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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24190/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge in odine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della sussistenza della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti e al giudizio di bilanciamento le ritenute aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e in particolare alle ragioni - il non esiguo valore della refurtiva - per cui ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge in odine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della sussistenza della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti e al giudizio di bilanciamento le ritenute aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e in particolare alle ragioni - il non esiguo valore della refurtiva - per cui ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 ma
Sentenza Cassazione n. 24190/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris