CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è consentito in quanto volto a proporre una diversa valutazione degli elementi di prova esaminati dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che si salda con quella del giudice di primo grado costituendo un unico complesso argomentativo); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo il collegio di merito espresso un giudizio di congruità della sanzione condotto con preciso riferimento ad uno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè dando rilievo ai precedenti penali e alla circostanza che, nonostante i benefici della messa alla prova e della sospensione condizionale della pena, l'imputato era nuovamente ricaduto nell'illecito, così formulando una valutazione discrezionale non censurabile in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia in punto di pena sostitutiva, non è consentito perché la richiesta di cui all'art. 20 bis cod. pen. è stata avanzata tardivamente mediante con conclusioni scritte rassegnate per l'udienza del giudizio di secondo grado, seppure utilmente proponibile con l'atto di appello depositato in data 24/01/2023, sicchè la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M