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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:441
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0012_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑12/06, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Orvieto, rappresentata dagli avv.ti R. Jacchia, A. Terranova,

I. [OSCURATO:PERSONA], J.‑F.

Bellis e F. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg.

A. Whelan e F. Amato, successivamente dai sigg.

Whelan e

V. [OSCURATO:PERSONA], e infine dai sigg.

É. [OSCURATO:PERSONA] e L. Malferrari, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento o, in subordine, di riduzione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] dall’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig.

J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig.

S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, è una società italiana le cui attività principali consistono nella prima trasformazione del tabacco greggio e nella vendita del tabacco trasformato.

Essa è controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]., una società con sede a Richmond ([OSCURATO:PERSONA]).

I – Procedimento amministrativo

2. Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso le sedi della Fédération européenne des transformateurs de tabac e della Maison des métiers du tabac a Bruxelles (Belgio).

In pari data, via fax, la Fédération européenne des transformateurs de tabac ha informato di tali accertamenti tutti i suoi membri, inclusa l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI), la quale annovera tra i suoi membri le maggiori imprese del settore.

3. Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti anche presso le sedi dei tre principali trasformatori spagnoli di tabacco greggio nonché delle due associazioni spagnole di trasformatori e di produttori di tabacco.

Il 16 gennaio 2002 i tre trasformatori spagnoli di tabacco greggio sottoposti ad accertamenti, insieme ad una società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato una richiesta congiunta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»).

4. Il 15 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni a due associazioni professionali italiane, vale a dire l’APTI, che rappresenta i trasformatori di tabacco greggio e l’Unione italiana tabacco (Unitab), che rappresenta i produttori di tabacco greggio.

Il 12 febbraio 2002 l’APTI ha risposto alla richiesta di informazioni.

Lo stesso giorno si è riunito il suo consiglio direttivo e, nel corso di tale riunione, è stata discussa la richiesta della [OSCURATO:PERSONA].

5. Il 19 febbraio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di immunità dalle ammende ai sensi della parte A della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002») e, in subordine, una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda, ai sensi della parte B della stessa comunicazione.

La richiesta di immunità riguardava una presunta intesa tra i trasformatori di tabacco greggio sul mercato italiano.

6. Il 28 febbraio 2002 si è svolta una conversazione telefonica tra uno degli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario della direzione generale «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della pratica.

7. Il 6 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] che la sua richiesta soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, al termine del procedimento amministrativo, le avrebbe concesso l’immunità dalle ammende per ogni infrazione constatata a seguito dell’indagine svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle prove fornite, purché la [OSCURATO:SOCIETA] soddisfacesse tutte le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione.

8. Il 14 marzo 2002 si è svolta una riunione tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] per discutere delle modalità di cooperazione della [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «riunione del 14 marzo 2002»).

In particolare, nel corso di tale riunione si è fatto riferimento alla riservatezza della richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA].

9. Il 19, 21, 25 e 26 marzo 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha fornito ulteriori informazioni alla [OSCURATO:PERSONA].

10. Il 22 marzo 2002 si è svolta una conversazione telefonica tra i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della pratica in merito a diverse questioni riguardanti la collaborazione della [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA].

11. Il 2 aprile 2002 il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] ha informato i legali esterni della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC») e della [OSCURATO:PERSONA]., società capogruppo rispettivamente della [OSCURATO:SOCIETA], due società italiane di prima trasformazione del tabacco greggio, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] riguardante le intese tra i trasformatori nel mercato del tabacco in Italia.

12. La mattina del 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’APTI, durante la quale il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ha informato i presenti che quest’ultima aveva iniziato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 inviandole documentazione autoincriminante.

13. Nel pomeriggio dello stesso giorno, vale a dire il 4 aprile 2002, anche la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab, i cui rappresentanti erano presenti alla riunione dell’APTI menzionata al punto precedente, hanno presentato richiesta di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (rispettivamente alle ore 16.15 e alle ore 18.47).

14. Il 18 e 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nei locali della [OSCURATO:PERSONA] Italia e della Transcatab, nonché in quelli della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e della [OSCURATO:SOCIETA].

15. Il 18 aprile e il 17 maggio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha fornito ulteriori informazioni alla [OSCURATO:PERSONA].

16. Il 29 maggio e l’11 luglio 2002 si sono svolte altre due riunioni tra i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA].

17. L’8 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione compresa, rispettivamente, tra il 30 e il 50% e tra il 20 e il 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta a titolo delle infrazioni eventualmente accertate.

18. Il 25 febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una comunicazione degli addebiti a varie imprese o associazioni di imprese, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab.

19. Il 22 giugno 2004 si è svolta un’audizione orale alla quale ha partecipato la [OSCURATO:SOCIETA].

Durante tale audizione, un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Italia ha attirato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] su due documenti acquisiti al fascicolo – fotocopiati in occasione degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei locali della [OSCURATO:PERSONA] Italia il 18 aprile 2002 e consistenti in appunti manoscritti presi dai rappresentanti di tale società – che riassumevano le dichiarazioni del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002.

20. Il 21 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004 (in prosieguo: l’«addendum») mediante il quale ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] e le altre imprese coinvolte della sua intenzione di non concedere a quest’ultima l’immunità dalle ammende a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

21. Il 1° marzo 2005 si è svolta un’audizione relativa all’addendum. A seguito di tale audizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto nuove osservazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] e della SCC. II – La decisione impugnata

22. Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45).

23. La decisione impugnata è stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA] il 10 novembre 2005.

24. La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni: «Articolo 1

1. [OSCURATO:SOCIETA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (…) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE], per i periodi indicati, mediante accordi o pratiche concertate nel settore del tabacco greggio in Italia. La durata dell’infrazione è stata la seguente:

a) [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], (…) dal 29 settembre 1995 al 19 febbraio 2002; (…) Articolo 2 Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:

a) [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, EUR 30 000 000; (…)».

25. La decisione impugnata è fondata sulle considerazioni qui di seguito esposte. A – Sull’infrazione e sull’imputabilità del comportamento illecito

26. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, dopo la descrizione dei fatti rilevanti e la valutazione giuridica degli stessi, la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che è dimostrata la partecipazione diretta della [OSCURATO:SOCIETA], unitamente a diverse altre imprese, ad accordi e/o a pratiche concordate vietate dall’art. 81, n. 1, CE.

Tale valutazione non è rimessa in discussione nella presente causa.

27. [OSCURATO:PERSONA] esamina poi la questione dell’imputabilità del comportamento illecito delle imprese che vi hanno partecipato e conclude che tanto la [OSCURATO:SOCIETA] quanto la [OSCURATO:PERSONA], sua società capogruppo, devono essere considerate responsabili delle infrazioni in questione e dovevano pertanto essere destinatarie della decisione impugnata.

B – Sul calcolo dell’importo dell’ammenda

1. Determinazione dell’importo di base dell’ammenda

28. Per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ricorda anzitutto, al punto 357 della decisione impugnata, che, per poterne fissare l’ammontare, essa deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, e in particolare della gravità e della durata dell’infrazione, conformemente all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

29. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] esamina dapprima la gravità dell’infrazione.

Essa ricorda che, per valutare la gravità, occorre tener conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, laddove questo possa essere valutato, nonché dell’estensione del mercato geografico interessato (punto 365 della decisione impugnata).

30. [OSCURATO:PERSONA] precisa poi che la produzione di tabacco greggio in Italia corrispondeva al 38% della produzione in quota nell’Unione europea, percentuale questa che rappresentava EUR 67 338 milioni nel 2001, vale a dire l’ultimo anno intero dell’infrazione (punto 366 della decisione impugnata).

31. Quanto alla natura dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] la considera molto grave dato che riguarda la fissazione dei prezzi di acquisto delle varietà di tabacco greggio in Italia nonché la ripartizione dei quantitativi acquistati (punto 367 della decisione impugnata).

32. Al punto 368 della decisione impugnata, riferendosi alla parte di detta decisione relativa all’analisi della restrizione della concorrenza (punti 277 e segg.), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i cartelli di acquisto possono alterare la disponibilità dei produttori a produrre un certo rendimento oltre che limitare la concorrenza tra i trasformatori nei mercati a valle e che ciò si verifica in particolare nei casi come il presente quando il prodotto oggetto dell’intesa (il tabacco greggio) costituisce un «input» sostanziale delle attività svolte dai partecipanti a valle (nella fattispecie, la prima trasformazione di tabacco e la vendita di tabacco trasformato).

33. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] deve essere qualificata come molto grave (punto 369 della decisione impugnata).

34. [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che, nel fissare l’importo dell’ammenda, occorre prendere in considerazione il peso specifico di ciascuna impresa e le probabili conseguenze del suo comportamento illecito. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che le ammende debbano essere fissate in funzione della posizione sul mercato delle singole parti interessate.

Al riguardo, essa ritiene che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] debba essere il più elevato in ragione della sua qualità di maggiore acquirente, con una quota di mercato pari a circa il 25% nel 2001 (punti 370‑372 della decisione impugnata).

35. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che un importo di partenza che rifletta semplicemente la posizione sul mercato non avrebbe effetto deterrente sufficiente sulla [OSCURATO:SOCIETA] poiché, malgrado il suo fatturato piuttosto modesto, essa appartiene a un gruppo multinazionale dotato di considerevole forza economica e finanziaria, che è tra i più grandi operatori al mondo nel settore del tabacco e opera a livelli diversi di attività nel settore del tabacco e in differenti mercati geografici (punto 374 della decisione impugnata).

36. Di conseguenza, allo scopo di attribuire un effetto deterrente all’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] applica all’importo di partenza un coefficiente moltiplicatore che tiene conto delle dimensioni delle imprese interessate.

Per la [OSCURATO:SOCIETA] il coefficiente moltiplicatore applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] è di 1,5.

Pertanto, al punto 376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:SOCIETA] – risultato dalla moltiplicazione per il coefficiente moltiplicatore – in EUR 37,5 milioni.

37. [OSCURATO:PERSONA] incrementa poi tale importo del 60% in ragione della durata dell’infrazione (punto 377 della decisione impugnata), di modo che l’importo di base dell’ammenda della [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 60 milioni (punto 379 della decisione impugnata).

2. Circostanza attenuante

38. [OSCURATO:PERSONA] prende poi in considerazione, a titolo di circostanza attenuante in favore della [OSCURATO:SOCIETA], la sua efficace collaborazione nell’ambito del procedimento, al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Essa esordisce ricordando che per le ragioni indicate infra, ai punti 43 e segg., la [OSCURATO:SOCIETA] non soddisfa più le condizioni per beneficiare dell’immunità totale o della riduzione dell’ammenda a norma della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 385 della decisione impugnata).

39. [OSCURATO:PERSONA] precisa poi che, nei casi in cui sia applicabile la comunicazione sulla cooperazione del 2002, la collaborazione delle imprese che partecipano al procedimento deve, in linea di principio, essere valutata nell’ambito della citata comunicazione.

Essa aggiunge che solo in circostanze eccezionali la collaborazione di una parte può essere considerata, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), come avente un effetto attenuante sull’importo dell’ammenda da infliggere nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sia, in linea di principio, applicabile (punti 386 e 387 della decisione impugnata).

40. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciò si verifichi nel caso di specie con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata la prima impresa a chiedere l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (soltanto alcuni giorni dopo la sua adozione) e la prima impresa cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso l’immunità condizionata.

Si tratta inoltre della prima decisione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di collaborazione che incombono alle imprese che richiedono l’immunità a norma del punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che sin dall’inizio il contributo della [OSCURATO:SOCIETA] alla sua indagine è stato notevole ed è continuato per tutta la durata del procedimento, ad eccezione dei fatti che giustificano la non concessione dell’immunità definitiva (punti 388‑390 della decisione impugnata).

41. Per tali motivi la [OSCURATO:PERSONA] valuta favorevolmente la collaborazione fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA] durante il procedimento. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge infine che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai contestato i fatti che sono oggetto della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni e del comportamento più generale tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] durante il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA] deve essere ridotta del 50% (punti 391‑398 della decisione impugnata).

42. In considerazione di tale circostanza attenuante, la [OSCURATO:PERSONA] fissa in EUR 30 milioni l’importo dell’ammenda da infliggere in solido alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. C – Sulla richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA]

43. [OSCURATO:PERSONA] illustra successivamente le ragioni che l’hanno indotta a concludere che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

44. Detta istituzione chiarisce che, dopo aver esaminato la richiesta di immunità dalle ammende presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA], poiché questa soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le aveva concesso l’immunità condizionata, subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 di detta comunicazione, una delle quali era il rispetto dell’obbligo di collaborazione [punto 11, lett. a), di tale comunicazione] (punti 405‑409 della decisione impugnata).

45. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al punto 410 della decisione impugnata, che, durante l’audizione orale del 22 giugno 2004, era risultato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva reso nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, menzionata al precedente punto 12, cui avevano partecipato anche rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] Italia, della Transcatab e della [OSCURATO:PERSONA], prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la possibilità di svolgere gli accertamenti relativi all’intesa in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che tali fatti avevano formato l’oggetto degli addebiti mossi contro la [OSCURATO:SOCIETA] nell’addendum (v. punto 20 supra).

46. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima esaminato dettagliatamente i fatti rilevanti per poi concludere che la [OSCURATO:SOCIETA] non soddisfaceva le condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

1. Fatti rilevanti

47. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la questione della natura riservata della richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA] era stata sollevata durante la riunione svoltasi il 14 marzo 2002.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel corso di tale riunione, i suoi servizi avevano chiaramente precisato che intendevano effettuare accertamenti senza preavviso relativi all’intesa rivelata loro dalla [OSCURATO:SOCIETA], che tali accertamenti non potevano svolgersi prima del 18‑20 aprile 2002 e che, dunque, era necessario mantenerne la riservatezza fino a tale data al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia di tali accertamenti (punto 412 della decisione impugnata).

48. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, nel corso di tale riunione, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] che le sarebbe stato difficile non divulgare la sua richiesta di immunità fino alla data prevista per gli accertamenti, e ciò per diverse ragioni, tra cui, in primo luogo, lo svolgimento di riunioni imminenti con i suoi concorrenti in sede APTI, durante le quali sarebbe stato difficile mantenere la riservatezza di detta richiesta; in secondo luogo, la necessità di mettere al corrente della richiesta i quadri intermedi della [OSCURATO:SOCIETA] (circa 15 persone); e, in terzo luogo, la necessità di rivelare tale richiesta di immunità nel contesto di operazioni di finanziamento riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] (punto 412 della decisione impugnata).

49. Ai punti 413‑415 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] riprende il contenuto di un verbale interno della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai suoi servizi nonché quello degli appunti presi da uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] durante tale riunione.

50. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, al punto 416 della decisione impugnata, che, durante la riunione del 14 marzo 2002, i suoi servizi avevano chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire a detta istituzione una serie di informazioni per consentire loro di procedere a verifiche in loco.

Al punto 417 della decisione impugnata, si fa riferimento al testo di un memorandum interno dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] del 15 marzo 2002 che riassumeva lo stato di avanzamento della pratica dopo la riunione del giorno precedente.

Il punto 418 della decisione impugnata riprende il testo del verbale di una riunione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] del 1° marzo 2002, nel quale detto consiglio prende atto della necessità di porre fine immediatamente ai comportamenti illeciti connessi all’intesa e invita i partecipanti a mantenere la massima riservatezza in merito alla richiesta di immunità.

51. [OSCURATO:PERSONA] fa poi riferimento alla dichiarazione del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 richiamando, da un lato, il contenuto dei due documenti menzionati dagli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] Italia durante l’audizione del 22 giugno 2004 e, dall’altro, quello di un memorandum firmato dallo stesso presidente della [OSCURATO:SOCIETA] che riportava i termini in cui era stata effettuata la divulgazione della domanda di immunità nel corso di tale riunione (punti 421‑426 della decisione impugnata).

52. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il giorno stesso di tale rivelazione anche la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab hanno presentato una richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che in tali richieste non erano state menzionate le dichiarazioni effettuate dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA] durante la riunione dell’APTI (punto 427 della decisione impugnata).

53. Dalla decisione impugnata risulta infine che il 29 maggio 2002 si è svolta un’altra riunione tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], nel corso della quale né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:SOCIETA] hanno sollevato la questione della riservatezza e la [OSCURATO:SOCIETA] non ha dichiarato di aver informato della sua richiesta di immunità la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 (punto 429 della decisione impugnata).

2. Mancato rispetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002

54. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, quando viene concessa l’immunità condizionata, l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituisce un elemento essenziale dell’accordo concluso tra essa e il richiedente.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo deve essere interpretato alla luce della logica a cui si ispira la sua politica in materia di immunità, ossia il contributo decisivo del richiedente all’apertura di un’indagine o alla scoperta di infrazioni compiute da un’intesa. [OSCURATO:PERSONA] luce di tale logica, il citato obbligo non si limita dunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla fornitura degli elementi di prova relativi all’infrazione, ma presuppone anche di astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento atto a compromettere la sua capacità di effettuare accertamenti e/o di constatare l’infrazione (punti 431 e 432 della decisione impugnata).

55. Al punto 433 della decisione impugnata, si rileva che, laddove, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora effettuato gli accertamenti e il settore non sia al corrente di accertamenti imminenti da parte della stessa, qualsiasi fuga di notizie sull’esistenza di una richiesta di immunità rischia di compromettere in maniera assoluta e irreparabile la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di condurre indagini efficacemente e di accertare l’infrazione.

L’effetto utile della comunicazione sulla cooperazione del 2002 esige, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che gli accertamenti non siano compromessi dal comportamento delle imprese che chiedono di beneficiare del trattamento favorevole.

Queste ultime non possono quindi invocare la legittima aspettativa secondo la quale, data l’assenza di una disposizione espressa, la riservatezza non figurerebbe tra le condizioni di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la divulgazione intenzionale e volontaria di siffatta informazione da parte del richiedente l’immunità ai suoi concorrenti deve essere considerata come una violazione dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

56. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la «tensione insita» tra tale obbligo e quello fissato al punto 11, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ai termini del quale il richiedente deve cessare di partecipare all’infrazione entro la data di presentazione della sua richiesta di immunità, non autorizza quest’ultimo ad informare volontariamente gli altri membri dell’intesa di aver presentato una richiesta di immunità.

Tale situazione sarebbe diversa da quella in cui il richiedente è costretto ad adottare provvedimenti che possono indurre gli altri partecipanti all’intesa a sospettare che egli abbia presentato siffatta richiesta (punto 434 della decisione impugnata).

57. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le circostanze specifiche del caso di specie dimostrino inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva compreso che la riservatezza rientrava nel suo obbligo di collaborazione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò risultava chiaramente, in particolare, dalla risoluzione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] del 1° marzo 2002, che imponeva a tal riguardo «la massima riservatezza» (v. punto 418 della decisione impugnata e punto 50 supra), e dalle parole stesse del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui la decisione della [OSCURATO:SOCIETA] di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] «poteva solo essere comunicata alle altre imprese con grande prudenza e in occasioni necessitate» (punto 440 della decisione impugnata).

58. [OSCURATO:PERSONA] luce dei fatti rilevanti testé indicati e della portata della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha rispettato tale condizione.

Infatti, sebbene la stessa avesse appreso che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva effettuare accertamenti in loco tra il 18 e il 20 aprile 2002, il suo presidente ha volontariamente informato i suoi due principali concorrenti della presentazione della sua richiesta di immunità prima dello svolgimento di detti accertamenti in loco (punto 441 della decisione impugnata).

59. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì, al punto 442 della decisione impugnata, che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] era perfettamente idoneo a compromettere l’esito di tali accertamenti, ciò che era noto alla [OSCURATO:SOCIETA] o, perlomeno, avrebbe dovuto esserlo, in particolare per essere stata espressamente informata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’imminente svolgimento degli accertamenti e per essere stata invitata a mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, in modo da non pregiudicare l’esito di detti accertamenti.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], è impossibile stabilire se tale comportamento abbia pregiudicato effettivamente i suoi accertamenti e, del resto, tale circostanza non può in alcun caso costituire elemento di rilevanza determinante ai fini della dimostrazione della responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 443 della decisione impugnata).

60. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] constata che né le discussioni durante la riunione del 14 marzo 2002 né il suo comportamento successivamente a tale riunione lasciano alcun dubbio quanto al fatto che essa non ha mai accettato che la [OSCURATO:SOCIETA] dovesse inevitabilmente rivelare la sua richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai suoi concorrenti e che quindi gli accertamenti non potessero più aver luogo.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver chiaramente precisato che occorreva mantenere la riservatezza per un altro mese al fine di preparare detti accertamenti, per i quali essa ha chiesto le necessarie informazioni e ha iniziato i preparativi a partire dal giorno successivo alla riunione (punti 446 e 447 della decisione impugnata).

61. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver riconosciuto tanto le difficoltà concrete della [OSCURATO:SOCIETA] di mantenere la riservatezza in merito alla richiesta di immunità, quanto il fatto che gli accertamenti sarebbero divenuti quanto mai improbabili se la [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata costretta a rivelare la sua richiesta di immunità ai suoi concorrenti.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel caso di specie, la rivelazione effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel corso della riunione dell’APTI relativamente alla sua richiesta di immunità sia stata volontaria e spontanea.

Siffatto comportamento non potrebbe mai essere giustificato nel contesto di una tale richiesta di immunità (punti 444, 448 e 450 della decisione impugnata).

62. Dal punto 449 della decisione impugnata risulta che il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia mai informato la [OSCURATO:PERSONA] della diffusione di tale comunicazione lascia intendere che essa non si aspettava che la [OSCURATO:PERSONA] approvasse il suo comportamento.

63. [OSCURATO:PERSONA] rileva che durante il procedimento amministrativo la [OSCURATO:SOCIETA] ha asserito che la divulgazione era non già volontaria, bensì il risultato delle pressioni subite dai suoi concorrenti.

Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se è vero che l’obbligo di porre fine alla partecipazione all’infrazione dopo che sia stata presentata una richiesta di immunità può creare difficoltà pratiche, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha peraltro dimostrato in che modo «il suo comportamento commerciale lecito avrebbe potuto essere ostacolato» dalla cessazione della sua partecipazione alle pratiche illecite e dal suo rifiuto di incontrare i suoi concorrenti.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le pressioni provenienti dall’ambiente commerciale circostante che non configurino minacce serie ed imminenti non possono far venir meno il carattere volontario della divulgazione in questione.

Dal momento che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] non ha agito sotto l’effetto di una qualsivoglia minaccia imminente, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la rivelazione della richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI è stata volontaria (punti 451‑453 della decisione impugnata).

64. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che, in seguito a talune pressioni esercitate dai legali esterni delle società capogruppo della [OSCURATO:PERSONA] Italia e della Transcatab, il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] abbia confermato, il 2 aprile 2002, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di immunità non potrebbe di per sé giustificare o rimediare alla violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che non sia stato dimostrato alcun nesso tra la rivelazione negli [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento del presidente della [OSCURATO:SOCIETA]; in secondo luogo, che un’eventuale distinta violazione dell’obbligo di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere utilizzata per giustificare una successiva violazione dello stesso obbligo (ex iniuria non oritur ius) e, in terzo luogo, che non vi fosse alcuna prova delle pressioni fatte dai legali esterni della SCC e della [OSCURATO:PERSONA] eccetto un messaggio telefonico che il legale esterno della SCC aveva lasciato sulla messaggeria vocale del legale della [OSCURATO:PERSONA] (punti 454‑459 della decisione impugnata).

65. [OSCURATO:PERSONA] rileva poi che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha immediatamente informato la [OSCURATO:PERSONA] della rivelazione effettuata dal suo legale esterno (punto 459 della decisione impugnata).

66. Al punto 460 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, per tutte le ragioni testé indicate, la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato l’obbligo di collaborazione cui era tenuta in forza del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, di conseguenza, l’immunità non poteva esserle concessa, e doveva quindi esserle inflitta un’ammenda per le infrazioni in questione.

Procedimento e conclusioni delle parti

67. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2006 la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto il presente ricorso.

68. Con lettera del 26 giugno 2006 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto al Tribunale di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] la produzione della versione integrale di un documento allegato al controricorso.

Con comunicazione del 22 novembre 2006 la cancelleria del Tribunale ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] della decisione del presidente della Terza Sezione di respingere tale domanda.

69. Con lettera del 16 settembre 2010 la [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato al Tribunale di rinunciare al suo sesto motivo di ricorso.

70. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

71. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 settembre 2010.

72. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’ammenda ad essa inflitta dall’art. 2 della decisione impugnata; – in subordine, ridurre l’importo di detta ammenda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

73. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese. In diritto

74. A sostegno delle sue conclusioni, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva sette motivi.

75. I primi quattro motivi, dedotti in via principale, sono diretti all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui condanna la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di un’ammenda.

Il primo motivo verte su un errore manifesto in quanto la revoca dell’immunità dalle ammende sarebbe basata su una premessa di fatto erronea.

Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Il terzo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe revocato l’immunità ritenendo che la rivelazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della presentazione della sua richiesta di immunità avesse compromesso l’indagine.

Il quarto motivo verte su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione e di proporzionalità.

76. Gli ultimi tre motivi, dedotti in subordine, sono diretti ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alla [OSCURATO:SOCIETA].

Il quinto motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda.

Con il sesto motivo si deduce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente considerato la [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile per la condotta della [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, avrebbe inflitto a quest’ultima un’ammenda eccessiva.

Il settimo motivo verte sull’erronea valutazione delle circostanze attenuanti.

77. Avendo la [OSCURATO:SOCIETA] rinunciato al suo sesto motivo con lettera del 16 settembre 2010, non occorre esaminare tale motivo di ricorso. I – Sui motivi dedotti in via principale

78. In via preliminare occorre osservare che i primi tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] vertono tutti su errori che avrebbero asseritamente determinato l’illegittimità della decisione impugnata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non le ha concesso l’immunità dalle ammende a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

79. Tali motivi, essendo strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente. A – Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla [OSCURATO:SOCIETA]

1. Argomenti delle parti

80. Nell’ambito del suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la revoca dell’immunità da parte della [OSCURATO:PERSONA] è basata su un manifesto errore di fatto in quanto poggia sulla premessa errata secondo la quale i trasformatori italiani di tabacco greggio non erano a conoscenza dell’indagine condotta dalla [OSCURATO:PERSONA].

81. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], dal punto 433 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la comunicazione effettuata dal suo presidente nel corso della riunione del 4 aprile 2002 costituisse una violazione dell’obbligo di collaborazione in quanto essa rischiava di compromettere l’efficacia dell’indagine. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato in tale punto che qualsiasi fuga di notizie circa l’esistenza di una richiesta di immunità avrebbe potuto spingere gli altri partecipanti all’intesa a eliminare o nascondere prove.

Tuttavia, una condizione essenziale affinché detta posizione sia giustificata sarebbe che il settore in questione non sia già al corrente dell’esistenza dell’indagine e della possibilità di accertamenti a sorpresa.

Sarebbe solo in questo caso che una comunicazione a terzi dell’esistenza di una richiesta di immunità potrebbe, teoricamente, mettere a rischio la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di condurre la sua indagine in maniera efficace.

Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la revoca dell’immunità muove necessariamente dalla premessa che il settore in questione non fosse a conoscenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].

82. Orbene, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], i trasformatori italiani di tabacco greggio erano al corrente dell’esistenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] per effetto degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre del 2001 a Bruxelles e in [OSCURATO:PERSONA] e delle richieste di informazioni inviate il 15 gennaio 2002 dalla [OSCURATO:PERSONA] all’APTI e alla Unitab.

Il fatto che il settore in oggetto fosse al corrente dell’indagine sarebbe provato da diversi altri elementi quali: una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel modello presentato all’autorità americana di controllo dei mercati finanziari, il fatto che sia la [OSCURATO:PERSONA] Italia sia la Transcatab avessero già iniziato a preparare le loro richieste di trattamento favorevole prima della rivelazione del 4 aprile 2002, nonché la circostanza che l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata discussa in occasione di una riunione dell’APTI.

83. Inoltre, il deposito di una richiesta di immunità non porterebbe automaticamente ad accertamenti a sorpresa, dal momento che questi ultimi non sarebbero necessari quando il richiedente fornisce elementi di prova che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione.

Infatti, accertamenti a sorpresa sarebbero indispensabili per poter constatare un’infrazione solo nell’ipotesi di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Al contrario, nelle ipotesi di cui al punto 8, lett. b), della citata comunicazione, gli accertamenti non sarebbero indispensabili in quanto tutti gli elementi di prova necessari sarebbero già stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’impresa che ha presentato la richiesta di immunità.

Orbene, nella fattispecie, poiché la richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA] soddisfaceva, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, si tratterebbe di un’ipotesi in cui non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] effettuasse accertamenti a sorpresa.

84. Pertanto, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], alla luce di tutte le predette circostanze, la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immunità alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe basata su un manifesto errore di fatto.

85. Nell’ambito del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva in sostanza tre serie di censure.

86. In primo luogo, essa asserisce, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], di aver scrupolosamente rispettato il proprio obbligo di collaborazione così come previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Essa sostiene di aver avvertito la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della riunione del 14 marzo 2002, dell’impossibilità di non rivelare l’avvenuta presentazione di una richiesta di immunità.

Tale impossibilità di mantenere la segretezza deriverebbe dalle seguenti quattro circostanze: l’esistenza di verifiche preliminari (due diligence) in corso per un’operazione finanziaria effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato americano; un’azione collettiva in materia di antitrust avviata negli [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la SSC; la necessità di informare i dirigenti di livello intermedio della [OSCURATO:SOCIETA] della presentazione della richiesta di trattamento favorevole al fine di evitare la continuazione delle attività del cartello; l’imminente riunione dell’APTI, in occasione della quale la [OSCURATO:SOCIETA] doveva trovarsi di fronte, per la prima volta dopo la presentazione della richiesta di trattamento favorevole, agli altri trasformatori di tabacco greggio.

87. Poiché il mercato in oggetto è caratterizzato dalle sue dimensioni molto piccole, dalla trasparenza e dalla facilità dei contatti personali tra i membri dell’intesa, il rifiuto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di partecipare alle usuali discussioni durante le settimane successive alla presentazione della sua richiesta di immunità avrebbe inevitabilmente suscitato sospetti negli altri membri dell’intesa.

Il rischio che tale comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] lasciasse intendere che essa aveva presentato la richiesta di immunità era ancor maggiore in considerazione del contesto fattuale che faceva da sfondo alla sua richiesta di immunità e in particolare in considerazione degli accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] e a Bruxelles nell’ottobre del 2001, della presentazione di una richiesta collettiva di immunità da parte della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA] e della Transacatab concernente le intese illegali nel mercato spagnolo, del fatto che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] fosse quello tipicamente adottato da un soggetto richiedente l’immunità e delle pressioni esercitate dai suoi concorrenti, segnatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla SCC, al fine di ottenere la conferma che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse presentato una richiesta di immunità. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata non prende affatto in considerazione tale contesto fattuale.

88. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che sarebbe stato l’obbligo di cessare immediatamente l’infrazione a metterla in una posizione impossibile.

Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stata obbligata ad effettuare tale comunicazione durante la riunione dell’APTI per porre fine ad una situazione divenuta insostenibile se non fosse stata obbligata a ritirarsi dall’intesa a partire dalla presentazione della richiesta di immunità.

Nelle circostanze del caso di specie, la rivelazione della richiesta di immunità sarebbe dunque la conseguenza diretta dell’obbligo di porre fine all’infrazione.

La stessa [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe apertamente l’esistenza di una «tensione insita» tra gli obblighi di cui al punto 11, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 434 della decisione impugnata), senza tuttavia trarne le dovute conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] si chiede se il punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 comporti un obbligo di mentire in capo al richiedente al fine di poter mantenere il beneficio dell’immunità condizionata.

89. Peraltro, i programmi di clemenza negli [OSCURATO:PERSONA] e in numerosi [OSCURATO:PERSONA] membri fra cui il [OSCURATO:PERSONA], la Germania e la Francia, consentirebbero alle autorità di autorizzare i richiedenti l’immunità a continuare la loro partecipazione all’intesa per preservare l’effetto sorpresa degli accertamenti successivi.

Tale possibilità sarebbe stata introdotta dalla nuova comunicazione sulla cooperazione del 2006 [comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»)].

Inoltre, l’obbligo di riservatezza sarebbe stato introdotto espressamente soltanto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006.

90. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente informata del fatto che, per le ragioni di ordine pratico indicate durante la riunione del 14 marzo 2002, essa avrebbe rivelato l’avvenuta presentazione di una richiesta di immunità prima del 18‑20 aprile 2002, periodo questo a partire dal quale la [OSCURATO:PERSONA] si era detta in grado di effettuare gli accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver espresso alla [OSCURATO:PERSONA] la sua preoccupazione di non essere in grado di mantenere segreto a lungo il fatto di aver presentato la propria richiesta di immunità sia il 28 febbraio 2002, durante una conversazione telefonica avvenuta tra l’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della pratica, sia nel corso della riunione del 14 marzo 2002.

Inoltre, durante l’audizione del 22 giugno 2004, lo stesso funzionario avrebbe confermato di aver «ammesso» che la comunicazione doveva essere fatta e che «la riservatezza non poteva affatto essere concordata».

91. Il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], nonché gli appunti dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] e degli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] presenti alla riunione, proverebbero che i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] avevano preso atto dell’impossibilità in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] di evitare di rivelare la sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI.

Il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 22 marzo 2002 tra gli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] e il funzionario incaricato della pratica confermerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe di lì a poco rivelato la sua cooperazione.

92. Inoltre, dal verbale della riunione del 14 marzo 2002, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che il funzionario incaricato della pratica ha dichiarato che, in caso di divulgazione della richiesta di immunità, «l’obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA] di fornire il più rapidamente possibile elementi di prova alla [OSCURATO:PERSONA] [sarebbe stato] ancora più impellente».

Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe adempiuto tale obbligo come si evince dai punti 389‑397 della decisione impugnata.

Essa avrebbe dunque rispettato il suo obbligo di collaborazione, dal momento che avrebbe fornito ulteriori informazioni, come richiesto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione del 14 marzo 2002, accettando così tale onere più gravoso a causa dell’impossibilità di mantenere segreta la sua collaborazione.

Inoltre, i dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero stati ascoltati a lungo dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio e l’11 luglio 2002.

In realtà, la maggior parte delle prove richiamate nella decisione impugnata sarebbe stata prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Quest’ultima avrebbe pertanto soddisfatto completamente le richieste della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della «seconda migliore alternativa» indicata dalla stessa.

Richiedendo alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire ulteriori informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto in modo che l’indagine non subisse alcuna conseguenza negativa a seguito della rivelazione della richiesta di immunità.

93. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la ragione per cui essa non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver rivelato la richiesta di immunità risiederebbe nel fatto che, durante la riunione del 14 marzo 2002, essa aveva avvertito la [OSCURATO:PERSONA] circa l’impossibilità materiale di non rivelare tale richiesta in occasione dell’imminente riunione dell’APTI.

Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] incaricati del caso sapevano quindi perfettamente che essa avrebbe effettuato tale comunicazione in occasione di tale riunione.

94. Inoltre, i due documenti riguardanti la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] Italia ha accusato la [OSCURATO:SOCIETA] di aver violato il suo obbligo di collaborazione, erano acquisiti al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] già da molto tempo, vale a dire sin dall’accertamento effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] Italia il 18 aprile 2002, e la [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva mai trovato nulla da contestare.

95. In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la comprensione iniziale erronea da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua condotta ha influenzato le conclusioni esposte nella decisione impugnata.

Essa sostiene che, nell’addendum, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab avevano concordato il loro comportamento relativo alla presentazione delle richieste di immunità.

Tale constatazione emergerebbe dai punti 57 e 60 dell’addendum.

In quest’ultimo punto, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe definito il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] come «chiaramente fraudolento».

Tuttavia, dal fascicolo risulterebbe che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab hanno preparato le rispettive richieste di immunità autonomamente e senza accordarsi in merito all’ordine di presentazione delle richieste.

Il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato quindi conforme alla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

96. Sebbene queste censure formulate contro la [OSCURATO:SOCIETA] nell’addendum non siano state riportate nella decisione impugnata, se ne intravedrebbero, tuttavia, nella stessa ancora delle tracce, in particolare al punto 441, laddove la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe reso noto il deposito della richiesta «ai suoi due principali concorrenti», nonché nel titolo successivo al punto 420 della decisione impugnata («Le dichiarazioni di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e a Transcatab del 4 aprile 2002»).

97. Nell’ambito del terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la divulgazione della sua richiesta di immunità abbia compromesso l’indagine.

Infatti, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], poiché essa non poteva rivelare nulla agli altri membri dell’intesa che essi non sapessero già, tale divulgazione non poteva pregiudicare in alcun modo l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima al punto 433 della decisione impugnata.

98. Per quanto riguarda in particolare la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab, il fatto che esse siano state informate dal legale della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla presentazione della richiesta di immunità da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto l’unico effetto di accelerare la presentazione delle loro richieste di trattamento favorevole che esse, in ogni caso, stavano già preparando.

La cooperazione di tali due sociètà non avrebbe pregiudicato l’indagine, ma al contrario, avrebbe ridotto lo sforzo investigativo della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, dal fascicolo emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha concordato alcuni accertamenti con le due imprese in questione.

99. Al punto 443 della decisione impugnata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe che «valutare ora se sia stato causato effettivamente simile danno all’indagine (...) sarebbe impossibile».

Inoltre, la circostanza, citata allo stesso punto della decisione impugnata, che gli accertamenti effettuati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] non abbiano dato alcun frutto non sarebbe una conseguenza della dichiarazione del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ma dipenderebbe piuttosto dal fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo comportamento, aveva preavvisato dell’indagine l’intero settore italiano.

Inoltre, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] non lamenterebbe che l’accertamento sia stato infruttuoso.

100. Per tutti questi motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede quindi al Tribunale di annullare la decisione impugnata nella parte in cui la condanna al pagamento di un’ammenda.

101. [OSCURATO:PERSONA] chiede che i primi tre motivi della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti.

2. Giudizio del Tribunale

102. Prima di esaminare i diversi argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], occorre rammentare il contesto giuridico nel quale gli stessi si collocano.

a) Sul programma di clemenza

103. Nell’ambito della sua attività di repressione delle violazioni dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha creato un programma di clemenza diretto ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con essa alle indagini riguardanti le intese segrete aventi ripercussioni negative sull’Unione.

104. Tale programma di clemenza, istituito inizialmente dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996, è stato successivamente affinato nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile nel caso di specie, e, successivamente, nella comunicazione sulla cooperazione del 2006.

105. Risulta dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che la creazione di un programma di clemenza trova la sua giustificazione nella considerazione che è interesse dell’Unione accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con la [OSCURATO:PERSONA] alle indagini relative alle intese segrete riguardanti le pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE, vale a dire quelle dirette, in particolare, a fissare i prezzi, le quote di produzione o di vendita, a ripartire i mercati oppure a restringere le importazioni o le esportazioni.

106. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e vietate è primario rispetto all’interesse di infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che le consentono di scoprire e sanzionare pratiche di questo tipo (v. punto 4 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ripreso al punto 3 della comunicazione sulla cooperazione del 2006).

107. Il programma di clemenza persegue quindi un obiettivo di accertamento, di repressione e di dissuasione delle pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE.

Esso si fonda su una specie di accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese che hanno partecipato a tali intese illegali che decidono di collaborare con tale istituzione.

108. Tali imprese offrono infatti una collaborazione attiva e volontaria all’indagine agevolando il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4949, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata).

In cambio di tale collaborazione, esse possono ottenere un trattamento favorevole per quanto riguarda le ammende che sarebbero altrimenti loro inflitte, purché soddisfino le condizioni di cui alla comunicazione sulla cooperazione.

109. Il programma di clemenza, come previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa sia concedere un’immunità totale dalle ammende alla prima impresa che collabora all’indagine, sia concedere riduzioni delle ammende alle imprese che collaborano successivamente.

Nel primo caso, l’impresa in questione beneficerà di una deroga totale al principio della responsabilità personale, in forza del quale un’impresa che violi le norme in materia di concorrenza è tenuta a rispondere di tale violazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8681, punto 77).

Negli altri casi, tale deroga verrà applicata in misura diversa a seconda dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di collaborazione e della qualità della collaborazione prestata.

110. A tal riguardo occorre sottolineare che è inerente alla logica del programma di clemenza che solo uno dei membri di un’intesa possa beneficiare dell’immunità totale dalle ammende, atteso che l’effetto ricercato è quello di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i membri dell’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare dell’immunità totale denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano inflitte loro ammende.

111. Dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, nell’ambito del programma di clemenza previsto da tale comunicazione, ripreso in sostanza nella comunicazione sulla cooperazione del 2006, la procedura di concessione a un’impresa dell’immunità totale dalle ammende si articola in tre fasi distinte.

112. In una prima fase, l’impresa che intende collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] deve entrare in contatto con quest’ultima e deve fornirle elementi probatori relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione.

Tali elementi probatori devono essere idonei a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] vuoi di adottare una decisione con cui vengono disposti accertamenti, nel caso previsto dal punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, vuoi di constatare una violazione dell’art. 81 CE, nel caso previsto dal punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

113. In una seconda fase, una volta ricevuta la richiesta di immunità, la [OSCURATO:PERSONA] valuta gli elementi di prova presentati per suffragare tale richiesta al fine di verificare se l’impresa in questione soddisfi le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), a seconda dei casi, della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Qualora detta impresa sia la prima a soddisfare tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] le accorda per iscritto un’immunità condizionata dalle ammende (punti 15 e 16 della comunicazione sulla cooperazione del 2002).

114. La concessione dell’immunità condizionata comporta pertanto la creazione nel corso del procedimento amministrativo di un particolare status procedurale, produttivo di determinati effetti giuridici, a vantaggio dell’impresa che soddisfa le condizioni di cui al punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Tuttavia, tale immunità condizionata non è affatto assimilabile all’immunità definitiva dalle ammende, che è concessa soltanto alla fine del procedimento amministrativo.

115. Più in particolare, la concessione dell’immunità condizionata, da un lato, attesta che l’impresa in questione è stata la prima a soddisfare le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non prenderà in considerazione altre richieste di immunità dalle ammende prima di aver preso posizione sulla sua richiesta (punto 18 della comunicazione sulla cooperazione del 2002) e, dall’altro, assicura a tale impresa che la [OSCURATO:PERSONA] le concederà l’immunità dalle ammende qualora, al termine del procedimento amministrativo, essa ritenga che tale impresa soddisfi le condizioni di cui al punto 11, lett. a)‑c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

116. A tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi del punto 11, lett. a)‑c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002: «Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un’immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) l’impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione.

In particolare, l’impresa deve rimanere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l’esistenza dei fatti in questione;

b) l’impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi;

c) l’impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all’infrazione».

117. Infine, è soltanto in una terza fase, al termine del procedimento amministrativo, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione definitiva, che detta istituzione concede o meno, con tale decisione, l’immunità dalle ammende propriamente detta all’impresa che beneficia dell’immunità condizionata.

È in quel preciso momento che lo status procedurale derivante dall’immunità condizionata cessa di produrre i suoi effetti.

Tuttavia, l’immunità definitiva dalle ammende è concessa solo se detta impresa soddisfa, per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino al momento della decisione definitiva, le tre condizioni cumulative di cui al punto 11, lett. a)‑c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 19 di detta comunicazione).

118. Pertanto, risulta dal sistema previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che, prima della decisione definitiva, l’impresa che richiede l’immunità non ottiene l’immunità dalle ammende propriamente detta, ma beneficia soltanto di uno status procedurale che, qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste, può trasformarsi in immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo.

119. Orbene, nelle proprie memorie nonché all’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato in diverse occasioni una presunta decisione della [OSCURATO:PERSONA] di «revocar[l]e» l’immunità condizionata che le era stata concessa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

120. A tal riguardo, occorre rilevare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato la sua richiesta di immunità o di riduzione dell’ammenda il 19 febbraio 2002.

Successivamente, il 6 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che essa soddisfacesse le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le ha concesso, mediante lettera, lo status procedurale dell’immunità condizionata.

Infine, al termine del procedimento amministrativo, avendo ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse soddisfatto la condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concederle l’immunità definitiva.

121. Ne deriva che la decisione impugnata non ha affatto proceduto, come afferma la [OSCURATO:SOCIETA], alla «revoca» dell’immunità condizionata, dal momento che lo status procedurale corrispondente a quest’ultima ha cessato di produrre i suoi effetti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione definitiva.

In detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi «revocato» l’immunità condizionata alla [OSCURATO:SOCIETA], bensì ha deciso di non concederle l’immunità definitiva.

122. Non essendoci stata alcuna «revoca» dell’immunità condizionata, gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] devono essere interpretati come riguardanti la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concederle l’immunità definitiva.

b) Sulla portata dell’obbligo di collaborazione

123. Poiché la [OSCURATO:SOCIETA] deduce principalmente l’illegittimità della decisione impugnata, in relazione al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concederle l’immunità definitiva a causa della violazione dell’obbligo di collaborazione, di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, occorre preliminarmente chiarire la portata di tale obbligo.

124. Emerge dallo stesso tenore letterale del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punto 116 supra), e in particolare dalla qualificazione della collaborazione richiesta come «piena (...), permanente e tempestiva», che l’obbligo di collaborazione dell’impresa che richiede l’immunità costituisce un obbligo molto generale dai contorni non definiti con precisione e la cui esatta portata può essere compresa soltanto nel contesto in cui esso si inserisce, vale a dire nell’ambito del programma di clemenza.

125. A tale riguardo, si evince dalle considerazioni esposte ai punti 103 e segg. della presente sentenza che la concessione dell’immunità totale dalle ammende costituisce un’eccezione al principio della responsabilità personale dell’impresa per la violazione delle norme in materia di concorrenza, eccezione che trova la sua giustificazione nella finalità di favorire la scoperta, l’accertamento, la repressione nonché la dissuasione dalle pratiche che si configurano tra le restrizioni più gravi della concorrenza.

In tale contesto, risulta dunque logico che si pretenda che, in cambio della concessione dell’immunità totale dalle ammende per il comportamento illecito ad essa imputabile, l’impresa che richiede l’immunità apporti all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] una collaborazione che, secondo la formulazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve essere «piena (...), permanente e tempestiva».

126. Orbene, dalla qualificazione della collaborazione come «piena» deriva che la collaborazione che il richiedente l’immunità deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] per beneficiare dell’immunità deve essere completa, assoluta e senza riserve.

La qualificazione come «permanente» e «tempestiva» comporta che tale collaborazione deve estendersi a tutta la durata del procedimento amministrativo e deve essere, in linea di principio, immediata.

127. Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione può giustificarsi solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati come la dimostrazione di un’effettiva cooperazione da parte sua (v., relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 395; 29 giugno 2006, causa C‑301/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/SGL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5915, punto 68, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 281).

128. Come risulta infatti dalla stessa nozione di collaborazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di collaborazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione (v., in tal senso, relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 396, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 282).

129. Tale considerazione si applica a fortiori alla collaborazione necessaria per giustificare il beneficio dell’immunità totale dalle ammende, dal momento che l’immunità costituisce un trattamento ancora più favorevole rispetto a una semplice riduzione dell’ammenda.

130. Dalle suesposte considerazioni consegue che la nozione di collaborazione «piena (...), permanente e tempestiva» che giustifica la concessione dell’immunità totale dalle ammende implica una collaborazione effettiva, completa e caratterizzata da un reale spirito di collaborazione.

131. A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha avuto già modo di dichiarare che, ove un’impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva ai sensi della sua giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 397; [OSCURATO:PERSONA]/SGL [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 69, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 283).

132. Del pari, un’impresa che intenda beneficiare dell’immunità totale dalle ammende in base alla sua collaborazione all’indagine non può esimersi dall’informare la [OSCURATO:PERSONA] riguardo a fatti rilevanti di cui ha conoscenza e che sono idonei a pregiudicare, fosse anche solo potenzialmente, lo svolgimento del procedimento amministrativo e l’efficacia dell’attività istruttoria della [OSCURATO:PERSONA].

Una collaborazione effettiva e piena presuppone dunque che, per tutta la durata del procedimento amministrativo, l’impresa interessata informi in tempo utile la [OSCURATO:PERSONA] di ogni circostanza rilevante che possa incidere negativamente sul corretto svolgimento dell’indagine nonché sulla scoperta e sull’efficace repressione dell’intesa in questione.

Tale obbligo di informazione è ancora più importante nel caso in cui una circostanza del genere riguardi le relazioni tra tale impresa e gli altri membri dell’intesa e, a maggior ragione, se l’eventuale verificarsi di detta circostanza sia stata previamente ed esplicitamente discussa tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale impresa nell’ambito del procedimento amministrativo.

133. Occorre altresì rilevare che la valutazione della sussistenza di un comportamento che rifletta uno spirito di collaborazione effettiva, conforme ai requisiti indicati ai precedenti punti 124‑132 e, in particolare, alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 127 e 128, può avvenire soltanto alla luce delle circostanze esistenti nel momento in cui si è verificato tale comportamento.

Infatti, tenuto conto del carattere «permanente» della cooperazione richiesta, che deve perdurare per tutto il corso del procedimento, qualsiasi comportamento contrario allo spirito di collaborazione effettiva basta, di per sé, a configurare una violazione dell’obbligo di collaborazione.

Pertanto circostanze posteriori a tale comportamento non sono in grado di giustificare tale violazione.

134. Ne consegue che l’eventuale accertamento ex post del fatto che il comportamento che ha costituito una violazione dell’obbligo di collaborazione non ha prodotto effetti negativi non può essere dedotto a giustificazione di tale comportamento.

135. È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare i fatti rilevanti e gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA].

c) Sulla violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di collaborazione

136. Nell’ambito dei suoi primi tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in diversi errori non avendole concesso l’immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

137. A tal riguardo, in primo luogo è accertato che il 4 aprile 2002, durante una riunione dell’APTI, il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ha rilasciato una dichiarazione spontanea con cui ha informato i presenti del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del programma di clemenza riguardante le intese esistenti tra i trasformatori sul mercato del tabacco in Italia e che quindi la [OSCURATO:SOCIETA] aveva iniziato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA].

Tale comunicazione è descritta dettagliatamente dallo stesso presidente della [OSCURATO:SOCIETA] in una dichiarazione scritta, riportata testualmente al punto 426 della decisione impugnata.

Da tale dichiarazione risulta che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ha affermato di aver egli stesso deciso di effettuare tale comunicazione durante la riunione del 4 aprile 2002.

138. [OSCURATO:PERSONA] non contesta la circostanza, riferita, segnatamente, al punto 449 della decisione impugnata, che, pur avendo incontrato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni successivamente a tale rivelazione, essa non li abbia mai informati della dichiarazione fatta dal suo presidente durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002.

Nel suo ricorso essa conferma anzi esplicitamente tale circostanza.

139. È inoltre accertato che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza della rivelazione effettuata dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA] soltanto a seguito di una segnalazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004, vale a dire più di due anni dopo tale rivelazione (v. punti 410, 422, 423 e 449 della decisione impugnata).

140. In secondo luogo, è altresì accertato che, il 2 aprile 2002, il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA], società capogruppo della [OSCURATO:SOCIETA], ha informato i legali esterni della SCC e della [OSCURATO:PERSONA], società capogruppo rispettivamente della Transcatab e della [OSCURATO:PERSONA] Italia, concorrenti della [OSCURATO:SOCIETA] sul mercato italiano, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] riguardante le intese tra i trasformatori sul mercato del tabacco in Italia.

Tale circostanza, che non è contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA], risulta dalla dichiarazione resa dal legale esterno della [OSCURATO:PERSONA], riportata al punto 455 della decisione impugnata e, in particolare, dall’ultima frase di tale dichiarazione, nella quale egli afferma esplicitamente: «il 2 aprile 2002 ho comunicato tale informazione al legale degli altri dealers».

141. [OSCURATO:PERSONA] non contesta la circostanza che, benché essa e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano incontrato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni dopo tale comunicazione, è solo nel febbraio 2005, a seguito dell’invio da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’addendum, che essa e la [OSCURATO:PERSONA] hanno informato l’istituzione della comunicazione effettuata dal legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] il 2 aprile 2002 (v. punto 454 della decisione impugnata).

Nel suo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] conferma anzi esplicitamente tale circostanza.

142. [OSCURATO:PERSONA] è quindi venuta a conoscenza della comunicazione effettuata dal legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo quasi tre anni dalla stessa.

La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata tempestivamente informata di tale comunicazione è esplicitamente menzionata al punto 459 in fine della decisione impugnata.

143. Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA], avendo presentato una richiesta di immunità il 19 febbraio 2002 e avendo ottenuto, il 6 marzo 2002, il riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dello status procedurale dell’immunità condizionata, era tenuta – per poter beneficiare, alla fine del procedimento amministrativo, dell’immunità definitiva – ad osservare appieno gli obblighi di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, segnatamente, l’obbligo di collaborazione piena, permanente e tempestiva di cui al punto 11, lett. a), di detta comunicazione.

144. Come ricordato ai precedenti punti 127, 128 e 131, risulta da costante giurisprudenza che solo quando il comportamento dell’impresa che ha chiesto di beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 dimostra uno spirito di collaborazione effettiva detta impresa può beneficiare di un siffatto trattamento favorevole.

Inoltre, ai sensi di tale giurisprudenza, qualora un’impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva.

145. Nel caso di specie, è accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] ha omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] riguardo a circostanze rilevanti per l’indagine, ossia riguardo alla circostanza che il suo presidente aveva rivelato, nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, che essa aveva presentato la richiesta di immunità e che il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA], sua società capogruppo, aveva fatto lo stesso nei confronti delle società capogruppo di alcuni dei suoi concorrenti il 2 aprile 2002.

È altresì accertato che, per oltre due anni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto conoscenza di tali circostanze rilevanti per l’indagine.

146. Dalla decisione impugnata e dal fascicolo emerge inoltre che la questione della necessità di mantenere segreta la presentazione della richiesta di immunità al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia degli accertamenti era stata esplicitamente discussa tra le parti in occasione dei contatti intercorsi nell’ambito del programma di clemenza e, in particolare, nel corso della riunione del 14 marzo 2002 (v. punti 8 e 47‑49 supra, nonché i verbali di tale riunione menzionati ai punti 413‑415 della decisione impugnata e prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]).

In particolare, da tali documenti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di mantenere segreta la richiesta di immunità in considerazione della sua intenzione di effettuare gli accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] era stata quindi sensibilizzata sul fatto che un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità sarebbe stata considerata come una circostanza rilevante che poteva influenzare, perlomeno potenzialmente, il corretto svolgimento dell’indagine e la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare, verificare e sanzionare in maniera efficace l’intesa in questione.

147. È peraltro innegabile che, in quel determinato momento, un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità fosse percepita tanto dalla [OSCURATO:SOCIETA] quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] come una circostanza che, perlomeno potenzialmente, poteva incidere negativamente sull’indagine.

Ciò è confermato, da un lato, dalla circostanza che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] riteneva necessario mantenere la massima riservatezza in merito alla richiesta di immunità (v. supra, punto 50 in fine), il che dimostra che essa era consapevole dei possibili effetti negativi della rivelazione di tale informazione, e, dall’altro, dalla circostanza che essa stessa sostiene di aver accettato un onere più gravoso a causa dell’impossibilità di mantenere segreta la sua collaborazione (v. punto 92 supra e punto 163 infra), il che dimostra che essa era d’accordo sul fatto che la rivelazione di tale informazione costituiva un problema che richiedeva l’elaborazione di una soluzione per porvi rimedio. [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto sostenere che non sapeva che il mantenimento della riservatezza della richiesta di immunità era considerato un elemento importante per il buon esito dell’indagine.

148. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, un comportamento dimostrante uno spirito di collaborazione effettiva avrebbe richiesto che la [OSCURATO:SOCIETA] informasse tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sua richiesta di immunità era stata rivelata.

149. Orbene, avendo omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle rivelazioni della richiesta di immunità effettuate il 2 e 4 aprile 2002, sebbene tali fatti potessero, perlomeno potenzialmente, incidere sul corretto svolgimento dell’indagine, la [OSCURATO:SOCIETA] non può affermare che il suo comportamento ha dimostrato una collaborazione effettiva da parte sua conforme alla giurisprudenza menzionata ai punti 127, 128 e 131 della presente sentenza e che, quindi, essa non ha violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 a cui essa era assoggettata in qualità di richiedente l’immunità.

150. Gli argomenti specifici dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dei suoi primi tre motivi di ricorso non possono rimettere in causa tale conclusione.

d) Sugli argomenti specifici dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non le ha concesso l’immunità definitiva Sull’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato che la [OSCURATO:SOCIETA] rendesse nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI

151. Occorre anzitutto esaminare l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA], sollevato nell’ambito del secondo motivo, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe rivelato, in occasione dell’imminente riunione dell’APTI, l’avvenuta presentazione di una sua richiesta di immunità e aveva accettato tale circostanza.

Nel ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene infatti di non aver informato la [OSCURATO:PERSONA] di tale rivelazione dal momento che essa l’aveva già informata in precedenza, nel corso della riunione del 14 marzo 2002, circa l’impossibilità di non effettuare detta rivelazione alla riunione dell’APTI.

I servizi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati quindi informati del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto tale rivelazione nel corso di tale riunione. – Sulla presunta informazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA]

152. A tal riguardo, occorre rilevare che né dalla decisione impugnata né dagli atti acquisiti al fascicolo risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia preventivamente informato la [OSCURATO:PERSONA] in maniera esplicita e chiara del fatto che, durante l’imminente riunione dell’APTI, uno dei suoi rappresentanti avrebbe effettuato una rivelazione spontanea della sua richiesta di immunità, come ha fatto il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] il 4 aprile 2002.

153. Così, né il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] né gli appunti presi da uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] durante detta riunione si riferiscono alla circostanza che, nel corso della stessa, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia esplicitamente informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che avrebbe effettuato tale rivelazione (v. punti 413‑415 della decisione impugnata).

154. Vero è che, nel corso di tale riunione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto quattro ragioni per le quali riteneva che le fosse impossibile mantenere segreta la sua richiesta di immunità per un altro mese, una delle quali era l’imminente riunione dell’APTI.

Tuttavia, dal verbale di tale riunione redatto dallo stesso rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata a sottolineare le sue difficoltà a mantenere segreta la sua richiesta di immunità, in quanto un suo comportamento durante l’imminente riunione dell’APTI che fosse diverso rispetto a quello adottato nel corso delle precedenti riunioni avrebbe potuto destare sospetti tra i suoi concorrenti in merito alla presentazione di una richiesta di immunità (v., in particolare, punto 415 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non aveva invece affatto accennato all’intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità.

155. Peraltro, in risposta a un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha ammesso, in sostanza, che, nel corso della riunione del 14 marzo 2002 con i servizi della [OSCURATO:PERSONA], essa non aveva informato questi ultimi in maniera esplicita della sua intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità nel corso dell’imminente riunione dell’APTI.

156. Inoltre, da nessun atto acquisito al fascicolo risulta che, in un’altra occasione, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia informato previamente ed esplicitamente la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che avrebbe effettuato una tale rivelazione spontanea.

157. In particolare, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo il quale essa aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che avrebbe reso nota la sua richiesta di immunità durante una conversazione telefonica intercorsa tra il funzionario incaricato della pratica e i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] il 22 marzo 2002, vale a dire una decina di giorni prima della rivelazione del 4 aprile 2002 (v. punti 10 e 91 supra).

158. Risulta infatti dalla sintesi del contenuto di tale conversazione telefonica, redatta da uno degli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] a fini interni, che, nel corso della stessa, i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero «accennato» al fatto che la riunione dell’APTI sarebbe avvenuta di lì a poco e che, pertanto, la «tenuta confidenzialità era conseguentemente alla fine».

Orbene, è giocoforza constatare che un siffatto «accenno» non costituisce un’informazione preventiva, esplicita e chiara, del fatto che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe spontaneamente rivelato, durante l’imminente riunione dell’APTI, l’esistenza della richiesta di immunità. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque validamente dedurre dal fatto che il funzionario incaricato della pratica aveva risposto a tale «accenno» che «il punto era stato sufficientemente toccato a Bruxelles e che gli era chiaro» che la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe spontaneamente rivelato l’esistenza della richiesta di immunità.

Tale valutazione è confermata d’altronde dalla sintesi del contenuto della medesima conversazione telefonica redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] a fini interni, da cui risulta soltanto che durante tale conversazione la discussione sulla possibilità di mantenere segreta la richiesta di immunità aveva riguardato, proprio come nel corso della riunione del 14 marzo 2002, il rischio che durante l’imminente riunione dell’APTI gli altri membri dell’intesa comprendessero che la [OSCURATO:SOCIETA] collaborava con la [OSCURATO:PERSONA].

159. Per di più, in udienza, il funzionario incaricato della pratica che aveva partecipato sia alla riunione del 14 marzo 2002 sia alla conversazione telefonica del 22 marzo 2002, ha affermato di non aver mai capito che la [OSCURATO:SOCIETA] intendesse effettuare una dichiarazione spontanea durante la riunione imminente dell’APTI e che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse compreso che tale era l’intenzione della [OSCURATO:SOCIETA], essa non avrebbe prestato il suo consenso, circostanza che risulta del resto dal punto 449 della decisione impugnata.

Neppure la dichiarazione dello stesso funzionario durante l’audizione del 22 giugno 2004, menzionata dalla [OSCURATO:SOCIETA] (v. punto 90 supra), è in grado di suffragare il suo argomento.

Infatti, non risulta assolutamente da tale dichiarazione, come invece sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], che il funzionario in parola avrebbe accettato che si procedesse a una rivelazione spontanea della richiesta di immunità.

160. [OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve constatare che la [OSCURATO:SOCIETA] non è riuscita a dimostrare di aver debitamente informato previamente la [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che avrebbe spontaneamente reso nota la richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002.

Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA], non essendo al corrente dell’intenzione della [OSCURATO:SOCIETA] di effettuare una tale divulgazione spontanea, non poteva averla preventivamente accettata o autorizzata.

Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che essa avrebbe reso nota la richiesta di immunità nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 deve essere respinto.

161. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, afferma altresì che i due documenti relativi alla riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, a cui la [OSCURATO:PERSONA] Italia ha fatto riferimento nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004 per segnalare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivelato la sua richiesta di immunità, erano già stati acquisiti al fascicolo sin dalla data degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei locali della [OSCURATO:PERSONA] Italia.

162. A tal riguardo, occorre constatare che tali due documenti sono semplici appunti manoscritti, non facilmente comprensibili, che riportano alcune dichiarazioni rese durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, ma che non consentono di stabilirne l’autore. [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non essersi accorta, sulla base di tali appunti, del fatto che il suo presidente avesse reso nota la sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002.

In ogni caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia accorta dell’esistenza di documenti attestanti tale divulgazione non può affatto supplire alla sua mancata informazione e giustificare un comportamento che configura una violazione dell’obbligo di collaborazione. – Sull’asserito accordo vertente sull’inevitabilità della divulgazione

163. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, durante la riunione del 14 marzo 2002, in occasione della quale dovevano essere definite le «regole del gioco», vale a dire le modalità della sua cooperazione, essa aveva concluso una sorta di accordo con la [OSCURATO:PERSONA].

In base a tale accordo, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato che, tenuto conto delle quattro circostanze menzionate al precedente punto 86, sarebbe stato impossibile per la [OSCURATO:SOCIETA] mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, e che, quindi, la rivelazione di tale informazione sarebbe stata inevitabile.

Dall’altro, a fronte del riconoscimento dell’inevitabilità di tale rivelazione, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe accettato un onere più gravoso impegnandosi a fornire prove il più rapidamente possibile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto osservato il suo obbligo di collaborazione, dal momento che avrebbe fornito le informazioni supplementari richieste dalla [OSCURATO:PERSONA].

164. A tal riguardo, occorre osservare che, anche ammettendo che la tesi della [OSCURATO:SOCIETA] fosse provata, essa non è tale da inficiare la conclusione secondo la quale, avendo omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle rivelazioni della richiesta di immunità, la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato il suo obbligo di collaborazione e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente rifiutarsi di concederle l’immunità definitiva (v. punto 149 supra).

165. Infatti, quand’anche, durante la riunione del 14 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato che, a causa delle circostanze menzionate al punto 86 della presente sentenza, era impossibile per la [OSCURATO:SOCIETA] mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, il che, peraltro, è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non incide sulla constatazione che, nell’ambito di una condotta che dimostri uno spirito di collaborazione effettiva, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA] informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta divulgazione della richiesta di immunità (v. punti 145‑149 supra).

166. Lo stesso dicasi nel caso in cui la [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata effettivamente obbligata a rendere nota la sua richiesta di immunità per una delle ragioni da essa dedotte nel corso del procedimento amministrativo e, in particolare, nel caso in cui si fosse effettivamente trovata, come sostenuto dalla stessa, in una situazione talmente «impellente» da rendere necessaria la rivelazione di tale circostanza, mossa dalla legittima preoccupazione di non violare il suo obbligo di cessare l’infrazione previsto dal punto 11, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

In qualità di richiedente l’immunità, la [OSCURATO:SOCIETA] continuava infatti ad essere soggetta all’obbligo di collaborazione, così come esplicitato ai punti 123‑134 della presente sentenza, che le imponeva di informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] delle avvenute divulgazioni.

167. Del pari, anche supponendo che sia vera la circostanza invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale essa si sarebbe attenuta alla «seconda migliore alternativa», che essa sostiene aver concordato con la [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di attenuare gli effetti negativi della divulgazione, fornendo le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA], neppure tale circostanza avrebbe potuto liberare la [OSCURATO:SOCIETA] dal suo obbligo di informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] delle avvenute divulgazioni della sua richiesta di immunità.

168. Per quanto riguarda il richiamo ai programmi di clemenza nel diritto degli [OSCURATO:PERSONA] e degli altri paesi dell’Unione, è sufficiente rilevare che esso non è pertinente, atteso che la posizione adottata da tali diritti non può prevalere su quella seguita dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3275, punto 1407).

Per quanto attiene, infine, agli argomenti che la [OSCURATO:SOCIETA] trae dalla nuova comunicazione sulla cooperazione del 2006, è sufficiente constatare che quest’ultima non era applicabile ai fatti all’origine della presente controversia (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 108).

Sulla conoscenza dell’indagine e sull’assenza di conseguenze sull’indagine

169. Nell’ambito del suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la decisione di non concederle l’immunità è fondata su un errore, in quanto poggerebbe sulla premessa di fatto erronea secondo cui gli altri membri dell’intesa non erano a conoscenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il mercato italiano del tabacco greggio.

Tale argomento non è neppure esso idoneo a rimettere in discussione la valutazione, formulata al punto 149 della presente sentenza, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato il suo obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Infatti, anche supponendo che sia provato il fatto che gli altri membri dell’intesa fossero al corrente dell’esistenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non dispensava la [OSCURATO:SOCIETA] dal suo obbligo di collaborazione che le imponeva di informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] delle due divulgazioni della richiesta di immunità menzionate ai punti 137 e 140 supra.

L’accertamento della violazione dell’obbligo di collaborazione è infatti indipendente dal fatto che i concorrenti della [OSCURATO:SOCIETA] fossero o meno a conoscenza dell’esistenza dell’indagine.

170. Nell’ambito del suo terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le divulgazioni della richiesta di immunità abbiano compromesso l’indagine.

Tuttavia, neppure tale argomento può rimettere in discussione la constatazione della violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del suo obbligo di collaborazione.

Infatti, quand’anche le due divulgazioni summenzionate non avessero prodotto alcun effetto negativo sull’indagine, circostanza questa che peraltro non risulta provata, ciò non può giustificare a posteriori il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] di tali divulgazioni, sebbene essa sapesse, come risulta dai punti 146 e 147 della presente sentenza, per averne esplicitamente discusso con la [OSCURATO:PERSONA], che un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità era considerata una circostanza che poteva avere un effetto negativo sull’indagine (v. punti 133 e 134 supra).

171. Infine, occorre anche respingere l’argomento, sollevato nell’ambito del primo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente trascurato la distinzione tra il punto 8, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Infatti, innanzitutto, non risulta affatto dalla citata comunicazione, come sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], che solo nell’ipotesi di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sarebbero necessari accertamenti a sorpresa, mentre nel caso di cui al medesimo punto, lett. b), la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe obbligata ad effettuare siffatti accertamenti.

In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova relativi all’esistenza di un’infrazione, come nel caso della richiesta di immunità di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] può a buon diritto ritenere necessario ordinare accertamenti ulteriori che le permettano di meglio valutare la violazione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9011, punto 78).

172. Pertanto, gli argomenti addotti nell’ambito del primo e del terzo motivo devono essere respinti.

173. [OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore non concedendo alla [OSCURATO:SOCIETA] l’immunità definitiva nella decisione impugnata sulla base della considerazione che la stessa aveva violato il suo obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

e) Sulla censura relativa al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato la propria richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrenti

174. Nell’ambito del suo secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma infine che la decisione impugnata è viziata da un errore di valutazione in quanto l’iniziale comprensione asseritamente errata da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo comportamento, esposta ai punti 57 e 60 della comunicazione degli addebiti, avrebbe influenzato le conclusioni esposte nella decisione impugnata.

175. A tal riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che non risulta né dalle affermazioni contenute ai punti 57 e 60 dell’addendum né da altri punti dello stesso che la [OSCURATO:PERSONA] in tale documento si sia fondata sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab avevano programmato congiuntamente il loro comportamento per la presentazione delle richieste di immunità.

Quanto alla frase, citata dalla [OSCURATO:SOCIETA], contenuta al punto 57 dell’addendum, è giocoforza constatare che essa ha un carattere meramente ipotetico.

Per quanto riguarda la frase contenuta al punto 60 dell’addendum, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato come «fraudolento» il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], essa fa riferimento non già alle considerazioni formulate al punto 57 del medesimo documento, bensì alla violazione degli obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

L’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] si fonda quindi su un’erronea interpretazione dell’addendum.

176. Si deve rilevare, in secondo luogo, che, purché la decisione rispetti i diritti della difesa delle parti, non ponendo a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prendendo in considerazione solo fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista, la [OSCURATO:PERSONA] può apportare nella decisione modifiche agli argomenti contenuti nella comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑107, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

177. Al riguardo, si deve necessariamente constatare che, in tale contesto, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha affatto dedotto una violazione dei suoi diritti della difesa e che, in ogni caso, come essa stessa ha ammesso nelle sue memorie, le affermazioni a cui essa si riferisce con tale argomento non sono state riprese nella decisione impugnata.

178. Del resto, la [OSCURATO:SOCIETA] non spiega concretamente in che senso le affermazioni contenute nell’addendum vizierebbero la decisione impugnata.

Essa si limita ad affermare che vi sarebbero tracce di tali affermazioni nella decisione impugnata e che sembrerebbe che l’iniziale comprensione errata da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo comportamento abbia influenzato le conclusioni formulate nella decisione impugnata.

179. A tal proposito, da un lato, non risulta affatto dalla decisione impugnata che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere l’immunità alla [OSCURATO:SOCIETA] si sia fondata sulla premessa secondo cui il comportamento di quest’ultima sarebbe stato fraudolento per aver presentato la sua richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrenti.

Al contrario, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere l’immunità alla [OSCURATO:SOCIETA] è basata sulla constatazione che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva rispettato una delle condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, avendo la stessa violato il suo obbligo di collaborazione ai sensi della citata comunicazione.

180. Dall’altro lato, e più in generale, la semplice allusione ad argomentazioni e affermazioni contenute in un addendum alla comunicazione degli addebiti non riprese nella decisione impugnata non può rimettere in discussione la validità di quest’ultima, se non è accertato in quale misura la decisione impugnata sia viziata dal ragionamento iniziale erroneo.

Orbene, è giocoforza constatare che asserzioni generiche quali quelle addotte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non sono idonee a rimettere in discussione la validità della decisione impugnata.

181. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, anche tale censura deve essere respinta.

182. Sulla scorta di tutto quanto precede, i primi tre motivi devono essere integralmente respinti. B – Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità

1. Argomenti delle parti

183. Nell’ambito del suo quarto motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva tre censure.

184. In primo luogo, essa afferma che la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] del beneficio dell’immunità condizionata, che la stessa le aveva concesso, viola il principio della tutela del legittimo affidamento.

Essa fa riferimento a tal riguardo al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

185. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto revocare l’immunità, senza prima informarla in maniera chiara del fatto che la divulgazione della sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI sarebbe stata considerata alla stregua di una violazione dell’obbligo di collaborazione.

Né la comunicazione sulla cooperazione del 2002, né la lettera del 6 marzo 2002, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] l’immunità condizionata, menzionerebbero l’obbligo di mantenere la riservatezza della richiesta di immunità.

In tale contesto, la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi che la comunicazione della propria richiesta di trattamento favorevole avrebbe comportato la perdita dell’immunità.

Peraltro, lo stesso funzionario incaricato della pratica avrebbe ammesso, nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004, di non sapere se sussistesse un siffatto obbligo per l’impresa che ha richiesto l’immunità.

186. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso l’immunità condizionata alla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e avrebbe riconosciuto che gli elementi probatori forniti dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano di un livello tale da permetterle di constatare l’esistenza di un’infrazione senza dover effettuare accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] afferma dunque di non aver potuto prevedere la perdita del diritto all’immunità in conseguenza del pregiudizio causato alla capacità della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare gli accertamenti.

187. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma altresì di aver informato prontamente la [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà di mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità e di aver adempiuto l’obbligo «ancora più pregnante» (higher burden) che le aveva attribuito la [OSCURATO:PERSONA], fornendo a quest’ultima consistenti prove aggiuntive.

Sarebbe solo dopo la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia durante l’audizione del 22 giugno 2004 che la [OSCURATO:PERSONA] ha repentinamente modificato la propria posizione e ha inflitto l’ammenda più alta alla [OSCURATO:SOCIETA].

188. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immunità condizionata che essa le aveva concesso è contraria al principio di buona amministrazione, in quanto, pur essendo stata preavvertita dalla [OSCURATO:SOCIETA] che questa avrebbe rivelato l’avvenuta presentazione della sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, la [OSCURATO:PERSONA] non l’avrebbe informata in maniera chiara che tale comunicazione avrebbe comportato la perdita della sua immunità.

189. In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] adduce che la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immunità che la stessa le aveva concesso è altresì contraria al principio di proporzionalità, atteso che, in considerazione delle particolari circostanze del caso di specie, l’ammenda che le è stata inflitta – la più elevata tra quelle inflitte dalla decisione, vale a dire EUR 30 milioni – sarebbe del tutto sproporzionata.

2. Giudizio del Tribunale

190. Per quanto riguarda la prima censura della [OSCURATO:SOCIETA], occorre ricordare, anzitutto, che il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione (sentenza della Corte 5 maggio 1981, causa 112/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1095, punto 48).

Secondo la giurisprudenza, il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che siano soddisfatte tre condizioni.

In primo luogo, rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione.

In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono.

In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del Tribunale 4 febbraio 2009, causa T‑145/06, Omya/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑145, punto 117 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 2009, causa T‑13/03, Nintendo e Nintendo of Europe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑947, punto 203 e la giurisprudenza ivi citata).

191. Nel caso di specie, la prima condizione prevista dalla giurisprudenza non è manifestamente soddisfatta. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti far valere alcuna rassicurazione precisa, incondizionata e concordante in merito al fatto che essa avrebbe ottenuto l’immunità definitiva al termine del procedimento amministrativo.

192. A tal proposito, si deve anzitutto osservare che, come è stato rilevato al punto 117 della presente sentenza,conformemente al punto 19 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, è solo nel momento in cui adotta la decisione definitiva che la [OSCURATO:PERSONA] valuta se le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione siano soddisfatte.

Ne deriva che, nella fase procedurale precedente all’adozione della decisione definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fornire alcuna rassicurazione precisa alla [OSCURATO:SOCIETA] quanto al beneficio dell’immunità definitiva (v., in tal senso, relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenza della Corte 9 luglio 2009, causa C‑511/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5843, punto 118).

193. Si deve poi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad informare i richiedenti l’immunità circa il loro dovere di rispettare gli obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, segnatamente, l’obbligo di collaborazione, dal momento che la stessa comunicazione illustra chiaramente le conseguenze di una siffatta violazione.

194. Risulta infatti dal punto 30 della citata comunicazione che, se, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, viene meno una qualunque delle condizioni previste nella comunicazione, l’impresa interessata può non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto.

Non vi era quindi alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di segnalare alla [OSCURATO:SOCIETA] quali conseguenze avrebbe avuto nei suoi confronti una violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque affermare che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore a tal riguardo.

195. Inoltre, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente avvertito la [OSCURATO:SOCIETA] del fatto che la concessione dell’immunità era subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 della citata comunicazione.

Tale avvertimento risultava non soltanto dal citato punto 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che la [OSCURATO:SOCIETA], quale richiedente l’immunità, doveva conoscere, ma altresì, in modo esplicito dalla decisione inviata alla [OSCURATO:SOCIETA] il 6 marzo 2002 con cui la [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto lo status dell’immunità condizionata (v. punto 7 supra).

Al punto 6 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti informato esplicitamente la [OSCURATO:SOCIETA] che «l’inottemperanza alle condizioni menzionate [al punto 11,] lett. a)-c), in qualunque fase del procedimento amministrativo può comportare la perdita di ogni trattamento favorevole».

196. Orbene, come è stato rilevato ai punti 149 e 173 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel ritenere che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] non potesse essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva e che, di conseguenza, essa avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

197. Nel caso di specie, quindi, benché l’immunità condizionata sia stata inizialmente concessa alla [OSCURATO:SOCIETA], successivamente quest’ultima non ha più soddisfatto una delle condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione dell’immunità definitiva.

Di conseguenza, essa poteva non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ai sensi del punto 30 della citata comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, la [OSCURATO:SOCIETA] non può sostenere che essa poteva trarre un legittimo affidamento dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

198. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] non può neppure dedurre una lesione del suo legittimo affidamento basandosi sul fatto che si era attenuta alla «seconda migliore alternativa» concordata con la [OSCURATO:PERSONA] fornendo a quest’ultima prove complementari.

Infatti, come è stato rilevato al precedente punto 167, quand’anche tale circostanza risultasse accertata, essa non poteva liberare la [OSCURATO:SOCIETA] dall’obbligo ad essa incombente di informare la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sua richiesta di immunità era stata resa nota.

Pertanto, non avendo prontamente informato la [OSCURATO:PERSONA] di tali circostanze, la [OSCURATO:SOCIETA], al termine del procedimento, non soddisfaceva una delle condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione dell’immunità definitiva, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto, se non anche l’obbligo, di non concederle l’immunità definitiva.

199. Risulta infine dal precedente punto 171 che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva trarre alcun particolare legittimo affidamento dal fatto che lo status procedurale dell’immunità condizionata le era stato concesso sulla base del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non già sulla base del punto 8, lett. a), della citata comunicazione.

200. Consegue da tutte le considerazioni che precedono che la censura relativa a una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento deve essere respinta.

201. Per quanto riguarda la seconda censura, riguardante l’asserita violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata preavvertita dalla [OSCURATO:SOCIETA] che quest’ultima avrebbe reso nota l’avvenuta presentazione della sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, non l’avrebbe informata in maniera chiara che tale comunicazione avrebbe comportato la perdita della sua immunità, occorre rilevare, senza nemmeno pronunciarsi sulla pertinenza in tale contesto del riferimento al principio di buona amministrazione, che essa si fonda su premesse erronee.

Infatti, da un lato, si è accertato che, durante i contatti intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] prima della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha affatto informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che essa avrebbe rivelato spontaneamente e volontariamente l’avvenuta presentazione della richiesta di immunità durante tale riunione (v. punti 152‑160 supra).

Dall’altro lato, è stato altresì rilevato ai punti 193 e 194 della presente sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a informare la [OSCURATO:SOCIETA] delle conseguenze di un’eventuale violazione del suo obbligo di collaborazione.

202. Ne consegue che deve essere respinta la censura relativa a una violazione del principio di buona amministrazione.

203. Per quanto riguarda la terza censura, relativa alla violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare che tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2265, punto 96, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 223).

204. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato tale principio non concedendole l’immunità.

205. Tuttavia, a tal riguardo, si deve rilevare che, nella logica del programma di clemenza, quale esposta ai precedenti punti 103 e segg., la concessione dell’immunità totale dalle ammende, che costituisce un’eccezione totale al principio della responsabilità personale dell’impresa per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, trova la sua giustificazione nella collaborazione dell’impresa che agevola il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’accertare e sanzionare le violazioni di dette norme.

È soltanto in cambio di una collaborazione effettiva, piena e tempestiva che la [OSCURATO:PERSONA] concede l’immunità totale dalle ammende.

La concessione dell’immunità totale al termine del procedimento amministrativo è quindi condizionata al rispetto dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punti 116 e 117 supra).

206. Ciò premesso, non è affatto sproporzionato prevedere, come indicato al punto 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che, se in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo viene meno una delle condizioni previste in tale comunicazione, l’impresa interessata potrebbe non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto.

Infatti, se l’impresa che ha chiesto la concessione del trattamento favorevole potesse non rispettare le condizioni previste, e in particolare l’obbligo di collaborazione, senza rischiare di perdere il beneficio di tale trattamento, il fondamento e gli obiettivi del programma di clemenza sarebbero rimessi in discussione.

207. Ciò considerato, dal momento che si è accertato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel constatare una violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di collaborazione a cui era soggetta ai sensi del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] non può sostenere che, non concedendole l’immunità totale al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità.

208. Per quanto riguarda il riferimento al carattere sproporzionato dell’ammenda alla luce delle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato tale censura nell’ambito del quinto e del settimo motivo.

Occorre quindi esaminare detta censura in occasione dell’esame di tali motivi di ricorso.

209. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere integralmente respinto.

II – Sui motivi dedotti in subordine A – Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione

210. Con il suo quinto motivo, che si articola in tre capi, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva varie censure dirette a sostenere che l’importo di base di EUR 25 milioni, fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe palesemente eccessivo e sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi al Tribunale di fissare un nuovo importo dell’ammenda.

211. Occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:SOCIETA] contesta formalmente l’«importo di base» dell’ammenda, che corrisponde, conformemente al punto 1 B, quarto comma, degli orientamenti, alla somma degli importi determinati in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.

Emerge tuttavia dalla sua argomentazione che l’importo dell’ammenda contestato è quello determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di modo che l’importo di cui trattasi nell’ambito di tale motivo è l’importo di partenza dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3555, punto 107).

1. Considerazioni generali

212. Occorre anzitutto ricordare i principi generali che disciplinano la determinazione dell’importo delle ammende, e più in particolare la valutazione della gravità dell’infrazione, nonché il principio di proporzionalità in materia di ammende.

213. L’art. 81, n. 1, lett. a) e b), CE dichiara espressamente incompatibili con il mercato comune gli accordi e le pratiche concordate che consistono nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi.

Le infrazioni di questo tipo, segnatamente quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come particolarmente gravi dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑347, punto 675), oppure come violazioni manifeste delle regole in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1063, punto 109, e 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1129, punto 303).

214. Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere per le violazioni dell’art. 81, n. 1, CE, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

215. Secondo giurisprudenza costante, la gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 241; 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7415, punto 54, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 91).

216. Al fine di assicurare la trasparenza e il carattere obiettivo delle sue decisioni che fissano ammende per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti (primo comma degli orientamenti).

217. Gli orientamenti sono uno strumento volto a precisare, nel rispetto del diritto di rango superiore, i criteri che la [OSCURATO:PERSONA] intende applicare nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione delle ammende ad essa conferito dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

Se è vero che gli orientamenti non costituiscono il fondamento normativo di una decisione che infligge ammende, essendo quest’ultima fondata sul regolamento n. 1/2003, essi stabiliscono tuttavia, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’importo delle ammende inflitte da detta decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punti 209‑213, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5169, punti 219 e 223).

218. In tal senso, anche se gli orientamenti non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi enunciano pur sempre una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punti 209 e 210, e 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4429, punto 91).

219. L’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] risultante dall’adozione degli orientamenti non è tuttavia incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2223, punti 246, 274 e 275).

Invero, il fatto che con gli orientamenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato il proprio approccio nel valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 237).

220. Secondo il metodo previsto dagli orientamenti, quale punto di partenza per il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere alle imprese interessate la [OSCURATO:PERSONA] fissa un importo determinato in funzione della gravità «intrinseca» dell’infrazione.

Per valutare tale gravità, occorre prendere in considerazione la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo comma).

221. In tale ambito, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 000 e 1 milione, le «infrazioni gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 milione e 20 milioni, e le «infrazioni molto gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è superiore a EUR 20 milioni (punto 1 A, secondo comma, primo-terzo trattino).

Per quanto riguarda le infrazioni molto gravi, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che si tratta essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali «cartelli di prezzi» e di quote di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi-monopolio (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino).

222. Si deve peraltro osservare che i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione menzionati al precedente punto 220 non hanno lo stesso rilievo nell’ambito dell’esame complessivo.

La natura dell’infrazione svolge un ruolo di primaria importanza, in particolare, nel caratterizzare le infrazioni «molto gravi» (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 101, e sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, cause riunite T‑456/05 e T‑457/05, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 137).

223. Per contro, né l’impatto concreto sul mercato né l’estensione del mercato geografico sono elementi necessari per qualificare l’infrazione come molto grave nel caso di intese orizzontali dirette in particolare, come nel caso di specie, a fissare i prezzi.

Infatti, se è vero che tali due criteri devono essere presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, è altrettanto vero che si tratta di alcuni dei criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione globale della gravità (v., in tal senso, sentenza 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punti 74 e 81, e sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punti 240 e 311, e 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2661, punto 91).

224. In tal senso, secondo una giurisprudenza anch’essa ormai consolidata, risulta dagli orientamenti che le intese orizzontali miranti specificamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi possono essere qualificate come «molto gravi» sulla sola base della loro natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (sentenza 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 75; v. altresì, in tal senso, sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3033, punto 178, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4407, punto 150), e senza che l’estensione limitata del mercato geografico rilevante osti a una siffatta qualificazione (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 103, e Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 223 supra, punto 91).

225. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, mentre nella descrizione delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (sentenze Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 137; v. altresì, in tal senso, sentenze Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 178; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 150).

226. Inoltre, sussiste un’interdipendenza tra i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione, nel senso che un livello elevato di gravità in base all’uno o all’altro di tali aspetti può compensare la minor gravità dell’infrazione sotto altri aspetti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 241).

227. Con specifico riferimento al caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta ai diversi destinatari in base al metodo generale che essa si è imposta negli orientamenti, sebbene in detta decisione non faccia esplicitamente menzione di questi ultimi.

228. Poiché la [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito del presente motivo di ricorso, deduce la violazione del principio di proporzionalità, occorre altresì ricordare che, come osservato al precedente punto 203, tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi.

229. Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 203 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata).

In particolare, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3435, punti 226‑228, e 28 aprile 2010, causa T‑446/05, Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 171).

2. Sul primo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità tenuto conto delle dimensioni ridotte del mercato e del fatturato ridotto della [OSCURATO:SOCIETA]

a) Argomenti delle parti

230. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe sproporzionato essendo pari al 37,1% del valore totale degli acquisti effettuati nel mercato rilevante, vale a dire EUR 67,3 milioni, al 52,2% del valore delle sue vendite di tabacco italiano trasformato, vale a dire EUR 47,9 milioni, e all’82,5% dei suoi acquisti di tabacco greggio o pretrasformato, vale a dire EUR 30,2 milioni.

Il primo e il terzo dato rivestirebbero un’importanza particolare poiché l’infrazione riguarda pratiche concordate di acquisto. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che l’importo di partenza sarebbe più elevato dell’utile totale, dedotte le imposte, da essa realizzato nel periodo 1996‑2002, vale a dire EUR 23,5 milioni.

Il confronto di tali cifre con quelle relative ad altre intese metterebbe in evidenza che l’importo di partenza stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente caso è eccessivamente elevato.

231. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti.

b) Giudizio del Tribunale

232. In primo luogo, per quanto attiene alla censura relativa al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al valore totale degli acquisti effettuati nel mercato rilevante, occorre osservare che non risulta né dal regolamento n. 1/2003, né dagli orientamenti che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore non già un elemento obbligatorio, bensì solo uno tra più elementi pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione (sentenze della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑829, punto 132, e 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 55).

Tali disposizioni, di per sé, non impongono quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni ridotte del mercato dei prodotti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3137, punto 148).

233. Tuttavia, come è stato rilevato al precedente punto 215, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa.

Fra tali fattori che attestano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, le dimensioni del mercato del prodotto interessato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 120, e sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 267).

234. Di conseguenza, se la dimensione del mercato può costituire un fattore da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione in questione.

235. Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, il tipo di infrazione, occorre constatare che l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto, in particolare, la fissazione in comune dei prezzi pagati dai trasformatori per il tabacco greggio nonché la ripartizione dei fornitori e delle quantità di tabacco greggio.

Siffatte pratiche costituiscono restrizioni orizzontali del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e quindi violazioni «molto gravi» per loro natura.

Per tale tipo di intese, qualificate dalla giurisprudenza come violazioni manifeste delle norme in materia di concorrenza o come infrazioni particolarmente gravi, dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato rilevante (v. punto 213 supra), gli orientamenti prevedono una sanzione il cui importo minimo di partenza è superiore a EUR 20 milioni.

236. Per quanto riguarda, poi, le circostanze particolari dell’infrazione in questione, occorre constatare che la dimensione del mercato di cui trattasi non era affatto trascurabile, giacché dal punto 366 della decisione impugnata risulta che la produzione di tabacco greggio in Italia rappresentava il 38% della produzione in quota nell’Unione.

Inoltre, risulta dalla nota a piè di pagina n. 290 della decisione impugnata che, poiché l’intesa si estendeva anche ad acquisti presso «imballatori terzi» – ossia intermediari che acquistano essi stessi il tabacco greggio dai produttori ed effettuano un trattamento iniziale del tabacco –, essa riguardava acquisti il cui valore eccedeva il mero valore degli acquisti di tabacco greggio prodotto in Italia.

237. Ciò considerato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può dedurre che la sua ammenda sia sproporzionata rispetto al valore totale degli acquisti nel mercato rilevante.

238. In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:SOCIETA] relativa al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al valore dei suoi acquisti nel mercato rilevante, nonché rispetto al suo fatturato derivante dalle proprie attività a valle, e all’utile totale realizzato nel periodo 1996‑2002, si deve anzitutto sottolineare che il diritto vigente non contiene un principio di applicazione generale in base al quale la sanzione deve essere proporzionata al fatturato realizzato dall’impresa nel mercato rilevante (v. sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 277 e la giurisprudenza ivi citata), oppure al fatturato realizzato nel mercato a valle o all’utile realizzato nel periodo dell’intesa.

239. A tal riguardo occorre ricordare che secondo giurisprudenza costante, per determinare l’ammenda, è possibile prendere in considerazione tanto il fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto la frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione dell’entità della medesima.

Non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo.

Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 233 supra, punto 121; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 243, e 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7191, punto 114).

240. Orbene, è giocoforza constatare che, come risulta dal precedente punto 34, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’ammenda in funzione della quota di mercato di ciascuna impresa calcolata considerando gli acquisti del prodotto in questione nel mercato in cui si è verificata l’infrazione.

Il valore degli acquisti nel mercato rilevante è stato quindi un criterio del quale si è tenuto conto nella determinazione dell’ammenda nel caso di specie.

241. Inoltre, va ricordato che il limite massimo del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 si riferisce al fatturato complessivo dell’impresa considerata, e che unicamente l’importo finale dell’ammenda deve rispettare tale limite.

Nel caso di specie, dai punti 374 e 401 della decisione impugnata risulta che, avendo dimostrato che la società capogruppo della [OSCURATO:SOCIETA], vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], aveva esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], per fissare l’importo dell’ammenda a un livello tale da garantirle un effetto sufficientemente dissuasivo, ha preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, dai dati illustrati al punto 374 della decisione impugnata, non contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA], risulta che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] è inferiore al 2% del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], sicché è sensibilmente inferiore al massimale di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

Ciò considerato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può dedurre che l’importo di partenza fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia sproporzionato rispetto alle dimensioni della sua impresa (v., in tal senso, sentenze Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punto 146, e 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 203 supra, punto 229).

242. Risulta peraltro dalla giurisprudenza che, se l’importo dell’ammenda definitiva non supera il 10% del fatturato complessivo dell’impresa interessata durante l’ultimo anno di infrazione, l’ammenda non può essere considerata sproporzionata per il solo fatto che essa supera il fatturato realizzato nel mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2597, punto 200).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel mercato a valle.

Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui essa fa valere il carattere sproporzionato, non eccede né il fatturato da essa realizzato nel mercato rilevante, né il fatturato realizzato nel mercato a valle.

Per di più, anche l’importo finale dell’ammenda è inferiore a tali due fatturati.

243. Peraltro, tenuto conto della natura molto grave dell’infrazione commessa, né la circostanza che l’ammenda corrisponda al 52,2% del valore delle vendite di tabacco italiano trasformato della [OSCURATO:SOCIETA] e all’82,5% dei suoi acquisti di tabacco greggio o pretrasformato, né la circostanza che essa sia superiore all’utile totale, dedotte le imposte, realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA], controllata italiana del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1996‑2002, sono eccessive al punto da rendere una siffatta ammenda sproporzionata.

244. Infine, per quanto riguarda i riferimenti alle decisioni precedentemente adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge, di per sé, da contesto normativo di riferimento per le ammende in materia di concorrenza, giacché quest’ultimo è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1843, punto 82, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 123).

Ne consegue che le allegazioni della [OSCURATO:SOCIETA] relative alla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] vanno disattese.

245. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo capo del quinto motivo.

3. Sul secondo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’estensione ridotta del mercato geografico

a) Argomenti delle parti

246. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione la ridotta estensione geografica del mercato interessato dall’infrazione, che è limitato all’Italia o, più precisamente, che riguarda essenzialmente solo quattro regioni italiane (in cui si concentra l’87,5% della produzione italiana).

Orbene, in numerosi casi precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che, alla luce del fatto che l’infrazione si era prodotta soltanto in una parte limitata del mercato comune, questa dovesse essere valutata come violazione «grave», piuttosto che «molto grave».

247. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti.

b) Giudizio del Tribunale

248. Dalla giurisprudenza risulta che l’estensione del mercato geografico non è un criterio autonomo nel senso che solo infrazioni concernenti la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi».

Né il Trattato, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti e neppure la giurisprudenza consentono di ritenere che solo restrizioni geograficamente molto estese possano essere qualificate come tali (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2917, punto 87, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 311).

249. Del resto, accordi o pratiche concordate miranti specificamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi d’acquisto e alla ripartizione delle quantità acquistate possono essere qualificati come molto gravi sul solo fondamento della loro natura, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un’estensione geografica particolare (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata supra ai punti 222‑225).

250. Ne consegue che le dimensioni del mercato geografico rilevante, quand’anche fossero ridotte, non ostano, in linea di principio, a che sia qualificata come «molto grave» l’infrazione accertata nel caso di specie.

251. Occorre, inoltre, osservare che, se è vero che nel caso di specie la produzione di tabacco greggio era concentrata in alcune regioni d’Italia, tuttavia l’ambito di applicazione dell’intesa non era limitato a tali regioni, bensì riguardava l’acquisto di tabacco greggio sull’intero territorio italiano.

Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’intero territorio di uno Stato membro costituisce una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, [OSCURATO:PERSONA]Industrie-Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 28, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 150).

252. Si deve perciò concludere che, nel caso di specie, l’importo di partenza pari a EUR 25 milioni non è sproporzionato rispetto all’estensione geografica del mercato rilevante.

253. Infine, per quanto riguarda i riferimenti alle decisioni precedentemente adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 244 della presente sentenza che le allegazioni della [OSCURATO:SOCIETA] relative alla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] vanno disattese.

254. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve respingere il secondo capo del quinto motivo.

4. Sul terzo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell’assenza di impatto dell’infrazione sul mercato nonché su un difetto di motivazione

a) Argomenti delle parti

255. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che l’importo di base dell’ammenda sarebbe manifestamente sproporzionato tenuto conto del fatto che l’infrazione è stata priva di impatto oppure ha avuto un impatto limitato sul mercato rilevante.

Essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di considerare che, in base ai dati a sua disposizione, le pratiche di cui trattasi, che avevano l’obiettivo di fissare i prezzi di acquisto del tabacco greggio, non avevano prodotto effetti sul mercato di tale prodotto.

La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti riconosciuto nella decisione impugnata che in Italia, nel periodo 1990‑2000, i prezzi del tabacco greggio, anziché diminuire, erano aumentati del 53,5%, mentre nello stesso periodo i prezzi degli altri prodotti agricoli erano aumentati solo del 15,9%.

Inoltre, nel periodo 1993‑2000, i prezzi delle varietà di tabacco prodotte in maggiori quantità in Italia (vale a dire il Bright e il Burley) avrebbero subito in Italia l’aumento più significativo rispetto a quello registrato nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto concludere che le pratiche sanzionate, volte a limitare o a impedire l’aumento dei prezzi di tabacco greggio italiano, erano state inefficaci.

Tali dati espressamente riconosciuti nella decisione impugnata avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a fissare un importo di partenza dell’ammenda più basso.

256. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel suo controricorso, nel presente caso l’impatto dell’infrazione sul mercato sarebbe stato manifestamente misurabile.

Le informazioni che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state necessarie per consentirle di misurare tale impatto non costituirebbero informazioni impossibili da reperire e, peraltro, tale tipo di analisi sarebbe ricorrente nelle decisioni sulle intese.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un confronto tra la situazione risultante da tale infrazione e quella che si sarebbe verificata in sua assenza.

Inoltre, poiché la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso che l’impatto dell’infrazione non era misurabile, essa, a tal riguardo, sarebbe altresì viziata da un difetto di motivazione.

257. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche se, nella fattispecie, l’impatto dell’infrazione sul mercato non fosse stato realmente misurabile, quod non, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque dovuto concludere che l’infrazione non aveva avuto alcun impatto sul mercato.

Infatti, l’eventuale impossibilità di misurare l’impatto non consentirebbe di presupporre l’esistenza dello stesso.

258. [OSCURATO:PERSONA] memoria di replica, la [OSCURATO:SOCIETA] precisa che la presente censura non riguarda la qualificazione dell’infrazione come «molto grave», ma l’aumento dell’importo di partenza in considerazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato.

259. [OSCURATO:PERSONA] chiede dunque che l’ammenda sia ridotta in misura adeguata, in considerazione del fatto che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione l’assenza di impatto o, in subordine, l’impatto limitato dell’infrazione sul mercato.

260. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti.

b) Giudizio del Tribunale

261. Occorre innanzitutto ricordare che, tra i tre criteri menzionati negli orientamenti per la valutazione della gravità dell’infrazione (v. punto 220 supra), la natura dell’infrazione ha un ruolo di primaria importanza nel caratterizzare le infrazioni molto gravi.

Difatti, accordi o pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei mercati possono essere qualificati come «molto gravi» sul solo fondamento della loro natura, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto concreto sul mercato particolare (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata supra ai punti 222‑225).

262. Nel caso di specie, come è stato rilevato al precedente punto 235, l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto, in particolare, la fissazione in comune dei prezzi pagati dai trasformatori per il tabacco greggio nonché la ripartizione dei fornitori e delle quantità e lo scambio di informazioni.

Siffatte pratiche costituiscono una restrizione orizzontale del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e sono quindi «molto gravi» per loro natura.

263. Ne consegue che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] poteva qualificare l’intesa come infrazione molto grave senza dover dimostrare un suo impatto concreto sul mercato (v., in tal senso, sentenze 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 76, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 103).

264. Dalla lettura della decisione impugnata risulta inoltre che, benché al punto 365 della stessa decisione la [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato, riprendendo i termini degli orientamenti, che, nel valutare la gravità dell’infrazione, essa deve prendere in considerazione i tre elementi menzionati al punto 1 A, primo comma, di detti orientamenti (v. punto 220 supra), la stessa in seguito non ha fondato la valutazione della gravità dell’infrazione sull’impatto concreto di questa.

265. Infatti, nella parte della decisione impugnata riguardante la valutazione della gravità dell’infrazione (punti 365‑369), nessun punto si riferisce a tale fattore.

In particolare, al punto 368 della decisione impugnata, nel riferirsi alla parte della decisione che analizza la portata restrittiva degli accordi tra i trasformatori, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, effettua considerazioni di carattere generale sulle intese in materia di acquisti e sulla loro capacità, analogamente a quanto avviene nel caso tipico dei «cartelli di vendita», di alterare la concorrenza, e, dall’altro, afferma che tale capacità è tanto più importante nel caso di un prodotto come quello di cui trattasi nella presente fattispecie.

Orbene, tali considerazioni non possono essere interpretate come un’analisi dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, ma costituiscono piuttosto considerazioni riguardanti la capacità dell’intesa di acquisto di falsare la concorrenza nel caso di specie.

266. Ne consegue che gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito del presente capo non possono rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione come molto grave.

267. Occorre inoltre osservare che, nella memoria di replica, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiarito la portata degli argomenti addotti nell’ambito di tale capo, spiegando che essa non contesta la qualificazione dell’infrazione come molto grave, bensì addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fissato un importo di partenza dell’ammenda che è sproporzionato tenuto conto dell’assenza di impatto concreto dell’infrazione sul mercato.

268. A tal riguardo, va, in primo luogo, constatato che dal sistema delle sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza, quale delineato dal regolamento n. 1/2003 ed interpretato dalla giurisprudenza, risulta che le intese meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe.

Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, segnatamente la questione della misura in cui la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe formato nell’ipotesi di assenza del cartello, non costituisce un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 233 supra, punti 120 e 129; 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9925, punti 68‑77; v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa definita con sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9855, in particolare pag.

I‑9858, paragrafi 95‑101).

269. Secondo giurisprudenza costante, per la determinazione dell’importo dell’ammenda, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi agli effetti di una pratica anticoncorrenziale, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi, quali quelle riguardanti la fissazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10821, punto 118; 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 96, e 12 novembre 2009, causa C‑554/08 P, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 44).

270. Nel caso di specie, risulta dall’analisi della parte della decisione impugnata riguardante i fatti incriminati che i trasformatori hanno consapevolmente assunto le condotte anticoncorrenziali per le quali sono stati sanzionati (v., a titolo di esempio, i punti 111, 124, 125, 141 e 158 della decisione impugnata).

Tale considerazione trova peraltro conferma nella circostanza che l’intesa aveva carattere segreto, come risulta dai punti 363 e 473 della decisione impugnata.

271. Inoltre, sempre dalla decisione impugnata risulta che i trasformatori si sono accordati in varie occasioni su misure destinate ad assicurare l’effettiva attuazione dell’intesa, quali lo scambio delle fatture ricevute dai loro rispettivi fornitori (punti 122 e 129 della decisione impugnata), un obbligo di consultazione per acquisti non contemplati negli accordi (punto 139 della decisione impugnata), obblighi di controllo dei collaboratori onde evitare l’adozione di iniziative senza la necessaria coordinazione (punto 140 della decisione impugnata), l’istituzione di un sistema diretto alla realizzazione di obiettivi anticoncorrenziali (punto 187 della decisione impugnata).

Al riguardo si deve ancora osservare che dal punto 383 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l’intesa era stata attuata, circostanza che non è contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA].

272. In secondo luogo, occorre constatare che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione le probabili conseguenze del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta.

Risulta infatti dai punti 370 e 371 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno fissare le ammende in funzione della posizione detenuta sul mercato dalle singole parti interessate al fine di tener conto, oltre che del loro peso specifico, anche delle probabili conseguenze del comportamento illecito di ciascuna impresa.

273. Orbene, dalla giurisprudenza emerge che la quota di mercato di ciascuna delle imprese coinvolte sul mercato oggetto di una pratica restrittiva costituisce, pur in assenza di prova dell’incidenza concreta dell’infrazione sul mercato, un elemento oggettivo che fornisce una misura adeguata della responsabilità di ciascuna impresa per quanto riguarda la nocività potenziale di detta pratica sul gioco normale della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1181, punti 196‑198, e segnatamente punto 197).

Pertanto, secondo la giurisprudenza, per la fissazione dell’importo dell’ammenda le quote di mercato detenute da un’impresa sono rilevanti al fine di determinare l’influenza che quest’ultima ha potuto esercitare sul mercato (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8417, punto 139, e 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 62).

274. È quindi giocoforza constatare che, nel caso di specie, fissando l’importo di partenza dell’ammenda in funzione delle quote di mercato detenute dalle singole parti la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un criterio pertinente al fine di determinare l’influenza che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] poteva aver avuto sul mercato.

275. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, in presenza di un’infrazione molto grave alle norme in materia di concorrenza e di elementi attinenti all’intenzionalità quali quelli menzionati ai punti 270 e 271, quand’anche l’accordo non avesse prodotto effetti sul mercato, come afferma la [OSCURATO:SOCIETA], occorre considerare che la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] – operatore con una quota di mercato di gran lunga superiore a quella degli altri partecipanti all’intesa sul mercato rilevante – a un livello superiore al minimo di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti, e segnatamente pari a EUR 25 milioni, non è inadeguata.

276. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe manifestamente sproporzionato in considerazione del fatto che l’infrazione non aveva prodotto alcun effetto sul mercato.

277. Inoltre, per quanto riguarda più in particolare i dati menzionati nella decisione impugnata che proverebbero l’assenza di effetti dell’intesa sul mercato (v. punto 255 supra), si deve rilevare che dalla giurisprudenza risulta che, per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano fatto tutto ciò che era in loro potere per rendere concrete le loro intenzioni.

Poiché ciò che si è verificato in seguito, riguardo ai prezzi di mercato effettivamente realizzati, può essere stato influenzato da altri fattori, fuori dal controllo dei membri dell’intesa, questi ultimi non possono addurre a proprio vantaggio, presentando come elementi atti a giustificare una riduzione dell’ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 287; 8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 223 supra, punto 86, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 130 e la giurisprudenza ivi citata).

278. Pertanto, in un contesto come quello della presente fattispecie, in cui, in particolare, i membri dell’intesa hanno adottato misure per rendere concreti i loro obiettivi anticoncorrenziali (v. punto 270 supra e, in particolare, punto 271), un’evoluzione dei prezzi sul mercato quale l’aumento dei prezzi del tabacco menzionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] non può, di per sé, giustificare una riduzione dell’ammenda.

Non può essere infatti escluso che, in assenza dell’intesa, l’aumento dei prezzi sarebbe stato più significativo rispetto all’aumento citato.

279. Inoltre, secondo la giurisprudenza, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA], una volta provata l’attuazione di un’intesa, dimostri sistematicamente che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi di transazione superiore o, come nel caso di specie, trattandosi di intese di acquisto, inferiore a quello che si sarebbe formato in assenza dell’intesa.

Sarebbe peraltro sproporzionato esigere una siffatta dimostrazione, che assorbirebbe risorse considerevoli, tenuto conto che essa renderebbe necessario il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui esattezza solo difficilmente potrebbe essere verificata dal giudice e la cui infallibilità non è affatto dimostrata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 286; 8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 223 supra, punto 85, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 129 e la giurisprudenza ivi citata).

280. Pertanto, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di dati che avessero dimostrato un aumento dei prezzi del tabacco greggio superiore alla media dell’aumento degli altri prodotti agricoli, tale circostanza non avrebbe avuto come conseguenza che essa sarebbe stata tenuta a dimostrare che gli accordi tra i trasformatori avevano effettivamente consentito loro di raggiungere un livello di prezzo inferiore a quello che si sarebbe formato in assenza dell’intesa.

281. Infine, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma altresì che la decisione impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato i motivi per i quali essa ha concluso che l’impatto dell’infrazione non era misurabile.

282. Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, occorre anzitutto ricordare che dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito della fissazione delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, detto obbligo è soddisfatto allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione.

Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a svariate imprese, la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l’effetto deterrente delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8375, punti 463 e 465).

283. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, ai punti 365‑376 della decisione impugnata, gli elementi da essa considerati per fissare gli importi di partenza delle ammende inflitte alle diverse imprese in questione.

Ai citati punti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in particolare i criteri in base a cui essa, da un lato, ha valutato, conformemente agli orientamenti, la gravità dell’infrazione e, dall’altro, ha successivamente fissato l’importo di partenza classificando le imprese in funzione della loro importanza sul mercato, determinata dalla loro quota di mercato tenendo conto del peso specifico di ogni impresa e delle probabili conseguenze del loro comportamento illecito.

Le condizioni poste dalla giurisprudenza per quanto riguarda l’obbligo di motivazione sono state dunque soddisfatte.

284. Per quanto riguarda specificamente la censura della [OSCURATO:SOCIETA], occorre rilevare che, poiché l’impatto concreto sul mercato non costituisce un elemento necessario ai fini della qualificazione dell’infrazione come molto grave nel caso di intese orizzontali dirette segnatamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a tenerne conto ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione (v. punti 222‑224 e 261‑265 supra).

Nel caso di specie, come è stato osservato ai precedenti punti 264 e 265, essa non ha fondato la valutazione della gravità dell’infrazione su tale criterio.

Orbene, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia motivato la mancata presa in considerazione di un criterio che non era obbligata a considerare e che, a suo avviso, nel caso di specie non era necessario considerare, non può comportare un difetto di motivazione per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda alla [OSCURATO:SOCIETA].

285. Occorre peraltro ricordare anche che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito delle analisi riguardanti le violazioni dell’art. 81 CE, l’art. 253 CE non può essere interpretato nel senso che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire, nelle sue decisioni, le ragioni per cui non ha scelto, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, approcci alternativi a quello effettivamente scelto nella decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 153 e la giurisprudenza ivi citata).

286. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non può essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.

287. Da tutte le considerazioni sin qui svolte risulta che il terzo capo del quinto motivo deve essere respinto.

288. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede il quinto motivo deve essere integralmente respinto. B – Sul settimo motivo, vertente su un’erronea valutazione delle circostanze attenuanti nonché su una violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità

1. Argomenti delle parti

289. Nell’ambito del suo settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] addebita anzitutto alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver considerato, nella valutazione del suo comportamento, una circostanza attenuante che avrebbe dovuto indurla a ridurre l’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel settore interessato dall’intesa, il contesto normativo di riferimento era del tutto incerto all’epoca dei fatti e quindi incerta era anche l’applicazione dell’art. 81 CE agli accordi interprofessionali.

Infatti, la legge che regolamenta tali accordi, vale a dire la legge 16 marzo 1988, n. 88, recante norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (GURI n. 69 del 23 marzo 1988; in prosieguo: la «legge n. 88/88») avrebbe favorito la concertazione orizzontale tra i trasformatori.

Orbene, dai punti 315 e 359‑362 della decisione impugnata risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] era informata di tale contesto e che tuttavia non ne avrebbe tratto alcuna conseguenza in merito alla fissazione dell’importo dell’ammenda.

290. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che nella causa che ha dato origine alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]»), nella quale il contesto normativo sarebbe sostanzialmente analogo a quello del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso ai trasformatori una riduzione del 40% delle ammende.

291. [OSCURATO:PERSONA] asserisce poi che l’ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a non concederle il beneficio dell’immunità.

Essa mette in rilievo il fatto che la sua comunicazione della richiesta di immunità non ha pregiudicato l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], che la sua buona fede durante la fase amministrativa non potrebbe essere posta in dubbio, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto il contributo notevole da essa apportato all’indagine e che il caso di specie presenta «circostanze eccezionali», in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] è stata la prima impresa a chiedere l’immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ed in quanto si trattava del primo caso di revoca dell’immunità condizionata.

Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto un’ammenda straordinariamente elevata per una condotta in relazione alla quale nemmeno il funzionario responsabile del caso sapeva, 26 mesi dopo l’accadimento dei fatti, se costituisse effettivamente una violazione dell’obbligo di collaborazione (v. punto 185 supra). [OSCURATO:PERSONA] richiama altresì la prassi della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’imporre ammende simboliche in casi in cui esista un dubbio ragionevole circa l’esistenza di un’infrazione.

292. Infine, all’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA], richiamando il punto 169 della sentenza Nintendo e Nintendo of Europe/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 190 supra, ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di averle concesso per la sua collaborazione la medesima riduzione dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] Italia, vale a dire il 50% dell’ammenda, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] Italia avesse cominciato a collaborare più tardi rispetto ad essa e la sua collaborazione fosse qualitativamente più significativa rispetto a quella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia.

293. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti.

2. Giudizio del Tribunale

294. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione di una circostanza attenuante, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, nel determinare il livello della sanzione, il comportamento delle imprese interessate può essere valutato alla luce del contesto giuridico nazionale il quale può costituire una circostanza attenuante (sentenze della Corte 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8055, punto 57, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punti 228 e segg.).

295. Inoltre, occorre osservare che il punto 3 degli orientamenti, intitolato «Circostanze attenuanti», contiene un elenco non tassativo di circostanze che possono condurre a una diminuzione dell’importo dell’ammenda, una delle quali è l’esistenza di un ragionevole dubbio dell’impresa circa l’illiceità del comportamento restrittivo della concorrenza.

296. Nel caso di specie, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione nella decisione impugnata il contesto giuridico nazionale e, in particolare, la legge n. 88/88 menzionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] analizza l’impatto di tale legge in particolare ai punti 315‑324 e 358‑362 della decisione impugnata.

In tale ambito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il contesto normativo nazionale poteva generare un’incertezza quanto alla liceità delle pratiche dell’APTI e dell’Unitab.

È proprio per tale ragione che la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato a tali associazioni ammende simboliche (v., in particolare, punto 362 della decisione impugnata).

297. Tuttavia, per quanto riguarda l’intesa dei trasformatori, cui ha partecipato la [OSCURATO:SOCIETA], è giocoforza constatare che, al punto 323 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale intesa «resta pienamente soggett[a] all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] in quanto non ha affatto rispettato le disposizioni della legge n. 88/88 dato che il suo scopo principale consisteva nel determinare i prezzi di consegna massimi o medi nonché nel ripartire i quantitativi e i fornitori». [OSCURATO:PERSONA] non contesta in alcun modo tale constatazione.

Essa si limita ad affermare, senza fornire tuttavia alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, che il contesto giuridico nazionale avrebbe favorito la concertazione orizzontale tra trasformatori.

298. Ciò considerato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto del contesto normativo di riferimento quale circostanza attenuante.

299. Per quanto riguarda la censura relativa alla decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, benché la [OSCURATO:SOCIETA] non l’affermi esplicitamente, essa deduce in sostanza una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in un caso analogo a quello della presente fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato la circostanza attenuante di cui trattasi ai trasformatori.

300. Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, il principio della parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3555, punto 79).

301. Nel caso di specie, un confronto delle due decisioni in questione sotto il profilo dell’incidenza del contesto normativo nazionale sulle pratiche contestate mostra che le due situazioni erano caratterizzate da differenze notevoli per quanto riguarda l’impatto del citato contesto normativo sui comportamenti illeciti.

In particolare, dai punti 52 e segg., 349 e segg., 426‑429, 437 e 438 della decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA] risulta che, in [OSCURATO:PERSONA], le autorità pubbliche avevano svolto un ruolo importante nell’ambito dei negoziati degli accordi tra produttori e trasformatori.

Si trattava di negoziati qualificati come «pubblici». [OSCURATO:PERSONA], esisteva anche una «prassi ministeriale [che mirava] ad autorizzare e ad incoraggiare le parti a negoziare collettivamente le condizioni di acquisto e di vendita del tabacco, ivi compresi i prezzi» (punto 60 della decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto la conclusione che «le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori [avevano] determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale (soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori potevano sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi» (punto 438 della decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]).

È questo, in sostanza, il motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione del 40% dell’importo delle ammende inflitte ai trasformatori spagnoli.

302. Orbene, nel caso di specie, le autorità pubbliche non hanno svolto un siffatto ruolo nell’ambito dei negoziati tra trasformatori e produttori. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque sostenere che, non applicando a suo favore la circostanza attenuante in questione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

303. Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale precedente, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda non implica che essa sia costretta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1705, punto 337, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 395).

Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] non può far valere l’applicazione di una circostanza attenuante in un’altra causa per dedurre un errore da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella presente fattispecie.

304. Occorre poi esaminare la censura relativa al fatto che l’ammenda sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a non concedere l’immunità definitiva alla [OSCURATO:SOCIETA].

305. Al riguardo occorre osservare che, avendo constatato nella decisione impugnata, senza incorrere in errore, una violazione dell’obbligo di collaborazione dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concederle, al termine del procedimento, l’immunità definitiva.

Non beneficiando più del trattamento favorevole, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata quindi assoggettata all’imposizione di una sanzione per la sua partecipazione all’intesa illecita tra i trasformatori il cui importo di base è stato fissato in EUR 60 milioni (v. punto 379 della decisione impugnata).

306. Tuttavia, benché la [OSCURATO:SOCIETA] abbia violato una condizione necessaria al fine di poter beneficiare dell’immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno deciso di applicarle una riduzione dell’ammenda sulla base della circostanza attenuante relativa al notevole contributo da essa fornito nell’ambito del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni sinteticamente esposte ai punti 38‑42 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque deciso di concedere alla [OSCURATO:SOCIETA] una riduzione dell’ammenda pari al 50%.

307. Orbene, è giocoforza constatare che, nel quantificare la riduzione da applicare all’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione e riconosciuto tanto le circostanze eccezionali della presente fattispecie quanto l’importanza della cooperazione fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA] per tutta la durata del procedimento, elementi che la [OSCURATO:SOCIETA] menziona a fondamento della sua censura.

Fondandosi su tali considerazioni, e nonostante la violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha concesso una riduzione molto significativa dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta.

308. [OSCURATO:PERSONA] luce delle circostanze del caso di specie, tenuto conto della riduzione dell’ammenda di cui ha beneficiato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può dedurre che l’ammenda è sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a revocarle il beneficio dell’immunità.

Gli altri argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] non sono in grado di rimettere in discussione tale valutazione.

309. Quanto all’argomento vertente sull’insussistenza di un pregiudizio all’indagine, esso, oltre a non essere provato, è irrilevante nel caso di specie ai fini tanto dell’accertamento della violazione dell’obbligo di collaborazione (v. punto 171 supra) quanto della valutazione della collaborazione.

Inoltre, in presenza di una violazione accertata dell’obbligo di collaborazione, la [OSCURATO:SOCIETA] non può avvalersi di una pretesa buona fede durante la fase amministrativa al fine di chiedere un’ulteriore riduzione dell’ammenda.

Quanto, infine, al riferimento alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’infliggere ammende simboliche, neanche su tale punto la [OSCURATO:SOCIETA] può rimettere in discussione la suddetta conclusione tenuto conto della giurisprudenza menzionata al precedente punto 244.

310. Infine, nella misura in cui, all’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto per la prima volta nel corso del procedimento una violazione del principio della parità di trattamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riduzione dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] Italia, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato un motivo nuovo che non si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Conformemente all’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, un siffatto motivo deve essere quindi dichiarato irricevibile.

311. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni sin qui svolte, il settimo motivo deve essere integralmente respinto.

312. Di conseguenza, si deve integralmente respingere la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata.

Per quanto attiene alla domanda di riforma della decisione impugnata, presentata in subordine, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, poiché nessun elemento è idoneo a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, tale domanda non possa essere accolta.

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

III – Sulla richiesta di produzione di un documento

313. Per quanto riguarda la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA] di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la versione integrale di un documento allegato al controricorso (v. punto 68 supra), occorre anzitutto ricordare che secondo costante giurisprudenza la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a rendere accessibili nel corso del procedimento documenti interni dell’istituzione (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1711, punto 54, e 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑491, punto 420).

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] non sono comunicati ai ricorrenti a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che gli stessi sono tenuti a fornire.

Tale restrizione all’accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell’istituzione interessata nel settore della repressione delle violazioni delle norme in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1487, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

314. Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali, sulla base di gravi indizi, che richiederebbero la produzione della versione integrale del documento oggetto della sua domanda e che essa non ha indicato le ragioni per cui tale documento avrebbe potuto presentare un interesse sotto il profilo del rispetto dei diritti della difesa.

Ciò considerato, la richiesta di produzione della versione integrale di tale documento non può essere accolta.

Sulle spese

315. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

316. Poiché la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta soccombente deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0012_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑12/06, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Orvieto, rappresentata dagli avv.ti R. Jacchia, A. Terranova, I. [OSCURATO:PERSONA], J.‑F. Bellis e F. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Whelan e F. Amato, successivamente dai sigg. Whelan e V. [OSCURATO:PERSONA], e infine dai sigg. É. [OSCURATO:PERSONA] e L. Malferrari, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento o, in subordine, di riduzione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] dall’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, è una società italiana le cui attività principali consistono nella prima trasformazione del tabacco greggio e nella vendita del tabacco trasformato. Essa è controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]., una società con sede a Richmond ([OSCURATO:PERSONA]). I – Procedimento amministrativo 2. Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso le sedi della Fédération européenne des transformateurs de tabac e della Maison des métiers du tabac a Bruxelles (Belgio). In pari data, via fax, la Fédération européenne des transformateurs de tabac ha informato di tali accertamenti tutti i suoi membri, inclusa l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI), la quale annovera tra i suoi membri le maggiori imprese del settore. 3. Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti anche presso le sedi dei tre principali trasformatori spagnoli di tabacco greggio nonché delle due associazioni spagnole di trasformatori e di produttori di tabacco. Il 16 gennaio 2002 i tre trasformatori spagnoli di tabacco greggio sottoposti ad accertamenti, insieme ad una società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato una richiesta congiunta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»). 4. Il 15 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni a due associazioni professionali italiane, vale a dire l’APTI, che rappresenta i trasformatori di tabacco greggio e l’Unione italiana tabacco (Unitab), che rappresenta i produttori di tabacco greggio. Il 12 febbraio 2002 l’APTI ha risposto alla richiesta di informazioni. Lo stesso giorno si è riunito il suo consiglio direttivo e, nel corso di tale riunione, è stata discussa la richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il 19 febbraio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di immunità dalle ammende ai sensi della parte A della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002») e, in subordine, una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda, ai sensi della parte B della stessa comunicazione. La richiesta di immunità riguardava una presunta intesa tra i trasformatori di tabacco greggio sul mercato italiano. 6. Il 28 febbraio 2002 si è svolta una conversazione telefonica tra uno degli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario della direzione generale «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della pratica. 7. Il 6 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] che la sua richiesta soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, al termine del procedimento amministrativo, le avrebbe concesso l’immunità dalle ammende per ogni infrazione constatata a seguito dell’indagine svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle prove fornite, purché la [OSCURATO:SOCIETA] soddisfacesse tutte le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione. 8. Il 14 marzo 2002 si è svolta una riunione tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] per discutere delle modalità di cooperazione della [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «riunione del 14 marzo 2002»). In particolare, nel corso di tale riunione si è fatto riferimento alla riservatezza della richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA]. 9. Il 19, 21, 25 e 26 marzo 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha fornito ulteriori informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il 22 marzo 2002 si è svolta una conversazione telefonica tra i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della pratica in merito a diverse questioni riguardanti la collaborazione della [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA]. 11. Il 2 aprile 2002 il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] ha informato i legali esterni della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC») e della [OSCURATO:PERSONA]., società capogruppo rispettivamente della [OSCURATO:SOCIETA], due società italiane di prima trasformazione del tabacco greggio, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] riguardante le intese tra i trasformatori nel mercato del tabacco in Italia. 12. La mattina del 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’APTI, durante la quale il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ha informato i presenti che quest’ultima aveva iniziato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 inviandole documentazione autoincriminante. 13. Nel pomeriggio dello stesso giorno, vale a dire il 4 aprile 2002, anche la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab, i cui rappresentanti erano presenti alla riunione dell’APTI menzionata al punto precedente, hanno presentato richiesta di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (rispettivamente alle ore 16.15 e alle ore 18.47). 14. Il 18 e 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nei locali della [OSCURATO:PERSONA] Italia e della Transcatab, nonché in quelli della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e della [OSCURATO:SOCIETA]. 15. Il 18 aprile e il 17 maggio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha fornito ulteriori informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 16. Il 29 maggio e l’11 luglio 2002 si sono svolte altre due riunioni tra i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA]. 17. L’8 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione compresa, rispettivamente, tra il 30 e il 50% e tra il 20 e il 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta a titolo delle infrazioni eventualmente accertate. 18. Il 25 febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una comunicazione degli addebiti a varie imprese o associazioni di imprese, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab. 19. Il 22 giugno 2004 si è svolta un’audizione orale alla quale ha partecipato la [OSCURATO:SOCIETA]. Durante tale audizione, un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Italia ha attirato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] su due documenti acquisiti al fascicolo – fotocopiati in occasione degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei locali della [OSCURATO:PERSONA] Italia il 18 aprile 2002 e consistenti in appunti manoscritti presi dai rappresentanti di tale società – che riassumevano le dichiarazioni del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. 20. Il 21 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004 (in prosieguo: l’«addendum») mediante il quale ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] e le altre imprese coinvolte della sua intenzione di non concedere a quest’ultima l’immunità dalle ammende a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 21. Il 1° marzo 2005 si è svolta un’audizione relativa all’addendum. A seguito di tale audizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto nuove osservazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] e della SCC. II – La decisione impugnata 22. Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45). 23. La decisione impugnata è stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA] il 10 novembre 2005. 24. La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni: «Articolo 1 1. [OSCURATO:SOCIETA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (…) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE], per i periodi indicati, mediante accordi o pratiche concertate nel settore del tabacco greggio in Italia. La durata dell’infrazione è stata la seguente: a) [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], (…) dal 29 settembre 1995 al 19 febbraio 2002; (…) Articolo 2 Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende: a) [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, EUR 30 000 000; (…)». 25. La decisione impugnata è fondata sulle considerazioni qui di seguito esposte. A – Sull’infrazione e sull’imputabilità del comportamento illecito 26. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, dopo la descrizione dei fatti rilevanti e la valutazione giuridica degli stessi, la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che è dimostrata la partecipazione diretta della [OSCURATO:SOCIETA], unitamente a diverse altre imprese, ad accordi e/o a pratiche concordate vietate dall’art. 81, n. 1, CE. Tale valutazione non è rimessa in discussione nella presente causa. 27. [OSCURATO:PERSONA] esamina poi la questione dell’imputabilità del comportamento illecito delle imprese che vi hanno partecipato e conclude che tanto la [OSCURATO:SOCIETA] quanto la [OSCURATO:PERSONA], sua società capogruppo, devono essere considerate responsabili delle infrazioni in questione e dovevano pertanto essere destinatarie della decisione impugnata. B – Sul calcolo dell’importo dell’ammenda 1. Determinazione dell’importo di base dell’ammenda 28. Per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ricorda anzitutto, al punto 357 della decisione impugnata, che, per poterne fissare l’ammontare, essa deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, e in particolare della gravità e della durata dell’infrazione, conformemente all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1). 29. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] esamina dapprima la gravità dell’infrazione. Essa ricorda che, per valutare la gravità, occorre tener conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, laddove questo possa essere valutato, nonché dell’estensione del mercato geografico interessato (punto 365 della decisione impugnata). 30. [OSCURATO:PERSONA] precisa poi che la produzione di tabacco greggio in Italia corrispondeva al 38% della produzione in quota nell’Unione europea, percentuale questa che rappresentava EUR 67 338 milioni nel 2001, vale a dire l’ultimo anno intero dell’infrazione (punto 366 della decisione impugnata). 31. Quanto alla natura dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] la considera molto grave dato che riguarda la fissazione dei prezzi di acquisto delle varietà di tabacco greggio in Italia nonché la ripartizione dei quantitativi acquistati (punto 367 della decisione impugnata). 32. Al punto 368 della decisione impugnata, riferendosi alla parte di detta decisione relativa all’analisi della restrizione della concorrenza (punti 277 e segg.), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i cartelli di acquisto possono alterare la disponibilità dei produttori a produrre un certo rendimento oltre che limitare la concorrenza tra i trasformatori nei mercati a valle e che ciò si verifica in particolare nei casi come il presente quando il prodotto oggetto dell’intesa (il tabacco greggio) costituisce un «input» sostanziale delle attività svolte dai partecipanti a valle (nella fattispecie, la prima trasformazione di tabacco e la vendita di tabacco trasformato). 33. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] deve essere qualificata come molto grave (punto 369 della decisione impugnata). 34. [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che, nel fissare l’importo dell’ammenda, occorre prendere in considerazione il peso specifico di ciascuna impresa e le probabili conseguenze del suo comportamento illecito. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che le ammende debbano essere fissate in funzione della posizione sul mercato delle singole parti interessate. Al riguardo, essa ritiene che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] debba essere il più elevato in ragione della sua qualità di maggiore acquirente, con una quota di mercato pari a circa il 25% nel 2001 (punti 370‑372 della decisione impugnata). 35. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che un importo di partenza che rifletta semplicemente la posizione sul mercato non avrebbe effetto deterrente sufficiente sulla [OSCURATO:SOCIETA] poiché, malgrado il suo fatturato piuttosto modesto, essa appartiene a un gruppo multinazionale dotato di considerevole forza economica e finanziaria, che è tra i più grandi operatori al mondo nel settore del tabacco e opera a livelli diversi di attività nel settore del tabacco e in differenti mercati geografici (punto 374 della decisione impugnata). 36. Di conseguenza, allo scopo di attribuire un effetto deterrente all’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] applica all’importo di partenza un coefficiente moltiplicatore che tiene conto delle dimensioni delle imprese interessate. Per la [OSCURATO:SOCIETA] il coefficiente moltiplicatore applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] è di 1,5. Pertanto, al punto 376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:SOCIETA] – risultato dalla moltiplicazione per il coefficiente moltiplicatore – in EUR 37,5 milioni. 37. [OSCURATO:PERSONA] incrementa poi tale importo del 60% in ragione della durata dell’infrazione (punto 377 della decisione impugnata), di modo che l’importo di base dell’ammenda della [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 60 milioni (punto 379 della decisione impugnata). 2. Circostanza attenuante 38. [OSCURATO:PERSONA] prende poi in considerazione, a titolo di circostanza attenuante in favore della [OSCURATO:SOCIETA], la sua efficace collaborazione nell’ambito del procedimento, al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa esordisce ricordando che per le ragioni indicate infra, ai punti 43 e segg., la [OSCURATO:SOCIETA] non soddisfa più le condizioni per beneficiare dell’immunità totale o della riduzione dell’ammenda a norma della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 385 della decisione impugnata). 39. [OSCURATO:PERSONA] precisa poi che, nei casi in cui sia applicabile la comunicazione sulla cooperazione del 2002, la collaborazione delle imprese che partecipano al procedimento deve, in linea di principio, essere valutata nell’ambito della citata comunicazione. Essa aggiunge che solo in circostanze eccezionali la collaborazione di una parte può essere considerata, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), come avente un effetto attenuante sull’importo dell’ammenda da infliggere nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sia, in linea di principio, applicabile (punti 386 e 387 della decisione impugnata). 40. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciò si verifichi nel caso di specie con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] per due ordini di ragioni. In primo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata la prima impresa a chiedere l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (soltanto alcuni giorni dopo la sua adozione) e la prima impresa cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso l’immunità condizionata. Si tratta inoltre della prima decisione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di collaborazione che incombono alle imprese che richiedono l’immunità a norma del punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che sin dall’inizio il contributo della [OSCURATO:SOCIETA] alla sua indagine è stato notevole ed è continuato per tutta la durata del procedimento, ad eccezione dei fatti che giustificano la non concessione dell’immunità definitiva (punti 388‑390 della decisione impugnata). 41. Per tali motivi la [OSCURATO:PERSONA] valuta favorevolmente la collaborazione fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA] durante il procedimento. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge infine che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai contestato i fatti che sono oggetto della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni e del comportamento più generale tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] durante il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA] deve essere ridotta del 50% (punti 391‑398 della decisione impugnata). 42. In considerazione di tale circostanza attenuante, la [OSCURATO:PERSONA] fissa in EUR 30 milioni l’importo dell’ammenda da infliggere in solido alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. C – Sulla richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA] 43. [OSCURATO:PERSONA] illustra successivamente le ragioni che l’hanno indotta a concludere che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 44. Detta istituzione chiarisce che, dopo aver esaminato la richiesta di immunità dalle ammende presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA], poiché questa soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le aveva concesso l’immunità condizionata, subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 di detta comunicazione, una delle quali era il rispetto dell’obbligo di collaborazione [punto 11, lett. a), di tale comunicazione] (punti 405‑409 della decisione impugnata). 45. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al punto 410 della decisione impugnata, che, durante l’audizione orale del 22 giugno 2004, era risultato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva reso nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, menzionata al precedente punto 12, cui avevano partecipato anche rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] Italia, della Transcatab e della [OSCURATO:PERSONA], prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la possibilità di svolgere gli accertamenti relativi all’intesa in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che tali fatti avevano formato l’oggetto degli addebiti mossi contro la [OSCURATO:SOCIETA] nell’addendum (v. punto 20 supra). 46. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima esaminato dettagliatamente i fatti rilevanti per poi concludere che la [OSCURATO:SOCIETA] non soddisfaceva le condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 1. Fatti rilevanti 47. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la questione della natura riservata della richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA] era stata sollevata durante la riunione svoltasi il 14 marzo 2002. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel corso di tale riunione, i suoi servizi avevano chiaramente precisato che intendevano effettuare accertamenti senza preavviso relativi all’intesa rivelata loro dalla [OSCURATO:SOCIETA], che tali accertamenti non potevano svolgersi prima del 18‑20 aprile 2002 e che, dunque, era necessario mantenerne la riservatezza fino a tale data al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia di tali accertamenti (punto 412 della decisione impugnata). 48. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, nel corso di tale riunione, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] che le sarebbe stato difficile non divulgare la sua richiesta di immunità fino alla data prevista per gli accertamenti, e ciò per diverse ragioni, tra cui, in primo luogo, lo svolgimento di riunioni imminenti con i suoi concorrenti in sede APTI, durante le quali sarebbe stato difficile mantenere la riservatezza di detta richiesta; in secondo luogo, la necessità di mettere al corrente della richiesta i quadri intermedi della [OSCURATO:SOCIETA] (circa 15 persone); e, in terzo luogo, la necessità di rivelare tale richiesta di immunità nel contesto di operazioni di finanziamento riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] (punto 412 della decisione impugnata). 49. Ai punti 413‑415 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] riprende il contenuto di un verbale interno della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai suoi servizi nonché quello degli appunti presi da uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] durante tale riunione. 50. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, al punto 416 della decisione impugnata, che, durante la riunione del 14 marzo 2002, i suoi servizi avevano chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire a detta istituzione una serie di informazioni per consentire loro di procedere a verifiche in loco. Al punto 417 della decisione impugnata, si fa riferimento al testo di un memorandum interno dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] del 15 marzo 2002 che riassumeva lo stato di avanzamento della pratica dopo la riunione del giorno precedente. Il punto 418 della decisione impugnata riprende il testo del verbale di una riunione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] del 1° marzo 2002, nel quale detto consiglio prende atto della necessità di porre fine immediatamente ai comportamenti illeciti connessi all’intesa e invita i partecipanti a mantenere la massima riservatezza in merito alla richiesta di immunità. 51. [OSCURATO:PERSONA] fa poi riferimento alla dichiarazione del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 richiamando, da un lato, il contenuto dei due documenti menzionati dagli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] Italia durante l’audizione del 22 giugno 2004 e, dall’altro, quello di un memorandum firmato dallo stesso presidente della [OSCURATO:SOCIETA] che riportava i termini in cui era stata effettuata la divulgazione della domanda di immunità nel corso di tale riunione (punti 421‑426 della decisione impugnata). 52. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il giorno stesso di tale rivelazione anche la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab hanno presentato una richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che in tali richieste non erano state menzionate le dichiarazioni effettuate dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA] durante la riunione dell’APTI (punto 427 della decisione impugnata). 53. Dalla decisione impugnata risulta infine che il 29 maggio 2002 si è svolta un’altra riunione tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], nel corso della quale né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:SOCIETA] hanno sollevato la questione della riservatezza e la [OSCURATO:SOCIETA] non ha dichiarato di aver informato della sua richiesta di immunità la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 (punto 429 della decisione impugnata). 2. Mancato rispetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 54. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, quando viene concessa l’immunità condizionata, l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituisce un elemento essenziale dell’accordo concluso tra essa e il richiedente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo deve essere interpretato alla luce della logica a cui si ispira la sua politica in materia di immunità, ossia il contributo decisivo del richiedente all’apertura di un’indagine o alla scoperta di infrazioni compiute da un’intesa. [OSCURATO:PERSONA] luce di tale logica, il citato obbligo non si limita dunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla fornitura degli elementi di prova relativi all’infrazione, ma presuppone anche di astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento atto a compromettere la sua capacità di effettuare accertamenti e/o di constatare l’infrazione (punti 431 e 432 della decisione impugnata). 55. Al punto 433 della decisione impugnata, si rileva che, laddove, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora effettuato gli accertamenti e il settore non sia al corrente di accertamenti imminenti da parte della stessa, qualsiasi fuga di notizie sull’esistenza di una richiesta di immunità rischia di compromettere in maniera assoluta e irreparabile la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di condurre indagini efficacemente e di accertare l’infrazione. L’effetto utile della comunicazione sulla cooperazione del 2002 esige, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che gli accertamenti non siano compromessi dal comportamento delle imprese che chiedono di beneficiare del trattamento favorevole. Queste ultime non possono quindi invocare la legittima aspettativa secondo la quale, data l’assenza di una disposizione espressa, la riservatezza non figurerebbe tra le condizioni di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la divulgazione intenzionale e volontaria di siffatta informazione da parte del richiedente l’immunità ai suoi concorrenti deve essere considerata come una violazione dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 56. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la «tensione insita» tra tale obbligo e quello fissato al punto 11, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ai termini del quale il richiedente deve cessare di partecipare all’infrazione entro la data di presentazione della sua richiesta di immunità, non autorizza quest’ultimo ad informare volontariamente gli altri membri dell’intesa di aver presentato una richiesta di immunità. Tale situazione sarebbe diversa da quella in cui il richiedente è costretto ad adottare provvedimenti che possono indurre gli altri partecipanti all’intesa a sospettare che egli abbia presentato siffatta richiesta (punto 434 della decisione impugnata). 57. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le circostanze specifiche del caso di specie dimostrino inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva compreso che la riservatezza rientrava nel suo obbligo di collaborazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò risultava chiaramente, in particolare, dalla risoluzione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] del 1° marzo 2002, che imponeva a tal riguardo «la massima riservatezza» (v. punto 418 della decisione impugnata e punto 50 supra), e dalle parole stesse del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui la decisione della [OSCURATO:SOCIETA] di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] «poteva solo essere comunicata alle altre imprese con grande prudenza e in occasioni necessitate» (punto 440 della decisione impugnata). 58. [OSCURATO:PERSONA] luce dei fatti rilevanti testé indicati e della portata della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha rispettato tale condizione. Infatti, sebbene la stessa avesse appreso che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva effettuare accertamenti in loco tra il 18 e il 20 aprile 2002, il suo presidente ha volontariamente informato i suoi due principali concorrenti della presentazione della sua richiesta di immunità prima dello svolgimento di detti accertamenti in loco (punto 441 della decisione impugnata). 59. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì, al punto 442 della decisione impugnata, che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] era perfettamente idoneo a compromettere l’esito di tali accertamenti, ciò che era noto alla [OSCURATO:SOCIETA] o, perlomeno, avrebbe dovuto esserlo, in particolare per essere stata espressamente informata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’imminente svolgimento degli accertamenti e per essere stata invitata a mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, in modo da non pregiudicare l’esito di detti accertamenti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], è impossibile stabilire se tale comportamento abbia pregiudicato effettivamente i suoi accertamenti e, del resto, tale circostanza non può in alcun caso costituire elemento di rilevanza determinante ai fini della dimostrazione della responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 443 della decisione impugnata). 60. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] constata che né le discussioni durante la riunione del 14 marzo 2002 né il suo comportamento successivamente a tale riunione lasciano alcun dubbio quanto al fatto che essa non ha mai accettato che la [OSCURATO:SOCIETA] dovesse inevitabilmente rivelare la sua richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai suoi concorrenti e che quindi gli accertamenti non potessero più aver luogo. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver chiaramente precisato che occorreva mantenere la riservatezza per un altro mese al fine di preparare detti accertamenti, per i quali essa ha chiesto le necessarie informazioni e ha iniziato i preparativi a partire dal giorno successivo alla riunione (punti 446 e 447 della decisione impugnata). 61. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver riconosciuto tanto le difficoltà concrete della [OSCURATO:SOCIETA] di mantenere la riservatezza in merito alla richiesta di immunità, quanto il fatto che gli accertamenti sarebbero divenuti quanto mai improbabili se la [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata costretta a rivelare la sua richiesta di immunità ai suoi concorrenti. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel caso di specie, la rivelazione effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel corso della riunione dell’APTI relativamente alla sua richiesta di immunità sia stata volontaria e spontanea. Siffatto comportamento non potrebbe mai essere giustificato nel contesto di una tale richiesta di immunità (punti 444, 448 e 450 della decisione impugnata). 62. Dal punto 449 della decisione impugnata risulta che il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia mai informato la [OSCURATO:PERSONA] della diffusione di tale comunicazione lascia intendere che essa non si aspettava che la [OSCURATO:PERSONA] approvasse il suo comportamento. 63. [OSCURATO:PERSONA] rileva che durante il procedimento amministrativo la [OSCURATO:SOCIETA] ha asserito che la divulgazione era non già volontaria, bensì il risultato delle pressioni subite dai suoi concorrenti. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se è vero che l’obbligo di porre fine alla partecipazione all’infrazione dopo che sia stata presentata una richiesta di immunità può creare difficoltà pratiche, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha peraltro dimostrato in che modo «il suo comportamento commerciale lecito avrebbe potuto essere ostacolato» dalla cessazione della sua partecipazione alle pratiche illecite e dal suo rifiuto di incontrare i suoi concorrenti. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le pressioni provenienti dall’ambiente commerciale circostante che non configurino minacce serie ed imminenti non possono far venir meno il carattere volontario della divulgazione in questione. Dal momento che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] non ha agito sotto l’effetto di una qualsivoglia minaccia imminente, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la rivelazione della richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI è stata volontaria (punti 451‑453 della decisione impugnata). 64. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che, in seguito a talune pressioni esercitate dai legali esterni delle società capogruppo della [OSCURATO:PERSONA] Italia e della Transcatab, il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] abbia confermato, il 2 aprile 2002, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di immunità non potrebbe di per sé giustificare o rimediare alla violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che non sia stato dimostrato alcun nesso tra la rivelazione negli [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento del presidente della [OSCURATO:SOCIETA]; in secondo luogo, che un’eventuale distinta violazione dell’obbligo di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere utilizzata per giustificare una successiva violazione dello stesso obbligo (ex iniuria non oritur ius) e, in terzo luogo, che non vi fosse alcuna prova delle pressioni fatte dai legali esterni della SCC e della [OSCURATO:PERSONA] eccetto un messaggio telefonico che il legale esterno della SCC aveva lasciato sulla messaggeria vocale del legale della [OSCURATO:PERSONA] (punti 454‑459 della decisione impugnata). 65. [OSCURATO:PERSONA] rileva poi che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha immediatamente informato la [OSCURATO:PERSONA] della rivelazione effettuata dal suo legale esterno (punto 459 della decisione impugnata). 66. Al punto 460 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, per tutte le ragioni testé indicate, la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato l’obbligo di collaborazione cui era tenuta in forza del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, di conseguenza, l’immunità non poteva esserle concessa, e doveva quindi esserle inflitta un’ammenda per le infrazioni in questione. Procedimento e conclusioni delle parti 67. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2006 la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto il presente ricorso. 68. Con lettera del 26 giugno 2006 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto al Tribunale di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] la produzione della versione integrale di un documento allegato al controricorso. Con comunicazione del 22 novembre 2006 la cancelleria del Tribunale ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] della decisione del presidente della Terza Sezione di respingere tale domanda. 69. Con lettera del 16 settembre 2010 la [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato al Tribunale di rinunciare al suo sesto motivo di ricorso. 70. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 71. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 settembre 2010. 72. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’ammenda ad essa inflitta dall’art. 2 della decisione impugnata; – in subordine, ridurre l’importo di detta ammenda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 73. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese. In diritto 74. A sostegno delle sue conclusioni, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva sette motivi. 75. I primi quattro motivi, dedotti in via principale, sono diretti all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui condanna la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di un’ammenda. Il primo motivo verte su un errore manifesto in quanto la revoca dell’immunità dalle ammende sarebbe basata su una premessa di fatto erronea. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il terzo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe revocato l’immunità ritenendo che la rivelazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della presentazione della sua richiesta di immunità avesse compromesso l’indagine. Il quarto motivo verte su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione e di proporzionalità. 76. Gli ultimi tre motivi, dedotti in subordine, sono diretti ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il quinto motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda. Con il sesto motivo si deduce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente considerato la [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile per la condotta della [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, avrebbe inflitto a quest’ultima un’ammenda eccessiva. Il settimo motivo verte sull’erronea valutazione delle circostanze attenuanti. 77. Avendo la [OSCURATO:SOCIETA] rinunciato al suo sesto motivo con lettera del 16 settembre 2010, non occorre esaminare tale motivo di ricorso. I – Sui motivi dedotti in via principale 78. In via preliminare occorre osservare che i primi tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] vertono tutti su errori che avrebbero asseritamente determinato l’illegittimità della decisione impugnata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non le ha concesso l’immunità dalle ammende a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 79. Tali motivi, essendo strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente. A – Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla [OSCURATO:SOCIETA] 1. Argomenti delle parti 80. Nell’ambito del suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la revoca dell’immunità da parte della [OSCURATO:PERSONA] è basata su un manifesto errore di fatto in quanto poggia sulla premessa errata secondo la quale i trasformatori italiani di tabacco greggio non erano a conoscenza dell’indagine condotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 81. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], dal punto 433 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la comunicazione effettuata dal suo presidente nel corso della riunione del 4 aprile 2002 costituisse una violazione dell’obbligo di collaborazione in quanto essa rischiava di compromettere l’efficacia dell’indagine. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato in tale punto che qualsiasi fuga di notizie circa l’esistenza di una richiesta di immunità avrebbe potuto spingere gli altri partecipanti all’intesa a eliminare o nascondere prove. Tuttavia, una condizione essenziale affinché detta posizione sia giustificata sarebbe che il settore in questione non sia già al corrente dell’esistenza dell’indagine e della possibilità di accertamenti a sorpresa. Sarebbe solo in questo caso che una comunicazione a terzi dell’esistenza di una richiesta di immunità potrebbe, teoricamente, mettere a rischio la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di condurre la sua indagine in maniera efficace. Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la revoca dell’immunità muove necessariamente dalla premessa che il settore in questione non fosse a conoscenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 82. Orbene, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], i trasformatori italiani di tabacco greggio erano al corrente dell’esistenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] per effetto degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre del 2001 a Bruxelles e in [OSCURATO:PERSONA] e delle richieste di informazioni inviate il 15 gennaio 2002 dalla [OSCURATO:PERSONA] all’APTI e alla Unitab. Il fatto che il settore in oggetto fosse al corrente dell’indagine sarebbe provato da diversi altri elementi quali: una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel modello presentato all’autorità americana di controllo dei mercati finanziari, il fatto che sia la [OSCURATO:PERSONA] Italia sia la Transcatab avessero già iniziato a preparare le loro richieste di trattamento favorevole prima della rivelazione del 4 aprile 2002, nonché la circostanza che l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata discussa in occasione di una riunione dell’APTI. 83. Inoltre, il deposito di una richiesta di immunità non porterebbe automaticamente ad accertamenti a sorpresa, dal momento che questi ultimi non sarebbero necessari quando il richiedente fornisce elementi di prova che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione. Infatti, accertamenti a sorpresa sarebbero indispensabili per poter constatare un’infrazione solo nell’ipotesi di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Al contrario, nelle ipotesi di cui al punto 8, lett. b), della citata comunicazione, gli accertamenti non sarebbero indispensabili in quanto tutti gli elementi di prova necessari sarebbero già stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’impresa che ha presentato la richiesta di immunità. Orbene, nella fattispecie, poiché la richiesta di immunità della [OSCURATO:SOCIETA] soddisfaceva, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, si tratterebbe di un’ipotesi in cui non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] effettuasse accertamenti a sorpresa. 84. Pertanto, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], alla luce di tutte le predette circostanze, la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immunità alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe basata su un manifesto errore di fatto. 85. Nell’ambito del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva in sostanza tre serie di censure. 86. In primo luogo, essa asserisce, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], di aver scrupolosamente rispettato il proprio obbligo di collaborazione così come previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa sostiene di aver avvertito la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della riunione del 14 marzo 2002, dell’impossibilità di non rivelare l’avvenuta presentazione di una richiesta di immunità. Tale impossibilità di mantenere la segretezza deriverebbe dalle seguenti quattro circostanze: l’esistenza di verifiche preliminari (due diligence) in corso per un’operazione finanziaria effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato americano; un’azione collettiva in materia di antitrust avviata negli [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la SSC; la necessità di informare i dirigenti di livello intermedio della [OSCURATO:SOCIETA] della presentazione della richiesta di trattamento favorevole al fine di evitare la continuazione delle attività del cartello; l’imminente riunione dell’APTI, in occasione della quale la [OSCURATO:SOCIETA] doveva trovarsi di fronte, per la prima volta dopo la presentazione della richiesta di trattamento favorevole, agli altri trasformatori di tabacco greggio. 87. Poiché il mercato in oggetto è caratterizzato dalle sue dimensioni molto piccole, dalla trasparenza e dalla facilità dei contatti personali tra i membri dell’intesa, il rifiuto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di partecipare alle usuali discussioni durante le settimane successive alla presentazione della sua richiesta di immunità avrebbe inevitabilmente suscitato sospetti negli altri membri dell’intesa. Il rischio che tale comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] lasciasse intendere che essa aveva presentato la richiesta di immunità era ancor maggiore in considerazione del contesto fattuale che faceva da sfondo alla sua richiesta di immunità e in particolare in considerazione degli accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] e a Bruxelles nell’ottobre del 2001, della presentazione di una richiesta collettiva di immunità da parte della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA] e della Transacatab concernente le intese illegali nel mercato spagnolo, del fatto che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] fosse quello tipicamente adottato da un soggetto richiedente l’immunità e delle pressioni esercitate dai suoi concorrenti, segnatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla SCC, al fine di ottenere la conferma che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse presentato una richiesta di immunità. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata non prende affatto in considerazione tale contesto fattuale. 88. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che sarebbe stato l’obbligo di cessare immediatamente l’infrazione a metterla in una posizione impossibile. Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stata obbligata ad effettuare tale comunicazione durante la riunione dell’APTI per porre fine ad una situazione divenuta insostenibile se non fosse stata obbligata a ritirarsi dall’intesa a partire dalla presentazione della richiesta di immunità. Nelle circostanze del caso di specie, la rivelazione della richiesta di immunità sarebbe dunque la conseguenza diretta dell’obbligo di porre fine all’infrazione. La stessa [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe apertamente l’esistenza di una «tensione insita» tra gli obblighi di cui al punto 11, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 434 della decisione impugnata), senza tuttavia trarne le dovute conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] si chiede se il punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 comporti un obbligo di mentire in capo al richiedente al fine di poter mantenere il beneficio dell’immunità condizionata. 89. Peraltro, i programmi di clemenza negli [OSCURATO:PERSONA] e in numerosi [OSCURATO:PERSONA] membri fra cui il [OSCURATO:PERSONA], la Germania e la Francia, consentirebbero alle autorità di autorizzare i richiedenti l’immunità a continuare la loro partecipazione all’intesa per preservare l’effetto sorpresa degli accertamenti successivi. Tale possibilità sarebbe stata introdotta dalla nuova comunicazione sulla cooperazione del 2006 [comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»)]. Inoltre, l’obbligo di riservatezza sarebbe stato introdotto espressamente soltanto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006. 90. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente informata del fatto che, per le ragioni di ordine pratico indicate durante la riunione del 14 marzo 2002, essa avrebbe rivelato l’avvenuta presentazione di una richiesta di immunità prima del 18‑20 aprile 2002, periodo questo a partire dal quale la [OSCURATO:PERSONA] si era detta in grado di effettuare gli accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver espresso alla [OSCURATO:PERSONA] la sua preoccupazione di non essere in grado di mantenere segreto a lungo il fatto di aver presentato la propria richiesta di immunità sia il 28 febbraio 2002, durante una conversazione telefonica avvenuta tra l’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della pratica, sia nel corso della riunione del 14 marzo 2002. Inoltre, durante l’audizione del 22 giugno 2004, lo stesso funzionario avrebbe confermato di aver «ammesso» che la comunicazione doveva essere fatta e che «la riservatezza non poteva affatto essere concordata». 91. Il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], nonché gli appunti dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] e degli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] presenti alla riunione, proverebbero che i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] avevano preso atto dell’impossibilità in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] di evitare di rivelare la sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI. Il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 22 marzo 2002 tra gli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] e il funzionario incaricato della pratica confermerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe di lì a poco rivelato la sua cooperazione. 92. Inoltre, dal verbale della riunione del 14 marzo 2002, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che il funzionario incaricato della pratica ha dichiarato che, in caso di divulgazione della richiesta di immunità, «l’obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA] di fornire il più rapidamente possibile elementi di prova alla [OSCURATO:PERSONA] [sarebbe stato] ancora più impellente». Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe adempiuto tale obbligo come si evince dai punti 389‑397 della decisione impugnata. Essa avrebbe dunque rispettato il suo obbligo di collaborazione, dal momento che avrebbe fornito ulteriori informazioni, come richiesto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione del 14 marzo 2002, accettando così tale onere più gravoso a causa dell’impossibilità di mantenere segreta la sua collaborazione. Inoltre, i dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero stati ascoltati a lungo dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio e l’11 luglio 2002. In realtà, la maggior parte delle prove richiamate nella decisione impugnata sarebbe stata prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultima avrebbe pertanto soddisfatto completamente le richieste della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della «seconda migliore alternativa» indicata dalla stessa. Richiedendo alla [OSCURATO:SOCIETA] di fornire ulteriori informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto in modo che l’indagine non subisse alcuna conseguenza negativa a seguito della rivelazione della richiesta di immunità. 93. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la ragione per cui essa non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver rivelato la richiesta di immunità risiederebbe nel fatto che, durante la riunione del 14 marzo 2002, essa aveva avvertito la [OSCURATO:PERSONA] circa l’impossibilità materiale di non rivelare tale richiesta in occasione dell’imminente riunione dell’APTI. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] incaricati del caso sapevano quindi perfettamente che essa avrebbe effettuato tale comunicazione in occasione di tale riunione. 94. Inoltre, i due documenti riguardanti la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] Italia ha accusato la [OSCURATO:SOCIETA] di aver violato il suo obbligo di collaborazione, erano acquisiti al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] già da molto tempo, vale a dire sin dall’accertamento effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] Italia il 18 aprile 2002, e la [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva mai trovato nulla da contestare. 95. In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la comprensione iniziale erronea da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua condotta ha influenzato le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Essa sostiene che, nell’addendum, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab avevano concordato il loro comportamento relativo alla presentazione delle richieste di immunità. Tale constatazione emergerebbe dai punti 57 e 60 dell’addendum. In quest’ultimo punto, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe definito il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] come «chiaramente fraudolento». Tuttavia, dal fascicolo risulterebbe che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab hanno preparato le rispettive richieste di immunità autonomamente e senza accordarsi in merito all’ordine di presentazione delle richieste. Il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato quindi conforme alla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 96. Sebbene queste censure formulate contro la [OSCURATO:SOCIETA] nell’addendum non siano state riportate nella decisione impugnata, se ne intravedrebbero, tuttavia, nella stessa ancora delle tracce, in particolare al punto 441, laddove la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe reso noto il deposito della richiesta «ai suoi due principali concorrenti», nonché nel titolo successivo al punto 420 della decisione impugnata («Le dichiarazioni di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e a Transcatab del 4 aprile 2002»). 97. Nell’ambito del terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la divulgazione della sua richiesta di immunità abbia compromesso l’indagine. Infatti, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], poiché essa non poteva rivelare nulla agli altri membri dell’intesa che essi non sapessero già, tale divulgazione non poteva pregiudicare in alcun modo l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima al punto 433 della decisione impugnata. 98. Per quanto riguarda in particolare la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab, il fatto che esse siano state informate dal legale della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla presentazione della richiesta di immunità da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto l’unico effetto di accelerare la presentazione delle loro richieste di trattamento favorevole che esse, in ogni caso, stavano già preparando. La cooperazione di tali due sociètà non avrebbe pregiudicato l’indagine, ma al contrario, avrebbe ridotto lo sforzo investigativo della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dal fascicolo emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha concordato alcuni accertamenti con le due imprese in questione. 99. Al punto 443 della decisione impugnata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe che «valutare ora se sia stato causato effettivamente simile danno all’indagine (...) sarebbe impossibile». Inoltre, la circostanza, citata allo stesso punto della decisione impugnata, che gli accertamenti effettuati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] non abbiano dato alcun frutto non sarebbe una conseguenza della dichiarazione del presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ma dipenderebbe piuttosto dal fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo comportamento, aveva preavvisato dell’indagine l’intero settore italiano. Inoltre, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] non lamenterebbe che l’accertamento sia stato infruttuoso. 100. Per tutti questi motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede quindi al Tribunale di annullare la decisione impugnata nella parte in cui la condanna al pagamento di un’ammenda. 101. [OSCURATO:PERSONA] chiede che i primi tre motivi della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti. 2. Giudizio del Tribunale 102. Prima di esaminare i diversi argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], occorre rammentare il contesto giuridico nel quale gli stessi si collocano. a) Sul programma di clemenza 103. Nell’ambito della sua attività di repressione delle violazioni dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha creato un programma di clemenza diretto ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con essa alle indagini riguardanti le intese segrete aventi ripercussioni negative sull’Unione. 104. Tale programma di clemenza, istituito inizialmente dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996, è stato successivamente affinato nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile nel caso di specie, e, successivamente, nella comunicazione sulla cooperazione del 2006. 105. Risulta dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che la creazione di un programma di clemenza trova la sua giustificazione nella considerazione che è interesse dell’Unione accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con la [OSCURATO:PERSONA] alle indagini relative alle intese segrete riguardanti le pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE, vale a dire quelle dirette, in particolare, a fissare i prezzi, le quote di produzione o di vendita, a ripartire i mercati oppure a restringere le importazioni o le esportazioni. 106. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e vietate è primario rispetto all’interesse di infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che le consentono di scoprire e sanzionare pratiche di questo tipo (v. punto 4 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ripreso al punto 3 della comunicazione sulla cooperazione del 2006). 107. Il programma di clemenza persegue quindi un obiettivo di accertamento, di repressione e di dissuasione delle pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE. Esso si fonda su una specie di accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese che hanno partecipato a tali intese illegali che decidono di collaborare con tale istituzione. 108. Tali imprese offrono infatti una collaborazione attiva e volontaria all’indagine agevolando il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata). In cambio di tale collaborazione, esse possono ottenere un trattamento favorevole per quanto riguarda le ammende che sarebbero altrimenti loro inflitte, purché soddisfino le condizioni di cui alla comunicazione sulla cooperazione. 109. Il programma di clemenza, come previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa sia concedere un’immunità totale dalle ammende alla prima impresa che collabora all’indagine, sia concedere riduzioni delle ammende alle imprese che collaborano successivamente. Nel primo caso, l’impresa in questione beneficerà di una deroga totale al principio della responsabilità personale, in forza del quale un’impresa che violi le norme in materia di concorrenza è tenuta a rispondere di tale violazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 77). Negli altri casi, tale deroga verrà applicata in misura diversa a seconda dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di collaborazione e della qualità della collaborazione prestata. 110. A tal riguardo occorre sottolineare che è inerente alla logica del programma di clemenza che solo uno dei membri di un’intesa possa beneficiare dell’immunità totale dalle ammende, atteso che l’effetto ricercato è quello di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i membri dell’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare dell’immunità totale denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano inflitte loro ammende. 111. Dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, nell’ambito del programma di clemenza previsto da tale comunicazione, ripreso in sostanza nella comunicazione sulla cooperazione del 2006, la procedura di concessione a un’impresa dell’immunità totale dalle ammende si articola in tre fasi distinte. 112. In una prima fase, l’impresa che intende collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] deve entrare in contatto con quest’ultima e deve fornirle elementi probatori relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione. Tali elementi probatori devono essere idonei a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] vuoi di adottare una decisione con cui vengono disposti accertamenti, nel caso previsto dal punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, vuoi di constatare una violazione dell’art. 81 CE, nel caso previsto dal punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 113. In una seconda fase, una volta ricevuta la richiesta di immunità, la [OSCURATO:PERSONA] valuta gli elementi di prova presentati per suffragare tale richiesta al fine di verificare se l’impresa in questione soddisfi le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), a seconda dei casi, della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Qualora detta impresa sia la prima a soddisfare tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] le accorda per iscritto un’immunità condizionata dalle ammende (punti 15 e 16 della comunicazione sulla cooperazione del 2002). 114. La concessione dell’immunità condizionata comporta pertanto la creazione nel corso del procedimento amministrativo di un particolare status procedurale, produttivo di determinati effetti giuridici, a vantaggio dell’impresa che soddisfa le condizioni di cui al punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tuttavia, tale immunità condizionata non è affatto assimilabile all’immunità definitiva dalle ammende, che è concessa soltanto alla fine del procedimento amministrativo. 115. Più in particolare, la concessione dell’immunità condizionata, da un lato, attesta che l’impresa in questione è stata la prima a soddisfare le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non prenderà in considerazione altre richieste di immunità dalle ammende prima di aver preso posizione sulla sua richiesta (punto 18 della comunicazione sulla cooperazione del 2002) e, dall’altro, assicura a tale impresa che la [OSCURATO:PERSONA] le concederà l’immunità dalle ammende qualora, al termine del procedimento amministrativo, essa ritenga che tale impresa soddisfi le condizioni di cui al punto 11, lett. a)‑c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 116. A tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi del punto 11, lett. a)‑c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002: «Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un’immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) l’impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. In particolare, l’impresa deve rimanere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l’esistenza dei fatti in questione; b) l’impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi; c) l’impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all’infrazione». 117. Infine, è soltanto in una terza fase, al termine del procedimento amministrativo, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione definitiva, che detta istituzione concede o meno, con tale decisione, l’immunità dalle ammende propriamente detta all’impresa che beneficia dell’immunità condizionata. È in quel preciso momento che lo status procedurale derivante dall’immunità condizionata cessa di produrre i suoi effetti. Tuttavia, l’immunità definitiva dalle ammende è concessa solo se detta impresa soddisfa, per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino al momento della decisione definitiva, le tre condizioni cumulative di cui al punto 11, lett. a)‑c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 19 di detta comunicazione). 118. Pertanto, risulta dal sistema previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che, prima della decisione definitiva, l’impresa che richiede l’immunità non ottiene l’immunità dalle ammende propriamente detta, ma beneficia soltanto di uno status procedurale che, qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste, può trasformarsi in immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo. 119. Orbene, nelle proprie memorie nonché all’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato in diverse occasioni una presunta decisione della [OSCURATO:PERSONA] di «revocar[l]e» l’immunità condizionata che le era stata concessa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 120. A tal riguardo, occorre rilevare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato la sua richiesta di immunità o di riduzione dell’ammenda il 19 febbraio 2002. Successivamente, il 6 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che essa soddisfacesse le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le ha concesso, mediante lettera, lo status procedurale dell’immunità condizionata. Infine, al termine del procedimento amministrativo, avendo ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse soddisfatto la condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concederle l’immunità definitiva. 121. Ne deriva che la decisione impugnata non ha affatto proceduto, come afferma la [OSCURATO:SOCIETA], alla «revoca» dell’immunità condizionata, dal momento che lo status procedurale corrispondente a quest’ultima ha cessato di produrre i suoi effetti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione definitiva. In detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi «revocato» l’immunità condizionata alla [OSCURATO:SOCIETA], bensì ha deciso di non concederle l’immunità definitiva. 122. Non essendoci stata alcuna «revoca» dell’immunità condizionata, gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] devono essere interpretati come riguardanti la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concederle l’immunità definitiva. b) Sulla portata dell’obbligo di collaborazione 123. Poiché la [OSCURATO:SOCIETA] deduce principalmente l’illegittimità della decisione impugnata, in relazione al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concederle l’immunità definitiva a causa della violazione dell’obbligo di collaborazione, di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, occorre preliminarmente chiarire la portata di tale obbligo. 124. Emerge dallo stesso tenore letterale del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punto 116 supra), e in particolare dalla qualificazione della collaborazione richiesta come «piena (...), permanente e tempestiva», che l’obbligo di collaborazione dell’impresa che richiede l’immunità costituisce un obbligo molto generale dai contorni non definiti con precisione e la cui esatta portata può essere compresa soltanto nel contesto in cui esso si inserisce, vale a dire nell’ambito del programma di clemenza. 125. A tale riguardo, si evince dalle considerazioni esposte ai punti 103 e segg. della presente sentenza che la concessione dell’immunità totale dalle ammende costituisce un’eccezione al principio della responsabilità personale dell’impresa per la violazione delle norme in materia di concorrenza, eccezione che trova la sua giustificazione nella finalità di favorire la scoperta, l’accertamento, la repressione nonché la dissuasione dalle pratiche che si configurano tra le restrizioni più gravi della concorrenza. In tale contesto, risulta dunque logico che si pretenda che, in cambio della concessione dell’immunità totale dalle ammende per il comportamento illecito ad essa imputabile, l’impresa che richiede l’immunità apporti all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] una collaborazione che, secondo la formulazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve essere «piena (...), permanente e tempestiva». 126. Orbene, dalla qualificazione della collaborazione come «piena» deriva che la collaborazione che il richiedente l’immunità deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] per beneficiare dell’immunità deve essere completa, assoluta e senza riserve. La qualificazione come «permanente» e «tempestiva» comporta che tale collaborazione deve estendersi a tutta la durata del procedimento amministrativo e deve essere, in linea di principio, immediata. 127. Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione può giustificarsi solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati come la dimostrazione di un’effettiva cooperazione da parte sua (v., relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 395; 29 giugno 2006, causa C‑301/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/SGL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5915, punto 68, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 281). 128. Come risulta infatti dalla stessa nozione di collaborazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di collaborazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione (v., in tal senso, relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 396, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 282). 129. Tale considerazione si applica a fortiori alla collaborazione necessaria per giustificare il beneficio dell’immunità totale dalle ammende, dal momento che l’immunità costituisce un trattamento ancora più favorevole rispetto a una semplice riduzione dell’ammenda. 130. Dalle suesposte considerazioni consegue che la nozione di collaborazione «piena (...), permanente e tempestiva» che giustifica la concessione dell’immunità totale dalle ammende implica una collaborazione effettiva, completa e caratterizzata da un reale spirito di collaborazione. 131. A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha avuto già modo di dichiarare che, ove un’impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva ai sensi della sua giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 397; [OSCURATO:PERSONA]/SGL [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 69, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 283). 132. Del pari, un’impresa che intenda beneficiare dell’immunità totale dalle ammende in base alla sua collaborazione all’indagine non può esimersi dall’informare la [OSCURATO:PERSONA] riguardo a fatti rilevanti di cui ha conoscenza e che sono idonei a pregiudicare, fosse anche solo potenzialmente, lo svolgimento del procedimento amministrativo e l’efficacia dell’attività istruttoria della [OSCURATO:PERSONA]. Una collaborazione effettiva e piena presuppone dunque che, per tutta la durata del procedimento amministrativo, l’impresa interessata informi in tempo utile la [OSCURATO:PERSONA] di ogni circostanza rilevante che possa incidere negativamente sul corretto svolgimento dell’indagine nonché sulla scoperta e sull’efficace repressione dell’intesa in questione. Tale obbligo di informazione è ancora più importante nel caso in cui una circostanza del genere riguardi le relazioni tra tale impresa e gli altri membri dell’intesa e, a maggior ragione, se l’eventuale verificarsi di detta circostanza sia stata previamente ed esplicitamente discussa tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale impresa nell’ambito del procedimento amministrativo. 133. Occorre altresì rilevare che la valutazione della sussistenza di un comportamento che rifletta uno spirito di collaborazione effettiva, conforme ai requisiti indicati ai precedenti punti 124‑132 e, in particolare, alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 127 e 128, può avvenire soltanto alla luce delle circostanze esistenti nel momento in cui si è verificato tale comportamento. Infatti, tenuto conto del carattere «permanente» della cooperazione richiesta, che deve perdurare per tutto il corso del procedimento, qualsiasi comportamento contrario allo spirito di collaborazione effettiva basta, di per sé, a configurare una violazione dell’obbligo di collaborazione. Pertanto circostanze posteriori a tale comportamento non sono in grado di giustificare tale violazione. 134. Ne consegue che l’eventuale accertamento ex post del fatto che il comportamento che ha costituito una violazione dell’obbligo di collaborazione non ha prodotto effetti negativi non può essere dedotto a giustificazione di tale comportamento. 135. È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare i fatti rilevanti e gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. c) Sulla violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di collaborazione 136. Nell’ambito dei suoi primi tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in diversi errori non avendole concesso l’immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 137. A tal riguardo, in primo luogo è accertato che il 4 aprile 2002, durante una riunione dell’APTI, il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ha rilasciato una dichiarazione spontanea con cui ha informato i presenti del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del programma di clemenza riguardante le intese esistenti tra i trasformatori sul mercato del tabacco in Italia e che quindi la [OSCURATO:SOCIETA] aveva iniziato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA]. Tale comunicazione è descritta dettagliatamente dallo stesso presidente della [OSCURATO:SOCIETA] in una dichiarazione scritta, riportata testualmente al punto 426 della decisione impugnata. Da tale dichiarazione risulta che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] ha affermato di aver egli stesso deciso di effettuare tale comunicazione durante la riunione del 4 aprile 2002. 138. [OSCURATO:PERSONA] non contesta la circostanza, riferita, segnatamente, al punto 449 della decisione impugnata, che, pur avendo incontrato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni successivamente a tale rivelazione, essa non li abbia mai informati della dichiarazione fatta dal suo presidente durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. Nel suo ricorso essa conferma anzi esplicitamente tale circostanza. 139. È inoltre accertato che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza della rivelazione effettuata dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA] soltanto a seguito di una segnalazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004, vale a dire più di due anni dopo tale rivelazione (v. punti 410, 422, 423 e 449 della decisione impugnata). 140. In secondo luogo, è altresì accertato che, il 2 aprile 2002, il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA], società capogruppo della [OSCURATO:SOCIETA], ha informato i legali esterni della SCC e della [OSCURATO:PERSONA], società capogruppo rispettivamente della Transcatab e della [OSCURATO:PERSONA] Italia, concorrenti della [OSCURATO:SOCIETA] sul mercato italiano, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato una richiesta di immunità alla [OSCURATO:PERSONA] riguardante le intese tra i trasformatori sul mercato del tabacco in Italia. Tale circostanza, che non è contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA], risulta dalla dichiarazione resa dal legale esterno della [OSCURATO:PERSONA], riportata al punto 455 della decisione impugnata e, in particolare, dall’ultima frase di tale dichiarazione, nella quale egli afferma esplicitamente: «il 2 aprile 2002 ho comunicato tale informazione al legale degli altri dealers». 141. [OSCURATO:PERSONA] non contesta la circostanza che, benché essa e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano incontrato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni dopo tale comunicazione, è solo nel febbraio 2005, a seguito dell’invio da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’addendum, che essa e la [OSCURATO:PERSONA] hanno informato l’istituzione della comunicazione effettuata dal legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] il 2 aprile 2002 (v. punto 454 della decisione impugnata). Nel suo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] conferma anzi esplicitamente tale circostanza. 142. [OSCURATO:PERSONA] è quindi venuta a conoscenza della comunicazione effettuata dal legale esterno della [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo quasi tre anni dalla stessa. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata tempestivamente informata di tale comunicazione è esplicitamente menzionata al punto 459 in fine della decisione impugnata. 143. Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA], avendo presentato una richiesta di immunità il 19 febbraio 2002 e avendo ottenuto, il 6 marzo 2002, il riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dello status procedurale dell’immunità condizionata, era tenuta – per poter beneficiare, alla fine del procedimento amministrativo, dell’immunità definitiva – ad osservare appieno gli obblighi di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, segnatamente, l’obbligo di collaborazione piena, permanente e tempestiva di cui al punto 11, lett. a), di detta comunicazione. 144. Come ricordato ai precedenti punti 127, 128 e 131, risulta da costante giurisprudenza che solo quando il comportamento dell’impresa che ha chiesto di beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 dimostra uno spirito di collaborazione effettiva detta impresa può beneficiare di un siffatto trattamento favorevole. Inoltre, ai sensi di tale giurisprudenza, qualora un’impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva. 145. Nel caso di specie, è accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] ha omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] riguardo a circostanze rilevanti per l’indagine, ossia riguardo alla circostanza che il suo presidente aveva rivelato, nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, che essa aveva presentato la richiesta di immunità e che il legale esterno della [OSCURATO:PERSONA], sua società capogruppo, aveva fatto lo stesso nei confronti delle società capogruppo di alcuni dei suoi concorrenti il 2 aprile 2002. È altresì accertato che, per oltre due anni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto conoscenza di tali circostanze rilevanti per l’indagine. 146. Dalla decisione impugnata e dal fascicolo emerge inoltre che la questione della necessità di mantenere segreta la presentazione della richiesta di immunità al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia degli accertamenti era stata esplicitamente discussa tra le parti in occasione dei contatti intercorsi nell’ambito del programma di clemenza e, in particolare, nel corso della riunione del 14 marzo 2002 (v. punti 8 e 47‑49 supra, nonché i verbali di tale riunione menzionati ai punti 413‑415 della decisione impugnata e prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]). In particolare, da tali documenti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di mantenere segreta la richiesta di immunità in considerazione della sua intenzione di effettuare gli accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] era stata quindi sensibilizzata sul fatto che un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità sarebbe stata considerata come una circostanza rilevante che poteva influenzare, perlomeno potenzialmente, il corretto svolgimento dell’indagine e la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare, verificare e sanzionare in maniera efficace l’intesa in questione. 147. È peraltro innegabile che, in quel determinato momento, un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità fosse percepita tanto dalla [OSCURATO:SOCIETA] quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] come una circostanza che, perlomeno potenzialmente, poteva incidere negativamente sull’indagine. Ciò è confermato, da un lato, dalla circostanza che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] riteneva necessario mantenere la massima riservatezza in merito alla richiesta di immunità (v. supra, punto 50 in fine), il che dimostra che essa era consapevole dei possibili effetti negativi della rivelazione di tale informazione, e, dall’altro, dalla circostanza che essa stessa sostiene di aver accettato un onere più gravoso a causa dell’impossibilità di mantenere segreta la sua collaborazione (v. punto 92 supra e punto 163 infra), il che dimostra che essa era d’accordo sul fatto che la rivelazione di tale informazione costituiva un problema che richiedeva l’elaborazione di una soluzione per porvi rimedio. [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto sostenere che non sapeva che il mantenimento della riservatezza della richiesta di immunità era considerato un elemento importante per il buon esito dell’indagine. 148. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, un comportamento dimostrante uno spirito di collaborazione effettiva avrebbe richiesto che la [OSCURATO:SOCIETA] informasse tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sua richiesta di immunità era stata rivelata. 149. Orbene, avendo omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle rivelazioni della richiesta di immunità effettuate il 2 e 4 aprile 2002, sebbene tali fatti potessero, perlomeno potenzialmente, incidere sul corretto svolgimento dell’indagine, la [OSCURATO:SOCIETA] non può affermare che il suo comportamento ha dimostrato una collaborazione effettiva da parte sua conforme alla giurisprudenza menzionata ai punti 127, 128 e 131 della presente sentenza e che, quindi, essa non ha violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 a cui essa era assoggettata in qualità di richiedente l’immunità. 150. Gli argomenti specifici dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dei suoi primi tre motivi di ricorso non possono rimettere in causa tale conclusione. d) Sugli argomenti specifici dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non le ha concesso l’immunità definitiva Sull’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato che la [OSCURATO:SOCIETA] rendesse nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI 151. Occorre anzitutto esaminare l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA], sollevato nell’ambito del secondo motivo, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe rivelato, in occasione dell’imminente riunione dell’APTI, l’avvenuta presentazione di una sua richiesta di immunità e aveva accettato tale circostanza. Nel ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene infatti di non aver informato la [OSCURATO:PERSONA] di tale rivelazione dal momento che essa l’aveva già informata in precedenza, nel corso della riunione del 14 marzo 2002, circa l’impossibilità di non effettuare detta rivelazione alla riunione dell’APTI. I servizi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati quindi informati del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto tale rivelazione nel corso di tale riunione. – Sulla presunta informazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA] 152. A tal riguardo, occorre rilevare che né dalla decisione impugnata né dagli atti acquisiti al fascicolo risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia preventivamente informato la [OSCURATO:PERSONA] in maniera esplicita e chiara del fatto che, durante l’imminente riunione dell’APTI, uno dei suoi rappresentanti avrebbe effettuato una rivelazione spontanea della sua richiesta di immunità, come ha fatto il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] il 4 aprile 2002. 153. Così, né il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] né gli appunti presi da uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] durante detta riunione si riferiscono alla circostanza che, nel corso della stessa, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia esplicitamente informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che avrebbe effettuato tale rivelazione (v. punti 413‑415 della decisione impugnata). 154. Vero è che, nel corso di tale riunione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto quattro ragioni per le quali riteneva che le fosse impossibile mantenere segreta la sua richiesta di immunità per un altro mese, una delle quali era l’imminente riunione dell’APTI. Tuttavia, dal verbale di tale riunione redatto dallo stesso rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata a sottolineare le sue difficoltà a mantenere segreta la sua richiesta di immunità, in quanto un suo comportamento durante l’imminente riunione dell’APTI che fosse diverso rispetto a quello adottato nel corso delle precedenti riunioni avrebbe potuto destare sospetti tra i suoi concorrenti in merito alla presentazione di una richiesta di immunità (v., in particolare, punto 415 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non aveva invece affatto accennato all’intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità. 155. Peraltro, in risposta a un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha ammesso, in sostanza, che, nel corso della riunione del 14 marzo 2002 con i servizi della [OSCURATO:PERSONA], essa non aveva informato questi ultimi in maniera esplicita della sua intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità nel corso dell’imminente riunione dell’APTI. 156. Inoltre, da nessun atto acquisito al fascicolo risulta che, in un’altra occasione, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia informato previamente ed esplicitamente la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che avrebbe effettuato una tale rivelazione spontanea. 157. In particolare, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo il quale essa aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che avrebbe reso nota la sua richiesta di immunità durante una conversazione telefonica intercorsa tra il funzionario incaricato della pratica e i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] il 22 marzo 2002, vale a dire una decina di giorni prima della rivelazione del 4 aprile 2002 (v. punti 10 e 91 supra). 158. Risulta infatti dalla sintesi del contenuto di tale conversazione telefonica, redatta da uno degli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] a fini interni, che, nel corso della stessa, i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero «accennato» al fatto che la riunione dell’APTI sarebbe avvenuta di lì a poco e che, pertanto, la «tenuta confidenzialità era conseguentemente alla fine». Orbene, è giocoforza constatare che un siffatto «accenno» non costituisce un’informazione preventiva, esplicita e chiara, del fatto che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe spontaneamente rivelato, durante l’imminente riunione dell’APTI, l’esistenza della richiesta di immunità. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque validamente dedurre dal fatto che il funzionario incaricato della pratica aveva risposto a tale «accenno» che «il punto era stato sufficientemente toccato a Bruxelles e che gli era chiaro» che la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe spontaneamente rivelato l’esistenza della richiesta di immunità. Tale valutazione è confermata d’altronde dalla sintesi del contenuto della medesima conversazione telefonica redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] a fini interni, da cui risulta soltanto che durante tale conversazione la discussione sulla possibilità di mantenere segreta la richiesta di immunità aveva riguardato, proprio come nel corso della riunione del 14 marzo 2002, il rischio che durante l’imminente riunione dell’APTI gli altri membri dell’intesa comprendessero che la [OSCURATO:SOCIETA] collaborava con la [OSCURATO:PERSONA]. 159. Per di più, in udienza, il funzionario incaricato della pratica che aveva partecipato sia alla riunione del 14 marzo 2002 sia alla conversazione telefonica del 22 marzo 2002, ha affermato di non aver mai capito che la [OSCURATO:SOCIETA] intendesse effettuare una dichiarazione spontanea durante la riunione imminente dell’APTI e che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse compreso che tale era l’intenzione della [OSCURATO:SOCIETA], essa non avrebbe prestato il suo consenso, circostanza che risulta del resto dal punto 449 della decisione impugnata. Neppure la dichiarazione dello stesso funzionario durante l’audizione del 22 giugno 2004, menzionata dalla [OSCURATO:SOCIETA] (v. punto 90 supra), è in grado di suffragare il suo argomento. Infatti, non risulta assolutamente da tale dichiarazione, come invece sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], che il funzionario in parola avrebbe accettato che si procedesse a una rivelazione spontanea della richiesta di immunità. 160. [OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve constatare che la [OSCURATO:SOCIETA] non è riuscita a dimostrare di aver debitamente informato previamente la [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che avrebbe spontaneamente reso nota la richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA], non essendo al corrente dell’intenzione della [OSCURATO:SOCIETA] di effettuare una tale divulgazione spontanea, non poteva averla preventivamente accettata o autorizzata. Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che essa avrebbe reso nota la richiesta di immunità nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 deve essere respinto. 161. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, afferma altresì che i due documenti relativi alla riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, a cui la [OSCURATO:PERSONA] Italia ha fatto riferimento nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004 per segnalare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivelato la sua richiesta di immunità, erano già stati acquisiti al fascicolo sin dalla data degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei locali della [OSCURATO:PERSONA] Italia. 162. A tal riguardo, occorre constatare che tali due documenti sono semplici appunti manoscritti, non facilmente comprensibili, che riportano alcune dichiarazioni rese durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, ma che non consentono di stabilirne l’autore. [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non essersi accorta, sulla base di tali appunti, del fatto che il suo presidente avesse reso nota la sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. In ogni caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia accorta dell’esistenza di documenti attestanti tale divulgazione non può affatto supplire alla sua mancata informazione e giustificare un comportamento che configura una violazione dell’obbligo di collaborazione. – Sull’asserito accordo vertente sull’inevitabilità della divulgazione 163. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, durante la riunione del 14 marzo 2002, in occasione della quale dovevano essere definite le «regole del gioco», vale a dire le modalità della sua cooperazione, essa aveva concluso una sorta di accordo con la [OSCURATO:PERSONA]. In base a tale accordo, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato che, tenuto conto delle quattro circostanze menzionate al precedente punto 86, sarebbe stato impossibile per la [OSCURATO:SOCIETA] mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, e che, quindi, la rivelazione di tale informazione sarebbe stata inevitabile. Dall’altro, a fronte del riconoscimento dell’inevitabilità di tale rivelazione, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe accettato un onere più gravoso impegnandosi a fornire prove il più rapidamente possibile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto osservato il suo obbligo di collaborazione, dal momento che avrebbe fornito le informazioni supplementari richieste dalla [OSCURATO:PERSONA]. 164. A tal riguardo, occorre osservare che, anche ammettendo che la tesi della [OSCURATO:SOCIETA] fosse provata, essa non è tale da inficiare la conclusione secondo la quale, avendo omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle rivelazioni della richiesta di immunità, la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato il suo obbligo di collaborazione e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente rifiutarsi di concederle l’immunità definitiva (v. punto 149 supra). 165. Infatti, quand’anche, durante la riunione del 14 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato che, a causa delle circostanze menzionate al punto 86 della presente sentenza, era impossibile per la [OSCURATO:SOCIETA] mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, il che, peraltro, è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non incide sulla constatazione che, nell’ambito di una condotta che dimostri uno spirito di collaborazione effettiva, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA] informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta divulgazione della richiesta di immunità (v. punti 145‑149 supra). 166. Lo stesso dicasi nel caso in cui la [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata effettivamente obbligata a rendere nota la sua richiesta di immunità per una delle ragioni da essa dedotte nel corso del procedimento amministrativo e, in particolare, nel caso in cui si fosse effettivamente trovata, come sostenuto dalla stessa, in una situazione talmente «impellente» da rendere necessaria la rivelazione di tale circostanza, mossa dalla legittima preoccupazione di non violare il suo obbligo di cessare l’infrazione previsto dal punto 11, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In qualità di richiedente l’immunità, la [OSCURATO:SOCIETA] continuava infatti ad essere soggetta all’obbligo di collaborazione, così come esplicitato ai punti 123‑134 della presente sentenza, che le imponeva di informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] delle avvenute divulgazioni. 167. Del pari, anche supponendo che sia vera la circostanza invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale essa si sarebbe attenuta alla «seconda migliore alternativa», che essa sostiene aver concordato con la [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di attenuare gli effetti negativi della divulgazione, fornendo le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA], neppure tale circostanza avrebbe potuto liberare la [OSCURATO:SOCIETA] dal suo obbligo di informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] delle avvenute divulgazioni della sua richiesta di immunità. 168. Per quanto riguarda il richiamo ai programmi di clemenza nel diritto degli [OSCURATO:PERSONA] e degli altri paesi dell’Unione, è sufficiente rilevare che esso non è pertinente, atteso che la posizione adottata da tali diritti non può prevalere su quella seguita dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1407). Per quanto attiene, infine, agli argomenti che la [OSCURATO:SOCIETA] trae dalla nuova comunicazione sulla cooperazione del 2006, è sufficiente constatare che quest’ultima non era applicabile ai fatti all’origine della presente controversia (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 108). Sulla conoscenza dell’indagine e sull’assenza di conseguenze sull’indagine 169. Nell’ambito del suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la decisione di non concederle l’immunità è fondata su un errore, in quanto poggerebbe sulla premessa di fatto erronea secondo cui gli altri membri dell’intesa non erano a conoscenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il mercato italiano del tabacco greggio. Tale argomento non è neppure esso idoneo a rimettere in discussione la valutazione, formulata al punto 149 della presente sentenza, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato il suo obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, anche supponendo che sia provato il fatto che gli altri membri dell’intesa fossero al corrente dell’esistenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non dispensava la [OSCURATO:SOCIETA] dal suo obbligo di collaborazione che le imponeva di informare tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] delle due divulgazioni della richiesta di immunità menzionate ai punti 137 e 140 supra. L’accertamento della violazione dell’obbligo di collaborazione è infatti indipendente dal fatto che i concorrenti della [OSCURATO:SOCIETA] fossero o meno a conoscenza dell’esistenza dell’indagine. 170. Nell’ambito del suo terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le divulgazioni della richiesta di immunità abbiano compromesso l’indagine. Tuttavia, neppure tale argomento può rimettere in discussione la constatazione della violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del suo obbligo di collaborazione. Infatti, quand’anche le due divulgazioni summenzionate non avessero prodotto alcun effetto negativo sull’indagine, circostanza questa che peraltro non risulta provata, ciò non può giustificare a posteriori il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] di tali divulgazioni, sebbene essa sapesse, come risulta dai punti 146 e 147 della presente sentenza, per averne esplicitamente discusso con la [OSCURATO:PERSONA], che un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità era considerata una circostanza che poteva avere un effetto negativo sull’indagine (v. punti 133 e 134 supra). 171. Infine, occorre anche respingere l’argomento, sollevato nell’ambito del primo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente trascurato la distinzione tra il punto 8, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, innanzitutto, non risulta affatto dalla citata comunicazione, come sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], che solo nell’ipotesi di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sarebbero necessari accertamenti a sorpresa, mentre nel caso di cui al medesimo punto, lett. b), la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe obbligata ad effettuare siffatti accertamenti. In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova relativi all’esistenza di un’infrazione, come nel caso della richiesta di immunità di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] può a buon diritto ritenere necessario ordinare accertamenti ulteriori che le permettano di meglio valutare la violazione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9011, punto 78). 172. Pertanto, gli argomenti addotti nell’ambito del primo e del terzo motivo devono essere respinti. 173. [OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore non concedendo alla [OSCURATO:SOCIETA] l’immunità definitiva nella decisione impugnata sulla base della considerazione che la stessa aveva violato il suo obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. e) Sulla censura relativa al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato la propria richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrenti 174. Nell’ambito del suo secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma infine che la decisione impugnata è viziata da un errore di valutazione in quanto l’iniziale comprensione asseritamente errata da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo comportamento, esposta ai punti 57 e 60 della comunicazione degli addebiti, avrebbe influenzato le conclusioni esposte nella decisione impugnata. 175. A tal riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che non risulta né dalle affermazioni contenute ai punti 57 e 60 dell’addendum né da altri punti dello stesso che la [OSCURATO:PERSONA] in tale documento si sia fondata sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] Italia e la Transcatab avevano programmato congiuntamente il loro comportamento per la presentazione delle richieste di immunità. Quanto alla frase, citata dalla [OSCURATO:SOCIETA], contenuta al punto 57 dell’addendum, è giocoforza constatare che essa ha un carattere meramente ipotetico. Per quanto riguarda la frase contenuta al punto 60 dell’addendum, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato come «fraudolento» il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], essa fa riferimento non già alle considerazioni formulate al punto 57 del medesimo documento, bensì alla violazione degli obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. L’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] si fonda quindi su un’erronea interpretazione dell’addendum. 176. Si deve rilevare, in secondo luogo, che, purché la decisione rispetti i diritti della difesa delle parti, non ponendo a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prendendo in considerazione solo fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista, la [OSCURATO:PERSONA] può apportare nella decisione modifiche agli argomenti contenuti nella comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑107, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata). 177. Al riguardo, si deve necessariamente constatare che, in tale contesto, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha affatto dedotto una violazione dei suoi diritti della difesa e che, in ogni caso, come essa stessa ha ammesso nelle sue memorie, le affermazioni a cui essa si riferisce con tale argomento non sono state riprese nella decisione impugnata. 178. Del resto, la [OSCURATO:SOCIETA] non spiega concretamente in che senso le affermazioni contenute nell’addendum vizierebbero la decisione impugnata. Essa si limita ad affermare che vi sarebbero tracce di tali affermazioni nella decisione impugnata e che sembrerebbe che l’iniziale comprensione errata da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo comportamento abbia influenzato le conclusioni formulate nella decisione impugnata. 179. A tal proposito, da un lato, non risulta affatto dalla decisione impugnata che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere l’immunità alla [OSCURATO:SOCIETA] si sia fondata sulla premessa secondo cui il comportamento di quest’ultima sarebbe stato fraudolento per aver presentato la sua richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrenti. Al contrario, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere l’immunità alla [OSCURATO:SOCIETA] è basata sulla constatazione che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva rispettato una delle condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, avendo la stessa violato il suo obbligo di collaborazione ai sensi della citata comunicazione. 180. Dall’altro lato, e più in generale, la semplice allusione ad argomentazioni e affermazioni contenute in un addendum alla comunicazione degli addebiti non riprese nella decisione impugnata non può rimettere in discussione la validità di quest’ultima, se non è accertato in quale misura la decisione impugnata sia viziata dal ragionamento iniziale erroneo. Orbene, è giocoforza constatare che asserzioni generiche quali quelle addotte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non sono idonee a rimettere in discussione la validità della decisione impugnata. 181. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, anche tale censura deve essere respinta. 182. Sulla scorta di tutto quanto precede, i primi tre motivi devono essere integralmente respinti. B – Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità 1. Argomenti delle parti 183. Nell’ambito del suo quarto motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva tre censure. 184. In primo luogo, essa afferma che la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] del beneficio dell’immunità condizionata, che la stessa le aveva concesso, viola il principio della tutela del legittimo affidamento. Essa fa riferimento a tal riguardo al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 185. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto revocare l’immunità, senza prima informarla in maniera chiara del fatto che la divulgazione della sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI sarebbe stata considerata alla stregua di una violazione dell’obbligo di collaborazione. Né la comunicazione sulla cooperazione del 2002, né la lettera del 6 marzo 2002, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] l’immunità condizionata, menzionerebbero l’obbligo di mantenere la riservatezza della richiesta di immunità. In tale contesto, la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi che la comunicazione della propria richiesta di trattamento favorevole avrebbe comportato la perdita dell’immunità. Peraltro, lo stesso funzionario incaricato della pratica avrebbe ammesso, nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004, di non sapere se sussistesse un siffatto obbligo per l’impresa che ha richiesto l’immunità. 186. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso l’immunità condizionata alla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e avrebbe riconosciuto che gli elementi probatori forniti dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano di un livello tale da permetterle di constatare l’esistenza di un’infrazione senza dover effettuare accertamenti. [OSCURATO:PERSONA] afferma dunque di non aver potuto prevedere la perdita del diritto all’immunità in conseguenza del pregiudizio causato alla capacità della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare gli accertamenti. 187. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma altresì di aver informato prontamente la [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà di mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità e di aver adempiuto l’obbligo «ancora più pregnante» (higher burden) che le aveva attribuito la [OSCURATO:PERSONA], fornendo a quest’ultima consistenti prove aggiuntive. Sarebbe solo dopo la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia durante l’audizione del 22 giugno 2004 che la [OSCURATO:PERSONA] ha repentinamente modificato la propria posizione e ha inflitto l’ammenda più alta alla [OSCURATO:SOCIETA]. 188. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immunità condizionata che essa le aveva concesso è contraria al principio di buona amministrazione, in quanto, pur essendo stata preavvertita dalla [OSCURATO:SOCIETA] che questa avrebbe rivelato l’avvenuta presentazione della sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, la [OSCURATO:PERSONA] non l’avrebbe informata in maniera chiara che tale comunicazione avrebbe comportato la perdita della sua immunità. 189. In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] adduce che la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immunità che la stessa le aveva concesso è altresì contraria al principio di proporzionalità, atteso che, in considerazione delle particolari circostanze del caso di specie, l’ammenda che le è stata inflitta – la più elevata tra quelle inflitte dalla decisione, vale a dire EUR 30 milioni – sarebbe del tutto sproporzionata. 2. Giudizio del Tribunale 190. Per quanto riguarda la prima censura della [OSCURATO:SOCIETA], occorre ricordare, anzitutto, che il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione (sentenza della Corte 5 maggio 1981, causa 112/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1095, punto 48). Secondo la giurisprudenza, il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che siano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del Tribunale 4 febbraio 2009, causa T‑145/06, Omya/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑145, punto 117 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 2009, causa T‑13/03, Nintendo e Nintendo of Europe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 203 e la giurisprudenza ivi citata). 191. Nel caso di specie, la prima condizione prevista dalla giurisprudenza non è manifestamente soddisfatta. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti far valere alcuna rassicurazione precisa, incondizionata e concordante in merito al fatto che essa avrebbe ottenuto l’immunità definitiva al termine del procedimento amministrativo. 192. A tal proposito, si deve anzitutto osservare che, come è stato rilevato al punto 117 della presente sentenza,conformemente al punto 19 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, è solo nel momento in cui adotta la decisione definitiva che la [OSCURATO:PERSONA] valuta se le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione siano soddisfatte. Ne deriva che, nella fase procedurale precedente all’adozione della decisione definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fornire alcuna rassicurazione precisa alla [OSCURATO:SOCIETA] quanto al beneficio dell’immunità definitiva (v., in tal senso, relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenza della Corte 9 luglio 2009, causa C‑511/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5843, punto 118). 193. Si deve poi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad informare i richiedenti l’immunità circa il loro dovere di rispettare gli obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, segnatamente, l’obbligo di collaborazione, dal momento che la stessa comunicazione illustra chiaramente le conseguenze di una siffatta violazione. 194. Risulta infatti dal punto 30 della citata comunicazione che, se, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, viene meno una qualunque delle condizioni previste nella comunicazione, l’impresa interessata può non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto. Non vi era quindi alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di segnalare alla [OSCURATO:SOCIETA] quali conseguenze avrebbe avuto nei suoi confronti una violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque affermare che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore a tal riguardo. 195. Inoltre, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente avvertito la [OSCURATO:SOCIETA] del fatto che la concessione dell’immunità era subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 della citata comunicazione. Tale avvertimento risultava non soltanto dal citato punto 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che la [OSCURATO:SOCIETA], quale richiedente l’immunità, doveva conoscere, ma altresì, in modo esplicito dalla decisione inviata alla [OSCURATO:SOCIETA] il 6 marzo 2002 con cui la [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto lo status dell’immunità condizionata (v. punto 7 supra). Al punto 6 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti informato esplicitamente la [OSCURATO:SOCIETA] che «l’inottemperanza alle condizioni menzionate [al punto 11,] lett. a)-c), in qualunque fase del procedimento amministrativo può comportare la perdita di ogni trattamento favorevole». 196. Orbene, come è stato rilevato ai punti 149 e 173 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel ritenere che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] non potesse essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva e che, di conseguenza, essa avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 197. Nel caso di specie, quindi, benché l’immunità condizionata sia stata inizialmente concessa alla [OSCURATO:SOCIETA], successivamente quest’ultima non ha più soddisfatto una delle condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione dell’immunità definitiva. Di conseguenza, essa poteva non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ai sensi del punto 30 della citata comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, la [OSCURATO:SOCIETA] non può sostenere che essa poteva trarre un legittimo affidamento dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 198. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] non può neppure dedurre una lesione del suo legittimo affidamento basandosi sul fatto che si era attenuta alla «seconda migliore alternativa» concordata con la [OSCURATO:PERSONA] fornendo a quest’ultima prove complementari. Infatti, come è stato rilevato al precedente punto 167, quand’anche tale circostanza risultasse accertata, essa non poteva liberare la [OSCURATO:SOCIETA] dall’obbligo ad essa incombente di informare la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sua richiesta di immunità era stata resa nota. Pertanto, non avendo prontamente informato la [OSCURATO:PERSONA] di tali circostanze, la [OSCURATO:SOCIETA], al termine del procedimento, non soddisfaceva una delle condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione dell’immunità definitiva, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto, se non anche l’obbligo, di non concederle l’immunità definitiva. 199. Risulta infine dal precedente punto 171 che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva trarre alcun particolare legittimo affidamento dal fatto che lo status procedurale dell’immunità condizionata le era stato concesso sulla base del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non già sulla base del punto 8, lett. a), della citata comunicazione. 200. Consegue da tutte le considerazioni che precedono che la censura relativa a una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento deve essere respinta. 201. Per quanto riguarda la seconda censura, riguardante l’asserita violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata preavvertita dalla [OSCURATO:SOCIETA] che quest’ultima avrebbe reso nota l’avvenuta presentazione della sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, non l’avrebbe informata in maniera chiara che tale comunicazione avrebbe comportato la perdita della sua immunità, occorre rilevare, senza nemmeno pronunciarsi sulla pertinenza in tale contesto del riferimento al principio di buona amministrazione, che essa si fonda su premesse erronee. Infatti, da un lato, si è accertato che, durante i contatti intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] prima della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha affatto informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che essa avrebbe rivelato spontaneamente e volontariamente l’avvenuta presentazione della richiesta di immunità durante tale riunione (v. punti 152‑160 supra). Dall’altro lato, è stato altresì rilevato ai punti 193 e 194 della presente sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a informare la [OSCURATO:SOCIETA] delle conseguenze di un’eventuale violazione del suo obbligo di collaborazione. 202. Ne consegue che deve essere respinta la censura relativa a una violazione del principio di buona amministrazione. 203. Per quanto riguarda la terza censura, relativa alla violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare che tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2265, punto 96, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 223). 204. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato tale principio non concedendole l’immunità. 205. Tuttavia, a tal riguardo, si deve rilevare che, nella logica del programma di clemenza, quale esposta ai precedenti punti 103 e segg., la concessione dell’immunità totale dalle ammende, che costituisce un’eccezione totale al principio della responsabilità personale dell’impresa per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, trova la sua giustificazione nella collaborazione dell’impresa che agevola il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’accertare e sanzionare le violazioni di dette norme. È soltanto in cambio di una collaborazione effettiva, piena e tempestiva che la [OSCURATO:PERSONA] concede l’immunità totale dalle ammende. La concessione dell’immunità totale al termine del procedimento amministrativo è quindi condizionata al rispetto dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punti 116 e 117 supra). 206. Ciò premesso, non è affatto sproporzionato prevedere, come indicato al punto 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che, se in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo viene meno una delle condizioni previste in tale comunicazione, l’impresa interessata potrebbe non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto. Infatti, se l’impresa che ha chiesto la concessione del trattamento favorevole potesse non rispettare le condizioni previste, e in particolare l’obbligo di collaborazione, senza rischiare di perdere il beneficio di tale trattamento, il fondamento e gli obiettivi del programma di clemenza sarebbero rimessi in discussione. 207. Ciò considerato, dal momento che si è accertato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel constatare una violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di collaborazione a cui era soggetta ai sensi del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] non può sostenere che, non concedendole l’immunità totale al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità. 208. Per quanto riguarda il riferimento al carattere sproporzionato dell’ammenda alla luce delle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato tale censura nell’ambito del quinto e del settimo motivo. Occorre quindi esaminare detta censura in occasione dell’esame di tali motivi di ricorso. 209. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere integralmente respinto. II – Sui motivi dedotti in subordine A – Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione 210. Con il suo quinto motivo, che si articola in tre capi, la [OSCURATO:SOCIETA] solleva varie censure dirette a sostenere che l’importo di base di EUR 25 milioni, fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe palesemente eccessivo e sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi al Tribunale di fissare un nuovo importo dell’ammenda. 211. Occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:SOCIETA] contesta formalmente l’«importo di base» dell’ammenda, che corrisponde, conformemente al punto 1 B, quarto comma, degli orientamenti, alla somma degli importi determinati in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. Emerge tuttavia dalla sua argomentazione che l’importo dell’ammenda contestato è quello determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di modo che l’importo di cui trattasi nell’ambito di tale motivo è l’importo di partenza dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 107). 1. Considerazioni generali 212. Occorre anzitutto ricordare i principi generali che disciplinano la determinazione dell’importo delle ammende, e più in particolare la valutazione della gravità dell’infrazione, nonché il principio di proporzionalità in materia di ammende. 213. L’art. 81, n. 1, lett. a) e b), CE dichiara espressamente incompatibili con il mercato comune gli accordi e le pratiche concordate che consistono nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi. Le infrazioni di questo tipo, segnatamente quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come particolarmente gravi dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 675), oppure come violazioni manifeste delle regole in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 109, e 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 303). 214. Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere per le violazioni dell’art. 81, n. 1, CE, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. 215. Secondo giurisprudenza costante, la gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 241; 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 54, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 91). 216. Al fine di assicurare la trasparenza e il carattere obiettivo delle sue decisioni che fissano ammende per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti (primo comma degli orientamenti). 217. Gli orientamenti sono uno strumento volto a precisare, nel rispetto del diritto di rango superiore, i criteri che la [OSCURATO:PERSONA] intende applicare nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione delle ammende ad essa conferito dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Se è vero che gli orientamenti non costituiscono il fondamento normativo di una decisione che infligge ammende, essendo quest’ultima fondata sul regolamento n. 1/2003, essi stabiliscono tuttavia, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’importo delle ammende inflitte da detta decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punti 209‑213, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punti 219 e 223). 218. In tal senso, anche se gli orientamenti non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi enunciano pur sempre una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punti 209 e 210, e 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429, punto 91). 219. L’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] risultante dall’adozione degli orientamenti non è tuttavia incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punti 246, 274 e 275). Invero, il fatto che con gli orientamenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato il proprio approccio nel valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 237). 220. Secondo il metodo previsto dagli orientamenti, quale punto di partenza per il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere alle imprese interessate la [OSCURATO:PERSONA] fissa un importo determinato in funzione della gravità «intrinseca» dell’infrazione. Per valutare tale gravità, occorre prendere in considerazione la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo comma). 221. In tale ambito, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 000 e 1 milione, le «infrazioni gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 milione e 20 milioni, e le «infrazioni molto gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è superiore a EUR 20 milioni (punto 1 A, secondo comma, primo-terzo trattino). Per quanto riguarda le infrazioni molto gravi, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che si tratta essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali «cartelli di prezzi» e di quote di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi-monopolio (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino). 222. Si deve peraltro osservare che i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione menzionati al precedente punto 220 non hanno lo stesso rilievo nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione svolge un ruolo di primaria importanza, in particolare, nel caratterizzare le infrazioni «molto gravi» (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 101, e sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, cause riunite T‑456/05 e T‑457/05, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 137). 223. Per contro, né l’impatto concreto sul mercato né l’estensione del mercato geografico sono elementi necessari per qualificare l’infrazione come molto grave nel caso di intese orizzontali dirette in particolare, come nel caso di specie, a fissare i prezzi. Infatti, se è vero che tali due criteri devono essere presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, è altrettanto vero che si tratta di alcuni dei criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione globale della gravità (v., in tal senso, sentenza 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punti 74 e 81, e sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punti 240 e 311, e 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punto 91). 224. In tal senso, secondo una giurisprudenza anch’essa ormai consolidata, risulta dagli orientamenti che le intese orizzontali miranti specificamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi possono essere qualificate come «molto gravi» sulla sola base della loro natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (sentenza 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 75; v. altresì, in tal senso, sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punto 178, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 150), e senza che l’estensione limitata del mercato geografico rilevante osti a una siffatta qualificazione (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 103, e Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 223 supra, punto 91). 225. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, mentre nella descrizione delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (sentenze Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 137; v. altresì, in tal senso, sentenze Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 178; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 150). 226. Inoltre, sussiste un’interdipendenza tra i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione, nel senso che un livello elevato di gravità in base all’uno o all’altro di tali aspetti può compensare la minor gravità dell’infrazione sotto altri aspetti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 241). 227. Con specifico riferimento al caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta ai diversi destinatari in base al metodo generale che essa si è imposta negli orientamenti, sebbene in detta decisione non faccia esplicitamente menzione di questi ultimi. 228. Poiché la [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito del presente motivo di ricorso, deduce la violazione del principio di proporzionalità, occorre altresì ricordare che, come osservato al precedente punto 203, tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi. 229. Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 203 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punti 226‑228, e 28 aprile 2010, causa T‑446/05, Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 171). 2. Sul primo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità tenuto conto delle dimensioni ridotte del mercato e del fatturato ridotto della [OSCURATO:SOCIETA] a) Argomenti delle parti 230. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe sproporzionato essendo pari al 37,1% del valore totale degli acquisti effettuati nel mercato rilevante, vale a dire EUR 67,3 milioni, al 52,2% del valore delle sue vendite di tabacco italiano trasformato, vale a dire EUR 47,9 milioni, e all’82,5% dei suoi acquisti di tabacco greggio o pretrasformato, vale a dire EUR 30,2 milioni. Il primo e il terzo dato rivestirebbero un’importanza particolare poiché l’infrazione riguarda pratiche concordate di acquisto. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che l’importo di partenza sarebbe più elevato dell’utile totale, dedotte le imposte, da essa realizzato nel periodo 1996‑2002, vale a dire EUR 23,5 milioni. Il confronto di tali cifre con quelle relative ad altre intese metterebbe in evidenza che l’importo di partenza stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente caso è eccessivamente elevato. 231. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti. b) Giudizio del Tribunale 232. In primo luogo, per quanto attiene alla censura relativa al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al valore totale degli acquisti effettuati nel mercato rilevante, occorre osservare che non risulta né dal regolamento n. 1/2003, né dagli orientamenti che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore non già un elemento obbligatorio, bensì solo uno tra più elementi pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione (sentenze della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 132, e 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 55). Tali disposizioni, di per sé, non impongono quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni ridotte del mercato dei prodotti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137, punto 148). 233. Tuttavia, come è stato rilevato al precedente punto 215, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Fra tali fattori che attestano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, le dimensioni del mercato del prodotto interessato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 120, e sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 267). 234. Di conseguenza, se la dimensione del mercato può costituire un fattore da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione in questione. 235. Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, il tipo di infrazione, occorre constatare che l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto, in particolare, la fissazione in comune dei prezzi pagati dai trasformatori per il tabacco greggio nonché la ripartizione dei fornitori e delle quantità di tabacco greggio. Siffatte pratiche costituiscono restrizioni orizzontali del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e quindi violazioni «molto gravi» per loro natura. Per tale tipo di intese, qualificate dalla giurisprudenza come violazioni manifeste delle norme in materia di concorrenza o come infrazioni particolarmente gravi, dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato rilevante (v. punto 213 supra), gli orientamenti prevedono una sanzione il cui importo minimo di partenza è superiore a EUR 20 milioni. 236. Per quanto riguarda, poi, le circostanze particolari dell’infrazione in questione, occorre constatare che la dimensione del mercato di cui trattasi non era affatto trascurabile, giacché dal punto 366 della decisione impugnata risulta che la produzione di tabacco greggio in Italia rappresentava il 38% della produzione in quota nell’Unione. Inoltre, risulta dalla nota a piè di pagina n. 290 della decisione impugnata che, poiché l’intesa si estendeva anche ad acquisti presso «imballatori terzi» – ossia intermediari che acquistano essi stessi il tabacco greggio dai produttori ed effettuano un trattamento iniziale del tabacco –, essa riguardava acquisti il cui valore eccedeva il mero valore degli acquisti di tabacco greggio prodotto in Italia. 237. Ciò considerato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può dedurre che la sua ammenda sia sproporzionata rispetto al valore totale degli acquisti nel mercato rilevante. 238. In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:SOCIETA] relativa al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al valore dei suoi acquisti nel mercato rilevante, nonché rispetto al suo fatturato derivante dalle proprie attività a valle, e all’utile totale realizzato nel periodo 1996‑2002, si deve anzitutto sottolineare che il diritto vigente non contiene un principio di applicazione generale in base al quale la sanzione deve essere proporzionata al fatturato realizzato dall’impresa nel mercato rilevante (v. sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 277 e la giurisprudenza ivi citata), oppure al fatturato realizzato nel mercato a valle o all’utile realizzato nel periodo dell’intesa. 239. A tal riguardo occorre ricordare che secondo giurisprudenza costante, per determinare l’ammenda, è possibile prendere in considerazione tanto il fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto la frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 233 supra, punto 121; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 243, e 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7191, punto 114). 240. Orbene, è giocoforza constatare che, come risulta dal precedente punto 34, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’ammenda in funzione della quota di mercato di ciascuna impresa calcolata considerando gli acquisti del prodotto in questione nel mercato in cui si è verificata l’infrazione. Il valore degli acquisti nel mercato rilevante è stato quindi un criterio del quale si è tenuto conto nella determinazione dell’ammenda nel caso di specie. 241. Inoltre, va ricordato che il limite massimo del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 si riferisce al fatturato complessivo dell’impresa considerata, e che unicamente l’importo finale dell’ammenda deve rispettare tale limite. Nel caso di specie, dai punti 374 e 401 della decisione impugnata risulta che, avendo dimostrato che la società capogruppo della [OSCURATO:SOCIETA], vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], aveva esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], per fissare l’importo dell’ammenda a un livello tale da garantirle un effetto sufficientemente dissuasivo, ha preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, dai dati illustrati al punto 374 della decisione impugnata, non contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA], risulta che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] è inferiore al 2% del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], sicché è sensibilmente inferiore al massimale di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Ciò considerato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può dedurre che l’importo di partenza fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia sproporzionato rispetto alle dimensioni della sua impresa (v., in tal senso, sentenze Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punto 146, e 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 203 supra, punto 229). 242. Risulta peraltro dalla giurisprudenza che, se l’importo dell’ammenda definitiva non supera il 10% del fatturato complessivo dell’impresa interessata durante l’ultimo anno di infrazione, l’ammenda non può essere considerata sproporzionata per il solo fatto che essa supera il fatturato realizzato nel mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punto 200). Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel mercato a valle. Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui essa fa valere il carattere sproporzionato, non eccede né il fatturato da essa realizzato nel mercato rilevante, né il fatturato realizzato nel mercato a valle. Per di più, anche l’importo finale dell’ammenda è inferiore a tali due fatturati. 243. Peraltro, tenuto conto della natura molto grave dell’infrazione commessa, né la circostanza che l’ammenda corrisponda al 52,2% del valore delle vendite di tabacco italiano trasformato della [OSCURATO:SOCIETA] e all’82,5% dei suoi acquisti di tabacco greggio o pretrasformato, né la circostanza che essa sia superiore all’utile totale, dedotte le imposte, realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA], controllata italiana del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1996‑2002, sono eccessive al punto da rendere una siffatta ammenda sproporzionata. 244. Infine, per quanto riguarda i riferimenti alle decisioni precedentemente adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge, di per sé, da contesto normativo di riferimento per le ammende in materia di concorrenza, giacché quest’ultimo è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 82, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 123). Ne consegue che le allegazioni della [OSCURATO:SOCIETA] relative alla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] vanno disattese. 245. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo capo del quinto motivo. 3. Sul secondo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’estensione ridotta del mercato geografico a) Argomenti delle parti 246. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione la ridotta estensione geografica del mercato interessato dall’infrazione, che è limitato all’Italia o, più precisamente, che riguarda essenzialmente solo quattro regioni italiane (in cui si concentra l’87,5% della produzione italiana). Orbene, in numerosi casi precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che, alla luce del fatto che l’infrazione si era prodotta soltanto in una parte limitata del mercato comune, questa dovesse essere valutata come violazione «grave», piuttosto che «molto grave». 247. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti. b) Giudizio del Tribunale 248. Dalla giurisprudenza risulta che l’estensione del mercato geografico non è un criterio autonomo nel senso che solo infrazioni concernenti la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi». Né il Trattato, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti e neppure la giurisprudenza consentono di ritenere che solo restrizioni geograficamente molto estese possano essere qualificate come tali (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917, punto 87, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 311). 249. Del resto, accordi o pratiche concordate miranti specificamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi d’acquisto e alla ripartizione delle quantità acquistate possono essere qualificati come molto gravi sul solo fondamento della loro natura, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un’estensione geografica particolare (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata supra ai punti 222‑225). 250. Ne consegue che le dimensioni del mercato geografico rilevante, quand’anche fossero ridotte, non ostano, in linea di principio, a che sia qualificata come «molto grave» l’infrazione accertata nel caso di specie. 251. Occorre, inoltre, osservare che, se è vero che nel caso di specie la produzione di tabacco greggio era concentrata in alcune regioni d’Italia, tuttavia l’ambito di applicazione dell’intesa non era limitato a tali regioni, bensì riguardava l’acquisto di tabacco greggio sull’intero territorio italiano. Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’intero territorio di uno Stato membro costituisce una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, [OSCURATO:PERSONA]Industrie-Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 28, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 150). 252. Si deve perciò concludere che, nel caso di specie, l’importo di partenza pari a EUR 25 milioni non è sproporzionato rispetto all’estensione geografica del mercato rilevante. 253. Infine, per quanto riguarda i riferimenti alle decisioni precedentemente adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 244 della presente sentenza che le allegazioni della [OSCURATO:SOCIETA] relative alla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] vanno disattese. 254. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve respingere il secondo capo del quinto motivo. 4. Sul terzo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell’assenza di impatto dell’infrazione sul mercato nonché su un difetto di motivazione a) Argomenti delle parti 255. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che l’importo di base dell’ammenda sarebbe manifestamente sproporzionato tenuto conto del fatto che l’infrazione è stata priva di impatto oppure ha avuto un impatto limitato sul mercato rilevante. Essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di considerare che, in base ai dati a sua disposizione, le pratiche di cui trattasi, che avevano l’obiettivo di fissare i prezzi di acquisto del tabacco greggio, non avevano prodotto effetti sul mercato di tale prodotto. La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti riconosciuto nella decisione impugnata che in Italia, nel periodo 1990‑2000, i prezzi del tabacco greggio, anziché diminuire, erano aumentati del 53,5%, mentre nello stesso periodo i prezzi degli altri prodotti agricoli erano aumentati solo del 15,9%. Inoltre, nel periodo 1993‑2000, i prezzi delle varietà di tabacco prodotte in maggiori quantità in Italia (vale a dire il Bright e il Burley) avrebbero subito in Italia l’aumento più significativo rispetto a quello registrato nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto concludere che le pratiche sanzionate, volte a limitare o a impedire l’aumento dei prezzi di tabacco greggio italiano, erano state inefficaci. Tali dati espressamente riconosciuti nella decisione impugnata avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a fissare un importo di partenza dell’ammenda più basso. 256. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel suo controricorso, nel presente caso l’impatto dell’infrazione sul mercato sarebbe stato manifestamente misurabile. Le informazioni che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state necessarie per consentirle di misurare tale impatto non costituirebbero informazioni impossibili da reperire e, peraltro, tale tipo di analisi sarebbe ricorrente nelle decisioni sulle intese. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un confronto tra la situazione risultante da tale infrazione e quella che si sarebbe verificata in sua assenza. Inoltre, poiché la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso che l’impatto dell’infrazione non era misurabile, essa, a tal riguardo, sarebbe altresì viziata da un difetto di motivazione. 257. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche se, nella fattispecie, l’impatto dell’infrazione sul mercato non fosse stato realmente misurabile, quod non, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque dovuto concludere che l’infrazione non aveva avuto alcun impatto sul mercato. Infatti, l’eventuale impossibilità di misurare l’impatto non consentirebbe di presupporre l’esistenza dello stesso. 258. [OSCURATO:PERSONA] memoria di replica, la [OSCURATO:SOCIETA] precisa che la presente censura non riguarda la qualificazione dell’infrazione come «molto grave», ma l’aumento dell’importo di partenza in considerazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato. 259. [OSCURATO:PERSONA] chiede dunque che l’ammenda sia ridotta in misura adeguata, in considerazione del fatto che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione l’assenza di impatto o, in subordine, l’impatto limitato dell’infrazione sul mercato. 260. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti. b) Giudizio del Tribunale 261. Occorre innanzitutto ricordare che, tra i tre criteri menzionati negli orientamenti per la valutazione della gravità dell’infrazione (v. punto 220 supra), la natura dell’infrazione ha un ruolo di primaria importanza nel caratterizzare le infrazioni molto gravi. Difatti, accordi o pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei mercati possono essere qualificati come «molto gravi» sul solo fondamento della loro natura, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto concreto sul mercato particolare (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata supra ai punti 222‑225). 262. Nel caso di specie, come è stato rilevato al precedente punto 235, l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto, in particolare, la fissazione in comune dei prezzi pagati dai trasformatori per il tabacco greggio nonché la ripartizione dei fornitori e delle quantità e lo scambio di informazioni. Siffatte pratiche costituiscono una restrizione orizzontale del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e sono quindi «molto gravi» per loro natura. 263. Ne consegue che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] poteva qualificare l’intesa come infrazione molto grave senza dover dimostrare un suo impatto concreto sul mercato (v., in tal senso, sentenze 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 76, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 103). 264. Dalla lettura della decisione impugnata risulta inoltre che, benché al punto 365 della stessa decisione la [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato, riprendendo i termini degli orientamenti, che, nel valutare la gravità dell’infrazione, essa deve prendere in considerazione i tre elementi menzionati al punto 1 A, primo comma, di detti orientamenti (v. punto 220 supra), la stessa in seguito non ha fondato la valutazione della gravità dell’infrazione sull’impatto concreto di questa. 265. Infatti, nella parte della decisione impugnata riguardante la valutazione della gravità dell’infrazione (punti 365‑369), nessun punto si riferisce a tale fattore. In particolare, al punto 368 della decisione impugnata, nel riferirsi alla parte della decisione che analizza la portata restrittiva degli accordi tra i trasformatori, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, effettua considerazioni di carattere generale sulle intese in materia di acquisti e sulla loro capacità, analogamente a quanto avviene nel caso tipico dei «cartelli di vendita», di alterare la concorrenza, e, dall’altro, afferma che tale capacità è tanto più importante nel caso di un prodotto come quello di cui trattasi nella presente fattispecie. Orbene, tali considerazioni non possono essere interpretate come un’analisi dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, ma costituiscono piuttosto considerazioni riguardanti la capacità dell’intesa di acquisto di falsare la concorrenza nel caso di specie. 266. Ne consegue che gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito del presente capo non possono rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione come molto grave. 267. Occorre inoltre osservare che, nella memoria di replica, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiarito la portata degli argomenti addotti nell’ambito di tale capo, spiegando che essa non contesta la qualificazione dell’infrazione come molto grave, bensì addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fissato un importo di partenza dell’ammenda che è sproporzionato tenuto conto dell’assenza di impatto concreto dell’infrazione sul mercato. 268. A tal riguardo, va, in primo luogo, constatato che dal sistema delle sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza, quale delineato dal regolamento n. 1/2003 ed interpretato dalla giurisprudenza, risulta che le intese meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, segnatamente la questione della misura in cui la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe formato nell’ipotesi di assenza del cartello, non costituisce un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 233 supra, punti 120 e 129; 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punti 68‑77; v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa definita con sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9855, in particolare pag. I‑9858, paragrafi 95‑101). 269. Secondo giurisprudenza costante, per la determinazione dell’importo dell’ammenda, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi agli effetti di una pratica anticoncorrenziale, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi, quali quelle riguardanti la fissazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 118; 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 96, e 12 novembre 2009, causa C‑554/08 P, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 44). 270. Nel caso di specie, risulta dall’analisi della parte della decisione impugnata riguardante i fatti incriminati che i trasformatori hanno consapevolmente assunto le condotte anticoncorrenziali per le quali sono stati sanzionati (v., a titolo di esempio, i punti 111, 124, 125, 141 e 158 della decisione impugnata). Tale considerazione trova peraltro conferma nella circostanza che l’intesa aveva carattere segreto, come risulta dai punti 363 e 473 della decisione impugnata. 271. Inoltre, sempre dalla decisione impugnata risulta che i trasformatori si sono accordati in varie occasioni su misure destinate ad assicurare l’effettiva attuazione dell’intesa, quali lo scambio delle fatture ricevute dai loro rispettivi fornitori (punti 122 e 129 della decisione impugnata), un obbligo di consultazione per acquisti non contemplati negli accordi (punto 139 della decisione impugnata), obblighi di controllo dei collaboratori onde evitare l’adozione di iniziative senza la necessaria coordinazione (punto 140 della decisione impugnata), l’istituzione di un sistema diretto alla realizzazione di obiettivi anticoncorrenziali (punto 187 della decisione impugnata). Al riguardo si deve ancora osservare che dal punto 383 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l’intesa era stata attuata, circostanza che non è contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 272. In secondo luogo, occorre constatare che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione le probabili conseguenze del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta. Risulta infatti dai punti 370 e 371 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno fissare le ammende in funzione della posizione detenuta sul mercato dalle singole parti interessate al fine di tener conto, oltre che del loro peso specifico, anche delle probabili conseguenze del comportamento illecito di ciascuna impresa. 273. Orbene, dalla giurisprudenza emerge che la quota di mercato di ciascuna delle imprese coinvolte sul mercato oggetto di una pratica restrittiva costituisce, pur in assenza di prova dell’incidenza concreta dell’infrazione sul mercato, un elemento oggettivo che fornisce una misura adeguata della responsabilità di ciascuna impresa per quanto riguarda la nocività potenziale di detta pratica sul gioco normale della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punti 196‑198, e segnatamente punto 197). Pertanto, secondo la giurisprudenza, per la fissazione dell’importo dell’ammenda le quote di mercato detenute da un’impresa sono rilevanti al fine di determinare l’influenza che quest’ultima ha potuto esercitare sul mercato (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 139, e 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 215 supra, punto 62). 274. È quindi giocoforza constatare che, nel caso di specie, fissando l’importo di partenza dell’ammenda in funzione delle quote di mercato detenute dalle singole parti la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un criterio pertinente al fine di determinare l’influenza che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] poteva aver avuto sul mercato. 275. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, in presenza di un’infrazione molto grave alle norme in materia di concorrenza e di elementi attinenti all’intenzionalità quali quelli menzionati ai punti 270 e 271, quand’anche l’accordo non avesse prodotto effetti sul mercato, come afferma la [OSCURATO:SOCIETA], occorre considerare che la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] – operatore con una quota di mercato di gran lunga superiore a quella degli altri partecipanti all’intesa sul mercato rilevante – a un livello superiore al minimo di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti, e segnatamente pari a EUR 25 milioni, non è inadeguata. 276. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe manifestamente sproporzionato in considerazione del fatto che l’infrazione non aveva prodotto alcun effetto sul mercato. 277. Inoltre, per quanto riguarda più in particolare i dati menzionati nella decisione impugnata che proverebbero l’assenza di effetti dell’intesa sul mercato (v. punto 255 supra), si deve rilevare che dalla giurisprudenza risulta che, per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano fatto tutto ciò che era in loro potere per rendere concrete le loro intenzioni. Poiché ciò che si è verificato in seguito, riguardo ai prezzi di mercato effettivamente realizzati, può essere stato influenzato da altri fattori, fuori dal controllo dei membri dell’intesa, questi ultimi non possono addurre a proprio vantaggio, presentando come elementi atti a giustificare una riduzione dell’ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 287; 8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 223 supra, punto 86, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 130 e la giurisprudenza ivi citata). 278. Pertanto, in un contesto come quello della presente fattispecie, in cui, in particolare, i membri dell’intesa hanno adottato misure per rendere concreti i loro obiettivi anticoncorrenziali (v. punto 270 supra e, in particolare, punto 271), un’evoluzione dei prezzi sul mercato quale l’aumento dei prezzi del tabacco menzionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] non può, di per sé, giustificare una riduzione dell’ammenda. Non può essere infatti escluso che, in assenza dell’intesa, l’aumento dei prezzi sarebbe stato più significativo rispetto all’aumento citato. 279. Inoltre, secondo la giurisprudenza, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA], una volta provata l’attuazione di un’intesa, dimostri sistematicamente che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi di transazione superiore o, come nel caso di specie, trattandosi di intese di acquisto, inferiore a quello che si sarebbe formato in assenza dell’intesa. Sarebbe peraltro sproporzionato esigere una siffatta dimostrazione, che assorbirebbe risorse considerevoli, tenuto conto che essa renderebbe necessario il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui esattezza solo difficilmente potrebbe essere verificata dal giudice e la cui infallibilità non è affatto dimostrata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 217 supra, punto 286; 8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 223 supra, punto 85, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 129 e la giurisprudenza ivi citata). 280. Pertanto, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di dati che avessero dimostrato un aumento dei prezzi del tabacco greggio superiore alla media dell’aumento degli altri prodotti agricoli, tale circostanza non avrebbe avuto come conseguenza che essa sarebbe stata tenuta a dimostrare che gli accordi tra i trasformatori avevano effettivamente consentito loro di raggiungere un livello di prezzo inferiore a quello che si sarebbe formato in assenza dell’intesa. 281. Infine, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma altresì che la decisione impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato i motivi per i quali essa ha concluso che l’impatto dell’infrazione non era misurabile. 282. Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, occorre anzitutto ricordare che dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito della fissazione delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, detto obbligo è soddisfatto allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a svariate imprese, la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l’effetto deterrente delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punti 463 e 465). 283. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, ai punti 365‑376 della decisione impugnata, gli elementi da essa considerati per fissare gli importi di partenza delle ammende inflitte alle diverse imprese in questione. Ai citati punti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in particolare i criteri in base a cui essa, da un lato, ha valutato, conformemente agli orientamenti, la gravità dell’infrazione e, dall’altro, ha successivamente fissato l’importo di partenza classificando le imprese in funzione della loro importanza sul mercato, determinata dalla loro quota di mercato tenendo conto del peso specifico di ogni impresa e delle probabili conseguenze del loro comportamento illecito. Le condizioni poste dalla giurisprudenza per quanto riguarda l’obbligo di motivazione sono state dunque soddisfatte. 284. Per quanto riguarda specificamente la censura della [OSCURATO:SOCIETA], occorre rilevare che, poiché l’impatto concreto sul mercato non costituisce un elemento necessario ai fini della qualificazione dell’infrazione come molto grave nel caso di intese orizzontali dirette segnatamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a tenerne conto ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione (v. punti 222‑224 e 261‑265 supra). Nel caso di specie, come è stato osservato ai precedenti punti 264 e 265, essa non ha fondato la valutazione della gravità dell’infrazione su tale criterio. Orbene, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia motivato la mancata presa in considerazione di un criterio che non era obbligata a considerare e che, a suo avviso, nel caso di specie non era necessario considerare, non può comportare un difetto di motivazione per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda alla [OSCURATO:SOCIETA]. 285. Occorre peraltro ricordare anche che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito delle analisi riguardanti le violazioni dell’art. 81 CE, l’art. 253 CE non può essere interpretato nel senso che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire, nelle sue decisioni, le ragioni per cui non ha scelto, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, approcci alternativi a quello effettivamente scelto nella decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 153 e la giurisprudenza ivi citata). 286. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non può essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di motivazione. 287. Da tutte le considerazioni sin qui svolte risulta che il terzo capo del quinto motivo deve essere respinto. 288. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede il quinto motivo deve essere integralmente respinto. B – Sul settimo motivo, vertente su un’erronea valutazione delle circostanze attenuanti nonché su una violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità 1. Argomenti delle parti 289. Nell’ambito del suo settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] addebita anzitutto alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver considerato, nella valutazione del suo comportamento, una circostanza attenuante che avrebbe dovuto indurla a ridurre l’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel settore interessato dall’intesa, il contesto normativo di riferimento era del tutto incerto all’epoca dei fatti e quindi incerta era anche l’applicazione dell’art. 81 CE agli accordi interprofessionali. Infatti, la legge che regolamenta tali accordi, vale a dire la legge 16 marzo 1988, n. 88, recante norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (GURI n. 69 del 23 marzo 1988; in prosieguo: la «legge n. 88/88») avrebbe favorito la concertazione orizzontale tra i trasformatori. Orbene, dai punti 315 e 359‑362 della decisione impugnata risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] era informata di tale contesto e che tuttavia non ne avrebbe tratto alcuna conseguenza in merito alla fissazione dell’importo dell’ammenda. 290. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che nella causa che ha dato origine alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]»), nella quale il contesto normativo sarebbe sostanzialmente analogo a quello del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso ai trasformatori una riduzione del 40% delle ammende. 291. [OSCURATO:PERSONA] asserisce poi che l’ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a non concederle il beneficio dell’immunità. Essa mette in rilievo il fatto che la sua comunicazione della richiesta di immunità non ha pregiudicato l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], che la sua buona fede durante la fase amministrativa non potrebbe essere posta in dubbio, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto il contributo notevole da essa apportato all’indagine e che il caso di specie presenta «circostanze eccezionali», in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] è stata la prima impresa a chiedere l’immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ed in quanto si trattava del primo caso di revoca dell’immunità condizionata. Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto un’ammenda straordinariamente elevata per una condotta in relazione alla quale nemmeno il funzionario responsabile del caso sapeva, 26 mesi dopo l’accadimento dei fatti, se costituisse effettivamente una violazione dell’obbligo di collaborazione (v. punto 185 supra). [OSCURATO:PERSONA] richiama altresì la prassi della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’imporre ammende simboliche in casi in cui esista un dubbio ragionevole circa l’esistenza di un’infrazione. 292. Infine, all’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA], richiamando il punto 169 della sentenza Nintendo e Nintendo of Europe/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 190 supra, ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di averle concesso per la sua collaborazione la medesima riduzione dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] Italia, vale a dire il 50% dell’ammenda, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] Italia avesse cominciato a collaborare più tardi rispetto ad essa e la sua collaborazione fosse qualitativamente più significativa rispetto a quella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia. 293. [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] siano respinti. 2. Giudizio del Tribunale 294. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione di una circostanza attenuante, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, nel determinare il livello della sanzione, il comportamento delle imprese interessate può essere valutato alla luce del contesto giuridico nazionale il quale può costituire una circostanza attenuante (sentenze della Corte 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8055, punto 57, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punti 228 e segg.). 295. Inoltre, occorre osservare che il punto 3 degli orientamenti, intitolato «Circostanze attenuanti», contiene un elenco non tassativo di circostanze che possono condurre a una diminuzione dell’importo dell’ammenda, una delle quali è l’esistenza di un ragionevole dubbio dell’impresa circa l’illiceità del comportamento restrittivo della concorrenza. 296. Nel caso di specie, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione nella decisione impugnata il contesto giuridico nazionale e, in particolare, la legge n. 88/88 menzionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] analizza l’impatto di tale legge in particolare ai punti 315‑324 e 358‑362 della decisione impugnata. In tale ambito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il contesto normativo nazionale poteva generare un’incertezza quanto alla liceità delle pratiche dell’APTI e dell’Unitab. È proprio per tale ragione che la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato a tali associazioni ammende simboliche (v., in particolare, punto 362 della decisione impugnata). 297. Tuttavia, per quanto riguarda l’intesa dei trasformatori, cui ha partecipato la [OSCURATO:SOCIETA], è giocoforza constatare che, al punto 323 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale intesa «resta pienamente soggett[a] all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] in quanto non ha affatto rispettato le disposizioni della legge n. 88/88 dato che il suo scopo principale consisteva nel determinare i prezzi di consegna massimi o medi nonché nel ripartire i quantitativi e i fornitori». [OSCURATO:PERSONA] non contesta in alcun modo tale constatazione. Essa si limita ad affermare, senza fornire tuttavia alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, che il contesto giuridico nazionale avrebbe favorito la concertazione orizzontale tra trasformatori. 298. Ciò considerato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto del contesto normativo di riferimento quale circostanza attenuante. 299. Per quanto riguarda la censura relativa alla decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, benché la [OSCURATO:SOCIETA] non l’affermi esplicitamente, essa deduce in sostanza una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in un caso analogo a quello della presente fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato la circostanza attenuante di cui trattasi ai trasformatori. 300. Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, il principio della parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 79). 301. Nel caso di specie, un confronto delle due decisioni in questione sotto il profilo dell’incidenza del contesto normativo nazionale sulle pratiche contestate mostra che le due situazioni erano caratterizzate da differenze notevoli per quanto riguarda l’impatto del citato contesto normativo sui comportamenti illeciti. In particolare, dai punti 52 e segg., 349 e segg., 426‑429, 437 e 438 della decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA] risulta che, in [OSCURATO:PERSONA], le autorità pubbliche avevano svolto un ruolo importante nell’ambito dei negoziati degli accordi tra produttori e trasformatori. Si trattava di negoziati qualificati come «pubblici». [OSCURATO:PERSONA], esisteva anche una «prassi ministeriale [che mirava] ad autorizzare e ad incoraggiare le parti a negoziare collettivamente le condizioni di acquisto e di vendita del tabacco, ivi compresi i prezzi» (punto 60 della decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto la conclusione che «le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori [avevano] determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale (soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori potevano sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi» (punto 438 della decisione Tabacco greggio – [OSCURATO:PERSONA]). È questo, in sostanza, il motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione del 40% dell’importo delle ammende inflitte ai trasformatori spagnoli. 302. Orbene, nel caso di specie, le autorità pubbliche non hanno svolto un siffatto ruolo nell’ambito dei negoziati tra trasformatori e produttori. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque sostenere che, non applicando a suo favore la circostanza attenuante in questione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento. 303. Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale precedente, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda non implica che essa sia costretta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 337, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 224 supra, punto 395). Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] non può far valere l’applicazione di una circostanza attenuante in un’altra causa per dedurre un errore da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella presente fattispecie. 304. Occorre poi esaminare la censura relativa al fatto che l’ammenda sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a non concedere l’immunità definitiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. 305. Al riguardo occorre osservare che, avendo constatato nella decisione impugnata, senza incorrere in errore, una violazione dell’obbligo di collaborazione dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concederle, al termine del procedimento, l’immunità definitiva. Non beneficiando più del trattamento favorevole, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata quindi assoggettata all’imposizione di una sanzione per la sua partecipazione all’intesa illecita tra i trasformatori il cui importo di base è stato fissato in EUR 60 milioni (v. punto 379 della decisione impugnata). 306. Tuttavia, benché la [OSCURATO:SOCIETA] abbia violato una condizione necessaria al fine di poter beneficiare dell’immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno deciso di applicarle una riduzione dell’ammenda sulla base della circostanza attenuante relativa al notevole contributo da essa fornito nell’ambito del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni sinteticamente esposte ai punti 38‑42 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque deciso di concedere alla [OSCURATO:SOCIETA] una riduzione dell’ammenda pari al 50%. 307. Orbene, è giocoforza constatare che, nel quantificare la riduzione da applicare all’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione e riconosciuto tanto le circostanze eccezionali della presente fattispecie quanto l’importanza della cooperazione fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA] per tutta la durata del procedimento, elementi che la [OSCURATO:SOCIETA] menziona a fondamento della sua censura. Fondandosi su tali considerazioni, e nonostante la violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha concesso una riduzione molto significativa dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta. 308. [OSCURATO:PERSONA] luce delle circostanze del caso di specie, tenuto conto della riduzione dell’ammenda di cui ha beneficiato, la [OSCURATO:SOCIETA] non può dedurre che l’ammenda è sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a revocarle il beneficio dell’immunità. Gli altri argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] non sono in grado di rimettere in discussione tale valutazione. 309. Quanto all’argomento vertente sull’insussistenza di un pregiudizio all’indagine, esso, oltre a non essere provato, è irrilevante nel caso di specie ai fini tanto dell’accertamento della violazione dell’obbligo di collaborazione (v. punto 171 supra) quanto della valutazione della collaborazione. Inoltre, in presenza di una violazione accertata dell’obbligo di collaborazione, la [OSCURATO:SOCIETA] non può avvalersi di una pretesa buona fede durante la fase amministrativa al fine di chiedere un’ulteriore riduzione dell’ammenda. Quanto, infine, al riferimento alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’infliggere ammende simboliche, neanche su tale punto la [OSCURATO:SOCIETA] può rimettere in discussione la suddetta conclusione tenuto conto della giurisprudenza menzionata al precedente punto 244. 310. Infine, nella misura in cui, all’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto per la prima volta nel corso del procedimento una violazione del principio della parità di trattamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riduzione dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] Italia, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato un motivo nuovo che non si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Conformemente all’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, un siffatto motivo deve essere quindi dichiarato irricevibile. 311. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni sin qui svolte, il settimo motivo deve essere integralmente respinto. 312. Di conseguenza, si deve integralmente respingere la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata. Per quanto attiene alla domanda di riforma della decisione impugnata, presentata in subordine, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, poiché nessun elemento è idoneo a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, tale domanda non possa essere accolta. Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto. III – Sulla richiesta di produzione di un documento 313. Per quanto riguarda la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA] di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la versione integrale di un documento allegato al controricorso (v. punto 68 supra), occorre anzitutto ricordare che secondo costante giurisprudenza la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a rendere accessibili nel corso del procedimento documenti interni dell’istituzione (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 54, e 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 420). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] non sono comunicati ai ricorrenti a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che gli stessi sono tenuti a fornire. Tale restrizione all’accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell’istituzione interessata nel settore della repressione delle violazioni delle norme in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata). 314. Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali, sulla base di gravi indizi, che richiederebbero la produzione della versione integrale del documento oggetto della sua domanda e che essa non ha indicato le ragioni per cui tale documento avrebbe potuto presentare un interesse sotto il profilo del rispetto dei diritti della difesa. Ciò considerato, la richiesta di produzione della versione integrale di tale documento non può essere accolta. Sulle spese 315. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 316. Poiché la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta soccombente deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris