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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12583/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 15 giugno 2023 la Corte d'appello di Bolzano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in data 22 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) per il reato previsto dall'art. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Bolzano il 24 aprile 2017.

Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, affidato ad un unico motivo con cui si censura la motivazione della impugnata sentenza in ordine al giudizio di responsabilità, è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa con la quale si dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, che il presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi di procedimenti per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023, Rv.284786).

La Corte d'appello, con motivazione priva di fratture logiche, ha dato atto che la partecipazione materiale al reato da parte dell'odierno imputato, con il ruolo di" palo", era stata acclarata sulla base del fatto che il ricorrente era stato sorpreso dalle forze dell'ordine nelle vicinanze del ristorante ove era avvenuto il furto mentre si dava alla fuga, nonchè sulla base delle dichiarazione di una teste oculare che aveva osservato la scena dal proprio balcone di casa e che poi aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, circostanze da cui poteva desumersi oltre ogni ragionevole dubbio la corresponsabilità del soggetto nel delitto a lui ascritto.

Va dunque ricordato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Né sono sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa , ^ delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C.

Cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20-03-24 Il onsigl'ere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 15 giugno 2023 la Corte d'appello di Bolzano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in data 22 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) per il reato previsto dall'art. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Bolzano il 24 aprile 2017. Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, affidato ad un unico motivo con cui si censura la motivazione della impugnata sentenza in ordine al giudizio di responsabilità, è inammissibile. Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa con la quale si dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, che il presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi di procedimenti per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023, Rv.284786). La Corte d'appello, con motivazione priva di fratture logiche, ha dato atto che la partecipazione materiale al reato da parte dell'odierno imputato, con il ruolo di" palo", era stata acclarata sulla base del fatto che il ricorrente era stato sorpreso dalle forze dell'ordine nelle vicinanze del ristorante ove era avvenuto il furto mentre si dava alla fuga, nonchè sulla base delle dichiarazione di una teste oculare che aveva osservato la scena dal proprio balcone di casa e che poi aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, circostanze da cui poteva desumersi oltre ogni ragionevole dubbio la corresponsabilità del soggetto nel delitto a lui ascritto. Va dunque ricordato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Né sono sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa , ^ delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20-03-24 Il onsigl'ere e
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