CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 44286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso, proposti da [OSCURATO:PERSONA], come parte civile, avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice d'appello, in riforma della condanna emessa dal giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di minaccia aggravata nei suoi confronti, sono inammissibili. 2. Quanto al primo motivo, inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio come violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 530 dello stesso codice (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Infatti, la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sicchè non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. 2.1. Anche volendo valutare la medesima censura quale evocativa di un vizio di motivazione, permane la sua inammissibilità. Difatti, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). E tale statuizione è stata già ritenuta costituzionalmente legittima dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa (cfr. Sez. 5, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417). E la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 4, n. 38625 del 5/10/2021, Sperati, Rv. 282058). Senza contare che il primo motivo di censura - come detto, afferente alla richiesta di annullamento dell'assoluzione pronunciata in appello, essendovi prova, invece, della colpevolezza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - è, in ogni caso, anche strutturato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché alimentano censure in fatto, volte a sostenere la credibilità dei testimoni in favore della ricorrente e una diversa ricostruzione, quindi, della prova di quanto accaduto. Come noto, invece, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, che ha sottolineato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto non credibile la versione della denunciante (peraltro già coimputata). 3. Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso è altrettanto manifestamente infondato, poiché volto a sostenere l'insufficienza della misura del risarcimento del danno, in caso di annullamento della sentenza di assoluzione, cui il Collegio non ritiene di poter giungere, per le ragioni di inammissibilità del primo motivo di censura già esposte. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Nulla per le spese richieste dall.avv.altomari, che ha depositato conclusioni e nota spese in data 29.9.2022. Invero, la non chiarezza della posizione difensiva impone di non poter provvedere sulle spese da parte del Collegio, in quanto la nota spese conclude nell'interesse di entrambe le imputate nel procedimento di primo grado e dunque sia della parte civile che dell'imputata, contraddittoriamente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend