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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 23256/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1307/2025 CC - 11/04/2025 R.G.N. 6129/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23256/2025 Roma, lì, 23/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 04 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui la Corte di appello di Ancona, in data 13 gennaio 2025, aveva respinto la sua richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lei applicate in relazione all'imputazione di tentato omicidio commesso in data 29/09/2023, per l'assenza di elementi nuovi che escludessero la persistenza delle esigenze cautelari.

Secondo il Tribunale gli elementi positivi indicati dalla appellante non sono idonei ad escludere la sua pericolosità, stante la gravità del delitto commesso ed il fatto di averlo commesso in un contesto di relativa normalità, elementi che fanno ritenere sussistente il pericolo della sua reiterazione.

Il percorso rieducativo da lei compiuto è stato già valutato, avendo portato all'applicazione delle misure cautelari più blande.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione.

La Corte di appello, nel respingere la richiesta di revoca delle misure cautelari, aveva ingiustificatamente ritenuto non rilevante il tempo trascorso dall'applicazione delle misure cautelari, pur essendo stata la ricorrente dapprima detenuta in carcere, poi posta agli arresti domiciliari dal 20/10/2023, quindi sottoposta dal 10/09/2024 alle misure ancora in corso, e non rilevante il fatto che tutte le misure siano state sempre rispettate.

Inoltre nel giudizio di appello è stata ridotta la pena a lei irrogata in primo grado, portandola a soli quattro anni e sette mesi di reclusione, riconoscendole anche l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno.

Dopo il fatto, poi, ella ha mostrato segni di instabilità emotiva, tentando per ben tre volte il suicidio.

Il Tribunale del riesame ha confermato la decisione dell'ordinanza impugnata con una motivazione illogica e insufficiente, in quanto ha riconosciuto che la ricorrente ha svolto un percorso rieducativo, che il fatto di reato è stato occasionale e che la ricorrente ha reagito ad una condotta della persona offesa, ma ha ugualmente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva senza valutare il tempo trascorso dal fatto, commesso nel settembre 2023, la prova di affidabilità data dalla ricorrente durante l'applicazione delle diverse misure cautelari, l'avvenuto risarcimento del danno.

La pericolosità, pertanto, è stata valutata solo sulla base del titolo di reato, e nessun rilievo è stato dato all'azione risarcitoria, che dimostra invece il ravvedimento e la resipiscenza della ricorrente, idonei a ridurre la sua pericolosità sociale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Questa Corte ha stabilito che «In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292).

L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, in quanto ha valutato la sussistenza dei fatti sopravvenuti, indicati nell'appello, e ne ha escluso la rilevanza, e in particolare l'idoneità a far ritenere venuta meno l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, con una motivazione logica, sufficientemente approfondita e coerente con il fatto commesso e con le sue modalità.

Secondo la ricorrente, la motivazione dell'ordinanza sarebbe illogica perché il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente ed attuale il pericolo di recidiva, nonostante abbia riconosciuto che ella ha intrapreso un percorso riabilitativo, ed ha omesso di dare il giusto rilievo al tempo trascorso dal fatto, al rispetto delle varie misure cautelari imposte, all'occasionalità del reato in quanto conseguente ad una condotta provocatoria della persona offesa, alla resipiscenza dimostrata dall'intervenuto risarcimento del danno.

Esso ha giustificato, di fatto, la persistenza delle esigenze cautelari solo con la gravità del reato commesso.

Queste censure non sono fondate, perché l'ordinanza ha valorizzato in termini negativi la estrema gravità del fatto commesso dalla ricorrente, non in relazione al titolo di reato ma in relazione alle sue concrete modalità, in quanto tenuto «in un contesto di relativa normalità», quale reazione fortemente sproporzionata ed eccessiva rispetto alla condotta della persona offesa.

Dalla sentenza di condanna in atti, non definitiva, risulta, infatti, che la ricorrente ha concorso con altri nel tentato omicidio della persona offesa, che le aveva chiesto insistentemente della droga minacciandola anche con un coltello, in quanto l'avrebbe inseguita con una mazza di ferro, mentre gli altri due coimputati l'hanno inseguita impugnando altre armi, e addirittura l'hanno colpita alla testa con una pistola.

La valutazione di una rilevante pericolosità sociale ed inclinazione a delinquere della ricorrente, per il grado di violenza da lei stessa esercitato per reagire ad una condotta scarsamente provocatoria, dal momento che non è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, è pertanto logica e non contraddittoria.

Le condotte successive della donna, descritte nel ricorso come il rispetto delle varie misure cautelari a lei applicate, il risarcimento del danno, l'occasionalità del fatto, sono state ritenute inidonee a dimostrare il venir meno di tale pericolosità, con argomentazione corretta: la ricorrente, infatti, si è dimostrata incline ad usare un rilevante grado di violenza per reagire alle insistenze di un cliente, peraltro agendo in un contesto di illegalità, dal momento che questi voleva acquistare della droga che la donna, evidentemente, era in grado di fornire, ed è logica la valutazione che ella, in un contesto analogo, potrebbe reiterare tale condotta fortemente pericolosa.

Il buon comportamento sino ad oggi tenuto, ed anche il risarcimento del danno, dimostrano che ella ha svolto un percorso riabilitativo positivo, già riconosciuto tramite l'applicazione delle misure coercitive più blande, ma non è illogica, ed è correttamente argomentata, la valutazione del Tribunale, secondo cui il breve periodo di tempo trascorso dal fatto, poco più di un anno e quattro mesi alla data di emissione dell'ordinanza impugnata, e la possibilità di reiterare la condotta stante la «relativa normalità» e banalità della causa scatenante del delitto commesso, non consentano di escludere la persistenza delle esigenze cautelari.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1307/2025 CC - 11/04/2025 R.G.N. 6129/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23256/2025 Roma, lì, 23/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 04 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui la Corte di appello di Ancona, in data 13 gennaio 2025, aveva respinto la sua richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lei applicate in relazione all'imputazione di tentato omicidio commesso in data 29/09/2023, per l'assenza di elementi nuovi che escludessero la persistenza delle esigenze cautelari. Secondo il Tribunale gli elementi positivi indicati dalla appellante non sono idonei ad escludere la sua pericolosità, stante la gravità del delitto commesso ed il fatto di averlo commesso in un contesto di relativa normalità, elementi che fanno ritenere sussistente il pericolo della sua reiterazione. Il percorso rieducativo da lei compiuto è stato già valutato, avendo portato all'applicazione delle misure cautelari più blande. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione. La Corte di appello, nel respingere la richiesta di revoca delle misure cautelari, aveva ingiustificatamente ritenuto non rilevante il tempo trascorso dall'applicazione delle misure cautelari, pur essendo stata la ricorrente dapprima detenuta in carcere, poi posta agli arresti domiciliari dal 20/10/2023, quindi sottoposta dal 10/09/2024 alle misure ancora in corso, e non rilevante il fatto che tutte le misure siano state sempre rispettate. Inoltre nel giudizio di appello è stata ridotta la pena a lei irrogata in primo grado, portandola a soli quattro anni e sette mesi di reclusione, riconoscendole anche l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno. Dopo il fatto, poi, ella ha mostrato segni di instabilità emotiva, tentando per ben tre volte il suicidio. Il Tribunale del riesame ha confermato la decisione dell'ordinanza impugnata con una motivazione illogica e insufficiente, in quanto ha riconosciuto che la ricorrente ha svolto un percorso rieducativo, che il fatto di reato è stato occasionale e che la ricorrente ha reagito ad una condotta della persona offesa, ma ha ugualmente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva senza valutare il tempo trascorso dal fatto, commesso nel settembre 2023, la prova di affidabilità data dalla ricorrente durante l'applicazione delle diverse misure cautelari, l'avvenuto risarcimento del danno. La pericolosità, pertanto, è stata valutata solo sulla base del titolo di reato, e nessun rilievo è stato dato all'azione risarcitoria, che dimostra invece il ravvedimento e la resipiscenza della ricorrente, idonei a ridurre la sua pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Questa Corte ha stabilito che «In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292). L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, in quanto ha valutato la sussistenza dei fatti sopravvenuti, indicati nell'appello, e ne ha escluso la rilevanza, e in particolare l'idoneità a far ritenere venuta meno l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, con una motivazione logica, sufficientemente approfondita e coerente con il fatto commesso e con le sue modalità. Secondo la ricorrente, la motivazione dell'ordinanza sarebbe illogica perché il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente ed attuale il pericolo di recidiva, nonostante abbia riconosciuto che ella ha intrapreso un percorso riabilitativo, ed ha omesso di dare il giusto rilievo al tempo trascorso dal fatto, al rispetto delle varie misure cautelari imposte, all'occasionalità del reato in quanto conseguente ad una condotta provocatoria della persona offesa, alla resipiscenza dimostrata dall'intervenuto risarcimento del danno. Esso ha giustificato, di fatto, la persistenza delle esigenze cautelari solo con la gravità del reato commesso. Queste censure non sono fondate, perché l'ordinanza ha valorizzato in termini negativi la estrema gravità del fatto commesso dalla ricorrente, non in relazione al titolo di reato ma in relazione alle sue concrete modalità, in quanto tenuto «in un contesto di relativa normalità», quale reazione fortemente sproporzionata ed eccessiva rispetto alla condotta della persona offesa. Dalla sentenza di condanna in atti, non definitiva, risulta, infatti, che la ricorrente ha concorso con altri nel tentato omicidio della persona offesa, che le aveva chiesto insistentemente della droga minacciandola anche con un coltello, in quanto l'avrebbe inseguita con una mazza di ferro, mentre gli altri due coimputati l'hanno inseguita impugnando altre armi, e addirittura l'hanno colpita alla testa con una pistola. La valutazione di una rilevante pericolosità sociale ed inclinazione a delinquere della ricorrente, per il grado di violenza da lei stessa esercitato per reagire ad una condotta scarsamente provocatoria, dal momento che non è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, è pertanto logica e non contraddittoria. Le condotte successive della donna, descritte nel ricorso come il rispetto delle varie misure cautelari a lei applicate, il risarcimento del danno, l'occasionalità del fatto, sono state ritenute inidonee a dimostrare il venir meno di tale pericolosità, con argomentazione corretta: la ricorrente, infatti, si è dimostrata incline ad usare un rilevante grado di violenza per reagire alle insistenze di un cliente, peraltro agendo in un contesto di illegalità, dal momento che questi voleva acquistare della droga che la donna, evidentemente, era in grado di fornire, ed è logica la valutazione che ella, in un contesto analogo, potrebbe reiterare tale condotta fortemente pericolosa. Il buon comportamento sino ad oggi tenuto, ed anche il risarcimento del danno, dimostrano che ella ha svolto un percorso riabilitativo positivo, già riconosciuto tramite l'applicazione delle misure coercitive più blande, ma non è illogica, ed è correttamente argomentata, la valutazione del Tribunale, secondo cui il breve periodo di tempo trascorso dal fatto, poco più di un anno e quattro mesi alla data di emissione dell'ordinanza impugnata, e la possibilità di reiterare la condotta stante la «relativa normalità» e banalità della causa scatenante del delitto commesso, non consentano di escludere la persistenza delle esigenze cautelari. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
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