CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 867/2024 depositatail 07/02/2024.Numero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] 92 s.r.l. conveniva innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossedichiarata, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei propri confrontidell’atto di donazione del 2 agosto 2013, a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA],con il quale il Santini aveva trasferito alla moglie, in regime di separazionedei beni, il 50% dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), viaEsponeva l’attrice di essere creditrice del Santini in forza di sentenza delTribunale di Roma n. 13681 del 14 giugno 2013, emessa nell’ambito di ungiudizio di sfratto per morosità, e deduceva che l’atto dispositivo, a titologratuito e successivo all’insorgenza del credito, fosse stato posto in esserecon consapevolezza del pregiudizio arrecato alle proprie ragioni.I convenuti rimanevano contumaci; all’esito dell’istruttoria documentale ilTribunale di Velletri, con sentenza n. 1161 del 5 maggio 2018, accoglievala domanda, dichiarando inefficace l’atto di donazione e condannando iconvenuti alle spese di lite.2. Santini e Ponzo proponevano appello deducendo la nullità dell’attointroduttivo per omesso avvertimento ex art. 38 c.p.c., la prescrizionedell’azione revocatoria ex art. 2903 c.c. e l’insussistenza dei relativipresupposti, trattandosi di trasferimento attuativo di accordi diseparazione consensuale; [OSCURATO:PERSONA] 92 s.r.l. si costituivachiedendo il rigetto dell’appello.2.1. Con sentenza n. 867 del 7 febbraio 2024, la Corte d’appello di Romadichiarava la nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio inius dell’atto introduttivo, ma riteneva di non dover disporre la rimessionein termini degli appellanti né la rinnovazione degli atti, reputando la causaNumero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026matura per la decisione. Riteneva, inoltre, infondata l’eccezione diprescrizione, affermando che l’atto di citazione, ancorché nullo, avevavalidamente interrotto la prescrizione dell’azione revocatoria. Nel merito,confermava la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c.,dichiarando inefficace l’atto di donazione e regolando le spese con parzialecompensazione.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ’92 S.r.l. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 163 n. 7, 164, 112,113 e 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per averela Corte d’appello, pur accertata la nullità dell’atto di citazione introduttivodel giudizio di primo grado per vizio della vocatio in ius, omesso didisporre la rinnovazione degli atti successivi e di rimettere i convenuti neipoteri difensivi non esercitati. Lamentano, inoltre, la sussistenza di unamotivazione meramente apparente in ordine al mancato ordine dirinnovazione e alla ritenuta maturità della causa per la decisione nelmerito.4.1.1. Il motivo è infondato.Il motivo investe le conseguenze, nel giudizio di appello, dell’accertatanullità dell’atto di citazione introduttivo del primo grado per vizio dellavocatio in ius.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora il giudice delgravame accerti la nullità dell’atto introduttivo per violazione delle regolesul contraddittorio, non può disporre la rimessione della causa al primogiudice, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previstedagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nelmerito, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata (Cass., Sez.Numero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026Un., 19 aprile 2010, n. 9217; Cass., Sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5523;Cass., Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass., Sez. III, 10 marzo 2006,n. 5225).L’effetto sanante prodotto dalla proposizione dell’appello da parte delconvenuto rimasto contumace in primo grado non elimina, infatti, lanullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio, sicché ilgiudice d’appello è tenuto a procedere a un nuovo esame dellacontroversia, assicurando il pieno ripristino delle garanzie difensivepregiudicate. A tal fine, egli deve disporre la rinnovazione degli atti chedalla nullità della citazione sono derivati, consentendo alla parteappellante di svolgere le attività processuali che non ha potuto esercitarenel primo grado, senza che possano operare preclusioni processuali in suodanno (Cass., Sez. III, ord. 7 luglio 2023, n. 19265; Cass., Sez. VI, ord. 3maggio 2022, n. 13977; Cass., Sez. VI, ord. 7 gennaio 2021, n. 32).Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite, la rimessione in termini noncostituisce una conseguenza automatica della nullità della vocatio in ius,essendo subordinata alla specifica richiesta dell’appellante e alladimostrazione che tale nullità gli abbia impedito di avere conoscenza delprocesso, ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2022,n. 2258; Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27761). Ne consegue cheil convenuto che, pur a conoscenza della pendenza del giudizio, siarimasto volontariamente contumace non può invocare in appello larimessione in termini, dovendosi evitare un uso strumentale del vizioprocessuale quale incentivo alla contumacia.In tale prospettiva, grava sull’appellante anche un onere di specificazione,dovendo egli indicare puntualmente le attività difensive o istruttorie chenon ha potuto svolgere a causa della nullità dell’atto introduttivo. Laddovetale onere sia assolto, l’omessa rinnovazione degli atti da parte del giudiced’appello, anche se giustificata con una motivazione meramenteapparente sulla maturità della causa per la decisione, integra un error inNumero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026procedendo per violazione del principio del contraddittorio e del diritto didifesa, determinando la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132, n. 4,e 161 c.p.c. (Cass., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass., Sez. III,ord. 18 agosto 2017, n. 20163; Cass., Sez. III, ord. 16 novembre 2020,n. 25861).Diversa è l’ipotesi in cui il convenuto si sia costituito in primo grado,poiché in tal caso la nullità della citazione è sanata con effetto retroattivoex tunc, ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c., con la conseguenza chenon si determina alcuna lesione del contraddittorio né sorge l’esigenza dirinnovazione degli atti in grado di appello (Cass., Sez. I, ord. 2 marzo2023, n. 6254; Cass., Sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10985; Cass., Sez.VI, ord. 13 novembre 2020, n. 25666).Nel caso di specie, è corretta la decisione della Corte d’appello che haaffermato che gli appellanti non avevano neppure dedotto che la nullitàdella citazione per omesso avvertimento della decadenza di cui all’art. 38c.p.c. avesse loro impedito di avere conoscenza del processo, rilevando,per contro, la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo delgiudizio ad entrambi i convenuti, circostanza non contestata nel gravame.Pertanto, la corte ha conseguentemente escluso i presupposti per larimessione in termini e disatteso l’istanza di concessione dei termini exart. 183 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delleallegazioni delle parti e della documentazione ritualmente prodotta.4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 c.c.,censurando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenutointerrotta la prescrizione dell’azione revocatoria dall’atto di citazione nullo.Sostengono che, una volta accertata la nullità dell’atto introduttivo e inassenza di rinnovazione degli atti, nessun valido effetto interruttivoavrebbe potuto prodursi, con conseguente maturazione della prescrizionequinquennale anteriormente alla decisione di appello.Numero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/20264.2.1. Il motivo è infondato.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoidoneo a interrompere la prescrizione quinquennale dell’azionerevocatoria, ai sensi dell’art. 2903 c.c., l’atto di citazione introduttivo delgiudizio di primo grado, ancorché dichiarato nullo per vizio della vocatio inius e non rinnovato.Va premesso che l’effetto interruttivo della prescrizione può discenderesoltanto da un atto giuridicamente esistente: l’atto è inesistente quandodifetti degli elementi minimi essenziali per essere ricondotto al tipo legale,risolvendosi in un mero fatto storico, radicalmente inidoneo a produrrequalsivoglia effetto, anche sostanziale (Cass., Sez. I, ord. 27 maggio2022, n. 17234; Cass., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19058; Cass., Sez.II, 8 ottobre 2001, n. 12325; Cass., Sez. IV, 17 marzo 1994, n. 2556).Diversamente, la nullità attiene ad un atto comunque riconoscibile comecitazione e, proprio perché esistente, astrattamente idoneo a manifestarela volontà del titolare di esercitare il diritto, sicché non ne è esclusa, inlinea di principio, la potenziale idoneità a produrre effetti sostanziali(Cass., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13070).Con specifico riguardo ai diritti che, come l’azione revocatoria, siesercitano necessariamente mediante domanda giudiziale, le Sezioni Unitehanno chiarito che il principio della scissione degli effetti della notificazioneopera anche rispetto agli effetti sostanziali dell’atto introduttivo, con laconseguenza che l’effetto interruttivo, per il notificante, si correla almomento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. Un.,17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., Sez. VI, ord. 2 dicembre 2016, n.24687). Tale effetto, tuttavia, si innesta sul regime delle sanatorie dellacitazione delineato dall’art. 164 c.p.c., rispetto al quale questa Corte ha datempo distinto, quanto alla disciplina degli effetti, tra vizi che attengonoalla vocatio in ius e vizi che incidono sulla editio actionis (Cass., Sez. III,Numero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/202615 gennaio 2020, n. 544; Cass., Sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2683;Cass., Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6541).In particolare, quando il vizio riguarda la instaurazione del contraddittorio(vocatio in ius), la sanatoria che consegue alla costituzione del convenutoo alla rinnovazione dell’atto opera, di regola, con efficacia retroattiva (extunc), con imputazione degli effetti sostanziali e processuali delladomanda al momento della notificazione originaria, ancorché viziata(Cass., Sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10985; Cass., Sez. I, 2 maggio2019, n. 11549; Cass., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 7178; Cass., Sez. I, 22luglio 2004, n. 13652). Diversamente, ove la nullità concerna ladeterminazione dell’oggetto della domanda (editio actionis), la sanatoriaopera solo dal suo verificarsi (ex nunc), restando impregiudicateprescrizioni e decadenze maturate nel frattempo (Cass., Sez. III, 15gennaio 2020, n. 544; Cass., Sez. I, 4 settembre 2009, n. 19225). In talequadro, è stato affermato che, proprio nei vizi di vocatio in ius, larinnovazione o la costituzione del convenuto vale a consolidareretroattivamente gli effetti della domanda, anche quanto al profilointerruttivo (Cass., Sez. I, 10 maggio 2019, n. 12551).La specifica questione della mancata rinnovazione dell’atto nullo pervocatio in ius ha, tuttavia, registrato nella giurisprudenza di questa Cortedue approcci. Secondo un orientamento tradizionale, l’effetto interruttivoderivante dalla citazione nulla avrebbe natura provvisoria e condizionataalla sanatoria, sicché, ove la nullità non venga sanata, l’effetto non sistabilizza e viene meno retroattivamente, con prosecuzione del decorsodella prescrizione come se la notificazione non fosse mai avvenuta (Cass.,Sez. I, 10 maggio 2019, n. 12551).Un successivo arresto ha però precisato che l’effetto interruttivo dellaprescrizione derivante da una citazione nulla per vizio della vocatio in iussi produce e persiste anche se l’ordine di rinnovazione non venga eseguitoe il processo si estingua, a condizione che l’atto sia stato validamenteNumero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026notificato, avendo la notificazione comunque assolto alla funzionesostanziale di portare a conoscenza del destinatario la domanda e lavolontà dell’attore di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. I, 23dicembre 2022, n. 37756).Resta fermo, per contro, che, qualora sia la notificazione stessa ad esserenulla e non rinnovata, l’effetto interruttivo non può prodursi, attesa lanatura recettizia dell’atto interruttivo (Cass., Sez. lav., ord. 11 agosto2020, n. 16872).Ne consegue che, in presenza di atto di citazione nullo per vizio dellavocatio in ius e non rinnovato, l’idoneità a interrompere la prescrizione exart. 2903 c.c. deve essere vagliata alla luce dei richiamati principi: da unlato, la distinzione tra inesistenza e nullità (Cass., Sez. I, ord. 27 maggio2022, n. 17234; Cass., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19058; Cass., Sez.II, 8 ottobre 2001, n. 12325; Cass., Sez. IV, 17 marzo 1994, n. 2556;Cass., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13070); dall’altro, il principio discissione e il regime delle sanatorie ex art. 164 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 17dicembre 2021, n. 40543; Cass., Sez. VI, ord. 2 dicembre 2016, n.24687; Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 544; Cass., Sez. lav., 4febbraio 2009, n. 2683; Cass., Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6541; Cass.,Sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10985; Cass., Sez. I, 2 maggio 2019, n.11549; Cass., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 7178; Cass., Sez. I, 22 luglio2004, n. 13652; Cass., Sez. I, 4 settembre 2009, n. 19225); nonché,infine, i due approdi in tema di mancata sanatoria (Cass., Sez. I, 10maggio 2019, n. 12551; Cass., Sez. I, 23 dicembre 2022, n. 37756;Cass., Sez. lav., ord. 11 agosto 2020, n. 16872).Correttamente la Corte d’appello, in coerenza con i principi affermati daquesta Corte, ha ritenuto che l’atto di citazione notificato nel novembre2014 avesse validamente interrotto la prescrizione quinquennaledell’azione revocatoria, pur essendo affetto da vizio della vocatio in ius enon rinnovato. Avendo la notificazione consentito ai convenuti di acquisireNumero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026conoscenza del giudizio e della volontà dell’attrice di esercitare il diritto invia processuale, l’effetto interruttivo si è prodotto ed è rimasto fermo,sicché l’azione, ribadita in appello con comparsa del 3 maggio 2019, nonrisultava prescritta.4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 92c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando lastatuizione sulle spese del giudizio di appello. Deducevano che la parzialecompensazione e la condanna per la restante parte sarebbero statedisposte in assenza di adeguata motivazione, nonostante l’annullamentodella sentenza di primo grado e il mutamento giurisprudenzialeintervenuto in materia di nullità della citazione.4.3.1. Il motivo è infondato.In tema di regolamentazione delle spese processuali, qualora il giudiced’appello riformi, anche solo parzialmente, la sentenza di primo grado, lastatuizione sulle spese ivi contenuta resta caducata per effetto dell’art.336 c.p.c., con conseguente obbligo del giudice del gravame di procederea un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, nel rispetto delprincipio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (Cass., Sez. I, 23marzo 2017, n. 7481; Cass., Sez. I, ord. 30 dicembre 2021, n. 41964).La compensazione delle spese costituisce deroga a tale principio ed èpertanto ammessa solo nei casi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., cherichiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsiespressamente in motivazione.Ne consegue che, mentre la condanna alle spese non necessita di specificagiustificazione, la compensazione, totale o parziale, deve essere sorrettada una motivazione puntuale e non meramente apparente, la cuimancanza integra violazione di legge (Cass., Sez. IV, 25 novembre 2009,n. 24771; Cass., Sez. I, ord. 30 dicembre 2021, n. 41964).Nel caso di specie, la Corte d’appello, valorizzando l’esito complessivo delgiudizio, ha disposto la compensazione delle spese nella misura di unNumero registro generale 11290/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 15906/2026Data pubblicazione 23/05/2026quarto, avuto riguardo all’annullamento della sentenza impugnata, dandoconto in modo non apparente delle ragioni giustificative della deroga alprincipio di soccombenza.5. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cuieuro 8.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]