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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20426/2023

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ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23388/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicil iata in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA], 262,presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta no e difend ono , –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, n. 1183/2016,depositata il 3 marz o 2016; udita la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; IRAP ACCERTAMENTORilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano state recuperate a tassazione maggiori Ires, Iva, ed Irap.

Considerato che:

1. La contribuente, con istanza depositata il 15 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 erinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23388/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicil iata in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA], 262,presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta no e difend ono , –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1183/2016,depositata il 3 marz o 2016; udita la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; IRAP ACCERTAMENTORilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano state recuperate a tassazione maggiori Ires, Iva, ed Irap. Considerato che: 1. La contribuente, con istanza depositata il 15 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio. 2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità. P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 erinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 20426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris