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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il.ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 69 e 62-bis cod. pen.'; c:arenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 8Q, comma 2, d.P.R. 309/90 Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da- conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza; la mancanza di effettiva collaborazione prestata dall'imputato, il quale si è limitato ad ammettere gli addebiti. .

Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tio;ca del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare . l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il.ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 69 e 62-bis cod. pen.'; c:arenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 8Q, comma 2, d.P.R. 309/90 Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da- conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza; la mancanza di effettiva collaborazione prestata dall'imputato, il quale si è limitato ad ammettere gli addebiti. . Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tio;ca del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare . l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 39434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris