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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22327/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente/resistente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA], n. 18/2025 depositata il 03/01/2025;sul ricorso iscritto al n. 12193/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiovannaLiuzzi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA], n. 19/2025 depositata il 03/01/2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Le vicende processuali delle cause indicate in epigrafe attengono alleimpugnazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare-JONICA Ex I.a.c.p. (di seguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA]) di distintiavvisi di accertamento, notificati dal Comune di Taranto, relativiall’annualità 2014, per omesso versamento di imposte a titolo di IMU (acc.n.32266 del 16/12/2019) e di TASI (n.49323 del 10/12/2019), con cuivenivano richiesti in pagamento alla contribuente rispettivamente Euro2.696.784,00 ed Euro 441.436,00, oltre sanzioni e interessi.2.

Con riferimento all’IMU 2014, oggetto della causa iscritta al n.6508/25R.G, la contribuente, considerando tale imposta quale componentedell’I.U.C. per la stessa annualità, lamentava: 1) l’illegittimitàdell’accertamento, in via principale e preliminare per violazione dell’art. 1co. 677 L. 147/13 e dell’art. 7 L. 212/00; 2) in via subordinata, perviolazione dell’art. 1 co. 707 L. 147/13, modificativo dell’art. 13 co. 2 delD.L. 201/11; 3) in ogni caso per difetto del presupposto impositivo dellaproprietà o di altro diritto reale in riferimento alle UU.II. iscritte al Foglio246 part.lle 711 e 712, essendo state cedute agli aventi diritto.In particolare, rispetto al primo avviso, evidenziava che nell’avvisooggetto di causa venivano assoggettati all'imposta circa 4000 UU.II.classate A/3 e A/4 con l’aliquota “altri fabbricati” pari allo 1.06% (alias10,6 per mille); che in data precedente alla notifica dell’avviso oggetto diNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026impugnativa, l’Ente aveva ricevuto da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento contraddistinto con il n.49323/19 relativo allaTASI anno 2014, nel quale veniva accertato il mancato versamento dellasomma di €.441.436,00, oltre sanzioni (30%) per omesso versamento edinteressi, in relazione alle medesime 4000 UU.II. di cui all’avviso IMU,assoggettate all’imposta con applicazione della aliquota “abitazioniprincipali diverse da A/1, A/8 e A/9” dello 0,20% (alias 2 per mille); che laTASI e l’IMU erano entrambe componenti della I.U.C. istituita con la L.147/13; che il comma 677 dell’art.1 della L.147/13, sancendo uninnegabile collegamento tra le due imposte, prevedeva che, per l’anno2014, la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia diimmobile non poteva essere superiore all’aliquota massima consentitadalla legge statale per l’IMU al [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata al 10,6 per mille; chenella delibera di C.C. 85 del 10.09.2014 il Comune di Taranto, recependotale disposizione, aveva stabilito le aliquote TASI ed IMU nel rispetto dellimite massimo del 10,6 per mille e precisamente: per “abitazioneprincipale diversa da A/1-A/8 e A/9”: TASI 0,2% (alias 2 per mille) IMU 0;per “altri fabbricati”: TASI 0 IMU 1,06% (alias 10,6 per mille); - che ilComune di Taranto, notificando all’Ente l’avviso IMU e l’avviso TASI perl’anno 2014 aveva violato il prefato art.1 L.147/13 co. 677, atteso che lasomma dell’aliquota TASI (0,2%) applicata nell’avviso n.49323/19 edell’aliquota IMU (1,06%) applicata nell’avviso oggetto di causa, allemedesime uu.ii., essendo pari al 1,26 % ossia al 12,6 per mille, superaval’aliquota massima consentita del 10,6 per mille e ciò in quanto l’enteimpositore, ai fini TASI, aveva applicato, alle medesime, l’aliquota previstaper l’ abitazione principale, mentre ai fini IMU aveva applicato l’aliquotaprevista per altri fabbricati; che, notificando l’avviso di accertamento IMUoggetto della presente impugnativa, il Comune aveva violato anche l’art 7della legge 212/00 (cd. statuto del contribuente), attesa l’evidentecontraddittorietà tra quest’ultimo e l’avviso precedentemente notificato aiNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026fini TASI, laddove le medesime UU.II. venivano considerate ora “abitazioniprincipali” ora “altri fabbricati”, con assoluta mancanza di chiarezza etrasparenza nell’enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni didiritto, in palese violazione del principio di cui al citato art. 7.3.

In riferimento al secondo, precisava che nell'avviso impugnatovenivano assoggettati all'imposta circa 4000 UU.II. classate A/3 e A/4costituite da alloggi di e.r.p. sovvenzionata, regolarmente assegnati agliaventi diritto, tanto che agli stessi veniva applicata dal Comune ladetrazione di €.200,00; che tale avviso era emesso in palese violazionedell'art.1 L. 147/13 co. 707 che, modificando l’art. 13 co.2 del D.L. 201/11convertito nella Legge 214/11, aveva disposto dal 01.01.14 l’esenzionedall’IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio socialecome definito dal D.M.

Infrastrutture 22.04.08 e dalla successiva Legge n.80 del 23.05/14 art. 10 co.3, di conversione del D.L. 47/14;che tutte leprefate UU.II. erano destinate ad alloggio sociale, essendo tutte alloggi diedilizia residenziale sovvenzionata e come tali, in conformità a quantoprevisto per tali alloggi nella normativa regionale (cfr.

Legge RegionePuglia nn.54/84, ora 10/14): destinate a nuclei familiari svantaggiati,individuati dal Comune sulla base di graduatorie e certamente non ingrado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; locatedall’ente gestore a tali nuclei in via permanente ad un canone “sociale”, digran lunga inferiore a quello delle locazioni del libero mercato,parametrato ai requisiti reddituali e utilizzate dai detti nuclei familiari.4.

Per tali motivi chiedeva, eventualmente previa riunione dei ricorsiavviati dinanzi la medesima CTP contro l’avviso IMU 2014 e l’avviso Tasi2014 notificati dal Comune di Taranto, per ragioni di connessionesoggettiva e oggettiva (trattandosi di giudizi relativi alle medesime unitàimmobiliari e a imposte componenti entrambe la IUC), annullarsi l’avvisodi accertamento oggetto di causa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, senza disporre lariunione richiesta, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alleuu.ii. iscritte al foglio 246 particella 711, ubicate in via Venezia, Viaancona 23 e 25, rigettando per il resto il ricorso.6.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Puglia, adita inappello dalla contribuente, previo rigetto della reiterata istanza diriunione, accoglieva il gravame, rigettando al contempo l’appelloincidentale del Comune.

In particolare, la CGT riteneva sussisterel’esenzione per gli alloggi sociali di cui all’art.13 2° comma D.L.201/2011,considerando sufficiente, ai fini dell’esenzione, il solo requisito dellaregolare assegnazione, da presumersi sino a prova contraria; che l’oneredella prova contraria, anche in riferimento alla natura di alloggi sociali,ricadeva sul Comune, da assolvere fornendo i provvedimentiamministrativi atti a dimostrare la mancanza di conformità degli immobiliai requisiti indicati per l’applicazione dell’esenzione e comunque lairregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi stessi; riteneva, quindi,che il Comune non avesse offerto, pur essendone onerato, tale prova, conconseguente accoglimento dell’appello in ragione della ritenuta natura dialloggi sociali delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento impugnato.7.

Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.8.

La contribuente ha depositato controricorso con cui ha propostoricorso incidentale condizionato, affidandosi a due motivi.9.

Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen.

Giovanni BattistaNardecchia, presentava conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento delricorso principale e il rigetto di quello incidentale.10.

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memorie.11.

Passando adesso all’accertamento TASI relativo all’annualità 2014,oggetto della causa iscritta al n.12193/2025, occorre evidenziare cheNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026ARCA, considerando tale imposta quale componente della I.U.C. perl’annualità 2014, impugnava il relativo avviso, dolendosi, in via principalee preliminare, della nullità per violazione dell’art.1 co. 677 L. 147/13 edell’art. 7 L. 212/00 per le analoghe ragioni esposte in riferimento allacausa n.6508/2025; in via subordinata, dell’illegittimità per difetto delpresupposto impositivo della proprietà o di altro diritto reale in riferimentoalle UU.II. iscritte al Foglio 246 part.lle 711 e 712, essendo state tuttecedute agli aventi diritto con rogiti notarili; nonché della violazione delregolamento comunale approvato nella parte in cui applicava a tutte ledette UU.II. la percentuale di possesso del 100% anziché quella dell’80%trattandosi di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, aventioccupatore/utilizzatore diverso dal possessore.12.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo: a)l’annullamento parziale dell’avviso opposto e della relativa pretesatributaria per le UU.II. iscritte al foglio 246 part.lle 711 ubicate in ViaVenezia 66, via Ancona 23 e [OSCURATO:PERSONA] 25; b) la rideterminazione dellapretesa tributaria con riduzione del 20% dell’importo complessivo deltributo, delle sanzioni ed interessi; c) il rigetto del ricorso per tutto quantoresiduava.13.

Avverso siffatta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nella parte in cui laCTP aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso per violazionedell’art.1 co. 677 L. 147/13 e nella parte in cui aveva omesso ognipronunzia in merito alla eccepita violazione dell’art.7 L. 212/00,sottolineando l’errore commesso dal Giudice nell’applicazione dell’art.1 co.677 L. 147/13, anche tenendo conto dell’incremento sino allo 0,8 permille, peraltro ritenuto non applicabile al caso di specie perché deliberatodal Comune solo per i fabbricati classati D e non anche per le UU.II.classate A e C.14.

La CGT di 2° grado, previo rigetto dell’istanza di riunione, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il giudice di prime cure avesseNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026correttamente escluso la violazione dell’art.1 co. 677 L. 147/13, attesa laprevisione legislativa della possibilità di incrementare l’aliquota massimaconsentita nel cumulo delle aliquote TASI e IMU dello 0,8 per mille,recepita dal Regolamento comunale TASI.15. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso tale pronuncia affidandosi a duemotivi di ricorso.16.

Il Comune di Taranto resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricostruzione in fatto delle vicende processuali delle cause iscritteai nn.6508/2025 e 12193/2025 consigliano, per evidenti ragioni diconnessione oggettiva e soggettiva, di disporre la riunione della secondacausa alla prima, tenuto conto che entrambi gli accertamenti impugnatidalla contribuente, afferendo alla medesima annualità, ossia il 2014, sonorelative ad imposte, IMU e TASI, che costituiscono componenti dellaI.C.U., rispetto alla quale vigono precisi limiti normativi di cumulabilitàdelle aliquote, sia di rango primario (art.1. comma 677 L.n.143/2013), siaregolamentare.Come, difatti, statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamentointerpretativo, la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensidell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, puòessere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, oveesse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi,quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzionicontrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovverosiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale dellecontroversie (v., ex plurimis, Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez.

U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass.Sez.

U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405).2.

Ciò posto, con il primo motivo relativo alla causa n.6508/2025, ilComune di Taranto lamenta l’illegittimità della sentenza in relazioneNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazionedell’art. 13 D.L. 201/2011 convertito con legge 214 del 2011, con lemodifiche di cui alla L. 147/2013, del DM 22.04.2008, e del D.L. 102/2013art. 2 c. 4, sostenendo che la CGT di 2° grado avesse errato nel ritenereche siffatte disposizioni, tempo per tempo vigenti, in tema di IMU, qualecomponente IUC, avessero previsto l’estensione dell’esenzionedell’imposta a qualsivoglia immobile di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] Jonica, sulpresupposto che trattasi indistintamente di alloggi sociali, accertando ilsolo requisito della regolare assegnazione, anziché considerare chel’applicazione conforme della normativa richiamata avrebbe, al contrario,comportato, affinché operi la dedotta esenzione, una verifica in concretodel possesso dei requisiti e caratteristiche di “alloggio sociale”conformemente a quanto statuito dall’art. 10 comma 10 D.L. 201\2011, incombinato disposto con il Dm 22.04.2008.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

È opinione consolidata di questa Corte, (cfr. Cass. n. 6380/2024,Cass.14511/24), in riferimento agli alloggi sociali, che l'art. 2, comma 2,lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124 , neldifferenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliaririchiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliariappartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo soloche le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, alsuccessivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istitutiautonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituitiin attuazione dell' art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebberorimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, aloro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal1 gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del29/11/2021).2.3.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi,prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorreredal 1 gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggettol'annualità d'imposta 2014.2.4.

L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che nonè configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnatidagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito delmedesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente edifferentemente le due fattispecie.2.5.

Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit.ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazionedi Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomiper le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che,invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge ( art.13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).2.6.

Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi inlocazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dallacorretta applicazione del principio generale e inderogabile in materiafiscale che prevede che "in materia fiscale le norme che stabilisconoesenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell' art 14preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico oall'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalleNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026stesse espressamente considerati" (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n.15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).2.7.

L’esenzione dal tributo è prevista, pertanto, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinatialla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto delministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dalpagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano lecaratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del22 Aprile 2008.2.8.

In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad usoresidenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione diinteresse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nucleifamiliari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso allalocazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobilicome elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale socialecostituito dall' insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimentodelle esigenze primarie.2.9.

Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell' imposta, occorre,quindi, distinguere gli "alloggi sociali", così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazioneprincipale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta,vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietàdell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggisociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.2.10.

Non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati lasentenza impugnata, considerato che la connotazione specificadell’alloggio sociale va, in relazione all’ipotesi di esenzione di cui al 2°comma dell’art.13 cit., accertata in concreto e la regolare assegnazionerileva, invece, quale presunzione iuris tantum, solo in relazione allaNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026fattispecie di agevolazione consistente nella detrazione di imposta di cui al10° comma del medesimo articolo.2.11.

Ciò perché il discrimine nell’applicazione dei distinti benefici di cui al2° e al 10° comma dell’art.13 cit. agli alloggi di cui è proprietaria ARCAdipende dalle specifiche caratteristiche degli stessi, nel senso che se essisono qualificabili come “alloggi sociali”, nei termini sopra precisati,godranno dell’esenzione IMU di cui al 2° comma, mentre gli altri edifici diedilizia residenziale pubblica non qualificabili come tali, beneficerannodella sola detrazione, a condizione di essere stati regolarmente assegnati.2.12.

In altri termini, gli istituti ex IACP in relazione agli alloggi di cui sonoproprietari godono dell’esenzione IMU di cui al 2° comma cit. per queglialloggi definibili sociali, mentre per quelli che non sono riconducibili a talespeciale categoria beneficiano della sola detrazione di cui al comma 10cit., se regolarmente assegnati.3.

Con il secondo motivo il Comune lamenta l’illegittimità dellasentenza gravata, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 cpc perviolazione falsa applicazione corretta degli artt. 13 D.L. 201/2011convertito con legge 214 del 2011, con le modifiche di cui alla L.147/2013, e del D.M. del 22.04.2008, con riferimento all’art. 14 preleggicod.civ. ed art. 2967 cod. civ.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia laviolazione e falsa interpretazione delle norme di diritto sostanziale inmateria di riparto dell’onere della prova in relazione alla sussistenzadell’esenzione IMU per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,considerati tout court “alloggi sociali”, sull’errato presupposto che l’entelocale avrebbe dovuto fornire la prova contraria atta a dimostrare lainesistenza dei requisiti per ricondurli alla fattispecie di cui alla ipotesiagevolativa in atti invocata.

La corretta interpretazione delle norme didiritto avrebbe al contrario condotto ad un scrutino differente, palesandosil’onere della compiuta prova, al fine di usufruire dell’esenzione, a caricodell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/20263.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Ritiene il Collegio che debba condividersi la tesi del ricorrentesecondo cui l'onere di provare l'appartenenza delle unità immobiliari allacategoria degli "alloggi sociali" spetta all'Agenzia che invoca l'esenzione.3.3.

Vi è invero qualche pronuncia nel senso sostenuto dalla Corte dimerito (n. 6380/24 citata anche nella memoria integrativa) che,richiamando il principio della c.d. vicinanza della prova nonché quello dicollaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, L. 212/2000, haritenuto che, anziché essere l'Agenzia regionale gravata dall'oneresuindicato, spetterebbe al Comune, in quanto incaricato della gestionedell'iter di assegnazione degli alloggi, a dover provare che gli stessi nonrivestono le caratteristiche per essere ritenuti alloggi sociali.3.4.

Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte è insenso contrario a tale orientamento, come si evince, tra le molte altre elimitandosi alle più recenti, dalle pronunce di questa Sezione nn.11198/25, 11188/25, 11186/25, 11198/25, 10223/25, 10222/25,10221/25, 10220/25, 9432/25, 6854/25, 3824/25, 14511/24, 39799/21,37342/21.3.5.

Si è in particolare evidenziato come l'esenzione fiscale - previstadall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagliI.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza dellecaratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dald.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onereprobatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede perdocumenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione dellaNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano indetta categoria (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).3.6.

Questa Corte ha in tal senso cassato una pronuncia di merito cheaveva basato tale diritto unicamente sull'attestazione dell'Agenziacontribuente ritenendo invece (v.

Cass. 14511/2024) che, ai fini del dirittoall'esenzione, occorra la puntuale dimostrazione della sussistenza dellecaratteristiche conformi a quelle previste dal D.M. 22 aprile 2008, nonessendo invocabile, sul punto, neppure il principio di non contestazione exart. 115 c.p.c. (la citata Cass. 11198/25 che richiama sul punto la22616/24).3.7.

La sentenza impugnata, addossando l’onere della prova contrariaall’ente territoriale sulla non riconducibilità alla categoria degli alloggisociali delle unità abitative oggetto dell’accertamento sulla scorta dellapresunzione juris tantum della regolare assegnazione, ha fattomalgoverno dei principi appena esposti, dovendosi, invece, ritenere chespetti ad [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare che le unità abitative per le quali lacontribuente invoca l’esenzione di cui all’art.13 comma 2 cit. abbiano lecaratteristiche di alloggi sociali alla stregua dei parametri normativi giàcitati.3.8.

Ne consegue che il ricorso del Comune va senz’altro accolto.4.

A questo punto, prima di esaminare il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA](nel giudizio n. 6508/2025 R.G.), occorre soffermarsi sui motivi del ricorsoriunito proposto dalla contribuente (n. 12193/2025 R.G.), concernentel’impugnato accertamento TASI per l’annualità 2014.4.1.

Con il primo motivo è denunziata, sotto il profilo dell’art.360 primocomma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 co.677 L.147/13, per avere la CGT di 2° grado ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento TASI anno 2014 oggetto di causa, nonostante la contestualenotifica da parte del medesimo Ufficio di altro avviso di accertamento perl’IMU anno 2014 (oggetto della causa n.6508/25), per le medesime UU.II.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026classate A/2 e A/3, C/2 e C/6, determinante per ciascun immobile uncumulo di aliquote tra TASI ed IMU pari al 12,6 per mille, in violazionedell’aliquota massima cumulativa fissata dalla citata disposizionelegislativa per l’anno 2014 nella misura del 10,6 per mille e del possibileincremento, previsto in via d'eccezione dalla medesima disposizionelegislativa, sino allo 0,8 per mille (10,6 + 0,8=11,04).4.2.

Con il secondo motivo, è denunziata, sotto il profilo di cui all’art.360primo comma n.4 c.p.c., l’omessa pronunzia in merito alla nullitàdell’avviso oggetto di causa relativo alla Tasi 2014 per violazione dell’art.7L. 212/00, in considerazione della contestuale notifica da parte delmedesimo Ufficio di altro avviso di accertamento relativo all’IMU 2014(prodotto in atti) per le medesime UU.II.

A/2 e A/3, ritenute nel primo“abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9” e nel secondo “altrifabbricati”, e per le medesime UU.II. classate C/2 e C/6, ritenute nelprimo “pertinenze dell’abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9” enel secondo “altri fabbricati”, con assoluta contraddittorietà, mancanza dichiarezza e trasparenza nell’enunciazione dei presupposti di fatto e delleragioni di diritto e con un notevole aggravio del carico tributario dovutoper ciascun immobile. atteso che, se classificabili come “altri fabbricati”, leUU.II. avrebbero dovuto essere assoggettate ad IMU ma non anche aTASI, mentre, se classificabili come “abitazioni principali diverse da A/1,A/8 e A/9”, le stesse avrebbero dovuto essere assoggettate a TASI manon anche ad IMU (in linea con quanto statuito dal legislatore a partire dal01.01.2014 con la L. 147/13 co. 707 e seguenti e recepito dal Comuneresistente nella delibera n.85/2014 in atti).4.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4.4.

Per una migliore intelligenza della questione occorre evidenziareche, in forza dell’art.1 comma 667 della L.147/2013 il Comune, con lamedesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquotarispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquoteNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superioreall'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, inrelazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massimanon può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nelladeterminazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabilitinel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamentenon superiore allo 0,8 per mille a determinate condizioni fissate dallegislatore nella stessa disposizione.4.5.

Orbene, ritiene il Collegio che l’art.1 comma 677 cit., così comesostenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], abbia determinato un collegamento tra IMUe TASI, quali componenti dell’I.U.C., stabilendo per l’annualità 2014 unlimite di cumulabilità delle aliquote fino al massimo consentito del 10,6 permille, salvo la possibilità di superare tale limite dell’0,8 per mille allecondizioni ivi previste.4.6.

Il Comune di Taranto, recependo tale disposizione, aveva stabilitonella delibera C.C. 85/2014, debitamente prodotta dalla ricorrente, lealiquote TASI ed IMU nel rispetto del limite massimo del 10,6 per mille eprecisamente: per “abitazione principale diversa da A/1-A/8 e A/9”:TASI0,2% (2 per mille) IMU 0; per “altri fabbricati”: TASI 0 IMU 1,06% (alias10,6 per mille).

Né il Comune di Taranto, nell’approvare le aliquote, haprevisto alcun incremento nella somma delle aliquote IMU e TASI per gliimmobili classati A/2 e A/3, C/2 e C/6, prevedendo l’incremento, concessoin via di eccezione dalla norma sino allo 0,8 per mille, solo per i fabbricaticlassati D.4.7.

Ebbene, la sentenza impugnata ha palesemente violato dell’art. 1 co677 L. 147/13, atteso che ha ritenuto non superato il limite di cumulabilitàdelle aliquote, anzichè considerare che con gli avvisi di accertamentooggetto dei presenti giudizi riuniti, l’ente territoriale ha violato il prefatoart. 1 L. 147/13 comma 677, atteso che la somma dell’aliquota TASINumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026(0,2%) applicata nell’avviso n.49323/19 e dell’aliquota IMU (1,06%)applicata nell’avviso TASI, alle medesime UU.II., pari al 12,6 per mille,supera l’aliquota massima consentita del 10,6 per mille e ciò in quantol’ente impositore, ai fini TASI, aveva applicato, alle medesime UU.II.,l’aliquota prevista per “abitazione principale”, mentre ai fini IMU avevaapplicato l’aliquota prevista per “altri fabbricati”.

Né il Comune di Taranto,nell’approvare le aliquote, ha previsto alcun incremento nella somma dellealiquote IMU e TASI per gli immobili classati A/2 e A/3, C/2 e C/6,prevedendo l’incremento, concesso in via di eccezione dalla norma sinoallo 0,8 per mille, solo per i fabbricati classati D, fermo restando che, inogni caso la somma delle aliquote TASI e IMU applicate dal Comune allemedesime unità immobiliari è ben superiore ad un eventuale incremento,come previsto dalla norma sino allo 0,8 per mille, atteso che 10,6 (pari alcumulo TASI + IMU) maggiorato dello 0,8 per mille era uguale a 11,4 permille, mentre, nel caso di specie, il cumulo delle aliquote TASI ed IMUapplicate negli avvisi alle medesime UU.II. è pari al 12,6 per mille (10,6per mille per IMU e 2 per mille per TASI).5.

In definitiva, va accolto il ricorso principale del Comune di Tarantorelativamente alla causa n.6508/2025 nonché il primo motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nella causa riunita (n.12193/2025 R.G.), conassorbimento del secondo motivo; va, pertanto, dichiarato assorbitoanche il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella causa n.6508/2025.6.

Ne consegue che le sentenze impugnate vanno cassate in relazioneai motivi accolti e le cause, così riunite, vanno rinviate, anche per ladisciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversacomposizione, procederà al riesame delle controversie attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti.

P.Q.MLa Corte, riunisce il ricorso iscritto al n.12193/2025 di R.G. al ricorsoNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026iscritto al n.6508/2025 di R.G.; nel giudizio n. 6508/2025 di R.G., accoglieil ricorso principale proposto dal Comune di Taranto e dichiara assorbito ilricorso incidentale; nel giudizio n. 12193/2025 di R.G., accoglie il primomotivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa el’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p., assorbito il secondo motivo; cassa lesentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia le cause, cosìriunite, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente/resistente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA], n. 18/2025 depositata il 03/01/2025;sul ricorso iscritto al n. 12193/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiovannaLiuzzi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA], n. 19/2025 depositata il 03/01/2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Le vicende processuali delle cause indicate in epigrafe attengono alleimpugnazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare-JONICA Ex I.a.c.p. (di seguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA]) di distintiavvisi di accertamento, notificati dal Comune di Taranto, relativiall’annualità 2014, per omesso versamento di imposte a titolo di IMU (acc.n.32266 del 16/12/2019) e di TASI (n.49323 del 10/12/2019), con cuivenivano richiesti in pagamento alla contribuente rispettivamente Euro2.696.784,00 ed Euro 441.436,00, oltre sanzioni e interessi.2. Con riferimento all’IMU 2014, oggetto della causa iscritta al n.6508/25R.G, la contribuente, considerando tale imposta quale componentedell’I.U.C. per la stessa annualità, lamentava: 1) l’illegittimitàdell’accertamento, in via principale e preliminare per violazione dell’art. 1co. 677 L. 147/13 e dell’art. 7 L. 212/00; 2) in via subordinata, perviolazione dell’art. 1 co. 707 L. 147/13, modificativo dell’art. 13 co. 2 delD.L. 201/11; 3) in ogni caso per difetto del presupposto impositivo dellaproprietà o di altro diritto reale in riferimento alle UU.II. iscritte al Foglio246 part.lle 711 e 712, essendo state cedute agli aventi diritto.In particolare, rispetto al primo avviso, evidenziava che nell’avvisooggetto di causa venivano assoggettati all'imposta circa 4000 UU.II.classate A/3 e A/4 con l’aliquota “altri fabbricati” pari allo 1.06% (alias10,6 per mille); che in data precedente alla notifica dell’avviso oggetto diNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026impugnativa, l’Ente aveva ricevuto da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento contraddistinto con il n.49323/19 relativo allaTASI anno 2014, nel quale veniva accertato il mancato versamento dellasomma di €.441.436,00, oltre sanzioni (30%) per omesso versamento edinteressi, in relazione alle medesime 4000 UU.II. di cui all’avviso IMU,assoggettate all’imposta con applicazione della aliquota “abitazioniprincipali diverse da A/1, A/8 e A/9” dello 0,20% (alias 2 per mille); che laTASI e l’IMU erano entrambe componenti della I.U.C. istituita con la L.147/13; che il comma 677 dell’art.1 della L.147/13, sancendo uninnegabile collegamento tra le due imposte, prevedeva che, per l’anno2014, la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia diimmobile non poteva essere superiore all’aliquota massima consentitadalla legge statale per l’IMU al [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata al 10,6 per mille; chenella delibera di C.C. 85 del 10.09.2014 il Comune di Taranto, recependotale disposizione, aveva stabilito le aliquote TASI ed IMU nel rispetto dellimite massimo del 10,6 per mille e precisamente: per “abitazioneprincipale diversa da A/1-A/8 e A/9”: TASI 0,2% (alias 2 per mille) IMU 0;per “altri fabbricati”: TASI 0 IMU 1,06% (alias 10,6 per mille); - che ilComune di Taranto, notificando all’Ente l’avviso IMU e l’avviso TASI perl’anno 2014 aveva violato il prefato art.1 L.147/13 co. 677, atteso che lasomma dell’aliquota TASI (0,2%) applicata nell’avviso n.49323/19 edell’aliquota IMU (1,06%) applicata nell’avviso oggetto di causa, allemedesime uu.ii., essendo pari al 1,26 % ossia al 12,6 per mille, superaval’aliquota massima consentita del 10,6 per mille e ciò in quanto l’enteimpositore, ai fini TASI, aveva applicato, alle medesime, l’aliquota previstaper l’ abitazione principale, mentre ai fini IMU aveva applicato l’aliquotaprevista per altri fabbricati; che, notificando l’avviso di accertamento IMUoggetto della presente impugnativa, il Comune aveva violato anche l’art 7della legge 212/00 (cd. statuto del contribuente), attesa l’evidentecontraddittorietà tra quest’ultimo e l’avviso precedentemente notificato aiNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026fini TASI, laddove le medesime UU.II. venivano considerate ora “abitazioniprincipali” ora “altri fabbricati”, con assoluta mancanza di chiarezza etrasparenza nell’enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni didiritto, in palese violazione del principio di cui al citato art. 7.3. In riferimento al secondo, precisava che nell'avviso impugnatovenivano assoggettati all'imposta circa 4000 UU.II. classate A/3 e A/4costituite da alloggi di e.r.p. sovvenzionata, regolarmente assegnati agliaventi diritto, tanto che agli stessi veniva applicata dal Comune ladetrazione di €.200,00; che tale avviso era emesso in palese violazionedell'art.1 L. 147/13 co. 707 che, modificando l’art. 13 co.2 del D.L. 201/11convertito nella Legge 214/11, aveva disposto dal 01.01.14 l’esenzionedall’IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio socialecome definito dal D.M. Infrastrutture 22.04.08 e dalla successiva Legge n.80 del 23.05/14 art. 10 co.3, di conversione del D.L. 47/14;che tutte leprefate UU.II. erano destinate ad alloggio sociale, essendo tutte alloggi diedilizia residenziale sovvenzionata e come tali, in conformità a quantoprevisto per tali alloggi nella normativa regionale (cfr. Legge RegionePuglia nn.54/84, ora 10/14): destinate a nuclei familiari svantaggiati,individuati dal Comune sulla base di graduatorie e certamente non ingrado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; locatedall’ente gestore a tali nuclei in via permanente ad un canone “sociale”, digran lunga inferiore a quello delle locazioni del libero mercato,parametrato ai requisiti reddituali e utilizzate dai detti nuclei familiari.4. Per tali motivi chiedeva, eventualmente previa riunione dei ricorsiavviati dinanzi la medesima CTP contro l’avviso IMU 2014 e l’avviso Tasi2014 notificati dal Comune di Taranto, per ragioni di connessionesoggettiva e oggettiva (trattandosi di giudizi relativi alle medesime unitàimmobiliari e a imposte componenti entrambe la IUC), annullarsi l’avvisodi accertamento oggetto di causa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, senza disporre lariunione richiesta, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alleuu.ii. iscritte al foglio 246 particella 711, ubicate in via Venezia, Viaancona 23 e 25, rigettando per il resto il ricorso.6. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Puglia, adita inappello dalla contribuente, previo rigetto della reiterata istanza diriunione, accoglieva il gravame, rigettando al contempo l’appelloincidentale del Comune. In particolare, la CGT riteneva sussisterel’esenzione per gli alloggi sociali di cui all’art.13 2° comma D.L.201/2011,considerando sufficiente, ai fini dell’esenzione, il solo requisito dellaregolare assegnazione, da presumersi sino a prova contraria; che l’oneredella prova contraria, anche in riferimento alla natura di alloggi sociali,ricadeva sul Comune, da assolvere fornendo i provvedimentiamministrativi atti a dimostrare la mancanza di conformità degli immobiliai requisiti indicati per l’applicazione dell’esenzione e comunque lairregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi stessi; riteneva, quindi,che il Comune non avesse offerto, pur essendone onerato, tale prova, conconseguente accoglimento dell’appello in ragione della ritenuta natura dialloggi sociali delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento impugnato.7. Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.8. La contribuente ha depositato controricorso con cui ha propostoricorso incidentale condizionato, affidandosi a due motivi.9. Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Giovanni BattistaNardecchia, presentava conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento delricorso principale e il rigetto di quello incidentale.10. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memorie.11. Passando adesso all’accertamento TASI relativo all’annualità 2014,oggetto della causa iscritta al n.12193/2025, occorre evidenziare cheNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026ARCA, considerando tale imposta quale componente della I.U.C. perl’annualità 2014, impugnava il relativo avviso, dolendosi, in via principalee preliminare, della nullità per violazione dell’art.1 co. 677 L. 147/13 edell’art. 7 L. 212/00 per le analoghe ragioni esposte in riferimento allacausa n.6508/2025; in via subordinata, dell’illegittimità per difetto delpresupposto impositivo della proprietà o di altro diritto reale in riferimentoalle UU.II. iscritte al Foglio 246 part.lle 711 e 712, essendo state tuttecedute agli aventi diritto con rogiti notarili; nonché della violazione delregolamento comunale approvato nella parte in cui applicava a tutte ledette UU.II. la percentuale di possesso del 100% anziché quella dell’80%trattandosi di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, aventioccupatore/utilizzatore diverso dal possessore.12. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo: a)l’annullamento parziale dell’avviso opposto e della relativa pretesatributaria per le UU.II. iscritte al foglio 246 part.lle 711 ubicate in ViaVenezia 66, via Ancona 23 e [OSCURATO:PERSONA] 25; b) la rideterminazione dellapretesa tributaria con riduzione del 20% dell’importo complessivo deltributo, delle sanzioni ed interessi; c) il rigetto del ricorso per tutto quantoresiduava.13. Avverso siffatta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nella parte in cui laCTP aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso per violazionedell’art.1 co. 677 L. 147/13 e nella parte in cui aveva omesso ognipronunzia in merito alla eccepita violazione dell’art.7 L. 212/00,sottolineando l’errore commesso dal Giudice nell’applicazione dell’art.1 co.677 L. 147/13, anche tenendo conto dell’incremento sino allo 0,8 permille, peraltro ritenuto non applicabile al caso di specie perché deliberatodal Comune solo per i fabbricati classati D e non anche per le UU.II.classate A e C.14. La CGT di 2° grado, previo rigetto dell’istanza di riunione, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il giudice di prime cure avesseNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026correttamente escluso la violazione dell’art.1 co. 677 L. 147/13, attesa laprevisione legislativa della possibilità di incrementare l’aliquota massimaconsentita nel cumulo delle aliquote TASI e IMU dello 0,8 per mille,recepita dal Regolamento comunale TASI.15. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso tale pronuncia affidandosi a duemotivi di ricorso.16. Il Comune di Taranto resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricostruzione in fatto delle vicende processuali delle cause iscritteai nn.6508/2025 e 12193/2025 consigliano, per evidenti ragioni diconnessione oggettiva e soggettiva, di disporre la riunione della secondacausa alla prima, tenuto conto che entrambi gli accertamenti impugnatidalla contribuente, afferendo alla medesima annualità, ossia il 2014, sonorelative ad imposte, IMU e TASI, che costituiscono componenti dellaI.C.U., rispetto alla quale vigono precisi limiti normativi di cumulabilitàdelle aliquote, sia di rango primario (art.1. comma 677 L.n.143/2013), siaregolamentare.Come, difatti, statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamentointerpretativo, la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensidell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, puòessere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, oveesse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi,quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzionicontrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovverosiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale dellecontroversie (v., ex plurimis, Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass.Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405).2. Ciò posto, con il primo motivo relativo alla causa n.6508/2025, ilComune di Taranto lamenta l’illegittimità della sentenza in relazioneNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazionedell’art. 13 D.L. 201/2011 convertito con legge 214 del 2011, con lemodifiche di cui alla L. 147/2013, del DM 22.04.2008, e del D.L. 102/2013art. 2 c. 4, sostenendo che la CGT di 2° grado avesse errato nel ritenereche siffatte disposizioni, tempo per tempo vigenti, in tema di IMU, qualecomponente IUC, avessero previsto l’estensione dell’esenzionedell’imposta a qualsivoglia immobile di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] Jonica, sulpresupposto che trattasi indistintamente di alloggi sociali, accertando ilsolo requisito della regolare assegnazione, anziché considerare chel’applicazione conforme della normativa richiamata avrebbe, al contrario,comportato, affinché operi la dedotta esenzione, una verifica in concretodel possesso dei requisiti e caratteristiche di “alloggio sociale”conformemente a quanto statuito dall’art. 10 comma 10 D.L. 201\2011, incombinato disposto con il Dm 22.04.2008.2.1. Il motivo è fondato.2.2. È opinione consolidata di questa Corte, (cfr. Cass. n. 6380/2024,Cass.14511/24), in riferimento agli alloggi sociali, che l'art. 2, comma 2,lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124 , neldifferenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliaririchiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliariappartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo soloche le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, alsuccessivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istitutiautonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituitiin attuazione dell' art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebberorimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, aloro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal1 gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del29/11/2021).2.3. In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi,prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorreredal 1 gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggettol'annualità d'imposta 2014.2.4. L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che nonè configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnatidagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito delmedesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente edifferentemente le due fattispecie.2.5. Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit.ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazionedi Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomiper le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che,invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge ( art.13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).2.6. Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi inlocazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dallacorretta applicazione del principio generale e inderogabile in materiafiscale che prevede che "in materia fiscale le norme che stabilisconoesenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell' art 14preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico oall'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalleNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026stesse espressamente considerati" (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n.15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).2.7. L’esenzione dal tributo è prevista, pertanto, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinatialla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto delministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dalpagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano lecaratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del22 Aprile 2008.2.8. In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad usoresidenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione diinteresse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nucleifamiliari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso allalocazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobilicome elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale socialecostituito dall' insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimentodelle esigenze primarie.2.9. Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell' imposta, occorre,quindi, distinguere gli "alloggi sociali", così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazioneprincipale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta,vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietàdell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggisociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.2.10. Non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati lasentenza impugnata, considerato che la connotazione specificadell’alloggio sociale va, in relazione all’ipotesi di esenzione di cui al 2°comma dell’art.13 cit., accertata in concreto e la regolare assegnazionerileva, invece, quale presunzione iuris tantum, solo in relazione allaNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026fattispecie di agevolazione consistente nella detrazione di imposta di cui al10° comma del medesimo articolo.2.11. Ciò perché il discrimine nell’applicazione dei distinti benefici di cui al2° e al 10° comma dell’art.13 cit. agli alloggi di cui è proprietaria ARCAdipende dalle specifiche caratteristiche degli stessi, nel senso che se essisono qualificabili come “alloggi sociali”, nei termini sopra precisati,godranno dell’esenzione IMU di cui al 2° comma, mentre gli altri edifici diedilizia residenziale pubblica non qualificabili come tali, beneficerannodella sola detrazione, a condizione di essere stati regolarmente assegnati.2.12. In altri termini, gli istituti ex IACP in relazione agli alloggi di cui sonoproprietari godono dell’esenzione IMU di cui al 2° comma cit. per queglialloggi definibili sociali, mentre per quelli che non sono riconducibili a talespeciale categoria beneficiano della sola detrazione di cui al comma 10cit., se regolarmente assegnati.3. Con il secondo motivo il Comune lamenta l’illegittimità dellasentenza gravata, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 cpc perviolazione falsa applicazione corretta degli artt. 13 D.L. 201/2011convertito con legge 214 del 2011, con le modifiche di cui alla L.147/2013, e del D.M. del 22.04.2008, con riferimento all’art. 14 preleggicod.civ. ed art. 2967 cod. civ. Con tale motivo, il ricorrente denuncia laviolazione e falsa interpretazione delle norme di diritto sostanziale inmateria di riparto dell’onere della prova in relazione alla sussistenzadell’esenzione IMU per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,considerati tout court “alloggi sociali”, sull’errato presupposto che l’entelocale avrebbe dovuto fornire la prova contraria atta a dimostrare lainesistenza dei requisiti per ricondurli alla fattispecie di cui alla ipotesiagevolativa in atti invocata. La corretta interpretazione delle norme didiritto avrebbe al contrario condotto ad un scrutino differente, palesandosil’onere della compiuta prova, al fine di usufruire dell’esenzione, a caricodell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/20263.1. Il motivo è fondato.3.2. Ritiene il Collegio che debba condividersi la tesi del ricorrentesecondo cui l'onere di provare l'appartenenza delle unità immobiliari allacategoria degli "alloggi sociali" spetta all'Agenzia che invoca l'esenzione.3.3. Vi è invero qualche pronuncia nel senso sostenuto dalla Corte dimerito (n. 6380/24 citata anche nella memoria integrativa) che,richiamando il principio della c.d. vicinanza della prova nonché quello dicollaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, L. 212/2000, haritenuto che, anziché essere l'Agenzia regionale gravata dall'oneresuindicato, spetterebbe al Comune, in quanto incaricato della gestionedell'iter di assegnazione degli alloggi, a dover provare che gli stessi nonrivestono le caratteristiche per essere ritenuti alloggi sociali.3.4. Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte è insenso contrario a tale orientamento, come si evince, tra le molte altre elimitandosi alle più recenti, dalle pronunce di questa Sezione nn.11198/25, 11188/25, 11186/25, 11198/25, 10223/25, 10222/25,10221/25, 10220/25, 9432/25, 6854/25, 3824/25, 14511/24, 39799/21,37342/21.3.5. Si è in particolare evidenziato come l'esenzione fiscale - previstadall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagliI.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza dellecaratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dald.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onereprobatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede perdocumenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione dellaNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano indetta categoria (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).3.6. Questa Corte ha in tal senso cassato una pronuncia di merito cheaveva basato tale diritto unicamente sull'attestazione dell'Agenziacontribuente ritenendo invece (v. Cass. 14511/2024) che, ai fini del dirittoall'esenzione, occorra la puntuale dimostrazione della sussistenza dellecaratteristiche conformi a quelle previste dal D.M. 22 aprile 2008, nonessendo invocabile, sul punto, neppure il principio di non contestazione exart. 115 c.p.c. (la citata Cass. 11198/25 che richiama sul punto la22616/24).3.7. La sentenza impugnata, addossando l’onere della prova contrariaall’ente territoriale sulla non riconducibilità alla categoria degli alloggisociali delle unità abitative oggetto dell’accertamento sulla scorta dellapresunzione juris tantum della regolare assegnazione, ha fattomalgoverno dei principi appena esposti, dovendosi, invece, ritenere chespetti ad [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare che le unità abitative per le quali lacontribuente invoca l’esenzione di cui all’art.13 comma 2 cit. abbiano lecaratteristiche di alloggi sociali alla stregua dei parametri normativi giàcitati.3.8. Ne consegue che il ricorso del Comune va senz’altro accolto.4. A questo punto, prima di esaminare il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA](nel giudizio n. 6508/2025 R.G.), occorre soffermarsi sui motivi del ricorsoriunito proposto dalla contribuente (n. 12193/2025 R.G.), concernentel’impugnato accertamento TASI per l’annualità 2014.4.1. Con il primo motivo è denunziata, sotto il profilo dell’art.360 primocomma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 co.677 L.147/13, per avere la CGT di 2° grado ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento TASI anno 2014 oggetto di causa, nonostante la contestualenotifica da parte del medesimo Ufficio di altro avviso di accertamento perl’IMU anno 2014 (oggetto della causa n.6508/25), per le medesime UU.II.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026classate A/2 e A/3, C/2 e C/6, determinante per ciascun immobile uncumulo di aliquote tra TASI ed IMU pari al 12,6 per mille, in violazionedell’aliquota massima cumulativa fissata dalla citata disposizionelegislativa per l’anno 2014 nella misura del 10,6 per mille e del possibileincremento, previsto in via d'eccezione dalla medesima disposizionelegislativa, sino allo 0,8 per mille (10,6 + 0,8=11,04).4.2. Con il secondo motivo, è denunziata, sotto il profilo di cui all’art.360primo comma n.4 c.p.c., l’omessa pronunzia in merito alla nullitàdell’avviso oggetto di causa relativo alla Tasi 2014 per violazione dell’art.7L. 212/00, in considerazione della contestuale notifica da parte delmedesimo Ufficio di altro avviso di accertamento relativo all’IMU 2014(prodotto in atti) per le medesime UU.II. A/2 e A/3, ritenute nel primo“abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9” e nel secondo “altrifabbricati”, e per le medesime UU.II. classate C/2 e C/6, ritenute nelprimo “pertinenze dell’abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9” enel secondo “altri fabbricati”, con assoluta contraddittorietà, mancanza dichiarezza e trasparenza nell’enunciazione dei presupposti di fatto e delleragioni di diritto e con un notevole aggravio del carico tributario dovutoper ciascun immobile. atteso che, se classificabili come “altri fabbricati”, leUU.II. avrebbero dovuto essere assoggettate ad IMU ma non anche aTASI, mentre, se classificabili come “abitazioni principali diverse da A/1,A/8 e A/9”, le stesse avrebbero dovuto essere assoggettate a TASI manon anche ad IMU (in linea con quanto statuito dal legislatore a partire dal01.01.2014 con la L. 147/13 co. 707 e seguenti e recepito dal Comuneresistente nella delibera n.85/2014 in atti).4.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4.4. Per una migliore intelligenza della questione occorre evidenziareche, in forza dell’art.1 comma 667 della L.147/2013 il Comune, con lamedesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquotarispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquoteNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superioreall'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, inrelazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massimanon può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nelladeterminazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabilitinel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamentenon superiore allo 0,8 per mille a determinate condizioni fissate dallegislatore nella stessa disposizione.4.5. Orbene, ritiene il Collegio che l’art.1 comma 677 cit., così comesostenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], abbia determinato un collegamento tra IMUe TASI, quali componenti dell’I.U.C., stabilendo per l’annualità 2014 unlimite di cumulabilità delle aliquote fino al massimo consentito del 10,6 permille, salvo la possibilità di superare tale limite dell’0,8 per mille allecondizioni ivi previste.4.6. Il Comune di Taranto, recependo tale disposizione, aveva stabilitonella delibera C.C. 85/2014, debitamente prodotta dalla ricorrente, lealiquote TASI ed IMU nel rispetto del limite massimo del 10,6 per mille eprecisamente: per “abitazione principale diversa da A/1-A/8 e A/9”:TASI0,2% (2 per mille) IMU 0; per “altri fabbricati”: TASI 0 IMU 1,06% (alias10,6 per mille). Né il Comune di Taranto, nell’approvare le aliquote, haprevisto alcun incremento nella somma delle aliquote IMU e TASI per gliimmobili classati A/2 e A/3, C/2 e C/6, prevedendo l’incremento, concessoin via di eccezione dalla norma sino allo 0,8 per mille, solo per i fabbricaticlassati D.4.7. Ebbene, la sentenza impugnata ha palesemente violato dell’art. 1 co677 L. 147/13, atteso che ha ritenuto non superato il limite di cumulabilitàdelle aliquote, anzichè considerare che con gli avvisi di accertamentooggetto dei presenti giudizi riuniti, l’ente territoriale ha violato il prefatoart. 1 L. 147/13 comma 677, atteso che la somma dell’aliquota TASINumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026(0,2%) applicata nell’avviso n.49323/19 e dell’aliquota IMU (1,06%)applicata nell’avviso TASI, alle medesime UU.II., pari al 12,6 per mille,supera l’aliquota massima consentita del 10,6 per mille e ciò in quantol’ente impositore, ai fini TASI, aveva applicato, alle medesime UU.II.,l’aliquota prevista per “abitazione principale”, mentre ai fini IMU avevaapplicato l’aliquota prevista per “altri fabbricati”. Né il Comune di Taranto,nell’approvare le aliquote, ha previsto alcun incremento nella somma dellealiquote IMU e TASI per gli immobili classati A/2 e A/3, C/2 e C/6,prevedendo l’incremento, concesso in via di eccezione dalla norma sinoallo 0,8 per mille, solo per i fabbricati classati D, fermo restando che, inogni caso la somma delle aliquote TASI e IMU applicate dal Comune allemedesime unità immobiliari è ben superiore ad un eventuale incremento,come previsto dalla norma sino allo 0,8 per mille, atteso che 10,6 (pari alcumulo TASI + IMU) maggiorato dello 0,8 per mille era uguale a 11,4 permille, mentre, nel caso di specie, il cumulo delle aliquote TASI ed IMUapplicate negli avvisi alle medesime UU.II. è pari al 12,6 per mille (10,6per mille per IMU e 2 per mille per TASI).5. In definitiva, va accolto il ricorso principale del Comune di Tarantorelativamente alla causa n.6508/2025 nonché il primo motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nella causa riunita (n.12193/2025 R.G.), conassorbimento del secondo motivo; va, pertanto, dichiarato assorbitoanche il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella causa n.6508/2025.6. Ne consegue che le sentenze impugnate vanno cassate in relazioneai motivi accolti e le cause, così riunite, vanno rinviate, anche per ladisciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversacomposizione, procederà al riesame delle controversie attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte, riunisce il ricorso iscritto al n.12193/2025 di R.G. al ricorsoNumero registro generale 6508/2025Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 22327/2026Data pubblicazione 29/06/2026iscritto al n.6508/2025 di R.G.; nel giudizio n. 6508/2025 di R.G., accoglieil ricorso principale proposto dal Comune di Taranto e dichiara assorbito ilricorso incidentale; nel giudizio n. 12193/2025 di R.G., accoglie il primomotivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa el’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p., assorbito il secondo motivo; cassa lesentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia le cause, cosìriunite, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Sentenza Cassazione n. 22327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris