CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 17680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22943/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.480/2014 depositata i l 24/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la signora [OSCURATO:PERSONA] ha agito, in sede di opposizione alla stima, al fine di ottenere la determinazione del giusto indennizzo per l’acquisizione di aree di sua proprietà acquisite dal Comune di Olbia, ex art. 42-bis del dPR n. 327 del 2001, per realizzare parcheggi pubblici e una palestra comunale, reputando incongruo l’importo offerto di complessivi € 558273,10, in quanto asseritamente non corrispondente al valore di mercato dell’immobile; che l’adita Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con ordinanza del 24 gennaio 2019, ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’azione per decorso del termine di trenta giorni dal momento della comunicazione dell’offerta, ha determinato l’indennizzo alla data dell’acquisizione (ottobre 2014) in € 1209545,99, comprensivi dei danni non patrimoniali e da occupazione illegittima; che il Comune di Olbia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito la Bardanzellu. CONSIDERATO che con il primo motivo il Comune di Olbia denuncia la tardività dell’opposizione proposta dalla Bardanzellu con ricorso depositato presso la Corte di Sassari il 18 dicembre 2014, oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 1 settembre 2014 (data di ricezione della deliberazione comunale comprensiva della liquidazione delle indennità e della relazione di congruità della stima), in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 54 e 27, comma 2, del dPR n. 327 dell’8 giugno 2001, ritenute applicabili nella fattispecie in esame; che il suddetto motivo riguarda una questione sulla quale non si è formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità a proposito dell’applicabilità, in via estensiva o analogica, del regime di decadenza (ex art. 54, comma 2, dPR n. 327/2001, vigente all’epoca dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis del dPR 327/2001, ex art. 34 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111) o di inammissibilità (ex art. 29, comma 3, d. lgs. n. 150 del 1°settembre 2011, che non contiene richiami al già vigente art. 42 bis dPR 327/2001) per l’opposizione alla liquidazione dell’indennizzo se proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di acquisizione ex art. 42 bis (cfr. Cass. n. 11687/2020 in senso negativo; n. 22298/2020 e n. 9871/2023 in senso affermativo); che la questione merita di essere approfondita in udienza pubblica. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della trattazion