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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19743/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 21 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata alla pena di anni due mesi sei di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta da 2013 a 2015.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente, deducendo vizio motivazionale, ha lamentato che dall'esito dell'istruttoria era emerso che gli operatori di p.g. si erano limitati ad un accertamento meramente fiscale nei riguardi della ricorrente, fondato su presunzioni tributarie insufficienti a giustificare un'affermazione di penale responsabilità.

2.2. Col secondo motivo la ricorrente ha lamentato la mancata motivazione circa l'avvenuta conferma di un trattamento sanzionatorio così severo, atteso l'ingiustificato mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen..

In proposito non sussisteva infatti un potere meramente discrezionale del Giudice, che avrebbe dovuto motivare adeguatamente la decisione assunta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Per quanto concerne il primo profilo di doglianza, il ricorso per vero non si confronta col percorso argomentativo della sentenza impugnata.

In proposito, infatti, la Corte territoriale ha espressamente affrontato la questione, invero devoluta in sede di gravame, circa l'ambito della cognizione penale degli illeciti tributari.

Al riguardo, vero è che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, Cappellini e altro, Rv. 264251).

Di siffatto aspetto la sentenza impugnata si è fatta carico, dando espresso ed analitico conto delle deposizioni dei testi Greco e Cucurna, quanto alla metodologia di lavoro seguita, in sé estranea ai fini fiscali.

A fronte di ciò, e degli elementi concreti evidenziati dal Giudice dell'appello, il ricorso si è limitato a genericamente contestare che ciò sia avvenuto, espressamente assumendo che la Corte territoriale aveva malamente interpretato le risultanze di giudizio.

Ciò posto, è insegnamento comune e consolidato che dal controllo di legittimità restano escluse le decisioni relative alla interpretazione delle fonti di prova, alla valutazione della loro attendibilità, alla individuazione di quelle determinanti e decisive, poiché esse costituiscono tutte questioni di fatto il cui accertamento rientra nell'esclusiva sfera di competenza del giudice di merito.

Gli accertamenti e gli apprezzamenti ai quali il giudice di merito perviene attraverso l'esame del materiale probatorio, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, non sono censurabili in cassazione.

3.1.1. Il motivo deve quindi ritenersi manifestamente infondato.

3.2. In ordine al secondo profilo di doglianza, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

Con la conseguenza che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

3.2.1. In specie, la Corte territoriale ha escluso con congrua e non illogica motivazione che le ventilate ragioni di riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della collaborazione prestata dall'imputata in chiusura dell'attività imprenditoriale, dovessero ritenersi esistenti.

Al contrario, esse erano tipiche di chi voleva evitare di protrarre a lungo una posizione di rischio penalmente rilevante, e comunque davano conto di una condotta di mero approfittamento delle proprie lacune contabili, al fine di incrementare le possibilità di contestazione.

3.2.2. In definitiva, così esclusa l'esistenza di elementi di segno positivo (né il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata è stato oggetto di puntuale doglianza), del tutto correttamente è stata disattesa l'istanza di speciale benevolenza, ed in proposito il ricorso non si confronta con l'iter motivazionale e con i principi appena richiamati.

4. La manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 21 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata alla pena di anni due mesi sei di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta da 2013 a 2015. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente, deducendo vizio motivazionale, ha lamentato che dall'esito dell'istruttoria era emerso che gli operatori di p.g. si erano limitati ad un accertamento meramente fiscale nei riguardi della ricorrente, fondato su presunzioni tributarie insufficienti a giustificare un'affermazione di penale responsabilità. 2.2. Col secondo motivo la ricorrente ha lamentato la mancata motivazione circa l'avvenuta conferma di un trattamento sanzionatorio così severo, atteso l'ingiustificato mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.. In proposito non sussisteva infatti un potere meramente discrezionale del Giudice, che avrebbe dovuto motivare adeguatamente la decisione assunta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Per quanto concerne il primo profilo di doglianza, il ricorso per vero non si confronta col percorso argomentativo della sentenza impugnata. In proposito, infatti, la Corte territoriale ha espressamente affrontato la questione, invero devoluta in sede di gravame, circa l'ambito della cognizione penale degli illeciti tributari. Al riguardo, vero è che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, Cappellini e altro, Rv. 264251). Di siffatto aspetto la sentenza impugnata si è fatta carico, dando espresso ed analitico conto delle deposizioni dei testi Greco e Cucurna, quanto alla metodologia di lavoro seguita, in sé estranea ai fini fiscali. A fronte di ciò, e degli elementi concreti evidenziati dal Giudice dell'appello, il ricorso si è limitato a genericamente contestare che ciò sia avvenuto, espressamente assumendo che la Corte territoriale aveva malamente interpretato le risultanze di giudizio. Ciò posto, è insegnamento comune e consolidato che dal controllo di legittimità restano escluse le decisioni relative alla interpretazione delle fonti di prova, alla valutazione della loro attendibilità, alla individuazione di quelle determinanti e decisive, poiché esse costituiscono tutte questioni di fatto il cui accertamento rientra nell'esclusiva sfera di competenza del giudice di merito. Gli accertamenti e gli apprezzamenti ai quali il giudice di merito perviene attraverso l'esame del materiale probatorio, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, non sono censurabili in cassazione. 3.1.1. Il motivo deve quindi ritenersi manifestamente infondato. 3.2. In ordine al secondo profilo di doglianza, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Con la conseguenza che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 3.2.1. In specie, la Corte territoriale ha escluso con congrua e non illogica motivazione che le ventilate ragioni di riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della collaborazione prestata dall'imputata in chiusura dell'attività imprenditoriale, dovessero ritenersi esistenti. Al contrario, esse erano tipiche di chi voleva evitare di protrarre a lungo una posizione di rischio penalmente rilevante, e comunque davano conto di una condotta di mero approfittamento delle proprie lacune contabili, al fine di incrementare le possibilità di contestazione. 3.2.2. In definitiva, così esclusa l'esistenza di elementi di segno positivo (né il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata è stato oggetto di puntuale doglianza), del tutto correttamente è stata disattesa l'istanza di speciale benevolenza, ed in proposito il ricorso non si confronta con l'iter motivazionale e con i principi appena richiamati. 4. La manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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