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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03792/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15092/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria di I I Grado dell’Abruzzo n.79/2023 depositata i l 26/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il socio unico [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato due avvisi di accertamento emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo dell’Agenzia delle Entrate: l’avviso n.

TA903I301017/2020, con cui venivano accertati maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e IVA per l’anno d’imposta 2015, assumendo che la società avesse operato quale “master” per conto del bookmaker estero SKS365 [OSCURATO:PERSONA]., percependo provvigioni pari al 5% della raccolta di scommesse effettuata da CTD e PVR nell’area di competenza; l’avviso n.

TA901I301018/2020, con cui veniva imputato al socio, per trasparenza ex art. 116 TUIR, il reddito accertato in capo alla società.

Gli avvisi si fondavano su indagini della Guardia di Finanza e sul PVC del 07.08.2019 redatto nei confronti della SKS365 [OSCURATO:PERSONA]., nonché su una segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e su dati informatici estratti dal file “agent profit 2015-2016.xls”. [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, con sentenza n. 79/2022, riuniti i ricorsi per litisconsorzio necessario, li respingeva, ritenendo legittimi gli avvisi e congrua la motivazione.

Avverso tale decisione, la società e il socio proponevano appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, deducendo plurime censure (difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 L. 212/2000, erronea quantificazione delle provvigioni, vizio di motivazione apparente, irragionevolezza della sentenza, errata valutazione dell’istanza cautelare e delle spese).

La Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 79/2023, rigettava l’appello, confermando la legittimità degli avvisi.

Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Nel corso del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, con provvedimento del 6 giugno 2025, ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente ha opposto la proposta, depositando istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., in data 11 luglio 2025, e chiedendo la fissazione dell’adunanza e la decisione del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

Non consta una situazione di pregiudizialità tecnica idonea a giustificare il differimento del presente giudizio di legittimità in quanto obiettivamente difettano accertamenti in rapporto di necessaria interferenza con i temi del processo tributarioe ciò, tanto più, che il richiamato procedimento penale risulta ancora in primo grado, neppure essendo stata depositata la relativa decisione, ostandovi, dunque, anche obbiettive esigenze di ragionevole durata del processo.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. 633/1972, nonché dell’art. 1 L. 212/2000 e dell’art. 15 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento, nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati per relationem (PVC del 07.08.2019, segnalazione G.d.F., file “agent profit 2015-2016.xls”), già nella disponibilità dell’Ufficio all’atto dell’emissione degli avvisi.

Ilprimo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato, con motivazione né contraddittoria né apparente, che «Per quanto non dettagliato nella presente motivazione si rinvia allo stralcio del PVC che viene allegato al presente accertamento».

Circostanza, quest’ultima, non contestata.

La CTR ha ritenuto che la motivazione dell’atto impositivo societario, in considerazione di tutti gli elementi sopra indicati, fosse sicuramente idonea e sufficiente a rendere la parte contribuente edotta delle complessive ragioni della pretesa fiscale, senza alcun pregiudizio delle difese della società (v.

Cass. n. 17573 del 2024; Cass. n. 10721 del 2024).

D’altronde, ancor di recente questa Corte ha pure perspicuamente affermato che “in tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale” (Cass. n. 34906 del 2024).

Questo quadro di principi trova puntuale travaso e riscontro nella motivazione della sentenza d’appello, la quale ha dato atto che l’avviso di accertamento riproduceva espressamente tutti i dati e gli elementi essenziali utilizzati dall’Ufficio per fondare la pretesa, evidenziando come: la segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] avesse individuato la società quale soggetto operante come “master” per conto del bookmaker estero, specificando l’origine dell’attività investigativa e la natura delle risultanze acquisite (“avvalendosi di una capillare rete di CTD e PVR… ha effettuato la raccolta illegale…”); l’avviso contenesse l’elenco completo dei CTD e PVR, corredato dai relativi ID utente, dalle somme raccolte e dalle vincite, così da porre il contribuente nelle condizioni di comprendere immediatamente quale fosse la base dati considerata ai fini della quantificazione; fossero chiaramente indicati gli elementi presuntivi posti a fondamento della pretesa, ritenuti dalla Corte regionale “connotati da gravità, certezza e precisione”, e pertanto idonei a sorreggere il procedimento di accertamento; lo stralcio del PVC del 7 agosto 2019 fosse allegato all’atto, e comunque richiamato nei suoi contenuti significativi, con rinvio per relationem a passaggi che il giudice d’appello ha ritenuto sufficienti a consentire “la piena intelligibilità del percorso seguito dall’Amministrazione”.

È dunque la Corte regionale ha pienamente valutato, e confermato, che il contribuente era perfettamente in grado di ricostruire il procedimento seguito dall’Ufficio, essendo stati riportati nell’avviso i dati essenziali, la struttura della rete commerciale, l’individuazione dei soggetti coinvolti e il meccanismo di determinazione della raccolta.

In tale prospettiva, la doglianza secondo cui sarebbe mancata la riproduzione integrale degli atti richiamati confonde il tema della completezza delle informazioni utili alla comprensione della pretesa con quello, distinto, della disponibilità materiale degli atti istruttori, che non è invece richiesta quando il loro contenuto essenziale sia riportato nell’atto impositivo.

Non è pertinente, inoltre, la tesi secondo cui la mancata allegazione integrale degli atti priverebbe il contribuente della possibilità di contestare puntualmente la pretesa.

Anche sotto questo versante, la Corte regionale ha accertato che l’avviso, oltre a ripercorrere le risultanze del PVC, esponeva minuziosamente la ricostruzione della raccolta, l’elenco dei punti di raccolta asseritamente riconducibili al master, le modalità con cui erano stati estrapolati i dati informatici e le ragioni per cui l’amministrazione aveva ritenuto congrua la percentuale di provvigione.

Una tale rappresentazione consente –e ha consentito – al contribuente di articolare compiutamente le proprie difese.

Parimenti infondata è la prospettazione, ripresa nella sede processuale, secondo cui la motivazione sarebbe carente se non riproduce la modalità tecnica con cui gli atti istruttori sono stati formati o acquisiti.

Sul punto, la sentenza d’appello ha condivisibilmente chiarito, per quanto sopra argomentato, che tali profili attengono alla fondatezza della pretesa e non integrano elementi della motivazione in senso stretto, essendo sufficiente che l’atto indichi “da dove provengono i dati utilizzati” e “in che modo essi sono stati valorizzati”, senza necessità di riportare l’intero procedimento tecnico che ha condotto alla loro elaborazione.

La motivazione dell’avviso, come ricostruita dalla Corte regionale, risulta dunque pienamente conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali applicabili: non richiede né la riproduzione integrale degli atti richiamati né un’esposizione atomistica del materiale istruttorio, ma la rappresentazione degli elementi essenziali che sorreggono la pretesa, così da consentire al destinatario di comprenderla e difendersi.

Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su affermazioni tra loro inconciliabili, ritenendo da un lato essenziale il PVC richiamato e dall’altro irrilevanti le censure riferite a tale atto.

Il secondo motivoè infondato.

La CTR ha ravvisato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, atteso che le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] (Country manager Italia della società maltese) in ordine all’attribuzione degli ID tratti dal database del bookmaker maltese riferiti alla posizione di master della Robet erano state riscontrate da specifiche indagini informatiche svolte dalla Guardia di Finanza – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Agli ID interrogati risultavano corrispondere sempre gli appellanti [OSCURATO:SOCIETA]. e Salmini, pur se con diverse denominazioni.

È principio consolidato che le dichiarazioni di terzi possano integrare una prova presuntiva se corroborate da altri elementi di prova (Cass. n. 29757 del 2018; Cass. n. 9876 del 2011; Cass. n. 9402 del 2007).

Peraltro, le indagini informatiche non concretano elementi presuntivi nuovi, in quanto il contenuto dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] è riportato nello stralcio del PVC del 7 agosto 2019 allegato all’avviso di accertamento societario (v. controricorso, pag. 62).

La CTR ha anche accertato che nessuna prova contraria era stata fornita dagli appellanti.

Il motivo è manifestamente infondato (v.

Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 22656 del 2011; Sez. 5, sent. n. 2160 del 2024).

A conferma dell’insussistenza di un vizio di motivazione apparente, la Corte territoriale ha puntualmente ricostruito il percorso logico-inferenziale che conduce all’attribuzione degli ID agli odierni ricorrenti.

In particolare, la sentenza d’appello dà atto che: il dott. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] rivestiva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] della società maltese, figura che la stessa Guardia di Finanza qualifica come soggetto perfettamente in grado di attribuire gli ID utenti, sulla base delle conoscenze gestionali e operative del sistema; le indagini informatiche eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno verificato, uno per uno, gli ID comunicati dal manager, accertando che agli ID interrogati è risultato corrispondere sempre il master Robet/Salmini, seppur con diverse denominazioni commerciali ([OSCURATO:SOCIETA]., Salminibet, Abruzzo, [OSCURATO:PERSONA], ecc.), tutte riconducibili allo stesso soggetto economico; l’esito di tali verifiche è descritto nello stralcio del PVC allegato all’avviso, nel quale vengono elencati gli stessi ID e vengono mostrati i collegamenti tra master e agenzie di raccolta.

In tale quadro, diviene evidente che il giudice d’appello non ha considerato irrilevanti le questioni sollevate sul PVC, ma le ha ritenute inconferenti rispetto al profilo motivazionale dell’accertamento e pienamente esaminate alla luce degli altri elementi concordanti.

La Corte regionale non ha cioè negato la rilevanza dell’atto, bensì ha ritenuto che le censure mosse su di esso non scalfissero l’impianto logico dell’avviso, che poggia su un compendio di elementi coerenti, già richiamati nel corpo dell’atto impositivo.

Le affermazioni della Corte regionale, lungi dall’essere inconciliabili, si collocano su piani differenti: da un lato, il PVC è essenziale quale contenitore istruttorio, il cui stralcio viene materialmente allegato e il cui contenuto è richiamato per relationem dall’avviso; dall’altro, le doglianze prospettate dai contribuenti su presunte omissioni o incompletezze del PVC vengono ritenute non decisive, poiché il percorso inferenziale trova conferma anche negli ulteriori riscontri (indagini informatiche, dati anagrafici, corrispondenze tra ID e utenze, assenza di prove contrarie).

Per tali ragioni, il ragionamento della CTR è coerente e privo di fratture logiche: il PVC non è svalutato nella sua funzione probatoria, ma la contestazione rivolta al PVC è ritenuta non idonea a inficiare la conclusione.

L’argomentazione secondo cui la sentenza sarebbe apodittica o contraddittoria è, quindi, priva di fondamento, poiché presuppone che la Corte territoriale abbia affermato l’essenzialità del PVC e, contemporaneamente, la sua irrilevanza, mentre la motivazione mostra chiaramente che la Corte distingue tra essenzialità dell’atto e irrilevanza delle specifiche censure sollevate contro di esso.

Ne consegue che non ricorre alcun vizio di motivazione apparente: la CTR espone in modo intellegibile il percorso inferenziale seguito, individua gli elementi probatori posti a base della decisione, valuta la tenuta del compendio indiziario e spiega perché le deduzioni avversarie non lo sovvertono.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata attribuito alla società il ruolo di “master” sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] e indagini informatiche della G.d.F.), nonché per avere fondato la decisione su prove mai prodotte in giudizio.

Ilterzo motivo è infondato.

La CTR ha affermato che «l’amministrazione finanziaria ha correttamente quantificato, proprio sulla scorta di quelle dichiarazioni [del collaboratore di giustizia], nella misura del 5 per cento, inferiore a quella (del 15 per cento al lordo dell’I.V.A.) corrisposta agli appellanti negli anni 2016, 2017 e 2018».

La CTR ha reputato di fondarsi nel commisurare l’entità delle provvigioni sul contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e sull’ulteriore dato dell’entità delle provvigioni corrisposte alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del triennio 2016/2018.

Il motivo si conforma ai principi richiamati in sede d’esame del secondo motivo sulla formazione della prova presuntiva.

D’altronde il giudice d’appello ha ricostruito in modo puntuale il quadro indiziario che sorregge l’attribuzione alla società del ruolo di “master”, chiarendo che: le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] erano considerate attendibili in ragione del ruolo rivestito ([OSCURATO:PERSONA] società maltese), cui la stessa Guardia di Finanza riconosceva piena competenza nell’individuazione degli ID utenti e nella descrizione delle modalità di funzionamento della rete commerciale; le indagini informatiche svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato, attraverso verifiche autonome sugli ID indicati, la corrispondenza sistematica di tali utenze alla società e al suo amministratore, anche quando identificate tramite diverse denominazioni commerciali; dagli esiti dell’attività tecnica emergeva, inoltre, che agli ID riconducibili al master risultavano collegati gli ID delle agenzie “affiliate”, molte delle quali riconducibili direttamente o indirettamente al nucleo familiare o alle società collegate, circostanza valorizzata dalla CTR quale ulteriore indice della riferibilità soggettiva della rete di raccolta alla Robet/Salmini.

Tali elementi sono stati considerati nel quadro di una valutazione complessiva del materiale istruttorio che valorizza tanto la dichiarazione del terzo quanto il suo riscontro tecnico, venendo meno, dunque, l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su un indizio isolato e non corroborato.

La sentenza impugnata dà conto, invero, del fatto che le verifiche informatiche non costituiscono un autonomo elemento avulso, bensì rappresentano il riscontro obiettivo e tecnico dei dati comunicati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con esiti pienamente convergenti.

È, inoltre, priva di consistenza la doglianza circa la pretesa utilizzazione di “prove non prodotte”: la Corte regionale chiarisce che gli elementi tecnici valorizzati sono tratti dallo stralcio del PVC allegato all’avviso di accertamento, nel quale sono riportati i risultati delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, e non si fonda su documenti ulteriori o estranei al fascicolo.

Il riferimento alle indagini informatiche non comporta l’introduzione di una “prova nuova”, costituendo la mera descrizione del percorso ricostruttivo già confluito nel PVC e richiamato nell’atto impositivo.

Né può sostenersi che la CTR abbia travisato la logica della prova presuntiva: la Corte territoriale evidenzia come il compendio indiziario – dichiarazione del terzo, verifiche tecniche sugli ID, corrispondenze tra utenze, collegamenti con agenzie riconducibili al medesimo soggetto economico, e assenza di prova contraria – integri cumulativamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

In definitiva, il ragionamento presuntivo seguito dalla CTR non presenta le aporie logiche ipotizzate dalla parte ricorrente, né risulta fondato su dati non esistenti o non acquisiti al processo.

La motivazione individua in modo compiuto il fatto noto e illustra il percorso logico che conduce al fatto ignoto, con un apprezzamento della prova che rientra pienamente nei poteri del giudice del merito.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la percezione di provvigioni nella misura del 5% sulla base di un unico elemento indiziario (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lanzafame), in assenza di ulteriori riscontri.

Il quarto motivoè inammissibile.

Sebbene formulato come violazione dell’art. 2727 c.c., esso non individua alcun errore di sussunzione, ma si limita a contestare la valutazione del compendio indiziario operata dal giudice di merito, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti.

Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento della prova, anche presuntiva, e la selezione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’inferenza logica (Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Perché possa configurarsi una violazione dell’art. 2727 c.c., è necessario che la critica riguardi – diversamente da quanto accade nella specie – la corretta applicazione dei parametri normativi che governano il ragionamento presuntivo, e non già l’attendibilità, la consistenza o il peso degli indizi.

La violazione di legge ricorre infatti soltanto quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga poi inidonei a fondare la presunzione, ovvero, al contrario, reputi sufficienti elementi da lui stesso considerati non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., 30 giugno 2021, n. 18611).

Nel caso in esame, nessun rilievo di tal genere viene efficacemente articolato.

La doglianza si risolve invece in una contestazione del percorso logico-valutativo seguito dal giudice territoriale.

Il ricorrente, contrapponendo una diversa lettura della prova presuntiva, mira a ottenere un nuovo giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità, che non consente la revisione dell’apprezzamento delle prove né del convincimento del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).

Ne deriva che il motivo, pur evocando l’art. 2727 c.c., è inammissibile perché diretto a far rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva, senza denunciare alcun effettivo vizio di sussunzione.

La Corte regionale, difatti, ha individuato con chiarezza i fatti noti posti a base del ragionamento presuntivo, spiegando perché essi presentassero i requisiti richiesti dalla legge.

La sentenza d’appello sottolinea che: gli elementi valorizzati (dichiarazioni del collaboratore di giustizia, successive provvigioni percepite nel triennio 2016-2018, dinamica operativa della rete e compatibilità dei flussi economici) si inserivano in un quadro organico e coerente; la misura percentuale del 5% era ricavata non già da un’affermazione apodittica, ma dalla convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore e gli importi effettivamente corrisposti negli anni immediatamente successivi, interpretati come indice sintomatico della continuità della remunerazione nel rapporto; le contestazioni degli appellanti circa l’assenza di contratti, flussi bancari o riscontri contabili venivano considerate non decisive, poiché la stessa CTR rilevava che i rapporti intercorsi erano privi di formalizzazione “in chiaro” e dunque non suscettibili di essere tracciati mediante la documentazione tipica dei rapporti regolari.

Da queste premesse, la Corte territoriale ha tratto un’inferenza presuntiva che non è affetta da alcuna violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza: il giudice d’appello ha esaminato il materiale probatorio a disposizione, ha spiegato perché ritenesse attendibile il quadro indiziario complessivo e ha tratto da esso conseguenze logiche in modo non apodittico ma argomentato.

L’odierna censura non attinge questo nucleo logico-giuridico: essa non denuncia la falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., ma afferma in sostanza che la prova presuntiva avrebbe dovuto essere valutata diversamente.

Così facendo, il ricorrente non contesta l’operazione di sussunzione, ma propone una ricostruzione alternativa del fatto, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità, che non consente di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice del merito quanto alla selezione e alla ponderazione degli indizi.

Con il quinto motivo si lamenta omesso esame di un fatto storico decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lanzafame riguardavano esclusivamente la propria rete e non erano estensibili agli altri operatori, né alla [OSCURATO:SOCIETA].

Il quinto motivo èinammissibile.

Dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emerge che il giudice territoriale ha preso in esame il fatto storico indicato dal ricorrente, valutando le dichiarazioni del collaboratore e il relativo contesto probatorio.

La doglianza non attinge pertanto un’omissione decisiva, ma si risolve nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale istruttorio, estranea al perimetro del vizio dedotto.

La sentenza d’appello ha espressamente valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, riportando che tali dichiarazioni «confermano incontestabilmente l’esistenza del sistema di raccolta illegale» e che proprio sulla base di esse l’Amministrazione ha ritenuto congrua la misura del 5% quale percentuale provvigionale attribuibile al ruolo di master.

La Corte regionale ha inoltre inserito questo elemento all’interno di un quadro più ampio, composto dall’intera ricostruzione fattuale esposta nell’avviso, dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e dalle provvigioni effettivamente percepite negli anni successivi dalla società riconducibile ai ricorrenti.

In particolare, il giudice d’appello ha ricordato che le provvigioni corrisposte nel triennio 2016-2018 costituivano un ulteriore indice dell’esistenza di un rapporto effettivo tra il master e la rete delle agenzie operanti sul territorio, osservando che sarebbe illogico ritenere che l’attività svolta nel 2015, già ricostruita sulla base di dati informatici e dichiarativi, fosse priva di qualunque remunerazione.

Di tali elementi la decisione dà conto espressamente: si tratta dunque di un fatto storico che la Corte territoriale ha esaminato e collocato all’interno della struttura motivazionale, traendone le necessarie conseguenze.

Ne consegue che non sussiste alcun omesso esame: il fatto storico individuato dal ricorrente –ossia la portata effettiva delle dichiarazioni del collaboratore e la loro riferibilità al meccanismo provvigionale – è stato non solo preso in considerazione, ma anche integrato nel ragionamento complessivo della CTR.

L’argomentazione della censura, imperniata sulla pretesa omissione di passaggi dell’interrogatorio, non intercetta il nucleo normativo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché denuncia in realtà una diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza individuare alcun fatto decisivo trascurato dal giudice d’appello.

È altresì evidente che la doglianza tende a valorizzare singole espressioni delle dichiarazioni, isolate dal contesto probatorio complessivo: operazione che non rientra nel paradigma dell’omesso esame, il quale si riferisce esclusivamente alla mancata considerazione di un fatto storico decisivo e non alla diversa lettura che una parte ritenga preferibile.

Il giudice di merito, infatti, ha ricostruito complessivamente il contenuto delle dichiarazioni e lo ha raccordato con gli ulteriori indizi, offrendo una motivazione lineare e coerente.

Ciò detto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053).

L’art. 360, n. 5, c.p.c. è norma profondamente riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, che ha introdotto un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma certamente non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive e di elementi istruttori (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 2785 del 2021; Cass. n. 24584 del 2023).

Il quinto motivo è, in ultima analisi, inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Con il sesto motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato il proprio convincimento sulla base di un documento informatico (file “agent profit 2015-2016.xls”) mai prodotto in giudizio, nonché per avere omesso di considerare l’inattendibilità dei dati in esso contenuti.

Ilsesto motivo è inammissibile.

È principio consolidato che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, ord. n. 16016 del 09/06/2021).

Nella specie, la CTR, lungi dal fondare il proprio convincimento sulle risultanze del file denominato “agent profit 2015-2016.xlsx”, ha fatto riferimento al passaggio motivazionale dell’avviso d’accertamento che rinviava alla verifica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della G.d.F., successivamente al rinvenimento di tale file.

L’assunto relativo alla pretesa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di un documento non acquisito al processo non è coerente con il tenore della motivazione, che si limita a richiamare l’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza quale elemento descrittivo del percorso logico dell’Ufficio, senza attribuire forza probatoria autonoma al file non prodotto.

Ne deriva che nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile.

Peraltro, la sentenza d’appello ha chiarito che l’avviso di accertamento non si fonda sul contenuto integrale del file informatico, ma sugli esiti dell’attività di verifica svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esiti che risultano trasfusi nello stralcio del PVC allegato all’atto e puntualmente richiamati nella motivazione dell’avviso stesso.

Il giudice regionale ha evidenziato che il file costituisce soltanto il presupposto fattuale dell’operazione tecnica, mentre ciò che rileva, ai fini della motivazione dell’atto e della decisione, è il risultato dell’elaborazione svolta dalla Guardia di Finanza, vale a dire la ricostruzione dei volumi di raccolta e delle correlate provvigioni.

In questo senso, la Corte territoriale ha chiarito che le modalità con cui il file sia stato acquisito, analizzato o filtrato attengono al piano della fondatezza della pretesa, non a quello dell’utilizzo probatorio di un documento non acquisito al giudizio.

La motivazione della CTR non valorizza infatti il contenuto interno del file come prova, ma si limita a dare conto dell’attività ispettiva che, secondo quanto esposto nell’avviso e nello stralcio del PVC, ha consentito di estrarre i dati necessari per ricostruire la raccolta riconducibile alla rete dei CTD/PVR di competenza del master.

Non è dunque ravvisabile alcuna introduzione surrettizia di materiale probatorio: ciò che la CTR considera è il risultato dell’attività di verifica, non il documento informatico in sé.

La censura, al contrario, presuppone un uso diretto del file quale fonte probatoria autonoma, utilizzo che la sentenza impugnata esclude in modo espresso e che non trova riscontro nel percorso motivazionale seguito.

La doglianza tende, quindi, a trasformare in vizio processuale una contestazione che attiene, in realtà, alla valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito, ossia alla ponderazione del significato attribuito ai dati ricostruttivi derivanti dall’attività tecnica della Guardia di Finanza.

Una simile censura, come già ricordato, non rientra nel paradigma dell’art. 115 c.p.c., giacché non denuncia l’utilizzazione di prove inesistenti o irritualmente acquisite, ma mira a ottenere una diversa lettura dell’attività istruttoria.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità̀, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.lgs.n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformità̀ tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità̀ aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 24.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15092/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria di I I Grado dell’Abruzzo n.79/2023 depositata i l 26/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il socio unico [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato due avvisi di accertamento emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo dell’Agenzia delle Entrate: l’avviso n. TA903I301017/2020, con cui venivano accertati maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e IVA per l’anno d’imposta 2015, assumendo che la società avesse operato quale “master” per conto del bookmaker estero SKS365 [OSCURATO:PERSONA]., percependo provvigioni pari al 5% della raccolta di scommesse effettuata da CTD e PVR nell’area di competenza; l’avviso n. TA901I301018/2020, con cui veniva imputato al socio, per trasparenza ex art. 116 TUIR, il reddito accertato in capo alla società. Gli avvisi si fondavano su indagini della Guardia di Finanza e sul PVC del 07.08.2019 redatto nei confronti della SKS365 [OSCURATO:PERSONA]., nonché su una segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e su dati informatici estratti dal file “agent profit 2015-2016.xls”. [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, con sentenza n. 79/2022, riuniti i ricorsi per litisconsorzio necessario, li respingeva, ritenendo legittimi gli avvisi e congrua la motivazione. Avverso tale decisione, la società e il socio proponevano appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, deducendo plurime censure (difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 L. 212/2000, erronea quantificazione delle provvigioni, vizio di motivazione apparente, irragionevolezza della sentenza, errata valutazione dell’istanza cautelare e delle spese). La Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 79/2023, rigettava l’appello, confermando la legittimità degli avvisi. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, con provvedimento del 6 giugno 2025, ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente ha opposto la proposta, depositando istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., in data 11 luglio 2025, e chiedendo la fissazione dell’adunanza e la decisione del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Non consta una situazione di pregiudizialità tecnica idonea a giustificare il differimento del presente giudizio di legittimità in quanto obiettivamente difettano accertamenti in rapporto di necessaria interferenza con i temi del processo tributarioe ciò, tanto più, che il richiamato procedimento penale risulta ancora in primo grado, neppure essendo stata depositata la relativa decisione, ostandovi, dunque, anche obbiettive esigenze di ragionevole durata del processo. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. 633/1972, nonché dell’art. 1 L. 212/2000 e dell’art. 15 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento, nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati per relationem (PVC del 07.08.2019, segnalazione G.d.F., file “agent profit 2015-2016.xls”), già nella disponibilità dell’Ufficio all’atto dell’emissione degli avvisi. Ilprimo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato, con motivazione né contraddittoria né apparente, che «Per quanto non dettagliato nella presente motivazione si rinvia allo stralcio del PVC che viene allegato al presente accertamento». Circostanza, quest’ultima, non contestata. La CTR ha ritenuto che la motivazione dell’atto impositivo societario, in considerazione di tutti gli elementi sopra indicati, fosse sicuramente idonea e sufficiente a rendere la parte contribuente edotta delle complessive ragioni della pretesa fiscale, senza alcun pregiudizio delle difese della società (v. Cass. n. 17573 del 2024; Cass. n. 10721 del 2024). D’altronde, ancor di recente questa Corte ha pure perspicuamente affermato che “in tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale” (Cass. n. 34906 del 2024). Questo quadro di principi trova puntuale travaso e riscontro nella motivazione della sentenza d’appello, la quale ha dato atto che l’avviso di accertamento riproduceva espressamente tutti i dati e gli elementi essenziali utilizzati dall’Ufficio per fondare la pretesa, evidenziando come: la segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] avesse individuato la società quale soggetto operante come “master” per conto del bookmaker estero, specificando l’origine dell’attività investigativa e la natura delle risultanze acquisite (“avvalendosi di una capillare rete di CTD e PVR… ha effettuato la raccolta illegale…”); l’avviso contenesse l’elenco completo dei CTD e PVR, corredato dai relativi ID utente, dalle somme raccolte e dalle vincite, così da porre il contribuente nelle condizioni di comprendere immediatamente quale fosse la base dati considerata ai fini della quantificazione; fossero chiaramente indicati gli elementi presuntivi posti a fondamento della pretesa, ritenuti dalla Corte regionale “connotati da gravità, certezza e precisione”, e pertanto idonei a sorreggere il procedimento di accertamento; lo stralcio del PVC del 7 agosto 2019 fosse allegato all’atto, e comunque richiamato nei suoi contenuti significativi, con rinvio per relationem a passaggi che il giudice d’appello ha ritenuto sufficienti a consentire “la piena intelligibilità del percorso seguito dall’Amministrazione”. È dunque la Corte regionale ha pienamente valutato, e confermato, che il contribuente era perfettamente in grado di ricostruire il procedimento seguito dall’Ufficio, essendo stati riportati nell’avviso i dati essenziali, la struttura della rete commerciale, l’individuazione dei soggetti coinvolti e il meccanismo di determinazione della raccolta. In tale prospettiva, la doglianza secondo cui sarebbe mancata la riproduzione integrale degli atti richiamati confonde il tema della completezza delle informazioni utili alla comprensione della pretesa con quello, distinto, della disponibilità materiale degli atti istruttori, che non è invece richiesta quando il loro contenuto essenziale sia riportato nell’atto impositivo. Non è pertinente, inoltre, la tesi secondo cui la mancata allegazione integrale degli atti priverebbe il contribuente della possibilità di contestare puntualmente la pretesa. Anche sotto questo versante, la Corte regionale ha accertato che l’avviso, oltre a ripercorrere le risultanze del PVC, esponeva minuziosamente la ricostruzione della raccolta, l’elenco dei punti di raccolta asseritamente riconducibili al master, le modalità con cui erano stati estrapolati i dati informatici e le ragioni per cui l’amministrazione aveva ritenuto congrua la percentuale di provvigione. Una tale rappresentazione consente –e ha consentito – al contribuente di articolare compiutamente le proprie difese. Parimenti infondata è la prospettazione, ripresa nella sede processuale, secondo cui la motivazione sarebbe carente se non riproduce la modalità tecnica con cui gli atti istruttori sono stati formati o acquisiti. Sul punto, la sentenza d’appello ha condivisibilmente chiarito, per quanto sopra argomentato, che tali profili attengono alla fondatezza della pretesa e non integrano elementi della motivazione in senso stretto, essendo sufficiente che l’atto indichi “da dove provengono i dati utilizzati” e “in che modo essi sono stati valorizzati”, senza necessità di riportare l’intero procedimento tecnico che ha condotto alla loro elaborazione. La motivazione dell’avviso, come ricostruita dalla Corte regionale, risulta dunque pienamente conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali applicabili: non richiede né la riproduzione integrale degli atti richiamati né un’esposizione atomistica del materiale istruttorio, ma la rappresentazione degli elementi essenziali che sorreggono la pretesa, così da consentire al destinatario di comprenderla e difendersi. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su affermazioni tra loro inconciliabili, ritenendo da un lato essenziale il PVC richiamato e dall’altro irrilevanti le censure riferite a tale atto. Il secondo motivoè infondato. La CTR ha ravvisato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, atteso che le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] (Country manager Italia della società maltese) in ordine all’attribuzione degli ID tratti dal database del bookmaker maltese riferiti alla posizione di master della Robet erano state riscontrate da specifiche indagini informatiche svolte dalla Guardia di Finanza – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Agli ID interrogati risultavano corrispondere sempre gli appellanti [OSCURATO:SOCIETA]. e Salmini, pur se con diverse denominazioni. È principio consolidato che le dichiarazioni di terzi possano integrare una prova presuntiva se corroborate da altri elementi di prova (Cass. n. 29757 del 2018; Cass. n. 9876 del 2011; Cass. n. 9402 del 2007). Peraltro, le indagini informatiche non concretano elementi presuntivi nuovi, in quanto il contenuto dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] è riportato nello stralcio del PVC del 7 agosto 2019 allegato all’avviso di accertamento societario (v. controricorso, pag. 62). La CTR ha anche accertato che nessuna prova contraria era stata fornita dagli appellanti. Il motivo è manifestamente infondato (v. Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 22656 del 2011; Sez. 5, sent. n. 2160 del 2024). A conferma dell’insussistenza di un vizio di motivazione apparente, la Corte territoriale ha puntualmente ricostruito il percorso logico-inferenziale che conduce all’attribuzione degli ID agli odierni ricorrenti. In particolare, la sentenza d’appello dà atto che: il dott. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] rivestiva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] della società maltese, figura che la stessa Guardia di Finanza qualifica come soggetto perfettamente in grado di attribuire gli ID utenti, sulla base delle conoscenze gestionali e operative del sistema; le indagini informatiche eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno verificato, uno per uno, gli ID comunicati dal manager, accertando che agli ID interrogati è risultato corrispondere sempre il master Robet/Salmini, seppur con diverse denominazioni commerciali ([OSCURATO:SOCIETA]., Salminibet, Abruzzo, [OSCURATO:PERSONA], ecc.), tutte riconducibili allo stesso soggetto economico; l’esito di tali verifiche è descritto nello stralcio del PVC allegato all’avviso, nel quale vengono elencati gli stessi ID e vengono mostrati i collegamenti tra master e agenzie di raccolta. In tale quadro, diviene evidente che il giudice d’appello non ha considerato irrilevanti le questioni sollevate sul PVC, ma le ha ritenute inconferenti rispetto al profilo motivazionale dell’accertamento e pienamente esaminate alla luce degli altri elementi concordanti. La Corte regionale non ha cioè negato la rilevanza dell’atto, bensì ha ritenuto che le censure mosse su di esso non scalfissero l’impianto logico dell’avviso, che poggia su un compendio di elementi coerenti, già richiamati nel corpo dell’atto impositivo. Le affermazioni della Corte regionale, lungi dall’essere inconciliabili, si collocano su piani differenti: da un lato, il PVC è essenziale quale contenitore istruttorio, il cui stralcio viene materialmente allegato e il cui contenuto è richiamato per relationem dall’avviso; dall’altro, le doglianze prospettate dai contribuenti su presunte omissioni o incompletezze del PVC vengono ritenute non decisive, poiché il percorso inferenziale trova conferma anche negli ulteriori riscontri (indagini informatiche, dati anagrafici, corrispondenze tra ID e utenze, assenza di prove contrarie). Per tali ragioni, il ragionamento della CTR è coerente e privo di fratture logiche: il PVC non è svalutato nella sua funzione probatoria, ma la contestazione rivolta al PVC è ritenuta non idonea a inficiare la conclusione. L’argomentazione secondo cui la sentenza sarebbe apodittica o contraddittoria è, quindi, priva di fondamento, poiché presuppone che la Corte territoriale abbia affermato l’essenzialità del PVC e, contemporaneamente, la sua irrilevanza, mentre la motivazione mostra chiaramente che la Corte distingue tra essenzialità dell’atto e irrilevanza delle specifiche censure sollevate contro di esso. Ne consegue che non ricorre alcun vizio di motivazione apparente: la CTR espone in modo intellegibile il percorso inferenziale seguito, individua gli elementi probatori posti a base della decisione, valuta la tenuta del compendio indiziario e spiega perché le deduzioni avversarie non lo sovvertono. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata attribuito alla società il ruolo di “master” sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] e indagini informatiche della G.d.F.), nonché per avere fondato la decisione su prove mai prodotte in giudizio. Ilterzo motivo è infondato. La CTR ha affermato che «l’amministrazione finanziaria ha correttamente quantificato, proprio sulla scorta di quelle dichiarazioni [del collaboratore di giustizia], nella misura del 5 per cento, inferiore a quella (del 15 per cento al lordo dell’I.V.A.) corrisposta agli appellanti negli anni 2016, 2017 e 2018». La CTR ha reputato di fondarsi nel commisurare l’entità delle provvigioni sul contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e sull’ulteriore dato dell’entità delle provvigioni corrisposte alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del triennio 2016/2018. Il motivo si conforma ai principi richiamati in sede d’esame del secondo motivo sulla formazione della prova presuntiva. D’altronde il giudice d’appello ha ricostruito in modo puntuale il quadro indiziario che sorregge l’attribuzione alla società del ruolo di “master”, chiarendo che: le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] erano considerate attendibili in ragione del ruolo rivestito ([OSCURATO:PERSONA] società maltese), cui la stessa Guardia di Finanza riconosceva piena competenza nell’individuazione degli ID utenti e nella descrizione delle modalità di funzionamento della rete commerciale; le indagini informatiche svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato, attraverso verifiche autonome sugli ID indicati, la corrispondenza sistematica di tali utenze alla società e al suo amministratore, anche quando identificate tramite diverse denominazioni commerciali; dagli esiti dell’attività tecnica emergeva, inoltre, che agli ID riconducibili al master risultavano collegati gli ID delle agenzie “affiliate”, molte delle quali riconducibili direttamente o indirettamente al nucleo familiare o alle società collegate, circostanza valorizzata dalla CTR quale ulteriore indice della riferibilità soggettiva della rete di raccolta alla Robet/Salmini. Tali elementi sono stati considerati nel quadro di una valutazione complessiva del materiale istruttorio che valorizza tanto la dichiarazione del terzo quanto il suo riscontro tecnico, venendo meno, dunque, l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su un indizio isolato e non corroborato. La sentenza impugnata dà conto, invero, del fatto che le verifiche informatiche non costituiscono un autonomo elemento avulso, bensì rappresentano il riscontro obiettivo e tecnico dei dati comunicati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con esiti pienamente convergenti. È, inoltre, priva di consistenza la doglianza circa la pretesa utilizzazione di “prove non prodotte”: la Corte regionale chiarisce che gli elementi tecnici valorizzati sono tratti dallo stralcio del PVC allegato all’avviso di accertamento, nel quale sono riportati i risultati delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, e non si fonda su documenti ulteriori o estranei al fascicolo. Il riferimento alle indagini informatiche non comporta l’introduzione di una “prova nuova”, costituendo la mera descrizione del percorso ricostruttivo già confluito nel PVC e richiamato nell’atto impositivo. Né può sostenersi che la CTR abbia travisato la logica della prova presuntiva: la Corte territoriale evidenzia come il compendio indiziario – dichiarazione del terzo, verifiche tecniche sugli ID, corrispondenze tra utenze, collegamenti con agenzie riconducibili al medesimo soggetto economico, e assenza di prova contraria – integri cumulativamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. In definitiva, il ragionamento presuntivo seguito dalla CTR non presenta le aporie logiche ipotizzate dalla parte ricorrente, né risulta fondato su dati non esistenti o non acquisiti al processo. La motivazione individua in modo compiuto il fatto noto e illustra il percorso logico che conduce al fatto ignoto, con un apprezzamento della prova che rientra pienamente nei poteri del giudice del merito. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la percezione di provvigioni nella misura del 5% sulla base di un unico elemento indiziario (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lanzafame), in assenza di ulteriori riscontri. Il quarto motivoè inammissibile. Sebbene formulato come violazione dell’art. 2727 c.c., esso non individua alcun errore di sussunzione, ma si limita a contestare la valutazione del compendio indiziario operata dal giudice di merito, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento della prova, anche presuntiva, e la selezione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’inferenza logica (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Perché possa configurarsi una violazione dell’art. 2727 c.c., è necessario che la critica riguardi – diversamente da quanto accade nella specie – la corretta applicazione dei parametri normativi che governano il ragionamento presuntivo, e non già l’attendibilità, la consistenza o il peso degli indizi. La violazione di legge ricorre infatti soltanto quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga poi inidonei a fondare la presunzione, ovvero, al contrario, reputi sufficienti elementi da lui stesso considerati non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., 30 giugno 2021, n. 18611). Nel caso in esame, nessun rilievo di tal genere viene efficacemente articolato. La doglianza si risolve invece in una contestazione del percorso logico-valutativo seguito dal giudice territoriale. Il ricorrente, contrapponendo una diversa lettura della prova presuntiva, mira a ottenere un nuovo giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità, che non consente la revisione dell’apprezzamento delle prove né del convincimento del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042). Ne deriva che il motivo, pur evocando l’art. 2727 c.c., è inammissibile perché diretto a far rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva, senza denunciare alcun effettivo vizio di sussunzione. La Corte regionale, difatti, ha individuato con chiarezza i fatti noti posti a base del ragionamento presuntivo, spiegando perché essi presentassero i requisiti richiesti dalla legge. La sentenza d’appello sottolinea che: gli elementi valorizzati (dichiarazioni del collaboratore di giustizia, successive provvigioni percepite nel triennio 2016-2018, dinamica operativa della rete e compatibilità dei flussi economici) si inserivano in un quadro organico e coerente; la misura percentuale del 5% era ricavata non già da un’affermazione apodittica, ma dalla convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore e gli importi effettivamente corrisposti negli anni immediatamente successivi, interpretati come indice sintomatico della continuità della remunerazione nel rapporto; le contestazioni degli appellanti circa l’assenza di contratti, flussi bancari o riscontri contabili venivano considerate non decisive, poiché la stessa CTR rilevava che i rapporti intercorsi erano privi di formalizzazione “in chiaro” e dunque non suscettibili di essere tracciati mediante la documentazione tipica dei rapporti regolari. Da queste premesse, la Corte territoriale ha tratto un’inferenza presuntiva che non è affetta da alcuna violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza: il giudice d’appello ha esaminato il materiale probatorio a disposizione, ha spiegato perché ritenesse attendibile il quadro indiziario complessivo e ha tratto da esso conseguenze logiche in modo non apodittico ma argomentato. L’odierna censura non attinge questo nucleo logico-giuridico: essa non denuncia la falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., ma afferma in sostanza che la prova presuntiva avrebbe dovuto essere valutata diversamente. Così facendo, il ricorrente non contesta l’operazione di sussunzione, ma propone una ricostruzione alternativa del fatto, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità, che non consente di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice del merito quanto alla selezione e alla ponderazione degli indizi. Con il quinto motivo si lamenta omesso esame di un fatto storico decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lanzafame riguardavano esclusivamente la propria rete e non erano estensibili agli altri operatori, né alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il quinto motivo èinammissibile. Dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emerge che il giudice territoriale ha preso in esame il fatto storico indicato dal ricorrente, valutando le dichiarazioni del collaboratore e il relativo contesto probatorio. La doglianza non attinge pertanto un’omissione decisiva, ma si risolve nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale istruttorio, estranea al perimetro del vizio dedotto. La sentenza d’appello ha espressamente valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, riportando che tali dichiarazioni «confermano incontestabilmente l’esistenza del sistema di raccolta illegale» e che proprio sulla base di esse l’Amministrazione ha ritenuto congrua la misura del 5% quale percentuale provvigionale attribuibile al ruolo di master. La Corte regionale ha inoltre inserito questo elemento all’interno di un quadro più ampio, composto dall’intera ricostruzione fattuale esposta nell’avviso, dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e dalle provvigioni effettivamente percepite negli anni successivi dalla società riconducibile ai ricorrenti. In particolare, il giudice d’appello ha ricordato che le provvigioni corrisposte nel triennio 2016-2018 costituivano un ulteriore indice dell’esistenza di un rapporto effettivo tra il master e la rete delle agenzie operanti sul territorio, osservando che sarebbe illogico ritenere che l’attività svolta nel 2015, già ricostruita sulla base di dati informatici e dichiarativi, fosse priva di qualunque remunerazione. Di tali elementi la decisione dà conto espressamente: si tratta dunque di un fatto storico che la Corte territoriale ha esaminato e collocato all’interno della struttura motivazionale, traendone le necessarie conseguenze. Ne consegue che non sussiste alcun omesso esame: il fatto storico individuato dal ricorrente –ossia la portata effettiva delle dichiarazioni del collaboratore e la loro riferibilità al meccanismo provvigionale – è stato non solo preso in considerazione, ma anche integrato nel ragionamento complessivo della CTR. L’argomentazione della censura, imperniata sulla pretesa omissione di passaggi dell’interrogatorio, non intercetta il nucleo normativo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché denuncia in realtà una diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza individuare alcun fatto decisivo trascurato dal giudice d’appello. È altresì evidente che la doglianza tende a valorizzare singole espressioni delle dichiarazioni, isolate dal contesto probatorio complessivo: operazione che non rientra nel paradigma dell’omesso esame, il quale si riferisce esclusivamente alla mancata considerazione di un fatto storico decisivo e non alla diversa lettura che una parte ritenga preferibile. Il giudice di merito, infatti, ha ricostruito complessivamente il contenuto delle dichiarazioni e lo ha raccordato con gli ulteriori indizi, offrendo una motivazione lineare e coerente. Ciò detto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053). L’art. 360, n. 5, c.p.c. è norma profondamente riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, che ha introdotto un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma certamente non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive e di elementi istruttori (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 2785 del 2021; Cass. n. 24584 del 2023). Il quinto motivo è, in ultima analisi, inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con il sesto motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato il proprio convincimento sulla base di un documento informatico (file “agent profit 2015-2016.xls”) mai prodotto in giudizio, nonché per avere omesso di considerare l’inattendibilità dei dati in esso contenuti. Ilsesto motivo è inammissibile. È principio consolidato che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, ord. n. 16016 del 09/06/2021). Nella specie, la CTR, lungi dal fondare il proprio convincimento sulle risultanze del file denominato “agent profit 2015-2016.xlsx”, ha fatto riferimento al passaggio motivazionale dell’avviso d’accertamento che rinviava alla verifica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della G.d.F., successivamente al rinvenimento di tale file. L’assunto relativo alla pretesa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di un documento non acquisito al processo non è coerente con il tenore della motivazione, che si limita a richiamare l’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza quale elemento descrittivo del percorso logico dell’Ufficio, senza attribuire forza probatoria autonoma al file non prodotto. Ne deriva che nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile. Peraltro, la sentenza d’appello ha chiarito che l’avviso di accertamento non si fonda sul contenuto integrale del file informatico, ma sugli esiti dell’attività di verifica svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esiti che risultano trasfusi nello stralcio del PVC allegato all’atto e puntualmente richiamati nella motivazione dell’avviso stesso. Il giudice regionale ha evidenziato che il file costituisce soltanto il presupposto fattuale dell’operazione tecnica, mentre ciò che rileva, ai fini della motivazione dell’atto e della decisione, è il risultato dell’elaborazione svolta dalla Guardia di Finanza, vale a dire la ricostruzione dei volumi di raccolta e delle correlate provvigioni. In questo senso, la Corte territoriale ha chiarito che le modalità con cui il file sia stato acquisito, analizzato o filtrato attengono al piano della fondatezza della pretesa, non a quello dell’utilizzo probatorio di un documento non acquisito al giudizio. La motivazione della CTR non valorizza infatti il contenuto interno del file come prova, ma si limita a dare conto dell’attività ispettiva che, secondo quanto esposto nell’avviso e nello stralcio del PVC, ha consentito di estrarre i dati necessari per ricostruire la raccolta riconducibile alla rete dei CTD/PVR di competenza del master. Non è dunque ravvisabile alcuna introduzione surrettizia di materiale probatorio: ciò che la CTR considera è il risultato dell’attività di verifica, non il documento informatico in sé. La censura, al contrario, presuppone un uso diretto del file quale fonte probatoria autonoma, utilizzo che la sentenza impugnata esclude in modo espresso e che non trova riscontro nel percorso motivazionale seguito. La doglianza tende, quindi, a trasformare in vizio processuale una contestazione che attiene, in realtà, alla valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito, ossia alla ponderazione del significato attribuito ai dati ricostruttivi derivanti dall’attività tecnica della Guardia di Finanza. Una simile censura, come già ricordato, non rientra nel paradigma dell’art. 115 c.p.c., giacché non denuncia l’utilizzazione di prove inesistenti o irritualmente acquisite, ma mira a ottenere una diversa lettura dell’attività istruttoria. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità̀, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.lgs.n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità̀ tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità̀ aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 24.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte r
Sentenza Cassazione n. 03792/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris