/2014”.

Nel caso in esame ( come peraltro aveva già calcolato questa Corte con l’ordinanza n. 9969/2020), le spese per il primo giudizio di merito erano pari a €. 1.198,50 applicando i minimi tariffari con riferimento al secondo scaglione in considerazione del valore della causa (pari a €. 1334,00, corrispondente appunto all’indennizzo liquidato per la durata irragionevole del procedimento presupposto).

Appare dunque ingiustificata la liquidazione di €. 576,00 operata dalla Corte d’Appello col decreto oggi impugnato.

Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2, n. 14198 del 5 maggio 2022; Sez. 3, n. 89 del 7 gennaio 2021; Sez. 2, n. 11601 del 14 maggio 2018).

Questo, ovviamente, al fine di osservare il limite dell'art. 2233, comma 2° c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Sez. 6-5, n. 28113 del 10 dicembre 2020).

Discorso diverso va fatto per g li altri importi liquidati per il primo giudizio di legittimità e per quello di rinvio, se si considera correttamente il valore della causa ai fini della individuazione dello lo scaglione applicabile.

Come affermato più volte da questa Corte, quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado ( tra le varie, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 Rv. 657227; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27274 del 16/11/2017 Rv. 646423; Sez.

U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007 Rv. 598766 e, in tema di equa riparazione, v. anche Sez. 2 -, Sentenza n. 12027 del 13/04/2022 Rv. 664785 ).

Applicando allora il criterio del valore differenziale al primo giudizio di cassazione in cui si discuteva, appunto, unicamente della differenza tra le spese liquidate dalla decisione impugnata (€. 480,00)e quelle ritenut e corrett e dalle impugnanti , è evidente che il valore della lite rientrava nel primo scaglione e non nel secondo con la conseguenza che l’importo finale liquidato pari a €. 447,00 rientravanei minimi di legge.

Stesso discorso valelogicamente per il giudizio di rinvio.

Pertanto, solo in relazione alla liquidazione delle spese riguardanti il giudizio di merito (concluso con decreto n. 2149/2018) , il provvedimento va cassato, ma senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Quanto all’aumento per l’ipotesi di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la Corte non ritiene di disporlo, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, tenuto conto della limitatissima rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che il patrocinio congiunto di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa.

Del resto, lo stesso ricorso non evidenziaalcun elemento che possa giustificare un maggiore impegno difensivo tale da giustificare l’aumento. 2) Col secondo motivo, le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 punto 2° del D.M., ai sensi dell’art. n. 55/2014, giacché la liquidazione non avrebbe tenuto conto della pluralità delle parti private difese, né avrebbe motivato in ordine al mancato esercizio della facoltà di disporre tale aumento. 2.a) La censura è assorbita dalle considerazioni sopra esposte.

In conclusione, in accoglimento parziale primo motivo di ricorso, la Corte cassa il decreto per quanto di ragione e, decidendo nel merito, liquida le spese del primo giudizio di merito in complessivi €. 1.198,50oltre €. 8,00 per spese, spese generali, IVA e CPA, con distrazione.

3. Le spese del presente procedimento di legittimità vanno interamente compensate, in considerazione dell’esito della lite.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida per il giudizio conclusosi con decreto n. 2149/18 della Corte d’appello di Perugia euro 8,00 per esborsi ed euro 1.198,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione a beneficio del difensor e antistatari o .

Conferma per il resto il dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31455/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 631/2020 depositata il28/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato avanti la Corte d’appello di Perugia avevano richiesto l’accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole, in ordine ad un procedimento instaurato presso la Corte d’appello di Roma, sempre in tema di violazione dell’art. 6 CEDU. Il giudice adito accoglieva la domanda e stabiliva un indennizzo di €. 1.334,00 per ciascun ricorrente, liquidando altresì le spesedi lite in €. 480,00 oltre accessori. La liquidazione delle spese del procedimento era oggetto di ricorso per cassazione da parte della Calcagno, definito da questa Corte con ordinanzadi accoglimento n. 9969 del 27 maggio 2020 . Riassunta la causa davanti al giudice di rinvio e costituitosi il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 274/2021 del 28.6.2021 provvedeva alla quantificazione delle spese, a favore delle ricorrenti ed a carico del resistente, liquidando, con distrazione in favore del difensore: - per il giudizio di me rito € 8 ,00 per spese, € 576 ,00 per competenze professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori; - per il giudizio avanti la Corte di Cassazione € 27 ,00 per spese ed € 447,00 per competenze oltre rimborso ed accessori di legge; - per il giudizio di rinvio € 27 ,00 per spese ed € 576,00 per competenze professionalioltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Contro il predetto decreto n. 274/2021, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motiviillustrati da memoria . Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 comma 2° c.c., D.M. 10 marzo 2014 n.55 e D.M. n. 37/2018. Sostengono che le rispettive liquidazioni sarebbero state inferiori ai minimi tariffari, anche applicando lo scaglione individuato dal giudice adito. Infatti, l’importo da liquidare a loro dire doveva essere complessivamente pari ad € 3.289,50 (€ 1.198,50 per il primo giudizio di merito + € 892,50 per quello di legittimità + € 1.198,50 per il giudizio di rinvio ), in luogo di € 1.599,00 in concreto liquidati. Il motivo èsolo parzialmente fondato. 1.a) Nella specie, il decreto della Corte di Perugia è così motivato: “La liquidazione del compenso segue le previsioni del d.m. n. 55/2014, tenuto conto dei valori minimi da applicarsi in ragione della speciale semplicità dell’affare ordinariamente introdotta attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell’attività prestata e tali da consentire altresì la massima riduzione prevista dall’art. 4 comma 1° del medesimo d.m. 55/2014”. Nel caso in esame ( come peraltro aveva già calcolato questa Corte con l’ordinanza n. 9969/2020), le spese per il primo giudizio di merito erano pari a €. 1.198,50 applicando i minimi tariffari con riferimento al secondo scaglione in considerazione del valore della causa (pari a €. 1334,00, corrispondente appunto all’indennizzo liquidato per la durata irragionevole del procedimento presupposto). Appare dunque ingiustificata la liquidazione di €. 576,00 operata dalla Corte d’Appello col decreto oggi impugnato. Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2, n. 14198 del 5 maggio 2022; Sez. 3, n. 89 del 7 gennaio 2021; Sez. 2, n. 11601 del 14 maggio 2018). Questo, ovviamente, al fine di osservare il limite dell'art. 2233, comma 2° c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Sez. 6-5, n. 28113 del 10 dicembre 2020). Discorso diverso va fatto per g li altri importi liquidati per il primo giudizio di legittimità e per quello di rinvio, se si considera correttamente il valore della causa ai fini della individuazione dello lo scaglione applicabile. Come affermato più volte da questa Corte, quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado ( tra le varie, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 Rv. 657227; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27274 del 16/11/2017 Rv. 646423; Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007 Rv. 598766 e, in tema di equa riparazione, v. anche Sez. 2 -, Sentenza n. 12027 del 13/04/2022 Rv. 664785 ). Applicando allora il criterio del valore differenziale al primo giudizio di cassazione in cui si discuteva, appunto, unicamente della differenza tra le spese liquidate dalla decisione impugnata (€. 480,00)e quelle ritenut e corrett e dalle impugnanti , è evidente che il valore della lite rientrava nel primo scaglione e non nel secondo con la conseguenza che l’importo finale liquidato pari a €. 447,00 rientravanei minimi di legge. Stesso discorso valelogicamente per il giudizio di rinvio. Pertanto, solo in relazione alla liquidazione delle spese riguardanti il giudizio di merito (concluso con decreto n. 2149/2018) , il provvedimento va cassato, ma senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Quanto all’aumento per l’ipotesi di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la Corte non ritiene di disporlo, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, tenuto conto della limitatissima rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che il patrocinio congiunto di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa. Del resto, lo stesso ricorso non evidenziaalcun elemento che possa giustificare un maggiore impegno difensivo tale da giustificare l’aumento. 2) Col secondo motivo, le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 punto 2° del D.M., ai sensi dell’art. n. 55/2014, giacché la liquidazione non avrebbe tenuto conto della pluralità delle parti private difese, né avrebbe motivato in ordine al mancato esercizio della facoltà di disporre tale aumento. 2.a) La censura è assorbita dalle considerazioni sopra esposte. In conclusione, in accoglimento parziale primo motivo di ricorso, la Corte cassa il decreto per quanto di ragione e, decidendo nel merito, liquida le spese del primo giudizio di merito in complessivi €. 1.198,50oltre €. 8,00 per spese, spese generali, IVA e CPA, con distrazione. 3. Le spese del presente procedimento di legittimità vanno interamente compensate, in considerazione dell’esito della lite. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida per il giudizio conclusosi con decreto n. 2149/18 della Corte d’appello di Perugia euro 8,00 per esborsi ed euro 1.198,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione a beneficio del difensor e antistatari o . Conferma per il resto il dec
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