Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2007
ECLI:EU:F:2007:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
5 luglio 2007
Causa F‑93/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Ex agente temporaneo – Nomina in qualità di funzionario – Modifica dello Statuto al 1° maggio 2004 – Art. 32, terzo comma, dello Statuto – Attribuzione dello scatto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 11 gennaio 2006, relativa alla sua nomina a funzionario in prova e alla sua assegnazione, in qualità di
capo delegazione della [OSCURATO:PERSONA] nel Regno del Marocco, alla direzione generale «Relazioni esterne», nella parte in cui
tale decisione lo ha inquadrato nel grado A*14, secondo scatto.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 gennaio 2006 è annullata nella parte in cui inquadra il ricorrente, in qualità di capo delegazione
della [OSCURATO:PERSONA] nel Regno del Marocco, nel grado A*14, secondo scatto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Assunzione – Attribuzione dello scatto – Abbuono di anzianità di scatto
(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 2, e 32, terzo comma; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
In mancanza di una disposizione transitoria nel regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime
applicabile agli altri agenti, l’art. 32, terzo comma, dello Statuto, la cui chiara formulazione non si presta ad alcuna discussione,
resta pienamente applicabile, dopo l’entrata in vigore del detto regolamento, all’attribuzione dello scatto ad ogni agente
temporaneo nominato funzionario nel grado in cui era fino ad allora inquadrato. Quest’ultimo conserva, pertanto, l’anzianità
di scatto da lui acquisita in qualità di agente temporaneo.
Al riguardo, non si può considerare la nomina di un agente in servizio ad un posto di livello superiore ai sensi dell’art. 29,
n. 2, dello Statuto come un’assunzione «esterna» che impedisca di prendere in considerazione gli anni di servizio maturati
come agente temporaneo dal funzionario di nuova nomina.
(v. punti 49, 58 e 62)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 75)