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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24815/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone, che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza impugnata per mancata notifica del rinvio dell'udienza, a seguito di legittimo impedimento all'imputato - è manifestamente infondato.

Infatti, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; conf.: N. 2324 del 2007 Rv. 235724 - 01, N. 17027 del 2013 Rv. 255503 - 01); rilevato che nel caso in esame l'imputato aveva ricevuto regolare citazione, non risulta eccepita tempestivamente la nullità, cosicché la stessa è stata sanata; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). [OSCURATO:PERSONA] di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, foll. 1 e 2 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il co sigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone, che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza impugnata per mancata notifica del rinvio dell'udienza, a seguito di legittimo impedimento all'imputato - è manifestamente infondato. Infatti, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; conf.: N. 2324 del 2007 Rv. 235724 - 01, N. 17027 del 2013 Rv. 255503 - 01); rilevato che nel caso in esame l'imputato aveva ricevuto regolare citazione, non risulta eccepita tempestivamente la nullità, cosicché la stessa è stata sanata; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). [OSCURATO:PERSONA] di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, foll. 1 e 2 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il co sigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 24815/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris