CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato aggravato di falsità in assegni bancari di cui all'art. 491 cod. pen.; considerato che con il primo ed un unico motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata risposta alla richiesta di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in ragione del principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui "in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata" (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936): motivo manifestamente infondato in quanto gli assegni oggetto di giudizio non erano muniti della clausola di non trasferibilità, sicché la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è corretta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso