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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 11952/2025

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.19498/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]4 -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, via Cavour n . 305, è elettivamente domiciliato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 241/2024 depositata il 28/06/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], medico di medicina generale presso l’ASL TO4, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il corrispettivo per le prestazioni ADP (servizio di [OSCURATO:PERSONA]) rese tra il 2010 ed il 2015 nei confronti di suoi assistiti collocati presso RSA.

Infatti, l’Azienda aveva proceduto al recupero delle somme percepite per tale attività, qualificandole come non dovute sulla base di quanto affermato dall’art. 5, comma 3, all.

G), ACN 2005, in forza della quale «Il trattamento economico[dell’ADP] cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali».

2. Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata proposta dal medico exart. 2041 cod. civ.

3. La Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento dell’appello principale in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’ingiustificato arricchimento.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ASL TO4 articolando due motivi, cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del primo motivo e per l’assorbimento del secondo motivo.

6. Le parti hanno depositato memoria.

7. Con atto depositato in data 31 marzo 2025 l’Azienda ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione dell’accordo intervenuto fra le parti; in pari data, è stato depositato atto di adesione della rinuncia del controricorrente, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. 8.La causa giunge in decisione all’esito della già fissata trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore della ricorrente ed il rappresentante del Pubblico Ministero, cheha concluso per l’estinzione del giudizio.

9. Il giudizio va dichiarato estinto, attesa la rituale rinuncia, intervenuta con sottoscrizione della parte e d e l difensore ( così, Cass.

S ez. 6-L, 20/01/2015, n. 901), cui ha prestato adesione il controricorrente con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.

10. L’adesione alla rinuncia esime dal provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.

11. In ragione della sopravvenuta rinuncia e conseguente estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per imporre allaparte ricorrente il pagamento del cd.

“doppio contributo unificato”(in tal senso, Cass. Sez.

U, 19/07/2024, n. 19976).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 2aprile 2025.

Cons. est.

Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.19498/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]4 -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, via Cavour n . 305, è elettivamente domiciliato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 241/2024 depositata il 28/06/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], medico di medicina generale presso l’ASL TO4, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il corrispettivo per le prestazioni ADP (servizio di [OSCURATO:PERSONA]) rese tra il 2010 ed il 2015 nei confronti di suoi assistiti collocati presso RSA. Infatti, l’Azienda aveva proceduto al recupero delle somme percepite per tale attività, qualificandole come non dovute sulla base di quanto affermato dall’art. 5, comma 3, all. G), ACN 2005, in forza della quale «Il trattamento economico[dell’ADP] cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali». 2. Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata proposta dal medico exart. 2041 cod. civ. 3. La Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento dell’appello principale in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’ingiustificato arricchimento. 4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ASL TO4 articolando due motivi, cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del primo motivo e per l’assorbimento del secondo motivo. 6. Le parti hanno depositato memoria. 7. Con atto depositato in data 31 marzo 2025 l’Azienda ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione dell’accordo intervenuto fra le parti; in pari data, è stato depositato atto di adesione della rinuncia del controricorrente, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. 8.La causa giunge in decisione all’esito della già fissata trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore della ricorrente ed il rappresentante del Pubblico Ministero, cheha concluso per l’estinzione del giudizio. 9. Il giudizio va dichiarato estinto, attesa la rituale rinuncia, intervenuta con sottoscrizione della parte e d e l difensore ( così, Cass. S ez. 6-L, 20/01/2015, n. 901), cui ha prestato adesione il controricorrente con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. 10. L’adesione alla rinuncia esime dal provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. 11. In ragione della sopravvenuta rinuncia e conseguente estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per imporre allaparte ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”(in tal senso, Cass. Sez. U, 19/07/2024, n. 19976). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 2aprile 2025. Cons. est. Presidente
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