CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07539/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BAMBACI Giancarlo e ARENA Silvio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che li aveva condannati alla pena di un anno mesi otto dì reclusione ed euro 700 di multa ciascuno ìn relazione al reato di furto in concorso di televisori, telecomandi, cavi elettrici da una struttura alber- ghiera con l'aggravante della violenza sulle cose. 2.Lamentano i ricorrenti violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza del reato ascritto e alla sua qualificazione giuridica ricorrendo ipotesi di desistenza o di recesso attivo. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. 3.1 A tale proposito gli argomenti addotti dai ricorrenti con il primo mo- tivo dì ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giu- dice di legittimità secondo cui la diminuente del cosiddetto recesso attivo nel delitto tentato postula che l'agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell'evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circo- stanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l'evento si sia già realizzato e che l'agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose(sez.1, n.40936 del 8/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.24556080). Il giudice distrettuale ha congruamente motivato come, a differenza degli altri accessori sottratti definitivamente e dei televi- sori frutto di una precedente missione furtiva, rinvenuti nell'abitazione di uno degli imputati, i televisori prelevati dalla struttura alberghiera erano stati portati all'esterno e nascosti all'interno di sacchi di plastica e che tale con- dotta era del tutto compatibile con una volontà di recuperarli in un secondo momento, ovvero di occultarli, per niente indicativa di un proposito restitu- torio, così da riconoscere la consumazìone del reato di furto. Del tutto cor- rettamente il giudice distrettuale ha inoltre rappresentato che il reato di furto aggravato era ormai consumato avendo i prevenuti acquisito una esclusiva disponibilità dei beni e che nessun nuovo procedimento era stato riattivato volontariamente dagli imputati in una prospettiva recessiva o di ravvedi- mento.12 Gli argomenti impiegati dalla Corte di Appello sono corretti in punto di diritto e privi di fratture logiche così da sottrarsi al sindacato di legittimità al riguardo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]