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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:178
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992C0090

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

C. GULMANN

presentate il 6 maggio 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. La questione pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA]Württemberg trae origine da una controversia sorta tra la società tedesca Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ed un'autorità doganale tedesca, in ordine all'imposizione di un dazio antidumping su cuscinetti a sfere a movimento lineare importati dal Giappone dalla suddetta società nel 1986.

2. Il dazio antidumping è stato imposto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone ( 1 ).

Questo regolamento ha istituito, all'art. 1, n. 1, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di «cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm (...) di cui alla voce ex 84.62 della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...), originari del Giappone (...)».

Le autorità doganali, avendo classificato i cuscinetti a sfere a movimento lineare importati nella voce 84.62 della Tariffa doganale comune ( 2 ) (codice Nimexe 84.62-09) ( 3 ), hanno imposto un dazio antidumping del 21,7% in base al n. 2 di questa stessa disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa decisione, deducendo al riguardo due motivi di illegittimità.

Il motivo principale era che i cuscinetti a sfere a movimento lineare non sarebbero interessati dalle previsioni del regolamento antidumping, in quanto non sarebbero ricompresi nella voce tariffaria 84.62 (codice Nimexe 84.62-09).

Il motivo dedotto in subordine era che l'art. 1 del regolamento sarebbe invalido, qualora esso riguardi i cuscinetti a sfere a movimento lineare, poiché l'inchiesta preliminare svolta nell'ambito del procedimento antidumping non avrebbe riguardato i cuscinetti a sfere a movimento lineare.

3. Nell'ordinanza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in particolare quanto segue: «Soltanto i cuscinetti a sfere a movimento radiale sono “cuscinetti a sfere” in senso tecnico.

Essi sono prodotti in serie ed importati in grandi quantitativi dal Giappone nella Comunità economica europea.

Al contrario, i “cuscinetti a sfere” importati, che risultano essere prodotti e importati in quantitativi molto inferiori, sono, in linea di massima, dal punto di vista tecnico e al pari dei cuscinetti di scorrimento, soltanto guide a movimento lineare che servono per lo scorrimento, per esempio, delle guide meccaniche, delle tavole di macchine utensili e dispositivi analoghi.

Essi si differenziano quindi, dal punto di vista della loro funzione e della loro costruzione, dai “cuscinetti a sfere a rotolamento” con i quali, dal punto di vista tecnico, essi hanno in comune soltanto gli elementi del rotolamento, ossia le sfere». [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto: «Anche se si partisse dall'assunto che, malgrado queste differenze tecniche, i cuscinetti a sfere a movimento lineare rientrano nel codice Nimexe 84.62-09, come propende a fare questa Sezione, non è escluso che l'espressione “cuscinetti a sfere a rotolamento” [di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...) dell'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio, n. 1739/85] sia troppo ampia e, di conseguenza, invalida in quanto essa include i cuscinetti a sfere a movimento lineare nonostante un'eventuale assenza d'inchiesta sui procedimenti di dumping che li riguardano.

Stando così le cose, la disposizione potrebbe, quantomeno, essere interpretata nel senso che essa non include i cuscinetti a sfere a movimento lineare».

È in questo contesto che occorre comprendere la questione deferita dal [OSCURATO:PERSONA].

Essa è così formulata: «Se l'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere (...) sia invalido ovvero debba essere interpretato nel senso che, con l'espressione “cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)” si debbano intendere unicamente i cuscinetti a sfere in senso tecnico, quindi unicamente i cuscinetti a movimento radiale, e non anche quelli che, pur essendo denominati cuscinetti a sfere, sono soltanto guide a movimento lineare».

4. La questione ha quindi ad oggetto l'art. 1 del regolamento antidumping.

A mio parere, essa dev'essere interpretata nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] è partito dalla premessa che la voce 84.62 detta Tariffa doganale comune (codice Nimexe 84.62-09) ricomprende i cuscinetti a sfere a movimento lineare oggetto della controversia nella causa a quo.

È su questa base che esso chiede se tale articolo del regolamento antidumping sia invalido, ovvero se possa essere interpretato restrittivamente, in modo da escludere che esso riguardi questi cuscinetti a sfere a movimento lineare.

Ritengo che anche la Corte possa — malgrado gli argomenti contrari della [OSCURATO:PERSONA] — muovere da questa premessa ( 4 ).

Conseguentemente, non occorre che la Corte prenda posizione, nella fattispecie, sull'interpretazione della voce tariffaria

84.62. Questa soluzione è ancor più ovvia in quanto, alla luce delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio nel presente procedimento, può considerarsi assodato che l'art. 1 del regolamento antidumping non ha affatto inteso includere i cuscinetti a sfere a movimento lineare oggetto della presente causa.

5. Ciò è quanto risulta in particolare dal fatto che non è in dubbio, avuto riguardo alla genesi e alle finalità del regolamento, che i cuscinetti a sfere a movimento lineare di cui trattasi non dovevano essere assoggettati al dazio antidumping.

Essi non hanno formato oggetto dell'inchiesta sul mercato rilevante, la quale è obbligatoria, conformemente alle norme vigenti, perché possa essere accertata l'esistenza di «merci che sono oggetto di un dumping» e l'eventuale possibilità di imporre un dazio antidumping ( 5 ). [OSCURATO:PERSONA], che ha avviato l'inchiesta sul mercato rilevante dei cuscinetti a sfere a rotolamento, ha precisato che il procedimento antidumping non riguardava i cuscinetti a sfere a movimento lineare, che sono diversi, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, dai cuscinetti a sfere a rotazione radiale.

Il risultato al quale pervengo si fonda parimenti sul fatto che, come hanno affermato la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, l'art. 1 del regolamento antidumping menziona il diametro delle «merci oggetto di un dumping».

Si può ragionevolmente parlare di un diametro soltanto allorché le merci hanno un movimento radiale, il che non è necessariamente il caso dei cuscinetti a sfere a movimento lineare.

Pur considerando che i cuscinetti a sfere a scorrimento, che possono spostarsi in modo lineare, sono prodotti ed utilizzati anche sotto forma radiale, si sarebbe dovuto inserire un elemento descrittivo ulteriore, affinché il regolamento potesse essere applicabile a questo tipo di cuscinetti a sfere a movimento lineare e non anche ai cuscinetti a sfere a movimento lineare che si presentano sotto altre forme.

6. Non è necessario dichiarare, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che l'art. 1 è invalido.

Invero, come hanno fatto rilevare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], è possibile interpretare il regolamento nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare.

Sia il titolo del regolamento antidumping, ai termini del quale esso si applica soltanto all'«importazione di alcuni tipi di cuscinetti a sfere», sia il tenore dell'art. 1, n. 1, «di cui alla voce ex 84.62 (...) corrispondente al codice Nimexe (...)», indicano che il regolamento è applicabile solo ad un gruppo limitato del complesso dei prodotti definiti dalla voce tariffaria alla quale esso si riferisce.

È ciò che conferma, del resto, l'argomento richiamato sopra per quanto concerne il riferimento al diametro delle merci.

Conseguentemente, è possibile interpretare questa disposizione, conformemente alla sua genesi e alle sue finalità, come disposizione che riguarda soltanto i cuscinetti a sfere a rotolamento in senso tecnico e non i cuscinetti a sfere a movimento lineare.

Conclusione

7. Propongo quindi alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini: «L'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione “cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)” riguarda unicamente i cuscinetti a rotazione radiale e non anche quelli denominati cuscinetti a sfere a movimento lineare». ( *1 ) Lingun originale: il danese. ( 1 ) GU L 167, pag. 3 . ( 2 ) Questa voce ha il seguente tenore: «cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)».

V. allegati del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 198-1, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune ( GU L 320, pag. 1 ). ( 3 ) Questo numero di codice contiene la seguente descrizione: «Altri» (dai cuscinetti a rotolamento a sfere il cui diametro esterno massimo non ecceda 30 mm).

V. allegato del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1984, n. 3529, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità c del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) ( GU L 337, pag. 1 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che il comitato della nomenclatura per la Tariffa doganale comune ha dichiarato, il 15 maggio 1990, nel corso della sua 116 a riunione, che i cuscinetti a sfere dovevano essere classificati come cuscinetti a sfere a rotolamento conformemente alla Tariffa doganale comune. ( 5 ) L'obbligo di procedere a un'inchiesta preliminare, prima di imporre un dazio antidumping su una merce, risulta dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dijpacsí non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992C0090 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE C. GULMANN presentate il 6 maggio 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. La questione pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA]Württemberg trae origine da una controversia sorta tra la società tedesca Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ed un'autorità doganale tedesca, in ordine all'imposizione di un dazio antidumping su cuscinetti a sfere a movimento lineare importati dal Giappone dalla suddetta società nel 1986. 2. Il dazio antidumping è stato imposto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone ( 1 ). Questo regolamento ha istituito, all'art. 1, n. 1, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di «cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm (...) di cui alla voce ex 84.62 della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...), originari del Giappone (...)». Le autorità doganali, avendo classificato i cuscinetti a sfere a movimento lineare importati nella voce 84.62 della Tariffa doganale comune ( 2 ) (codice Nimexe 84.62-09) ( 3 ), hanno imposto un dazio antidumping del 21,7% in base al n. 2 di questa stessa disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa decisione, deducendo al riguardo due motivi di illegittimità. Il motivo principale era che i cuscinetti a sfere a movimento lineare non sarebbero interessati dalle previsioni del regolamento antidumping, in quanto non sarebbero ricompresi nella voce tariffaria 84.62 (codice Nimexe 84.62-09). Il motivo dedotto in subordine era che l'art. 1 del regolamento sarebbe invalido, qualora esso riguardi i cuscinetti a sfere a movimento lineare, poiché l'inchiesta preliminare svolta nell'ambito del procedimento antidumping non avrebbe riguardato i cuscinetti a sfere a movimento lineare. 3. Nell'ordinanza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in particolare quanto segue: «Soltanto i cuscinetti a sfere a movimento radiale sono “cuscinetti a sfere” in senso tecnico. Essi sono prodotti in serie ed importati in grandi quantitativi dal Giappone nella Comunità economica europea. Al contrario, i “cuscinetti a sfere” importati, che risultano essere prodotti e importati in quantitativi molto inferiori, sono, in linea di massima, dal punto di vista tecnico e al pari dei cuscinetti di scorrimento, soltanto guide a movimento lineare che servono per lo scorrimento, per esempio, delle guide meccaniche, delle tavole di macchine utensili e dispositivi analoghi. Essi si differenziano quindi, dal punto di vista della loro funzione e della loro costruzione, dai “cuscinetti a sfere a rotolamento” con i quali, dal punto di vista tecnico, essi hanno in comune soltanto gli elementi del rotolamento, ossia le sfere». [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto: «Anche se si partisse dall'assunto che, malgrado queste differenze tecniche, i cuscinetti a sfere a movimento lineare rientrano nel codice Nimexe 84.62-09, come propende a fare questa Sezione, non è escluso che l'espressione “cuscinetti a sfere a rotolamento” [di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...) dell'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio, n. 1739/85] sia troppo ampia e, di conseguenza, invalida in quanto essa include i cuscinetti a sfere a movimento lineare nonostante un'eventuale assenza d'inchiesta sui procedimenti di dumping che li riguardano. Stando così le cose, la disposizione potrebbe, quantomeno, essere interpretata nel senso che essa non include i cuscinetti a sfere a movimento lineare». È in questo contesto che occorre comprendere la questione deferita dal [OSCURATO:PERSONA]. Essa è così formulata: «Se l'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere (...) sia invalido ovvero debba essere interpretato nel senso che, con l'espressione “cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)” si debbano intendere unicamente i cuscinetti a sfere in senso tecnico, quindi unicamente i cuscinetti a movimento radiale, e non anche quelli che, pur essendo denominati cuscinetti a sfere, sono soltanto guide a movimento lineare». 4. La questione ha quindi ad oggetto l'art. 1 del regolamento antidumping. A mio parere, essa dev'essere interpretata nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] è partito dalla premessa che la voce 84.62 detta Tariffa doganale comune (codice Nimexe 84.62-09) ricomprende i cuscinetti a sfere a movimento lineare oggetto della controversia nella causa a quo. È su questa base che esso chiede se tale articolo del regolamento antidumping sia invalido, ovvero se possa essere interpretato restrittivamente, in modo da escludere che esso riguardi questi cuscinetti a sfere a movimento lineare. Ritengo che anche la Corte possa — malgrado gli argomenti contrari della [OSCURATO:PERSONA] — muovere da questa premessa ( 4 ). Conseguentemente, non occorre che la Corte prenda posizione, nella fattispecie, sull'interpretazione della voce tariffaria 84.62. Questa soluzione è ancor più ovvia in quanto, alla luce delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio nel presente procedimento, può considerarsi assodato che l'art. 1 del regolamento antidumping non ha affatto inteso includere i cuscinetti a sfere a movimento lineare oggetto della presente causa. 5. Ciò è quanto risulta in particolare dal fatto che non è in dubbio, avuto riguardo alla genesi e alle finalità del regolamento, che i cuscinetti a sfere a movimento lineare di cui trattasi non dovevano essere assoggettati al dazio antidumping. Essi non hanno formato oggetto dell'inchiesta sul mercato rilevante, la quale è obbligatoria, conformemente alle norme vigenti, perché possa essere accertata l'esistenza di «merci che sono oggetto di un dumping» e l'eventuale possibilità di imporre un dazio antidumping ( 5 ). [OSCURATO:PERSONA], che ha avviato l'inchiesta sul mercato rilevante dei cuscinetti a sfere a rotolamento, ha precisato che il procedimento antidumping non riguardava i cuscinetti a sfere a movimento lineare, che sono diversi, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, dai cuscinetti a sfere a rotazione radiale. Il risultato al quale pervengo si fonda parimenti sul fatto che, come hanno affermato la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, l'art. 1 del regolamento antidumping menziona il diametro delle «merci oggetto di un dumping». Si può ragionevolmente parlare di un diametro soltanto allorché le merci hanno un movimento radiale, il che non è necessariamente il caso dei cuscinetti a sfere a movimento lineare. Pur considerando che i cuscinetti a sfere a scorrimento, che possono spostarsi in modo lineare, sono prodotti ed utilizzati anche sotto forma radiale, si sarebbe dovuto inserire un elemento descrittivo ulteriore, affinché il regolamento potesse essere applicabile a questo tipo di cuscinetti a sfere a movimento lineare e non anche ai cuscinetti a sfere a movimento lineare che si presentano sotto altre forme. 6. Non è necessario dichiarare, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che l'art. 1 è invalido. Invero, come hanno fatto rilevare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], è possibile interpretare il regolamento nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare. Sia il titolo del regolamento antidumping, ai termini del quale esso si applica soltanto all'«importazione di alcuni tipi di cuscinetti a sfere», sia il tenore dell'art. 1, n. 1, «di cui alla voce ex 84.62 (...) corrispondente al codice Nimexe (...)», indicano che il regolamento è applicabile solo ad un gruppo limitato del complesso dei prodotti definiti dalla voce tariffaria alla quale esso si riferisce. È ciò che conferma, del resto, l'argomento richiamato sopra per quanto concerne il riferimento al diametro delle merci. Conseguentemente, è possibile interpretare questa disposizione, conformemente alla sua genesi e alle sue finalità, come disposizione che riguarda soltanto i cuscinetti a sfere a rotolamento in senso tecnico e non i cuscinetti a sfere a movimento lineare. Conclusione 7. Propongo quindi alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini: «L'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione “cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)” riguarda unicamente i cuscinetti a rotazione radiale e non anche quelli denominati cuscinetti a sfere a movimento lineare». ( *1 ) Lingun originale: il danese. ( 1 ) GU L 167, pag. 3 . ( 2 ) Questa voce ha il seguente tenore: «cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)». V. allegati del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 198-1, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune ( GU L 320, pag. 1 ). ( 3 ) Questo numero di codice contiene la seguente descrizione: «Altri» (dai cuscinetti a rotolamento a sfere il cui diametro esterno massimo non ecceda 30 mm). V. allegato del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1984, n. 3529, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità c del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) ( GU L 337, pag. 1 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che il comitato della nomenclatura per la Tariffa doganale comune ha dichiarato, il 15 maggio 1990, nel corso della sua 116 a riunione, che i cuscinetti a sfere dovevano essere classificati come cuscinetti a sfere a rotolamento conformemente alla Tariffa doganale comune. ( 5 ) L'obbligo di procedere a un'inchiesta preliminare, prima di imporre un dazio antidumping su una merce, risulta dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dijpacsí non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag. 1 ).
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