CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di L'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] in sede di riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riesame della misura custodiate disposta nei suoi confronti dal giudice di Avezzano in relazione a ipotesi di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta all'interno di appartamento suddiviso in più ambienti nella disponibilità del connazionale [OSCURATO:PERSONA] Hammadí, in quanto nella stanza dallo stesso occupata era stata rinvenuta, all'interno di una madia, sostanza di taglio del tipo mannitolo e sotto altro profilo erano state ritenute del tutto implausibili le giustificazioni da questi fornite sul fatto di dimorare solo occasionalmente nella suddetta abitazione, e di occupare abitualmente una struttura abbandonata, tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato sorpreso all'interno di una stanza dell'immobile e per non essere stato in grado dì ìndìcare il luogo dì abituale dimora. 2.Quanto alla ricorrenza di esigenze cautelari il Tribunale del Riesame confermava la esigenza di preservare il pericolo nella reiterazione di reati concernenti la movimentazione di sostanza stupefacente tenuto conto della quantità dello stupefacente rinvenuto, del carattere organizzato dell'attività illecita riconducibile all'[OSCURATO:PERSONA] e della rilevante capacità diffusiva. Escludeva che potesse farsi ricorso a misura cautelare meno invasiva, quale quella degli arresti domiciliarí, tenuto conto dell'assenza di stabili punti di riferimento abitativi e del fatto che nel luogo in cui era stato operato l'arresto era in essere la condotta delittuosa. 3. Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa dì AIT [OSCURATO:PERSONA] denunciando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di verifica della sussistenza di esigenze cautelar' e in ordine al rispetto dei canoni dì proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata. Premesso che profili di incoerenza del provvedimento impugnato andavano ravvisati anche in relazione alla riconosciuta gravità indiziaria tenuto conto che nessun reale collegamento con lo stupefacente era stato ravvisato a carico dell'AIT, atteso che non vi era stata alcuna verifica sulla ricorrenza di un'attività di spaccio in essere e che lo stupefacente era nella esclusiva disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente evidenziava il deficit motivazionale con particolare riferimento alla attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto che l'AIT non risultava gravato da precedenti penali o da altre segnalazioni, che non era stata accertata a suo carico alcuna attività di cessione di stupefacente laddove l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere l'esclusivo titolare dello stupefacente e che era illogico il ragionamento sviluppato per escludere la saltuarietà della presenza dell'AIT nell'abitazione; illogico doveva altresì ritenersi il differenziato trattamento cautelare riservato ad altro familiare dell'[OSCURATO:PERSONA] al quale, in presenza di identico quadro indiziario, non era stata applicata alcuna misura cautelare. Contestava altresì ì profili dì adeguatezza, proporzionalità ed esclusività della misura cautelare custodiate, stante l'omessa considerazione della personalità del prevenuto, l'assenza di pregiudizi e l'apparente marginalità della condotta del ricorrente da ricondurre ad una connivenza non punibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.La verifica dei vizi motivazionali concernenti la ricorrenza delle esigenze cautelari non può prescindere dall'esame sulla gravità indiziaria, pure sottoposta al vaglio del giudice dì legittimità nel proposto ricorso ove viene stigmatizzata la manifesta illogicità della trama argomentativa della sentenza impugnata la quale aveva ravvisato ipotesi di concorso nella detenzione dello stupefacente da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che all'interno della stanza dell'abitazione in cui sì trovava dormire al momento della perquisizione era stato rinvenuto un quantitativo di sostanza da taglio e della inverosimiglianza delle spiegazioni offerte dal ricorrente sulle ragioni per cui sì trovava nell'abitazione del connazionale. 2. Quanto al profilo della coabitazione la giurisprudenza del S.C, ha in più circostanze escluso che il rapporto di coabitazione sia sufficiente a configurare il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'abitazione, in quanto il mero rapporto di coabitazione integra semmai una ipotesi di connivenza non punibile se si verte in assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pure si conosca la sussistenza, essendo invece necessario, per fondare la ipotesi di concorso nel reato, il consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme dì agevolazione o dì rafforzamento del proposito crìmìnoso del concorrente (sez.3, n.41055 del 22 Settembre 2015, Rapushì ed altro, Rv.265167; sez. 4, n.34754 del 20 Novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280244; sez., n.52116 del 15 Novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278064 ove è stato affermato che il rapporto di convivenza tra familiari non può essere assunto quale indizio del concorso morale). La responsabilità è stata unvece riconosciuta in presenza di condotta attiva agevolatrice, anche in ipotesi di ostacolo frapposto all'accesso delle forze dell'ordine, oltre che di agevolazione nell'occultamento (sez.3, n. 34985 del 16/07/ 2015, Caradonna, Rv.264454-01). 2.1 Orbene nel caso in specie non è stato neppure indicato in quale forma e secondo quale schema si sarebbe concretizzato il concorso dell'AIT nella detenzione dello stupefacente che risultava occultato in tutt'altro luogo dell'abitazione, occupata anche da altri cittadini extracomunitari e del quale il co- indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di essere il titolare esclusivo, in assenza di una evidente ed attuale attività di spaccio. D'altra parte, pure a volere ricondurre la veste dell'AIT a quella di co-detentore tout court, non risulta evidenziato alcun elemento individualizzante sulla cui base il ricorrente possa essere riconosciuto titolare anche pro quota di una quantità determinata dello stupefacente rinvenuto in ambiente dell'abitazione diverso da quello occupato. 3. La motivazione adottata dal giudice distrettuale si presenta poi manifestamente illogica se non apparente laddove valorizza, ai fini del concorso nel reato e delle esigenze cautelari, l'entità ponderale dello stupefacente la quale, al contrario, costituisce circostanza del tutto neutra se non risulta dimostrato che lo stesso, in qualche misura, sia transitato nella disponibilità dell'AIT; la complicità del ricorrente nei traffici del connazionale neppure può essere desunta dal fatto che l'AIT abbia affermato di recarsi dal connazionale saltuariamente e che lo stesso non abbia saputo fornire indicazioni più dettagliate sull'abituale luogo di dimora in quanto, pure a volere riconoscere profili di reticenza, ovvero di falsità nelle dichiarazioni dell'indagato, in nessun modo da un tale comportamento difensivo, tenuto nel corso delle indagini preliminari, può essere ricavato un indizio di colpevolezza in assenza di qualsiasi elemento obiettivo che colleghi l'indagato alla sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'abitazione. Le censure concernenti la ricorrenza delle esigenze cautelari devono ritenersi assorbite. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto trovare annullamento in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'AIT con rinvio al Tribunale del Riesame di L'[OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di l'[OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art.309 co.7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso a R