CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto n. cronol. 9473/2020 del TRIBUNALE di PRATO, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 2594/2021 Numero sezionale 4630/2022 Numero di raccolta generale 17690/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., pari a € 1.231.812,05 per sorte e € 140.493,10 per interessi, a seguito della sentenza n. 2261/2018 con cui la Corte d’appello di Firenze aveva disposto la revoca ex art. 67 l. fall. dei pagamenti che l’istituto di credito aveva ottenuto mediante l’escussione di polizze costituite in pegno. Disponeva, tuttavia, che il credito fosse collocato non in sede privilegiata pignoratizia, come richiesto nella domanda di insinuazione, ma in chirografo. 2. Il Tribunale di Prato respingeva l’opposizione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., osservando, da un lato, che il creditore pignoratizio che sia condannato a restituire il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno a seguito del positivo esperimento di un’azione revocatoria fallimentare ha diritto di insinuarsi al passivo solo in via chirografaria, vantando un credito nuovo che nasce dall’effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge, dall’altro che il pegno oggetto di causa non poteva ritenersi un contratto di garanzia finanziaria alla luce dei principi sanciti dal d. lgs. 170/2004, non essendo qualificabile come strumento finanziario. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 11 dicembre 2020, ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando tre motivi di doglianza. Ric. 2021 n. 02594 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 2594/2021 Numero sezionale 4630/2022 Numero di raccolta generale 17690/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 L’intimato fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Occorre rilevare, in primo luogo, che non può essere preso in esame da questa Corte il decreto di chiusura del fallimento prodotto, nell’imminenza dell’adunanza camerale, dal difensore della procedura in sede di opposizione, dato che l’intimata non ha preso parte al giudizio di legittimità, rimanendole così preclusa la produzione di documenti nei limiti previsti dall’art. 372 cod. proc. civ.. 5. Il secondo motivo di ricorso - da cui occorre prendere le mosse in applicazione del principio della ragione più liquida - lamenta la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., perché il Tribunale non ha motivato in alcun modo la propria decisione nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame la normativa sulle garanzie finanziarie. 6. Il motivo è fondato. La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie il Tribunale si è limitato a sostenere che “il pegno oggetto di causa non può ritenersi contratto di garanzia finanziaria alla luce dei principi sanciti dal D.lgs. 170/2004 non essendo qualificabile come strumento finanziario”. Ric. 2021 n. 02594 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 2594/2021 Numero sezionale 4630/2022 Numero di raccolta generale 17690/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Un simile assunto non fornisce alcun circostanziato argomento idoneo a fornire una concreta rappresentazione delle specifiche ragioni per cui il pegno che la banca aveva ottenuto non potesse essere ricondotto alla disciplina prevista dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. Risulta perciò viziata, per difetto assoluto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito della possibilità di applicare alla fattispecie in esame la disciplina prevista dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170. 7. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso. 8. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Prato, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Prato in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02594 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m