Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 37026/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblic:o Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 15 febbraio 2022, confermava quella del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di furto di una marmitta, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1., dalla violenza sulle cose e dalla esposizione del bene alla pubblica fede.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Con dichiarazione depositata in data 17 febbraio 2022, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dava atto di aver ricevuto il risarcimento del danno e con il medesimo atto chiariva di non voler procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato.

Il motivo lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in conto tale dichiarazione, che costituisce remissione di querela che, a sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/22 in ordine alla procedibilità del delitto di furto, deve condurre all'annullamento della sentenza.

4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

5. Il ricorso è fondato .

6. Va premesso che Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, affermavano come la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamerte proposto.

7. A ben vedere, a seguito della riqualificazione operata in primo grado dala reato di rapina in quello di furto aggravato, il delitto è risultato procedibile a querela dal 30 gennaio 2022, data di entrata in vigore dell'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato, a seguito dell'intervento dell'art. 2„ comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022.

Pertanto, essendo la sentenza della Corte di appello antecedente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la causa eh estinzione del reato per remissione di querela è divenuta operativa solamente nella fase di pendenza del presente giudizio di legittimità, introdotto con ricorso del 28 febbraio 2023.

8. In particolare, quanto al tenore della remissione di querela, che riguarda un error in procedendo e legittima l'accesso agli atti di questa Corte (Sez.

U., Policastro), deve rilevarsi come con la dichiarazione depositata all'udienza del 17 febbraio 2022 tenuta dinanzi al Tribunale, la persona offesa comunicava di aver ricevuto risarcimento integrale e dichiarava di non avere intenzione di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti per cui è processo.

Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell'art. 340, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aderisce, poi, al principio per cui ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01) Nel caso in esame la circostanza che il difensore abbia proposto ricorso con la finalità di far valere la remissione di querela ed ottenere così l'estinzione del reato, integra comunque accettazione tacita della remissione predetta.

9. Pertanto, spetta a questa Corte prendere atto della intervenuta remissione della querela, con l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 10.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato/querelato, in assenza di altra pattuizione, ai sensi dell'art.340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per intervenuta remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblic:o Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 15 febbraio 2022, confermava quella del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di furto di una marmitta, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1., dalla violenza sulle cose e dalla esposizione del bene alla pubblica fede. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Con dichiarazione depositata in data 17 febbraio 2022, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dava atto di aver ricevuto il risarcimento del danno e con il medesimo atto chiariva di non voler procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato. Il motivo lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in conto tale dichiarazione, che costituisce remissione di querela che, a sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/22 in ordine alla procedibilità del delitto di furto, deve condurre all'annullamento della sentenza. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Il ricorso è fondato . 6. Va premesso che Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, affermavano come la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamerte proposto. 7. A ben vedere, a seguito della riqualificazione operata in primo grado dala reato di rapina in quello di furto aggravato, il delitto è risultato procedibile a querela dal 30 gennaio 2022, data di entrata in vigore dell'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato, a seguito dell'intervento dell'art. 2„ comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022. Pertanto, essendo la sentenza della Corte di appello antecedente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la causa eh estinzione del reato per remissione di querela è divenuta operativa solamente nella fase di pendenza del presente giudizio di legittimità, introdotto con ricorso del 28 febbraio 2023. 8. In particolare, quanto al tenore della remissione di querela, che riguarda un error in procedendo e legittima l'accesso agli atti di questa Corte (Sez. U., Policastro), deve rilevarsi come con la dichiarazione depositata all'udienza del 17 febbraio 2022 tenuta dinanzi al Tribunale, la persona offesa comunicava di aver ricevuto risarcimento integrale e dichiarava di non avere intenzione di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti per cui è processo. Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell'art. 340, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aderisce, poi, al principio per cui ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01) Nel caso in esame la circostanza che il difensore abbia proposto ricorso con la finalità di far valere la remissione di querela ed ottenere così l'estinzione del reato, integra comunque accettazione tacita della remissione predetta. 9. Pertanto, spetta a questa Corte prendere atto della intervenuta remissione della querela, con l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 10. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato/querelato, in assenza di altra pattuizione, ai sensi dell'art.340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 37026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris