CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 38703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero in data 16/04/2025, essendo in esecuzione un reato ostativo incluso nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord. pen. (art. 628 comma 3 cod. pen.); rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto la condanna in esecuzione aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., facendo venir meno l'ostatività alla procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione; ritenuto che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto: le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sono infatti perfettamente conformi al costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza - come nel caso in esame - delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; v. anche le conformi n. 36318/2012, Rv. 253784 e n. 3731/2000, Rv. 217096). ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de