CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 21211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 26 aprile 2023, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 192 e 530, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fatto che sorreggono le richieste. Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che, da ultimo, in particolare, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno affermato un principio noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione, così come anche quelli d'appello, sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento oggetto di impugnazione; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Lette le conclusioni e la nota spese depositate per conto della parte civile il 10.4.2025 e rilevatane la tardività da cui deriva l'impossibilità di procedere alla rifusione P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così