CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27307/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5532/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] agiva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di Roma in relazione ad un atto pubblico di compravendita del 16 settembre 2008 e ad un atto integrativo del 6 ottobre 2008,atti aventi ad oggetto un immobile e stipulati da [OSCURATO:PERSONA] (alienante) e [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente); [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva resistendo, restando invece contumace la Genchi. Il Tribunale, con sentenza n. 10659/2015, rigettava la domanda, negando tra l’altro la sussistenza di un elemento soggettivo di dolosa preordinazionenella condotta delle parti dei suddetti negozi. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevaImmofinanziaria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5532/2021, accoglieva il gravame, riconoscendola sussistenza del necessario elemento soggettivo e affermando che la Genchi avrebbe dovuto provare che il suo patrimonio residuava in misura sufficiente per garantire il creditore. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria; ilTauro ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901, primo comma, nn. 1 e 2 c.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto sufficiente ad integrare l’animus nocendidella debitrice il dolo generico e non occorrente la dolosa preordinazione dell’atto in frode alle ragioni creditorie del resistente, trattandosi di atto dispositivo anteriore all’insorgenza del credito; il giudice d’appello avrebbe inoltre dovuto individuare ed accertarela malafede del terzo acquirente nella forma di partecipatio fraudis . 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2729 e 2901 c.c. per avere il giudice d’appello erroneamente valutato gli indizi emersi dalla documentazione acquisita al processo, sui quali ha fondato la propria decisione. Si tratta di elementi che riguarderebbero la malafede della Genchi e della ricorrente che, con l’alienazione dell’intero patrimonio immobiliare della debitrice e la redazione della illegittima quietanza di pagamento del 20 ottobre 2008, precludevano al Tauro il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie. 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901, 1351, 1401, 1402, 1403e 1404 c.c. Si lamenta il ricorrente che la propria partecipatio fraudis avrebbe dovuto sussistere ed essere accertata dal giudice d’appello come presente al momento della stipulazione del contratto preliminare di compravendita del 18 aprile 2008 o al momento della designazione del terzo acquirente il 31 luglio 2008: circostanza, questa, che sarebbe sfuggita alla corte territoriale e che avrebbe invecedeterminato un esito diverso della decisione. 4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 112 c.p.c., 2901, 2697 e 1362 c.c. Si sostiene che l’atto del 6 ottobre 2008 avrebbe costituito una mera integrazione di quello del 15 settembre 2008 e che l’effetto traslativo avrebbe spiegato efficacia solo sull’eventus damnie non anche sull’elemento psicologico delle parti contrattuali, che comunque avrebbe dovuto riferirsi al primo atto. Ciò siaper il nomen attribuito all’atto ( integrazione della compravendita), sia per il suo contenuto sostanziale.Si denuncia altresì, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per avere il giudice d’appello formulato una motivazione soltanto apparente. 5. Il primo motivo - che assorbirebbe gli altri motivi qualora fosse accolto - riguarda evidentemente l’identificazione dell’elemento soggettivo nell’atto anteriore all’insorgenza del credito. Ad avviso del giudice d’appello, in tal caso “è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la sola previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori”,non occorrendo invece “dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni dei creditori”; si invoca, in particolare, Cass. 24757/2008. In realtà, la maggioranza della giurisprudenza di questa Suprema Corte richiede un dolo specifico a sostenere la condotta del debitore, vale a dire proprio la dolosa preordinazione di un intento fraudolento come letteralmente evincibile dall’articolo 2901, primo comma, n.1 c.c. - tra gli arresti massimati, si rinvengono, per esempio, Cass. 23205/2016, Cass. 18315/2015, Cass.3461/2015 e Cass. 13446/2013-. Sussiste un minoritario filone, peraltro, cui appartieneCass. 24757/2008, citata dal giudice d’appello, eal quale sono riconducibili pure Cass. 21338/2010, la non massimata Cass. 17096/2014 (per cui è sufficiente appunto dolo generico nel senso di mera rappresentazione del pregiudizio, non occorrendo “callida volontà dell’obbligato di danneggiare il creditore”) e la recentissima Cass. ord.5812/2023. Da ciò evidentemente emerge una incertezza interpretativa che impone, per chiarirla, anche con successiva eventuale applicazionedell’articolo 374 c.p.c., la rimessione in