CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui si procede- risulta manifestamente infondato in quanto la data in cui risulta decorrere l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sedici e mesi sette (in ragione del duplice aumento di 2/3 da applicarsi in ragione della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.) da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 9 maggio 2014; - non risultano termini di sospensione della prescrizione. pertanto, aggiungendo anni 16 e mesi 7 il termine di prescrizione decorrerà in data 9 dicembre 2030. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso