CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , quale sostituto processuale, si riporta alle conclusioni del Proc. Gen. e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. dt) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, preso atto della tacita acquiescenza del Procuratore della Repubblica di Patti alla sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 61 n. 5 cod. pen., commesso in Patti, località Tindari, il 12 agosto 2017, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata. 2. Articolando un solo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per avere il Tribunale concesso le circostanze attenuanti generiche all'imputato, bilanciandole con le ritenute aggravanti addirittura in regime di equivalenza, in ragione della sua sola incensuratezza. 3. Con memoria trasmessa in data 28 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Con l'inserimento (ad opera della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92) nel corpo dell'art. 62-bis cod. pen. della disposizione di cui al comma 3, il legislatore ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche; ciò con l'obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale, impedendo l'uso indiscriminato di un beneficio destinato a valorizzare situazioni specifiche non tipizzabili. 4.2. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. deve essere ancorata ad una motivazione che dia conto, in positivo, delle ragioni poste a fondamento della scelta di mitigare il trattamento sanzionatorio e che, a fronte della necessità di adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di fornire congrua motivazione atta a fare emergere gli elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). 4.3. Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. 4.4. Poiché nel caso al vaglio viene in rilievo un'ipotesi di ricorso per saltum del Pubblico Ministero, avendo il Procuratore Generale proposto l'impugnazione in luogo del Procuratore della Repubblica, del quale era stata acclarata l'acquiescenza al provvedimento oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., ai fini dell'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio, deve farsi applicazione della regola di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso il 13/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V ichelli 1--rnAAA4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI