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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 34818/2023

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.:',NCELLAA SENTENZA i O AGO 2023 sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano • avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso: udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona emessa il 24 maggio 2022, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 367 cod. per. e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.

La condotta contestata è quella di avere, con denuncia sporta ai carabinieri di Crema il 23 febbraio 2016, affermato falsamente di avere subito il furto dell'autovettura Audi 4 intestata al padre, ma a lui temporaneamente in uso, nell'arco di tempo dal 19 giugno al 22 giugno 2016.

Il compendio probatorio si fonda sulla denuncia di furto - nella quale veniva dichiarato dal querelante che: -l'auto era stata sottratta in Offanengo, nei pressi della sua abitazione, ove l'aveva parcheggiata intorno alle ore 23.00 del 19 febbraio 2016; -si era accorto del furto la mattina del 22 febbraio 2016, ma solo il giorno dopo (alle 18.16) aveva deciso di recarsi a porgere denuncia; - avvisava solo il padre, il quale poi gli riferiva che il servizio SNIS del suo telefono, collegato al rilevatore satellitare installato, sull'auto aveva avvisato che l'auto si trovava a Desio.

Ulteriore elemento di prova è stato individuato nelle dich arazioni del teste Corradini, amministratore della società di investigazioni alla quale la compagnia di assicurazione contro il furto dell'auto aveva demandato di rintracciare il veicolo ed effettuare gli opportuni accertamenti.

Il predetto riferiva che: - l'assicurato (e cioè il padre dell'imputato) aveva avvisato la centrale operativa del servizio di ricerca satellitare del mezzo solo diverse ore dopo il momento in cui il figlio si era accorto del furto (e cioè intorno alle 17.30); -il tracciamento satellitare mostrava tutti gli spostamenti le soste e la velocità del veicolo che non si era mai trovato in Offanengo, ma, per tul:to l'arco di tempo indicato in denuncia e anche il giorno prima, era stato localizzato nella zona del milanese; -il dispositivo che consentiva il tracciamento satellitare era stato rinvenuto dai carabinieri di Desio - avvisati da [OSCURATO:PERSONA] - abbandonato in un campo di [OSCURATO:PERSONA], dopo un inseguimento nella cittadina di Desio; -il tracciamento segnalava un forte urto laterale subito dal veicolo il 19 febbraio alle 22.30 in [OSCURATO:PERSONA] (tale dato è stato ritenuto incompatibile con il fatto che il ricorrente, in sede di denuncia, aveva affermato alle ore 23.00 l'autovettura si trovava già in Offanengo, mentre il tempo necessario per percorrere il tragitto [OSCURATO:PERSONA] è di un'ora).- il tracciamento dell'urto laterale è compatibile anche con la violenza esercitata per rimuovere il dispositivo satellitare. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Galeone, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di norme processuali con riferimento agii artt. 194 e 195, commi 1, 2 e 7 cod. pen., in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], già eccepita dalla difesa, in quanto, in capo al Corradini, difettavano le qualità di teste diretto di cui all'art.194 cod. proc. pen., posto che non risulta che il medesimo abbia mai visionato l'autovettura in questione, né il sistema satellitare che avrebbe dovuto essere collocato sulla predetta autovettura, né risulta che abbia in alcun modo partecipato alla attività di ricerca e ritrovamento dello stesso, essendo egli a conoscenza di tali fatti solo indirettamente per averli appresi da altri soggetti, i quali avrebbero dovuto essere chiamati a testimoniare ai sensi degli artt. 194 e 195 cod. proc. pen.

In particolare, era necessario escutere i carabinieri di Desio, che, seguendo le indicazioni del tecnico della [OSCURATO:PERSONA], avevano provveduto, in data 22 febbraio 2016, a inseguire per le vie della città di Desio il segnale proveniente dal sistema satellitare oggetto del contratto Vodafone, apparentemente montato sulla autovettura Audi A4, senza mai individuare fisicamente la medesima autovettura, se pur incrociando il segnale e, all'esito, ritrovando il predetto apparato, lo stesso giorno, in un campo nel Comune di Desio.

2.2. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 358 e 326 cod. proc. pen., stante l'inattività del Pubblico ministero nello svolgimento delle indagini anche a favore dell'indagato, posto che il fascicolo della pubblica accusa conteneva esclusivamente la querela per frode assicurativa sporta dal legale rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA], nonché il materiale acquisito da Corradini, in assenza delle garanzie di legge, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Ci si riferisce, in particolare, agli estratti dei report della [OSCURATO:PERSONA], relativi al tracciamento dei movimenti del sistema satellitare che venivano acquisiti, con l'opposizione della difesa, su iniziativa privata della Compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA] e non a cura del Pubblico ministero, e dei quali, pertanto, difetta la garanzia di autenticità della provenienza.

Corradini, inoltre, ha provveduto a sentire l'imputato e il padre senza il rispetto delle garanzie di legge, in particolare del diritto di difesa; allo stesso modo richiedeva alla Vodafone gli estratti relativi agli spostamenti del sistema satellitare asseritamente posizionato sulla Audi A4, in assenza di qualsivoglia autorizzazione sia da parte del Pubblico ministero, che da parte del proprietario del veicolo.2.3.

Vizio di motivazione per avere la sentenza di appello omesso di valutare, anche nell'ottica difensiva, il contenuto della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2016.

Il racconto dell'imputato non è affatto smentito dal contenuto dei reports del tracciato del movimento del sistema satellitare, come ritiene erroneamente la Corte d'appello; la società [OSCURATO:PERSONA], in virtù del sistema di collegamento con la Centrale, ha la possibilità concreta di localizzare e seguire i movimenti dell'apparato satellitare e conseguentemente della autovettura sulla quale lo stesso è posizionato, non certo il contrario.

Tanto è vero che, mentre veniva rinvenuto il detto sistema satellitare, ad oggi non risulta che il veicolo Audi A4 sia mai stato ritrovato.

È evidente, quindi, che, a un certo punto, l'apparato satellitare sia stato asportato da detta autovettura, con la conseguenza che ciascuno ha seguito un percorso differente.

Corradini ha precisato come sia del tutto plausibile che mani esperte, volutamente, abbiano separato il predetto apparecchio del veicolo sul quale lo stesso era posizionato.

Nel caso de quo, considerato quanto accaduto, non si può escludere che l'apparecchio satellitare venisse asportato dall'autovettura allo scopo di sottrarre in un momento successivo il già menzionato veicolo senza pericolo che l'autore rimasto sconosciuto potesse essere rintracciato.

Il crash evidenziato dal report in data 19 febbraio 2016 ben potrebbe essere interpretato come l'istante in cui è stata operata l'azione del distacco dell'apparato dal veicolo.

È evidente che, da quel momento in poi, il sistema satellitare non ha più seguito il movimento dell'autovettura.

Il che è perfettamente compatibile con la tesi dell'odierno imputato, ad oggi non smentita, secondo la quale alle ore 23.00 del 19 febbraio 2016 la predetta autovettura era da lui regolarmente parcheggiata nei pressi della propria abitazione e, sfortunatamente, in data 22 febbraio 2016 non veniva più ritrovata sicché non deve apparire singolare, né in contrasto con quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] in denuncia, il fatto che dai report dei tracciati non risulti che l'autovettura si fosse trovata il 19 febbraio 2016 sotto casa dell'imputato o che nel medesimo giorno il giorno precedente il veicolo non avesse svolto il percorso tra Milano e Offanengo, posto che, in data anteriore al 19 febbraio 2016, l'auto ben avrebbe potuto essere stata utilizzata esclusivamente dal padre dell'imputato.

In assenza di dati certi oggettivi e concordanti il c:ontenuto della querela non può che ritenersi veritiero.

2.4. Vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione probatoria risultante dall' attività istruttoria svolta e, in particolare, per avere la Corte di appello fondato i! giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dal teste C:orradini, che, non solo sono del tutto inutilizzabili per quanto già detto, ma sono altresì contrastanti con il fatto oggettivo del mancato ritrovamento della autovettura Audi A4, nonché per essere i rilievi della Vodafone direzionati con certezza esclusivamente al tracciamento della posizione dell'apparecchio del sistema satellitare non invece della autovettura.

Corradini ha precisato che l'unica spiegazione possibile al fatto che la gazzella dei carabinieri aveva incrociato il segnale del dispositivo in movimento, era data dal fatto che lo stesso poteva essere stato montato volutamente su un altro veicolo dopo essere stato asportato dall'autovettura senza alcuna soluzione di continuità.

L'omessa assunzione della testimonianza dei carabinieri di Desio, richiesto, peraltro, anche dal Pubblico ministero e dalla difesa in appello, sarebbe stato necessario e utile a verificare lo svolgimento dell'inseguimento, nonché del ritrovamento dell'apparecchio satellitare.

2.5. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di approfondimento dibattimentale.

Nella decisione impugnata difetta del tutto la motivazione in merito alla richiesta di integrazione istruttoria proveniente da entrambe le parti.

La Corte di appello, anche nell'ipotesi in cui la avesse ritenuta superflua, era comunque tenuta a dare conto delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

2.6. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Occorre rilevare l'assoluta buona fede dell'imputato nonché la circostanza che il fatto non sia da ritenersi di particolare gravità.

La denuncia sporta da Galeone in data 23 febbraio 2016 non ha determinato lo svolgimento di alcuna attività investigativa, posto che i carabinieri di Desio erano già intervenuti in precedenza, ovverosia il 22 febbraio 2016 in modo autonomo e su chiamata della centrale operativa della [OSCURATO:PERSONA], inseguendo il segnale del sistema satellitare.

All'esito del suddetto ritrovamento, non risulta che le autorità abbiano svolto altra attività investigativa, tanto che l'autolettura non veniva rintracciata.

Quindi, anche ammesso e non concesso che la denuncia fosse falsa, in realtà non si è concretizzato il pericolo di dare inizio a un procedimento.

Il beneficio della sospensione condizionale è concedibile, considerato che le pene precedentemente inflitte sono relative a reati commessi in tempi risalenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Tutti i motivi, ad eccezione del sesto, possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi, sotto diversi profili, ai criteri di valutazione delle prove.2.1.

Occorre premettere che la prova circa la commissione di un reato non deve necessariamente essere costituita dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria che ha effettuato le indagini, ma può essere fornita anche dalle dichiarazioni dei testi (da qualunque parte processuale indicati), dalla documentazione acquisita, e, nel caso di simulazione di reato, dalla denuncia presentata dall'imputato, costituendo la stessa corpo di reato.

Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto fondamentalmente che il fatto risultasse provato anche soltanto dalla denuncia di furto di Galeone, che era palesemente contrastante con i dati relativi agli spostamenti dell'Audi A4 nei giorni 19-22 giugno 2016.

2.2. L'art. 195 del codice di rito disciplina le linee portanti dell'assunzione della testimonianza de relato, prevedendo, per quanto qui rileva: a) che, quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (comma 1); b) che l'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (comma 3); c) che non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (comma 7).

Ne discende che gli unici casi testualmente previsti di inutilizzabilità della testimonianza de relato trovano il loro fondamento nel fatto che il teste si rifiuti o non sia in grado di indicare la propria fonte di conoscenza (comma 7 dell'art. 195 cod. proc. pen. ) o nel fatto che, pur richiestone, il giudice non chiami a deporre le persone alle quali il teste abbia fatto riferimento per la conoscenza dei fatti (comma 3, in relazione al comma 1 dell'art. 195 cod. proc. peri.).

2.3. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Corradini può essere ravvisata unicamente in relazione alle dichiarazioni che il predetto ha riportato per averle apprese dai carabinieri di Desio, e cioè quelle relative all'inseguimento effettuato dagli operanti - avvisati da Vodafone Automo1:ive - del dispositivo che consentiva il tracciamento satellitare, poi rinvenuto in un campo di [OSCURATO:PERSONA].

Tali dichiarazioni sono state ritenute non rilevanti ai fini della prova da parte della Corte di appello di Brescia, che, pertanto, ex art, 603, comma 1, cod. proc. pen. non ha ritenuto assolutamente necessario procedere all'audizione dello stesso.

Va ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattirnentale, a mente dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., si connota quale evenienza eccezionale in caso di riassunzione di prove già acquisite in primo grado o di prove nuove (concetto quest'ultimo che va riferito all'insieme degli elementi già suscettibili di introduzione nel corso dei giudizio di primo grado ma che, per eventualità di vario genere, ne siano rimasti esclusi, e, cioè, la prova nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita), ed è subordinata alla condizione che il Giudice di secondo grado ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.

Costituisce ius receptum in giurisprudenza l'affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata - occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria - nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base della pronuncia di merito, che, tuttavia, come nel caso in esame, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

2.4. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte ela Dorato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.

La Corte di appello, seppure in maniera stringata, ha messo in evidenza che i dati acquisiti dalla compagnia di assicurazione alla quale si era rivolta la società di assicurazione, erano stati forniti dal gestore di telefonia Vodafone, al quale era collegato l'apparecchio rilevatore satellitare applicato sull'auto assicurata e conteneva dati di localizzazione chiari e certi riportati nel "Considerato in Fatto", a prescindere dal soggetto che li aveva richiesti.

Inoltre, la sentenza impugnata ha rimarcato come la documentazione acquisita non si prestava ad interpretazione alternativa: in particolare, la tesi del distacco dell'apparecchio dall'auto assicurata e la sua applicazione ad autovettura diversa in coincidenza con l'evento crash riportato dal segnale inviato dall'apparecchio - da interpretarsi quindi, nella tesi difensiva, come un intervento di manipolazione per sradicare l'apparecchio di rilevazione satellitare - non era supportata da alcun elemento a sostegno, e, in ogni caso, non si conciliava col fatto che il segnale trasmesso cla tale apparecchio non registrava la presenza del veicolo assicurato nella zona edificata dal denunciante neppure in epoca antecedente al presunto distacco e, segnatamente, non registrava la presenza dell'auto in Offanengo, vale a dire nel luogo in cui, secondo la denuncia, era stata lasciata parcheggiata la sera del 19 febbraio nel c\c 2016, nè registrava lo spostamento dell'auto da Offanengo a Milano durante la giornata del 19 febbraio 2016.

La ricostruzione contenuta nella denuncia di furto è stata correttamente reputata dal Collegio d'appello in più punti contrastante con le risultanze del rilevatore satellitare, motivo per il quale è stata ritenuta convalidata l'ipotesi accusatoria e smentita la ipotetica tesi difensiva.

2.5. La Corte di appello si è, infine, puntualmente soffermata sul fatto che l'organo di accusa si determina in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale in base agli elementi pervenuti nella sua disponibilità, ove r tenuti adeguati a sostenere l'accusa in giudizio e che era, di conseguenza, inconferente la censura relativa alla mancanza di autonome indagini.

3. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile poiché, come correttamente messo in evidenza dalla Corte territoriale, era inammissibile il motivo di appello sulla opportunità della concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo generici gli elementi posti a sostegno della richiesta (inserimento sociale e regolare lavoro) e, in ogni caso, non adeguatamente documentati.

3.1. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata ha bene evidenziato l'impossibilità di concedere tale beneficio, poiché la pena inflitta, cumulata a quelle precedentemente erogate all' imputato, superava il limite di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, secondo comma, numero 1 cod. pen. 4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e c:onsiderato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.:',NCELLAA SENTENZA i O AGO 2023 sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano • avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso: udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona emessa il 24 maggio 2022, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 367 cod. per. e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione. La condotta contestata è quella di avere, con denuncia sporta ai carabinieri di Crema il 23 febbraio 2016, affermato falsamente di avere subito il furto dell'autovettura Audi 4 intestata al padre, ma a lui temporaneamente in uso, nell'arco di tempo dal 19 giugno al 22 giugno 2016. Il compendio probatorio si fonda sulla denuncia di furto - nella quale veniva dichiarato dal querelante che: -l'auto era stata sottratta in Offanengo, nei pressi della sua abitazione, ove l'aveva parcheggiata intorno alle ore 23.00 del 19 febbraio 2016; -si era accorto del furto la mattina del 22 febbraio 2016, ma solo il giorno dopo (alle 18.16) aveva deciso di recarsi a porgere denuncia; - avvisava solo il padre, il quale poi gli riferiva che il servizio SNIS del suo telefono, collegato al rilevatore satellitare installato, sull'auto aveva avvisato che l'auto si trovava a Desio. Ulteriore elemento di prova è stato individuato nelle dich arazioni del teste Corradini, amministratore della società di investigazioni alla quale la compagnia di assicurazione contro il furto dell'auto aveva demandato di rintracciare il veicolo ed effettuare gli opportuni accertamenti. Il predetto riferiva che: - l'assicurato (e cioè il padre dell'imputato) aveva avvisato la centrale operativa del servizio di ricerca satellitare del mezzo solo diverse ore dopo il momento in cui il figlio si era accorto del furto (e cioè intorno alle 17.30); -il tracciamento satellitare mostrava tutti gli spostamenti le soste e la velocità del veicolo che non si era mai trovato in Offanengo, ma, per tul:to l'arco di tempo indicato in denuncia e anche il giorno prima, era stato localizzato nella zona del milanese; -il dispositivo che consentiva il tracciamento satellitare era stato rinvenuto dai carabinieri di Desio - avvisati da [OSCURATO:PERSONA] - abbandonato in un campo di [OSCURATO:PERSONA], dopo un inseguimento nella cittadina di Desio; -il tracciamento segnalava un forte urto laterale subito dal veicolo il 19 febbraio alle 22.30 in [OSCURATO:PERSONA] (tale dato è stato ritenuto incompatibile con il fatto che il ricorrente, in sede di denuncia, aveva affermato alle ore 23.00 l'autovettura si trovava già in Offanengo, mentre il tempo necessario per percorrere il tragitto [OSCURATO:PERSONA] è di un'ora).- il tracciamento dell'urto laterale è compatibile anche con la violenza esercitata per rimuovere il dispositivo satellitare. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Galeone, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di norme processuali con riferimento agii artt. 194 e 195, commi 1, 2 e 7 cod. pen., in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], già eccepita dalla difesa, in quanto, in capo al Corradini, difettavano le qualità di teste diretto di cui all'art.194 cod. proc. pen., posto che non risulta che il medesimo abbia mai visionato l'autovettura in questione, né il sistema satellitare che avrebbe dovuto essere collocato sulla predetta autovettura, né risulta che abbia in alcun modo partecipato alla attività di ricerca e ritrovamento dello stesso, essendo egli a conoscenza di tali fatti solo indirettamente per averli appresi da altri soggetti, i quali avrebbero dovuto essere chiamati a testimoniare ai sensi degli artt. 194 e 195 cod. proc. pen. In particolare, era necessario escutere i carabinieri di Desio, che, seguendo le indicazioni del tecnico della [OSCURATO:PERSONA], avevano provveduto, in data 22 febbraio 2016, a inseguire per le vie della città di Desio il segnale proveniente dal sistema satellitare oggetto del contratto Vodafone, apparentemente montato sulla autovettura Audi A4, senza mai individuare fisicamente la medesima autovettura, se pur incrociando il segnale e, all'esito, ritrovando il predetto apparato, lo stesso giorno, in un campo nel Comune di Desio. 2.2. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 358 e 326 cod. proc. pen., stante l'inattività del Pubblico ministero nello svolgimento delle indagini anche a favore dell'indagato, posto che il fascicolo della pubblica accusa conteneva esclusivamente la querela per frode assicurativa sporta dal legale rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA], nonché il materiale acquisito da Corradini, in assenza delle garanzie di legge, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. Ci si riferisce, in particolare, agli estratti dei report della [OSCURATO:PERSONA], relativi al tracciamento dei movimenti del sistema satellitare che venivano acquisiti, con l'opposizione della difesa, su iniziativa privata della Compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA] e non a cura del Pubblico ministero, e dei quali, pertanto, difetta la garanzia di autenticità della provenienza. Corradini, inoltre, ha provveduto a sentire l'imputato e il padre senza il rispetto delle garanzie di legge, in particolare del diritto di difesa; allo stesso modo richiedeva alla Vodafone gli estratti relativi agli spostamenti del sistema satellitare asseritamente posizionato sulla Audi A4, in assenza di qualsivoglia autorizzazione sia da parte del Pubblico ministero, che da parte del proprietario del veicolo.2.3. Vizio di motivazione per avere la sentenza di appello omesso di valutare, anche nell'ottica difensiva, il contenuto della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2016. Il racconto dell'imputato non è affatto smentito dal contenuto dei reports del tracciato del movimento del sistema satellitare, come ritiene erroneamente la Corte d'appello; la società [OSCURATO:PERSONA], in virtù del sistema di collegamento con la Centrale, ha la possibilità concreta di localizzare e seguire i movimenti dell'apparato satellitare e conseguentemente della autovettura sulla quale lo stesso è posizionato, non certo il contrario. Tanto è vero che, mentre veniva rinvenuto il detto sistema satellitare, ad oggi non risulta che il veicolo Audi A4 sia mai stato ritrovato. È evidente, quindi, che, a un certo punto, l'apparato satellitare sia stato asportato da detta autovettura, con la conseguenza che ciascuno ha seguito un percorso differente. Corradini ha precisato come sia del tutto plausibile che mani esperte, volutamente, abbiano separato il predetto apparecchio del veicolo sul quale lo stesso era posizionato. Nel caso de quo, considerato quanto accaduto, non si può escludere che l'apparecchio satellitare venisse asportato dall'autovettura allo scopo di sottrarre in un momento successivo il già menzionato veicolo senza pericolo che l'autore rimasto sconosciuto potesse essere rintracciato. Il crash evidenziato dal report in data 19 febbraio 2016 ben potrebbe essere interpretato come l'istante in cui è stata operata l'azione del distacco dell'apparato dal veicolo. È evidente che, da quel momento in poi, il sistema satellitare non ha più seguito il movimento dell'autovettura. Il che è perfettamente compatibile con la tesi dell'odierno imputato, ad oggi non smentita, secondo la quale alle ore 23.00 del 19 febbraio 2016 la predetta autovettura era da lui regolarmente parcheggiata nei pressi della propria abitazione e, sfortunatamente, in data 22 febbraio 2016 non veniva più ritrovata sicché non deve apparire singolare, né in contrasto con quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] in denuncia, il fatto che dai report dei tracciati non risulti che l'autovettura si fosse trovata il 19 febbraio 2016 sotto casa dell'imputato o che nel medesimo giorno il giorno precedente il veicolo non avesse svolto il percorso tra Milano e Offanengo, posto che, in data anteriore al 19 febbraio 2016, l'auto ben avrebbe potuto essere stata utilizzata esclusivamente dal padre dell'imputato. In assenza di dati certi oggettivi e concordanti il c:ontenuto della querela non può che ritenersi veritiero. 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione probatoria risultante dall' attività istruttoria svolta e, in particolare, per avere la Corte di appello fondato i! giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dal teste C:orradini, che, non solo sono del tutto inutilizzabili per quanto già detto, ma sono altresì contrastanti con il fatto oggettivo del mancato ritrovamento della autovettura Audi A4, nonché per essere i rilievi della Vodafone direzionati con certezza esclusivamente al tracciamento della posizione dell'apparecchio del sistema satellitare non invece della autovettura. Corradini ha precisato che l'unica spiegazione possibile al fatto che la gazzella dei carabinieri aveva incrociato il segnale del dispositivo in movimento, era data dal fatto che lo stesso poteva essere stato montato volutamente su un altro veicolo dopo essere stato asportato dall'autovettura senza alcuna soluzione di continuità. L'omessa assunzione della testimonianza dei carabinieri di Desio, richiesto, peraltro, anche dal Pubblico ministero e dalla difesa in appello, sarebbe stato necessario e utile a verificare lo svolgimento dell'inseguimento, nonché del ritrovamento dell'apparecchio satellitare. 2.5. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di approfondimento dibattimentale. Nella decisione impugnata difetta del tutto la motivazione in merito alla richiesta di integrazione istruttoria proveniente da entrambe le parti. La Corte di appello, anche nell'ipotesi in cui la avesse ritenuta superflua, era comunque tenuta a dare conto delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza. 2.6. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Occorre rilevare l'assoluta buona fede dell'imputato nonché la circostanza che il fatto non sia da ritenersi di particolare gravità. La denuncia sporta da Galeone in data 23 febbraio 2016 non ha determinato lo svolgimento di alcuna attività investigativa, posto che i carabinieri di Desio erano già intervenuti in precedenza, ovverosia il 22 febbraio 2016 in modo autonomo e su chiamata della centrale operativa della [OSCURATO:PERSONA], inseguendo il segnale del sistema satellitare. All'esito del suddetto ritrovamento, non risulta che le autorità abbiano svolto altra attività investigativa, tanto che l'autolettura non veniva rintracciata. Quindi, anche ammesso e non concesso che la denuncia fosse falsa, in realtà non si è concretizzato il pericolo di dare inizio a un procedimento. Il beneficio della sospensione condizionale è concedibile, considerato che le pene precedentemente inflitte sono relative a reati commessi in tempi risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Tutti i motivi, ad eccezione del sesto, possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi, sotto diversi profili, ai criteri di valutazione delle prove.2.1. Occorre premettere che la prova circa la commissione di un reato non deve necessariamente essere costituita dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria che ha effettuato le indagini, ma può essere fornita anche dalle dichiarazioni dei testi (da qualunque parte processuale indicati), dalla documentazione acquisita, e, nel caso di simulazione di reato, dalla denuncia presentata dall'imputato, costituendo la stessa corpo di reato. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto fondamentalmente che il fatto risultasse provato anche soltanto dalla denuncia di furto di Galeone, che era palesemente contrastante con i dati relativi agli spostamenti dell'Audi A4 nei giorni 19-22 giugno 2016. 2.2. L'art. 195 del codice di rito disciplina le linee portanti dell'assunzione della testimonianza de relato, prevedendo, per quanto qui rileva: a) che, quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (comma 1); b) che l'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (comma 3); c) che non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (comma 7). Ne discende che gli unici casi testualmente previsti di inutilizzabilità della testimonianza de relato trovano il loro fondamento nel fatto che il teste si rifiuti o non sia in grado di indicare la propria fonte di conoscenza (comma 7 dell'art. 195 cod. proc. pen. ) o nel fatto che, pur richiestone, il giudice non chiami a deporre le persone alle quali il teste abbia fatto riferimento per la conoscenza dei fatti (comma 3, in relazione al comma 1 dell'art. 195 cod. proc. peri.). 2.3. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Corradini può essere ravvisata unicamente in relazione alle dichiarazioni che il predetto ha riportato per averle apprese dai carabinieri di Desio, e cioè quelle relative all'inseguimento effettuato dagli operanti - avvisati da Vodafone Automo1:ive - del dispositivo che consentiva il tracciamento satellitare, poi rinvenuto in un campo di [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni sono state ritenute non rilevanti ai fini della prova da parte della Corte di appello di Brescia, che, pertanto, ex art, 603, comma 1, cod. proc. pen. non ha ritenuto assolutamente necessario procedere all'audizione dello stesso. Va ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattirnentale, a mente dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., si connota quale evenienza eccezionale in caso di riassunzione di prove già acquisite in primo grado o di prove nuove (concetto quest'ultimo che va riferito all'insieme degli elementi già suscettibili di introduzione nel corso dei giudizio di primo grado ma che, per eventualità di vario genere, ne siano rimasti esclusi, e, cioè, la prova nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita), ed è subordinata alla condizione che il Giudice di secondo grado ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Costituisce ius receptum in giurisprudenza l'affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata - occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria - nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base della pronuncia di merito, che, tuttavia, come nel caso in esame, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). 2.4. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte ela Dorato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. La Corte di appello, seppure in maniera stringata, ha messo in evidenza che i dati acquisiti dalla compagnia di assicurazione alla quale si era rivolta la società di assicurazione, erano stati forniti dal gestore di telefonia Vodafone, al quale era collegato l'apparecchio rilevatore satellitare applicato sull'auto assicurata e conteneva dati di localizzazione chiari e certi riportati nel "Considerato in Fatto", a prescindere dal soggetto che li aveva richiesti. Inoltre, la sentenza impugnata ha rimarcato come la documentazione acquisita non si prestava ad interpretazione alternativa: in particolare, la tesi del distacco dell'apparecchio dall'auto assicurata e la sua applicazione ad autovettura diversa in coincidenza con l'evento crash riportato dal segnale inviato dall'apparecchio - da interpretarsi quindi, nella tesi difensiva, come un intervento di manipolazione per sradicare l'apparecchio di rilevazione satellitare - non era supportata da alcun elemento a sostegno, e, in ogni caso, non si conciliava col fatto che il segnale trasmesso cla tale apparecchio non registrava la presenza del veicolo assicurato nella zona edificata dal denunciante neppure in epoca antecedente al presunto distacco e, segnatamente, non registrava la presenza dell'auto in Offanengo, vale a dire nel luogo in cui, secondo la denuncia, era stata lasciata parcheggiata la sera del 19 febbraio nel c\c 2016, nè registrava lo spostamento dell'auto da Offanengo a Milano durante la giornata del 19 febbraio 2016. La ricostruzione contenuta nella denuncia di furto è stata correttamente reputata dal Collegio d'appello in più punti contrastante con le risultanze del rilevatore satellitare, motivo per il quale è stata ritenuta convalidata l'ipotesi accusatoria e smentita la ipotetica tesi difensiva. 2.5. La Corte di appello si è, infine, puntualmente soffermata sul fatto che l'organo di accusa si determina in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale in base agli elementi pervenuti nella sua disponibilità, ove r tenuti adeguati a sostenere l'accusa in giudizio e che era, di conseguenza, inconferente la censura relativa alla mancanza di autonome indagini. 3. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile poiché, come correttamente messo in evidenza dalla Corte territoriale, era inammissibile il motivo di appello sulla opportunità della concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo generici gli elementi posti a sostegno della richiesta (inserimento sociale e regolare lavoro) e, in ogni caso, non adeguatamente documentati. 3.1. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata ha bene evidenziato l'impossibilità di concedere tale beneficio, poiché la pena inflitta, cumulata a quelle precedentemente erogate all' imputato, superava il limite di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, secondo comma, numero 1 cod. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e c:onsiderato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore
Sentenza Cassazione n. 34818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris