CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa alla identificazione dell'imputato. Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lugli