CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 20536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/07/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di 149 reperti emesso in data 23/11/2020 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e del decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dalla stesso Pubblico Ministero con il quale è stato convalidato il sequestro dei beni rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare nei confronti del Fonti e di [OSCURATO:PERSONA], annullando il primo provvedimento limitatamente ad un passaporto italiano, una patente di guida italiana e due tessere di riconoscimento intestati a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Fonti deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla incompleta trasmissione degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] procedente; omessa trasmissione della sentenza di assoluzione del Fonti depositata in data 2/7/2021 nell'ambito del procedimento n. 4520/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La disposta acquisizione degli atti da parte del Tribunale, non essendo visualizzabili tramite TIAP, non ha consentito il contraddittorio sulla loro effettiva consistenza. Di tal ché solo successivamente al deposito dell'ordinanza la difesa ha potuto prendere visione degli atti trasmessi, consentendo di eccepire l'incompletezza della trasmissione dell'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'omessa trasmissione della sentenza di assoluzione pronunciata in favore del ricorrente, della quale la difesa aveva potuto produrre in udienza solo il dispositivo del 18/5/2021, essendone depositata la motivazione in data 2/7/2021. In particolare, quanto alla annotazione dei CC di Trabia del 19/5/2021 - sulla quale il Tribunale ha fondato il proprio convincimento - è stata versata in atti priva degli allegati indicati in calce alla stessa (v. ali. 3 al ricorso) non potendosi verificare il contenuto della missiva del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo riguardante gli "esami speditivi effettuati dalla P.S. di Palermo sui documenti oggetto di sequestro" e quindi quali siano gli effettivi documenti esaminati, sembrando l'esame essere stato limitato ai documenti denominati [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla sentenza assolutoria, essa avrebbe consentito di superare il dato rappresentato dal verbale di arresto del 21/11/2020, all'esito del contraddittorio tra le parti, bastando comunque il dispositivo a neutralizzarne la valenza. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.La sentenza assolutoria supera il dato proveniente dall'arresto del ricorrente ed i successivi accertamenti sono incompleti nella trasmissione degli atti pertinenti (annotazione del 19/5/2021) o inconsistenti (informazione del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia di cui alla nota del 13/4/2021). Quanto ai due documenti del Commonwealth of Dominica, le affermazioni del Tribunale travisano il contenuto dei due [OSCURATO:PERSONA] legittimamente realizzati dal ricorrente, avendo il Tribunale omesso di estrarre il certificato del Notaio US LaMaison dal sito facilmente accessibile vol, postacert.poste.it/verificatore/it di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, manca riscontro all'asserito utilizzo da parte del ricorrente delle generalità di [OSCURATO:PERSONA] presso l'agenzia immobiliare di Casteldaggia. 2.3 Con il terzo motivo, omessa motivazione in ordine al sequestro dei dispositivi elettronici, essendo sostenuta una illegittima funzione di ricerca di possibili notizie di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. E' opportuno ribadire che, secondo consolidato orientamento, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla sentenza assolutoria prodotta dalla difesa la censura è manifestamente infondata in quanto l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391-octies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9892 del 03/12/2014 (dep. 2015), Bibaj, Rv. 262454) Quanto agli allegati alla informativa del 19/5/2021, la deduzione è generica e proposta per questione in fatto riguardante l'attendibilità delle informazioni rese dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia sulle altre generalità attribuite al ricorrente - ottenute tramite gli omologhi servizi interessati che hanno accertato l'inesistenza nel [OSCURATO:PERSONA] delle contemporanee generalità straniere associate alla effigie del ricorrente nelle decine di documenti sequestrati -, delle quali si prospetta l'incompletezza in base al preteso contenuto di siti informatici inglesi e di pretese condizioni di validità dei documenti stranieri. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni che esulano da quelle ammesse dall'ordinamento. Generica è la pretesa incidenza preclusiva derivante dalla sentenza assolutoria, che non solo - come annota l'ordinanza - non è definitiva ma riguarda solo uno dei documenti sequestrati al ricorrente in occasione del suo arresto (la carta di identità intestata al fratello, ma riportante la effigie del ricorrente) e del quale è stata disposta la confisca. Generico ed in fatto è l'assunto fondato sulla incompleta trasmissione della annotazione del 19/5/2021 e sulla pretesa erroneità dell'informazione trasmessa con nota del 13/4/2021, per le ragioni già sopra esposte a riguardo della medesima censura mossa con il precedente motivo e tenuto conto dei limiti di ricorribilità del provvedimento impugnato elusi dalle incursioni in fatto del ricorrente. Quanto alle censure sul possesso dei due passaporti del Commonwealth of Dominica, si tratta di deduzioni in fatto rispetto al non illogico ragionamento svolto dal Tribunale sulla base del rilievo della produzione in sola copia della documentazione riguardante il preteso cambio di nome, la mancanza di documentazione circa le specifiche procedure riguardanti il ricorrente e la presenza di ulteriori nominativi associati alla stessa effige del ricorrente. 5. Il terzo motivo è infondato rispetto alla specifica motivazione che ha correttamente ricondotto la finalità probatoria del sequestro dei dispositivi elettronici alla ricerca di tracce della falsificazione dei documenti e dell'utilizzo delle carte di credito in rapporto ai molteplici documenti indiziati di falsità. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. i a f f e r Così deciso il 22/3