CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31866/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] M. CLEMENTI, 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l'ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10810/2018 depositata il 04/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a quattro motivi e illustrato con memoria, la sentenza n.118/2016 della Corte d'appello di Potenza, con la quale era stato respinto il di lei reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di Matera il 21-10-2015. 2. Con ordinanza di questa Corte n. 10810/2018 pubblicata in data 4-5-2018, non notificata, il ricorso per cassazione è stato rigettato. Con la suddetta ordinanza il Collegio, per quanto ora di interesse, ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui la società odierna ricorrente denunziava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1 legge fall. e 2221 cod. civ.) assumendo di non essere annoverabile tra i soggetti fallibili, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul fatto relativo alla natura del consorzio da essa partecipato e al ruolo del medesimo, e in tale prospettiva la ricorrente altresì denunziava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 6602 e seg. cod. civ., nonché degli artt. 2631 e 2479 cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha rilevato che: a) la Corte d'appello di Potenza aveva accertato che la società, all'atto del procedimento per dichiarazione di fallimento, non svolgeva più l'attività di impresa agricola per la quale era stata costituita ed aveva già da tempo iniziato a concretamente esercitare un'attività commerciale, tanto desumendo da circostanze specificamente indicate (l'avvenuta dismissione, a partire dall'anno 2013, di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare finalizzato allo svolgimento di attività agricola, ivi comprese le attrezzature necessarie; l'avvenuta costituzione, già a partire dall'anno 1983, con la società Trisaia, del Consorzio "Marina di Rondinella" a fini di realizzazione di un complesso turistico, con oltre 200 appartamenti e con previsione di strutture sportive, darsena, parchi attrezzati, strutture alberghiere e insediamenti commerciali; la correlata cessione dei suoli ad altra società, la Sam s.r.I., onde comprenderli nel progetto di realizzazione del suddetto insediamento turistico); b) detto accertamento di fatto, congruamente motivato, rendeva ragione della conclusione in ordine al discrimine della situazione concreta (effettuale) della società, quale ente commerciale, rispetto al solo formale perseguimento di finalità agricole, già definite come "in precedenza recessive" e in ogni caso accertate come definitivamente "cessate" al momento della dichiarazione di fallimento; c) la prospettata censura motivazionale era generica e semplicemente finalizzata a ottenere una revisione del giudizio di fatto, risultando chiaramente irrilevante, dinanzi al ripetuto verificato esercizio in concreto di un'attività commerciale da parte della società, in luogo di quella agricola, la questione dell'appartenenza o meno del costituito Consorzio al novero degli enti a rilevanza esterna. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso affermando il principio di diritto secondo cui l'impresa agricola non beneficia dell'esenzione dal fallimento in modo incondizionato, ma solo quando l'attività in concreto esercitata sia coerente con la veste giuridica formale assunta, e sia funzionalmente collegata alla terra intesa come fattore produttivo. 3. Avverso detta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso la curatela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I.Errore revocatorio ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c. con riguardo alla dedotta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.): art. 1 legge fallimentare e art. 2221 c.c. in merito ai soggetti fallibili" per mancata percezione dell'esistenza del motivo di ricorso con riguardo al momento in cui rileva l'accertamento del presupposto soggettivo ex art. 1 L.F.; II. Errore revocatorio ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c. con riguardo alla dedotta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.): art. 1 legge fallimentare e art. 2221 c.c. in merito ai "soggetti falliblli" per mancata percezione dell'esistenza del motivo di ricorso per omesso esame delle memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. depositata il 2.2.2018; III. Mancato esame ed errata percezione del contenuto del secondo motivo di ricorso per cassazione per errore di fatto risultante dagli atti di causa ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c.: per avere la Corte ritenuto non dedotta la violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo nove/lato dal DL n. 83/2012 omettendo l'esame delle memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. depositata il 2.2.2018». Con il primo motivo deduce la ricorrente che vi sia stata errata percezione del secondo motivo di ricorso per cassazione, per non avere il Collegio pronunciato sulla censura di erronea ricognizione della fattispecie astratta in relazione alla fallibilità dell'odierna ricorrente, la quale, ancor prima dell'istanza di fallimento a suo carico, non partecipava più al [OSCURATO:PERSONA] di Rotondella, come assume documentato, e quindi non svolgeva attività prevalente di natura commerciale tramite il Consorzio. Con il secondo motivo deduce di avere depositato, a precisazione del secondo motivo di ricorso per cassazione, memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. nella quale aveva dedotto che la Corte d'appello non aveva esaminato lo Statuto del Consorzio, dalle cui clausole risultava la natura associativa e priva di scopo di lucro del Consorzio stesso, lamenta che l'ordinanza ora impugnata abbia obliterato la suddetta memoria e rileva che l'omesso esame di detto atto difensivo aveva comportato una svista percettiva in ordine all'esistenza di un fatto decisivo. Con il terzo motivo adduce di aver censurato, mediante la citata memoria illustrativa con cui aveva precisato il secondo motivo di ricorso per cassazione, "l'omessa ponderazione da parte del giudice di merito di un fatto storico controverso e decisivo del giudizio in ordine all'accertamento concreto dell'attività svolta da essa ricorrente per mezzo del Consorzio e non la mancata motivazione su quel fatto" (pag.61 ricorso). L'esame della memoria illustrativa, ad avviso della ricorrente, avrebbe condotto il Collegio a diverso convincimento, in quanto era stato ivi denunziato ex art. 360, comma 1 n.5, c.p.c. l'omesso esame dello Statuto del Consorzio, da cui era dato escludere la riconducibilità dell'Ente alla tipologia del consorzio tra imprenditori con fine commerciale e la mancanza di scopo di lucro, essendo altresì accertata la natura di impresa agricola della società, e pertanto erroneamente l'impresa era stata ritenuta soggetto fallibile. Per la fase rescissoria, la ricorrente trascrive il secondo motivo del ricorso per cassazione e la memoria illustrativa depositata il 2-2-2018. 6. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Secondo costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Corte di cassazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione, né l'erronea percezione degli atti di causa o di fatti che abbiano formato oggetto di discussione. Con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass.S.U. 30994/2017; Cass.S.U. 8984/2018). Nella specie, il Collegio che ha deciso l'ordinanza impugnata non è incorso in alcun errore di fatto, o svista materiale, ma ha effettuato una valutazione giuridica, ritenendo inammissibile il secondo motivo del ricorso per cassazione in quanto involgente questioni meritali. Neppure si ha errore revocatorio per omesso esame di una parte della censura concernente pretesi errori di diritto della pronuncia di appello, atteso che è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass.S.U. 31032/2019). Dall'ordinanza impugnata risulta inequivocabilmente che il Collegio ha compiuto una valutazione globale dell'unica censura in contestazione (secondo motivo del ricorso per cassazione) e ha ritenuto che la stessa, sub specie dei vizi di violazione di legge e di errore di motivazione, sottendesse un intento di rivisitazione del merito. In altri termini, gli errori denunciati, che, si ribadisce, concernono solo il secondo motivo di ricorso per cassazione, difettano dei requisiti suesposti, sotto più profili. E infatti: i) il secondo motivo è stato scrutinato e la fallibilità della società, sia sotto l'aspetto dell'attività in concreto esercitata come accertata dai giudici di merito, sia sotto l'aspetto della rilevanza della sua appartenenza al Consorzio, è stata oggetto di discussione come punto controverso sul quale il Collegio si è pronunciato ssplicitamente; gli "errori" denunciati non sono affatto come mere sviste percepibili icto ocull, ma sono in L4: realtà ierrori valutativi e di giudizio, richiedendo attività interpretativa (delle clausole dello Statuto del Consorzio) o valutativa delle risultanze processuali (in ordine al periodo di svolgimento dell'attività commerciale); iii) con la memoria illustrativa non era consentito alla ricorrente di formulare ex novo il motivo per renderlo conforme al paradigma di cui all'art.360 comma 1 n.5 c.p.c., non rispettato con la formulazione originaria del ricorso (Cass. 30760/2018). 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15°/0) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per c