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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13978/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 26/10/2023, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, revocava l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per provvedere alle indispensabili esigenze di vita nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22/9/2023.

2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la mancanza e la illogicità della motivazione, evidenziando che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in debita considerazione del mutamento della situazione di fatto.

Evidenzia in proposito che la moglie dell'imputato, vivendo a Roma, non è nelle condizioni di recarsi in Arezzo, ove il [OSCURATO:PERSONA] è ristretto in regime di arresti domiciliari e che la figlia, essendo divenuta madre ed osservando turni di lavoro particolarmente gravosi, non è più in condizione di occuparsi dell'odierno ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo cui è affidato non è consentito dalla legge, perché aspecifico.

Invero, i difensori non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza, che ha ritenuto non documentate le asserzioni difensive in ordine alla impossibilità per i familiari di provvedere alle indispensabili esigenze di vita del [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi del nucleo centrale del percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale del riesame, sul quale il ricorso sorvola, ignorandolo.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 26/10/2023, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, revocava l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per provvedere alle indispensabili esigenze di vita nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22/9/2023. 2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la mancanza e la illogicità della motivazione, evidenziando che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in debita considerazione del mutamento della situazione di fatto. Evidenzia in proposito che la moglie dell'imputato, vivendo a Roma, non è nelle condizioni di recarsi in Arezzo, ove il [OSCURATO:PERSONA] è ristretto in regime di arresti domiciliari e che la figlia, essendo divenuta madre ed osservando turni di lavoro particolarmente gravosi, non è più in condizione di occuparsi dell'odierno ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo cui è affidato non è consentito dalla legge, perché aspecifico. Invero, i difensori non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza, che ha ritenuto non documentate le asserzioni difensive in ordine alla impossibilità per i familiari di provvedere alle indispensabili esigenze di vita del [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi del nucleo centrale del percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale del riesame, sul quale il ricorso sorvola, ignorandolo. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio
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